Investimento
risparmio
Investimento
Per Te
ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E UNIT LINKED
Documento redatto secondo
Le linee Guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
INDICE
Investimento Per Te - Codice Tariffa: DM22
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI 5
Art. 1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO 5
Art. 1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO 5
Art. 1.3 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA 6
Art. 1.4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO 6
Art. 1.6 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO 6
Art. 1.7 LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO E PRESCRIZIONE 7
Art. 1.8 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO E REVOCA DELLA PROPOSTA 7
Art. 1.9 INSERIMENTO DI NUOVI FONDI 7
Art. 1.10 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ 8
Art. 1.11 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO 8
Art. 1.14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 8
Art. 1.15 MODIFICHE AL CONTRATTO 8
SEZIONE II - CONDIZIONI CONTRATTUALI 9
Art. 2.1 DURATA DEL CONTRATTO 9
Art. 2.2 LIMITI DI ETA’ DELL’ASSICURATO 9
Art. 2.4 FONDI A DISPOSIZIONE PER GLI INVESTIMENTI 10
Art. 2.5 PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE 12
Art. 2.6 RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE 14
Art. 2.10 COMUNICAZIONE PERIODICA 16
Art. 2.12 TITOLARITÀ DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI 16
Regolamento della Gestione Interna Separata “Gestiriv Plus” 17
Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni 19
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Allegato: Informativa Generale Sul Trattamento dei Dati Personali
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente.
Benchmark
Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario
Persona, fisica o giuridica, designata dal Contraente cui sono erogate le prestazioni previste dal Contratto in caso di morte dell’Assicurato.
Capitale Caso Morte
Prestazione in forma di capitale che la Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della Durata del Contratto.
Capitale Assicurato
La somma dei Premi Unici e degli eventuali Versamenti Integrativi ad una certa data al netto dei Costi applicati. Può essere investito sia nei Fondi Assicurativi Interni sia nella Gestione Interna Separata.
Compagnia
AXA Assicurazioni S.p.A., con la quale viene stipulato il Contratto.
Conclusione del Contratto
Coincide con la Data di Decorrenza del Contratto.
Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Contraente
Persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto con la Compagnia e si impegna al versamento dei relativi Premi.
Contratto (o Polizza)
Il presente Contratto di assicurazione denominato “Investimento Per Te”.
Il Contratto fornisce la prova dell’esistenza del rapporto contrattuale di assicurazione con la Compagnia.
Costi
Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi o, laddove previsto dal Contratto, sulle prestazioni assicurative dovute dalla Compagnia.
Costo di Riscatto
Il Costo contrattualmente previsto in capo al Contraente nell’ipotesi di esercizio della facoltà di Riscatto Totale o Parziale. E’ determinata in funzione degli anni trascorsi dalla Data di Decorrenza del Contratto.
Data di Decorrenza
Data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti; coincide con le ore 24.00 del primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Premio sia stato corrisposto.
Qualora la Data di Decorrenza del Contratto sia un Giovedì, il Contratto decorre dalle ore 24.00 del Giovedì della settimana successiva.
Data di Disinvestimento
Il giorno in cui vengono disinvestiti gli attivi dei Fondi Assicurativi Interni e/o della Gestione Interna Separata, al fine di consentire il pagamento delle prestazioni richieste alla Compagnia. Tale data corrisponde al primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di pagamento delle prestazioni corredata dalla relativa documentazione. Per le richieste pervenute di Giovedì, la Data di Disinvestimento sarà il Giovedì immediatamente successivo.
Data di Investimento
Il giorno in cui la Compagnia investe il Premio Unico o i Versamenti Integrativi nei Fondi Assicurativi Interni e/o li attribuisce alla Gestione Interna Separata.
Diritti dei Beneficiari
Diritto dei Beneficiari alle prestazioni del Contratto dovute dalla Compagnia; è acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Documento Unico di Rendicontazione
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di Assicurazione.
Durata del Contratto
Periodo che intercorre tra la data di Decorrenza ed il decesso dell’Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale.
ESG
Environmental, Social, Governance acronimo utilizzato in ambito economico/finanziario per indicare tutte quelle attività legate all’investimento responsabile (IR) che perseguono gli obiettivi tipici della gestione finanziaria tenendo in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di governance, per l’appunto.
Fondi Assicurativi Interni
Fondi costituiti dalla Compagnia, che raccolgono riserve monetarie e le investono in attività finanziarie di mercato (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ecc.). Sono dotati di autonomia gestionale e patrimoniale. Sono a disposizione del Contraente per l’investimento dei Premi ed il cui valore è espresso in Quote.
Gestione Interna Separata
Forma di gestione degli investimenti, separata ed autonoma dalle altre attività della Compagnia e denominata “GESTIRIV PLUS”.
Intermediario
L’incaricato del collocamento e della distribuzione della Polizza, tramite il quale il Contraente sottoscrive la Proposta di Assicurazione.
OICR
Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi Comuni di Investimento e SICAV) che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata ovvero autorizzati secondo il X.Xxx. 58 del 24/02/98 - Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria.
Perfezionamento del Contratto
Coincide con la Data di Decorrenza/Conclusione del Contratto sempre a condizione che il Contraente abbia sottoscritto la Proposta di Assicurazione e versato il Premio Iniziale.
Premio Iniziale
Il Premio Unico versato dal Contraente insieme alla Proposta di Assicurazione.
Premi Investiti
I Premi Versati al netto dei Costi previsti sui Premi.
Premio Unico
Il Premio Unico che il Contraente corrisponde alla Compagnia, in un’unica soluzione, all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.
Premi Versati
L’insieme degli importi versati dal Contraente in relazione al Contratto. Rappresenta la somma ad una certa data del Premio Unico e degli eventuali Versamenti Integrativi.
Proposta di Assicurazione
E’ il modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli conferma di avere ricevuto, letto e valutato tutti i documenti inclusi nel set Informativo del Contratto e manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto. E’ soggetto all’approvazione della Compagnia.
Quota
E’ la singola porzione di uguale valore in cui il Fondo Assicurativo Interno è virtualmente suddiviso, e sulla quale vengono investiti i Premi Versati in tutto o in parte, al netto dei Costi e delle eventuali garanzie di puro rischio. Il valore della Quota è determinato settimanalmente, precisamente ogni Giovedì.
Recesso dal Contratto
Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti. Tale diritto è da comunicarsi alla Compagnia entro 30 giorni dalla Conclusione del Contratto.
Revoca della Proposta di Assicurazione
Diritto del Contraente di revocare la Proposta di Assicurazione prima del perfezionamento del Contratto. E’ possibile esercitare tale diritto per tutto il periodo antecedente alla Conclusione del Contratto.
Riscatto Parziale
Diritto del Contraente di chiedere la liquidazione di una parte della prestazione contrattuale. È possibile esercitare tale diritto dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto.
Riscatto Totale
Diritto del Contraente di interrompere in ogni momento il Contratto e riscuotere il Valore di Riscatto. È possibile esercitare tale diritto dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto.
Set Informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Dip Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale); KID (Key Information Document); Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata “Gestiriv Plus”, del Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni e del Glossario; Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali; Modulo di proposta.
Società di Gestione
La società che si occupa di decidere e gestire nel rispetto delle norme di legge e del rispettivo regolamento del Fondo Assicurativo Interno e/o della Gestione Interna Separata i prodotti finanziari sui quali investire i Premi attribuiti ai Fondi Assicurativi Interni e/o alla Gestione Interna Separata. Opera direttamente gli investimenti, i disinvestimenti, ritira cedole, incassa dividendi e deduce le commissioni di gestione.
Switch
Operazione con la quale, su richiesta del Contraente, la composizione degli investimenti dei Premi nei Fondi Assicurativi Interni e/o nella Gestione interna Separata viene modificata in tutto o in parte.
Valore Unitario delle Quote
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Assicurativo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al Fondo Assicurativo Interno alla stessa data. Rappresenta il valore di mercato delle singole Quote dei Fondi Assicurativi Interni, e viene determinato settimanalmente sul sito xxx.xxx.xx
Versamento Integrativo
L’importo versato dal Contraente alla Compagnia in qualsiasi momento della Durata del Contratto in aggiunta al Premio Unico dietro presentazione del relativo modulo.
Investimento Per Te – Codice Tariffa: DM22 ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E UNIT LINKED
Edizione Febbraio 2023
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
Art. 1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Le presenti Condizioni Generali disciplinano la Polizza a vita intera e a Premio Unico, denominata Investimento Per Te (di seguito il “Contratto”), le cui prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Interna Separata denominata “GESTIRIV PLUS” e/o ai Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked. È altresì offerta la possibilità al Contraente di effettuare in qualsiasi momento dei Versamenti Integrativi.
La Compagnia, a fronte del pagamento del Premio Unico e degli eventuali Versamenti Integrativi, corrisponde le prestazioni previste al successivo articolo 2.5 “PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE”.
Il contratto prevede 5 di profili denominati:
- PROFILI MULTIRAMO: LIBERO (Persone Xxxxxxx, età contraente 18-70 anni); PERSONE GIURIDICHE e P.IVA
- PROFILI 100% GS: OVER 70 (Persone Fisiche, età contraente 71-85 anni); PERSONE GIURIDICHE e P.IVA
- PROFILO CONVERSION E REINVESTIMENTO: Persone Fisiche (età contraente 18-80 anni) e Persone Xxxxxxxxxx e P.IVA.
I profili si differenziano in base alla percentuale massima e minima consentita per l'investimento dei premi nella Gestione Separata e nei Fondi Interni come meglio descritto nei successivi articoli.
Art. 1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Nel caso di dichiarazioni inesatte del Contraente e/o dell’Assicurato, troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.
Antiriciclaggio
Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dettati dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. Regolamento IVASS 44/2019). Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari. In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (“ONU”), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)
La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l’evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l’effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all’autorità fiscale locale, tramite l’Agenzia delle Entrate.
L’identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l’acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti. Ogni Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione. La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni. In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (“ONU”), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 1.3 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA
Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Regolamento della Gestione Interna Separata, dai Regolamenti dei Fondi Assicurativi Interni e dalle eventuali Appendici firmate dalla Compagnia stessa.
Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di Legge.
Art. 1.4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il Contratto si intende concluso e decorre il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Contraente abbia corrisposto il Premio pattuito.
Qualora la data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione sia un Giovedì, il Contratto si conclude e decorre il Giovedì della settimana successiva.
La Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma che includerà, tra le altre, le seguenti informazioni:
- l’importo del Premio Versato e di quello Investito;
- la data di Decorrenza del Contratto;
- il numero di polizza;
- la data di ricevimento della Proposta di Assicurazione; relativamente ai Fondi Assicurativi Interni:
- il controvalore dei Premi Investiti espresso in Quote;
- il numero delle Quote attribuite ai Premi Investiti ed il relativo Valore Unitario;
- il giorno cui tale ultimo Valore Unitario si riferisce; relativamente alla Gestione Interna Separata
- la parte di Premio Investita in tale gestione.
Il Contraente designa i Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato nella Proposta di Assicurazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione con comunicazione scritta alla Compagnia, oppure mediante disposizione testamentaria.
La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell’Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
Nel primo caso, le operazioni di Riscatto, pegno e vincolo richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Art. 1.6 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno e comunque vincolare il Capitale Assicurato. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.
Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di Riscatto richiede l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 1.7 LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO E PRESCRIZIONE
La Compagnia provvederà alla liquidazione delle prestazioni dovute previa ricezione di tutti i documenti necessari per dar corso alla liquidazione.
La Compagnia, al solo fine di agevolare l’effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l’Intermediario e nel proprio sito istituzionale (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.
La Compagnia eseguirà il pagamento delle prestazioni derivanti dal Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta corredata di tutta la documentazione prevista. Decorso tale termine, sono dovuti dalla Compagnia gli interessi moratori al tasso legale, a favore dei Beneficiari, a partire dal termine stesso fino alla data dell’effettivo pagamento.
Alla data di redazione del presente set informativo, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive.
Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”.
Xxxxx e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Ogni pagamento da Parte della Compagnia viene effettuato in Italia, presso la sede della Compagnia o dell’Intermediario.
Art. 1.8 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO E REVOCA DELLA PROPOSTA
Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso.
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, precisando gli estremi identificativi del Contratto, ed inviato alla Compagnia (rif. Ufficio “Business L&S Accounting Support”, Xxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx –TO-) anche tramite l’Intermediario.
La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso, il Premio Versato maggiorato o diminuito, per quanto concerne la parte investita nei Fondi Assicurativi Interni, della differenza fra il Valore Unitario delle Quote alla Data di Disinvestimento ed il Valore Unitario delle stesse alla data di Decorrenza del Contratto.
La Data di Disinvestimento coinciderà con il primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Xxxxxxx, la Data di Disinvestimento sarà il Giovedì successivo.
Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell’efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata o PEC da parte della Compagnia.
Art. 1.9 INSERIMENTO DI NUOVI FONDI
La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi.
In tale caso, il Contraente verrà opportunamente informato dell’intervenuta istituzione di un nuovo Fondo, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento previste dal presente Contratto.
Il nuovo Fondo verrà disciplinato da apposito Regolamento.
Art. 1.10 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx.
Art. 1.11 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato possono non rientrare nell’asse ereditario.
Gli impegni contrattuali, i versamenti, il Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata ed il controvalore del numero di Quote relative ai Fondi Assicurativi Interni, sono regolati in Euro.
Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.
Art. 1.14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, Assicurato o Beneficiario previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n. 98, salvo eventuali modifiche successive.
Art. 1.15 MODIFICHE AL CONTRATTO
Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Compagnia si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita.
SEZIONE II - CONDIZIONI CONTRATTUALI
Art. 2.1 DURATA DEL CONTRATTO
La Durata del Contratto è l’arco di tempo che intercorre tra la data di Decorrenza ed il decesso dell’Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale. La Durata del Contratto, pertanto non è determinata, né determinabile al momento della sua Conclusione.
Il Contratto, pertanto, si risolve al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- in caso di esercizio del diritto di Recesso, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto;
- in caso di decesso dell’Assicurato;
- in caso di Riscatto Totale richiesto dal Contraente
- ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.
In funzione della tipologia, dell'età e delle caratteristiche del Contraente al momento della sottoscrizione del contratto, è prevista l'adesione ad uno dei profili previsti dal contratto:
- PROFILI MULTIRAMO: LIBERO (Persone Xxxxxxx, età contraente 18-70 anni); PERSONE GIURIDICHE e P.IVA
- PROFILI 100% GS: OVER 70 (Persone Fisiche, età contraente 71-85 anni); PERSONE GIURIDICHE e P.IVA
- PROFILO CONVERSION E REINVESTIMENTO: Persone Fisiche (età contraente 18-80 anni) e Persone Xxxxxxxxxx e P.IVA: per coloro che sottoscrivono il presente contratto per effetto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla “trasformazione di contratto”. La Compagnia si riserva di adottare politiche commerciali specifiche e temporanee consistenti prevalentemente nel consentire il trasferimento della riserva matematica già costituita per la polizza trasformata, nel Profilo Conversion previsto dal Prodotto Investimento Per Te a condizioni particolari.
Art. 2.2 LIMITI DI ETA’ DELL’ASSICURATO
Perché il Contratto sia valido ed efficace al momento della Conclusione del medesimo l’Assicurato dovrà avere età compresa tra 18 e 85 anni, tenendo conto anche del profilo di appartenenza.
L’età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di Decorrenza del Contratto e la data di nascita dell’Assicurato. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.
Art. 2.3.1 Premio Unico e modalità di investimento
Alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione il Contraente dovrà corrispondere alla Compagnia un Premio Unico, il cui importo non potrà essere inferiore a 5.000,00 Euro o superiore a 3.000.000,00 Euro.
In ogni caso la somma dei premi versati (Premio Unico ed eventuali Versamenti Integrativi) non potrà essere superiore a 3.000.000,00 Euro.
La Data di Investimento del Premio Unico nei Fondi Assicurativi Interni selezionati coincide con la data di Decorrenza del Contratto.
Il Premio Unico potrà essere ripartito in base alle percentuali di allocazione stabilite dal profilo di investimento sottoscritto. Qualora si investa contemporaneamente su più Fondi è prevista una percentuale minima di investimento del 5% per ognuno di essi.
Art. 2.3.2 Versamenti Integrativi e modalità di investimento
Il Contraente potrà effettuare Versamenti Integrativi in qualsiasi momento nel corso della Durata del Contratto, fino a quando il prodotto sarà in collocamento. Tali Versamenti Integrativi di importo minimo non inferiore a 250,00 Euro devono essere corrisposti all’atto della sottoscrizione del relativo modulo, disponibile presso l’Intermediario. In ogni caso la somma dei premi versati (Premio Unico ed eventuali Versamenti Integrativi) non potrà essere superiore a 3.000.000,00 Euro.
Non sono ammessi versamenti integrativi in caso di cessazione del collocamento del prodotto. La Compagnia informerà, in caso di sospensione od interruzione del collocamento della tariffa, tramite apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale xxx.xxx.xx.
La Data di Investimento di ciascun Versamento Integrativo sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, del relativo modulo di Versamento Integrativo a condizione che il
pagamento sia regolarmente pervenuto alla Compagnia. Qualora la data di ricevimento coincida con un Giovedì, il Versamento Integrativo decorrerà il Giovedì della settimana successiva.
L’allocazione dei premi derivanti dai Versamenti Integrativi dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti previsti dal contratto per l’investimento nella Gestione Separata e/o nei Fondi.
Qualora si investa contemporaneamente su più Fondi è prevista una percentuale minima di investimento del 5% per ognuno di essi.
A seguito della corresponsione del Versamento Integrativo e dell’avvenuto investimento, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma contenente le medesime informazioni previste al precedente articolo 1.4.
Art. 2.3.3 Modalità di pagamento
Il pagamento del Premio Unico all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e dei Versamenti Integrativi, deve essere effettuato dal Contraente mediante:
− assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
− bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n°di proposta), senza spazi;
− bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni
S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”);
− moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-).
Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche). Si specifica che i versamenti aggiuntivi si intenderanno incassati salvo buon fine dei controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, in ottemperanza agli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e al Reg.IVASS 44/2019 e s.m.i.
Art. 2.3.4 Sconti
Per coloro già contraenti di una polizza vita di AXA Assicurazioni, i quali entro 30 giorni dalla liquidazione della medesima decidano di sottoscrivere il prodotto Investimento Per Te, si applicano le seguenti condizioni migliorative:
- il Costo percentuale, di cui al successivo articolo 2.7, verrà applicato solo sui Versamenti Integrativi. Sul Premio Unico versato alla sottoscrizione del contratto tale costo non sarà applicato;
- i Costi per Riscatto Totale e Parziale indicati al successivo articolo 2.9 non verranno applicati.
Si precisa che sarà consentito reinvestire nel presente Contratto alle condizioni sopra riportate un importo non superiore al capitale liquidato, fermo restando i limiti previsti dal precedente articolo 2.3.1.
Nel caso di polizze in scadenza con capitale inferiore al limite minimo previsto per il Premio Unico, sarà possibile versare all’atto della sottoscrizione un capitale aggiuntivo fino al raggiungimento del suddetto limite. Per beneficiare del diritto alle condizioni migliorative la stipula del Contratto deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di liquidazione delle somme riscattate ed il Contraente deve coincidere con uno dei Beneficiari delle somme liquidate.
Nell’ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l’ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l’entità nel medesimo. L’Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.
Art. 2.4 FONDI A DISPOSIZIONE PER GLI INVESTIMENTI
I Premi Versati dal Contraente nel corso del Contratto verranno investiti, al netto dei Costi di cui all’articolo 2.7, nei Fondi Assicurativi Interni e/o nella Gestione Interna Separata che la Compagnia mette a disposizione per il presente Contratto, in base alle percentuali di investimento stabilite dal Contraente stesso. Alla data di redazione delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, le possibilità di investimento riguardano:
- 5 Fondi Assicurativi Interni, come meglio descritto al successivo articolo 2.4.1 “FONDI ASSICURATIVI INTERNI DISPONIBILI”;
un patrimonio a Gestione Interna Separata denominato “GESTIRIV PLUS”, come meglio descritto al successivo articolo 2.4.2 2“GESTIONE INTERNA SEPARATA GESTIRIV PLUS”
Art. 2.4.1 Fondi Assicurativi Interni disponibili
Il Contraente ha la possibilità di allocare i Premi Versati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 2.3, in funzione del proprio profilo di rischio - rendimento - orizzonte temporale, nei 5 Fondi Assicurativi Interni che la Compagnia mette a disposizione per i sottoscrittori del presente Contratto, di seguito elencati:
- DM Global Small CAP
- DM Global Equity
- DM Emerging Equity
- DM Global Income
- Futuro Green
Tali Fondi Assicurativi Interni, gestiti secondo uno specifico Regolamento di seguito riportato e disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx, investono gli attivi in OICR organizzati in forma di Fondi Comuni di Investimento e SICAV, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria).
In particolare, i predetti Fondi Assicurativi Interni attuano una politica di investimento in OICR di tipo “multimanager”, in quanto vengono selezionati più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di ottimizzare ed aumentare la performance degli stessi.
Il Valore Unitario delle Quote di ogni Fondo viene determinato settimanalmente e precisamente ogni Giovedì, dividendo il patrimonio netto per il rispettivo numero di Quote in circolazione il medesimo giorno, entrambi relativi al giorno di riferimento.
Nel caso di Borse Valori chiuse o qualora sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati. Infine, le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.
Il Valore Unitario delle Quote viene pubblicato sul sito xxx.xxx.xx, al netto di qualsiasi onere previsto e riportato al successivo articolo 2.7 “COSTI GRAVANTI SUI FONDI ASSICURATIVI INTERNI”.
Il rendiconto annuale della gestione di ogni Fondo Assicurativo Interno sarà sottoposto al giudizio della Società di Revisione Contabile.
Art. 2.4.2 Gestione Interna Separata “GESTIRIV PLUS”
Il Contraente ha la facoltà di destinare i Premi Versati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 2.3, in una specifica gestione di attivi denominata “GESTIRIV PLUS”, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento di seguito riportato e disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx.
I premi versati nella Gestione Separata, al netto dei costi del contratto, sono rivalutati il 31/12 di ciascun anno in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata GESTIRIV PLUS. Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto annualmente al contratto è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario, di cui sopra, una commissione fissa dell’1,30%. Fanno eccezione le operazioni di rivalutazione effettuate fino al 30/12/2023, per le quali sarà riconosciuto un tasso di rivalutazione almeno pari allo 0,20%.
In caso di decesso dell’Assicurato e in caso di riscatto nel corso della durata contrattuale, il capitale maturato nella Gestione Separata, annualmente rivalutato con le modalità di cui sopra, sarà maggiorato degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra l’ultima rivalutazione annuale di polizza (ultimo 31/12) e la data di ricezione della richiesta, in base al tasso giornaliero equivalente all’ultimo tasso annuo di rivalutazione conseguito dalla Gestione Separata.
Il risultato di tale Gestione Interna Separata è certificato annualmente dalla Società di Revisione Contabile, che ne attesta la corretta determinazione. Detto risultato viene annualmente attribuito al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata - a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni - al netto di un’aliquota dedotta dal rendimento lordo della Gestione Interna Separata, e trattenuta dalla Compagnia, come meglio indicato al successivo articolo 2.7 “COSTI GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA”.
In caso di contratti appartenenti al PROFILO CONVERSION E REINVESTIMENTO, le rivalutazioni annuali operate in base al rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto. Il tasso annuo minimo garantito di rivalutazione previsto dal presente contratto è pari a zero.
Art. 2.5 PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE
Le prestazioni a carico della Compagnia consistono, alternativamente:
- in una prestazione in caso di decesso dell’Assicurato, come specificato al successivo articolo 2.5.1 “PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO”;
- in una prestazione in caso di vita dell’Assicurato, ottenibile mediante richiesta di Riscatto Totale del Contratto, come specificato al successivo articolo 2.5.2 “PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO”.
Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla gestione Separata GESTIRIV PLUS è soggetta a specifici limiti deliberati dall’Organo Amministrativo della Compagnia in funzione della dimensione della gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In caso di superamento dei predetti limiti le condizioni applicabili verranno regolate con apposita appendice di contratto
Art. 2.5.1 Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato ed esclusioni
In caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia corrisponde ai Beneficiari il Capitale Caso Morte, determinato come segue:
- il Capitale Caso Morte riferito ai Fondi Assicurativi Interni è pari al Controvalore del numero complessivo delle Quote, vale a dire al prodotto del Valore Unitario delle stesse alla Data di Disinvestimento per il numero delle Quote possedute alla medesima data, aumentato di un importo percentuale applicato allo stesso controvalore a seconda dell’età dell’Assicurato alla data del decesso, come riportato nella tabella che segue, fino ad un massimo di € 5.000,00:
Età dell’Assicurato | Percentuale aumento |
Da 18 a 65 anni | 1,00% |
Da 66 a 75 anni | 0,50% |
Oltre 75 anni | 0,10% |
Si precisa che con riferimento al Capitale Caso Morte riferito ai Fondi Assicurativi Interni la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale. Pertanto il controvalore della prestazione della Compagnia potrebbe essere inferiore all’importo dei Premi Versati.
- Il Capitale caso morte riferito alla Gestione Separata è pari ad un capitale non inferiore ai premi netti investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli switch in entrata ed uscita verso e dalla Gestione stessa e degli eventuali riscatti parziali.
La maggiorazione del Controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni in funzione dell’età dell’Assicurato al decesso e l’eventuale garanzia della prestazione del minimo dei Premi Investiti non saranno applicate qualora il decesso dell’Assicurato avvenga:
- entro i primi 5 anni dalla data di Decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata;
- per dolo del Contraente e/o del Beneficiario;
- per partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- per partecipazione dell’Assicurato ai fatti di guerra;
- per partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
- per decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli
Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- per incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- per guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;
- per alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
- per trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).
La Data di Disinvestimento coincide con il primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta della prestazione corredata dalla relativa documentazione prevista. Nel caso in cui tale richiesta arrivi alla Compagnia di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo.
La richiesta di pagamento dovrà pervenire per iscritto alla Compagnia.
La Compagnia, al solo fine di agevolare l’effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l’Intermediario e nel proprio sito istituzionale (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxx- sinistri) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.
Art. 2.5.2 Prestazione in caso di vita dell’Assicurato Prestazione in caso di Riscatto Totale e Parziale
Tale prestazione, a carico della Compagnia, si ottiene mediante la richiesta di Riscatto Totale e o Parziale del Contratto da parte del Contraente, come meglio indicato al successivo articolo 2.9 “RISCATTO”.
L’ammontare della prestazione è pari al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata e rivalutato alla Data di Disinvestimento e/o al controvalore, alla stessa data, del numero totale delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni attribuite al Contratto al netto del costo di Riscatto indicato al successivo articolo 2.9 “RISCATTO”.
La Data di Disinvestimento coinciderà con il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Riscatto Totale corredata dalla relativa documentazione. Nel caso in cui tale richiesta arrivi alla Compagnia di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo. La Compagnia, al solo fine di agevolare l’effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l’Intermediario e nel proprio sito istituzionale (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxx- sinistri) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.
Il Riscatto non potrà essere esercitato nel corso dei primi trenta giorni di Durata del Contratto.
Il Riscatto Totale comporta la risoluzione del Contratto e sul capitale liquidato verranno applicate le imposte previste dalla Legge.
Il Riscatto Parziale è esercitabile con le stesse modalità del Riscatto Totale, fermi restando i limiti previsti dall’Articolo 2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Relativamente alle somme investite nei Fondi Assicurativi Interni, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale. Il Contratto non prevede alcun valore minimo garantito dalla Compagnia. Pertanto la prestazione in caso di Riscatto potrebbe risultare inferiore ai Premi Versati.
Relativamente alla Gestione Separata, il capitale liquidabile in caso di riscatto del Contraente è il risultato della rivalutazione dei premi versati, al netto dei costi e degli eventuali riscatti parziali. Sulla parte di premi investiti nella Gestione Separata, il rendimento attribuito annualmente potrà essere positivo o negativo e non prevede un valore minimo di riferimento. Il capitale maturato annualmente potrà crescere, qualora il tasso di rivalutazione da attribuire risulti positivo, o decrescere, qualora esso risulti negativo.
In caso di richiesta di riscatto totale pervenuta nei 3 mesi successivi alla 5° ricorrenza annua, alla 10° ricorrenza annua e alla 15° ricorrenza annua, verrà comunque liquidato un capitale non inferiore ai premi netti investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli switch in entrata ed uscita verso e dalla Gestione stessa e degli eventuali riscatti parziali, ferma restando l’applicazione del costo di riscatto richiamato all’Art. 2.7.4.
In caso di contratti appartenenti al PROFILO CONVERSION E REINVESTIMENTO, le rivalutazioni annuali operate in base al rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto. Il tasso annuo minimo garantito di rivalutazione previsto dal presente contratto è pari a zero.
La liquidazione del valore di riscatto totale determina lo scioglimento del contratto con effetto dalla data di richiesta.
Art. 2.6 RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE
I premi versati nella Gestione Separata, al netto dei costi del contratto, sono rivalutati il 31/12 di ciascun anno in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata GESTIRIV PLUS. Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto annualmente al contratto è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario, di cui sopra, una commissione fissa dell’1,30%. Fanno eccezione le operazioni di rivalutazione effettuate fino al 30/12/2023, per le quali sarà riconosciuto un tasso di rivalutazione almeno pari allo 0,20%.
In caso di decesso dell’Assicurato e in caso di riscatto nel corso della durata contrattuale, il capitale maturato nella Gestione Separata, annualmente rivalutato con le modalità di cui sopra, sarà maggiorato degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra l’ultima rivalutazione annuale di polizza (ultimo 31/12) e la data di ricezione della richiesta, in base al tasso giornaliero equivalente all’ultimo tasso annuo di rivalutazione conseguito dalla Gestione Separata.
Il risultato di tale Gestione Interna Separata è certificato annualmente dalla Società di Revisione Contabile, che ne attesta la corretta determinazione. Detto risultato viene annualmente attribuito al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata - a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni - al netto di un’aliquota dedotta dal rendimento lordo della Gestione Interna Separata e trattenuta dall’Impresa, come meglio indicato al successivo articolo 2.7.3 “COSTI GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA”. Il beneficio finanziario così attribuito determina il Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata.
Art. 2.7.1 Costi gravanti sui Premi
I Premi Versati, in forma di Premio Unico e Versamenti Integrativi, vengono investiti nella Gestione Interna Separata e nei Fondi Assicurativi Interni prescelti al netto di un Costo di caricamento pari al 1,25%.
Costo sul Premio unico 1,25%
Nel caso di contratti appartenenti al PROFILO CONVERSION E REINVESTIMENTO, i costi precedenti saranno applicati esclusivamente sui versamenti eccezionali.
Art. 2.7.2 Costi gravanti sui Fondi Assicurativi Interni
Sui Fondi Assicurativi Interni gravano i seguenti Costi:
- Commissione di Gestione annuale, calcolata settimanalmente sul patrimonio netto di ciascun Fondo, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:
Fondo Assicurativo Interno | Commissione di Gestione Annuale |
DM Global Small CAP | 2,30% |
DM Global Equity | 2,30% |
DM Emerging Equity | 2,30% |
DM Global Income | 1,85% |
Futuro Green | 1,80% |
- Oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività di ogni Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- Spese di amministrazione e custodia delle attività di ogni singolo Fondo, spese di pubblicazione del valore delle Quote, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul Rendiconto annuale di ogni singolo Fondo;
- Commissioni gravanti sugli OICR/comparti in cui al Fondo Assicurativo Interno investe:
- commissioni per la gestione degli OICR applicata dalla Società di gestione, il cui costo annuo varia fino ad un massimo del 2,50% .Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, il Costo massimo previsto nel Regolamento potrà essere rivisto, previa comunicazione al Contraente dell’avvenuta variazione e concedendo allo stesso il Riscatto senza penalità;
▪ le eventuali commissioni di Overperformance applicate e percepite dalle società di gestione dei fondi/comparti.
Art. 2.7.3 Costi gravanti sulla Gestione Interna Separata
Sul rendimento annuale della Gestione Interna Separata l’Impresa tratterrà una percentuale fissa pari all’1,30%.
Costo percentuale annuo trattenuto 1,30%
Art. 2.7.4. Costi di Riscatto
Trascorsi 30 giorni dalla data di Decorrenza del Contratto, il Contraente potrà richiedere il riscatto totale o parziale della posizione con un costo variabile in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza:
Anno di richiesta del Riscatto Totale e/o Parziale
Costi
di Riscatto
Dal 1° al 3° anno 0,75%
Dal 4° anno 25 Euro
Nel caso di contratti appartenenti al PROFILO CONVERSION E REINVESTIMENTO non sarà applicata alcuna spesa amministrativa.
Trascorsi due mesi dalla data di Decorrenza del Contratto, il Contraente - senza alcun onere economico a suo carico - potrà variare la composizione degli investimenti effettuati, riallocando totalmente o parzialmente gli stessi tra la Gestione Interna Separata ed i Fondi Assicurativi Interni. Il numero massimo di richieste di Switch è di tre all’anno. In ogni caso, le possibilità di Switch non utilizzate nel corso di un anno non sono cumulabili con quelle degli anni successivi.
La riallocazione totale o parziale dell’investimento è possibile nei limiti percentuali previsti dalla profilazione di appartenenza del cliente.
La richiesta del Contraente dovrà essere effettuata mediante la compilazione del modulo di cui un fac-simile è disponibile presso la sede dell’Intermediario.
L’operazione di Switch sarà eseguita il primo Giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia del relativo modulo. Qualora l’informazione arrivi alla Compagnia di Giovedì, l’operazione di Switch verrà effettuata il Giovedì della settimana successiva.
In ogni caso nella Gestione Interna Separata non potrà essere investita una percentuale superiore a quella prevista dal profilo di appartenenza in base ai seguenti valori:
- il capitale maturato nella Gestione Interna Separata alla Data di richiesta dello Switch, vale a dire la somma degli importi di Premio Investiti nella stessa, al netto di eventuali Riscatti Parziali, e rivalutati fino alla data della richiesta;
- il controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni in relazione al Contratto, calcolato come prodotto del Valore Unitario delle Quote alla Data di valorizzazione precedente alla data della richiesta dello Switch moltiplicato per il numero di quote possedute al momento della richiesta.
Qualora il Contraente desideri investire contemporaneamente in più Fondi è prevista una percentuale minima di investimento del 5% in ognuno dei Fondi prescelti.
A seguito dell’avvenuta operazione, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma nella quale fornirà le informazioni riguardanti la nuova composizione degli investimenti e, relativamente ai Fondi Assicurativi Interni, il nuovo numero delle Quote possedute ed il loro Valore Unitario riferito al giorno in cui è stata effettuata l’operazione.
Il Contraente, a condizione che siano trascorsi interamente almeno 30 giorni dalla data di Decorrenza del Contratto, potrà richiedere il Riscatto Totale o Parziale del Contratto, da effettuarsi con il disinvestimento delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni disponibili con il Contratto e degli importi investiti nella Gestione Interna Separata. In ogni caso di Riscatto, le prestazioni della Compagnia corrispondono al Capitale Assicurato investito e rivalutato nella Gestione Interna Separata e/o al Controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni alla Data di Disinvestimento, cioè il primo Giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di Riscatto Totale o Parziale corredata della relativa documentazione. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Giovedì, il Riscatto sarà effettuato ai valori del Giovedì della settimana successiva
In caso di richiesta di riscatto totale pervenuta nei 3 mesi successivi alla 5° ricorrenza annua, alla 10° ricorrenza annua e alla 15° ricorrenza annua, verrà comunque liquidato un capitale non inferiore ai premi netti investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli switch in entrata ed uscita verso e dalla Gestione stessa e degli eventuali riscatti parziali, ferma restando l’applicazione del costo di riscatto richiamato all’Art. 2.7.4.
Con il Riscatto Totale il Contratto si estingue, mentre con il Riscatto Parziale, il Contratto rimane in vigore per l’importo residuo che, su ciascun Fondo sottoscritto, non potrà essere inferiore a 500,00 Euro.
Per esercitare il Riscatto Totale o Parziale, il Contraente dovrà effettuare la richiesta scritta.
La Compagnia corrisponderà al Contraente il valore di Riscatto Totale al netto delle imposte previste per legge.
In ogni caso, il Contraente potrà richiedere informazioni relative al valore di Riscatto Totale all’Intermediario, il quale si impegna a fornire tali informazioni nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
È inoltre possibile richiedere informazioni sul Valore di Riscatto direttamente sul sito internet xxx.xxx.xx compilando il form presente nella sezione “Clienti AXA/Servizio Clienti/Richiesta Informazioni”
È necessario tener presente, inoltre, che il Riscatto del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e che le prestazioni della Compagnia potrebbero risultare inferiori ai Premi Versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Valore Unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni prescelti, sia per l’applicazione dei Costi previsti.
La Compagnia, al solo fine di agevolare l’effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l’Intermediario e nel proprio sito istituzionale (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxx- sinistri) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.
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Le disposizioni di post vendita come versamento integrativo, switch tra Fondi e tra Gestione Separata e Fondi, riscatto parziale e riscatto totale sono eseguite in ordine cronologico di presentazione, in esito al compimento di quella precedente.
Art. 2.10 COMUNICAZIONE PERIODICA
La Compagnia invierà al Contraente un Documento Unico di Rendicontazione Annuale della posizione assicurativa, entro il 31 Maggio di ogni anno.
Inoltre al Contraente verrà tempestivamente inviata dalla Compagnia l’informativa su eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, che possono avere rilevanza per il Contratto.
Infine la Compagnia si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora nel corso di Contratto il controvalore delle Quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei Premi Investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
Art. 2.11 PRESTITI
Il Contratto non permette l’erogazione di prestiti in dipendenza dello stesso.
Art. 2.12 TITOLARITÀ DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI
Fermo restando che i Premi Investiti sono convertiti in numero di Quote dei Fondi Assicurativi Interni, qualora sottoscritti, resta inteso che la titolarità degli stessi rimane di proprietà della Compagnia.
Regolamento della Gestione Interna Separata “Gestiriv Plus”
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia, contraddistinta con il nome Gestiriv Plus. La gestione separata è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con il Reg. n. 38/2011, con il Provv. n. 68/2018 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
La valuta di denominazione della gestione separata è l’Euro.
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 01 Ottobre e cessa al 30 Settembre dell’anno successivo.
La definizione delle politiche di investimento della Gestione Separata compete alla Compagnia che ne dà attuazione attraverso una gestione professionale degli attivi, definendo strategie disinvestimento che perseguono l’ottimizzazione del profilo di rischio-rendimento del portafoglio, attraverso l’analisi della struttura del passivo, considerate anche le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.
Nella selezione degli attivi viene perseguito il principio di adeguata diversificazione degli investimenti, nel rispetto dei limiti strategici in termini di composizione e rischiosità del portafoglio, al fine di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità del portafoglio attivi/passivi, coerentemente con le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dettate dalla vigente normativa. Di seguito sono descritte le tipologie di investimento maggiormente significative in cui possono essere investite le risorse della Gestione Separata, fatto salve le disposizioni recate dall’ art. 9, comma 2 del Reg. Isvap n. 38/2011 e successive modifiche:
- Titoli di debito ed altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati e non che investono nel comparto obbligazionario e i monetari
- Titoli di capitale e altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati e non che investono nel comparto azionario, gli ETF o altri strumenti equivalenti negoziati in un mercato regolamentato
- Comparto Immobiliare, ovvero investimenti in beni immobili ed in valori o fondi assimilabili
- Liquidità e altri strumenti monetari
- Altri strumenti finanziari
Al fine di contenere l’esposizione ai rischi, in tutte le diverse configurazioni, la Compagnia ha definito alcuni limiti compatibili con l’appetito al rischio deliberato tempo per tempo dall’organo amministrativo della Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti. A titolo indicativo vengono riportate le seguenti indicazioni.
L’esposizione complessiva nel comparto obbligazionario potrà raggiungere il 100% del totale del portafoglio, l’esposizione in titoli di tipo corporate è consentita fino ad un livello massimo del 70%. Tali titoli dovranno avere prevalentemente un rating della categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine; è comunque consentito l’investimento in titoli below investment grade fino ad un limite massimo compatibile con l’appetito al rischio deliberato tempo per tempo dall’organo amministrativo della Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti (attualmente 3,5%).
Esiste inoltre un sistema di monitoraggio e di gestione del rischio di concentrazione per Gruppo emittente che, distinguendo tra tipologia di emittente e rating attribuito, prevede specifici limiti di concentrazione, definiti tempo per tempo dalla Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti.
La Compagnia potrà cogliere le opportunità di investimento anche nel comparto azionario e nel comparto immobiliare fino ad un livello del 30% ciascuno, e comunque nel rispetto dell’appetito al rischio deliberato tempo per tempo dall’organo amministrativo della Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti.
E’ prevista inoltre la possibilità di investire in strumenti alternativi ed altre tipologie di attivi ammissibili dalla normativa entro il livello massimo compatibile con l’appetito al rischio deliberato tempo per tempo dall’organo amministrativo della Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti (attualmente 6%).
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
La Compagnia ha definito limiti ed ambito di applicazione nella Politica delle operazioni infragruppo deliberata dall’Organo Amministrativo della Compagnia in ottemperanza al Regolamento Ivass n.30 del 2016 e successive modifiche. Si precisa che le operazioni di investimento oggetto della politica sono da ricondurre ai soli strumenti finanziari per cui il rischio effettivo sottostante è da ricondurre ai soggetti definiti come “Controparti delle operazioni Infragruppo”. Nello specifico si intende una tipologia di rischio sopportabile di tipo azionario, e/o obbligazionario, e/o immobiliare, e/o derivato.
La gestione separata non è dedicata a specifiche tipologie di polizze e/o segmenti di clientela.
Il valore delle attività della gestione separata non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione delle polizze legata al rendimento della gestione stessa.
La Compagnia si riserva il diritto di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.
Sulla gestione separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione stessa. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Il tasso medio di rendimento della gestione separata è determinato utilizzando lo strumento del fondo utili così come previsto dal Reg. 38/2011 modificato ed integrato dal Provv. 68/2018. Il tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione considerato è ottenuto rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario realizzato dalla gestione separata nel periodo di osservazione considerato è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili e dalle perdite realizzate, al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per la verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Le plusvalenze e le minusvalenze sono incluse nel risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata, pari al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. La Compagnia costituisce il fondo utili al fine di accantonare le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata. Il risultato finanziario è diminuito dell’intero importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l’impresa stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione considerato. I criteri di rilascio delle quote del fondo utili vengono definiti dall’Organo Amministrativo della Compagnia. Le quote del fondo utili concorrono alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata entro il tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette realizzate vengono accantonate.
La giacenza media delle attività della gestione separata nel periodo di osservazione considerato è pari alla somma delle giacenze medie dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione stessa. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
In deroga alla modalità di calcolo del rendimento sopra riportata e, fermo quanto disposto dalla normativa in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati, la Compagnia, come previsto dal Reg. 38/2011 modificato ed integrato dal Provv. 68/2018, intende avvalersi della possibilità di rinviare l’attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura della complessiva operazione di copertura, qualora ricorra a strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata mediante strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione con scadenze inferiori a quelle dei titoli oggetto di copertura.
La gestione separata è sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo speciale previsto dalla normativa vigente.
La Compagnia può effettuare sulla gestione separata operazioni di scissione o di fusione con altre gestioni separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. n. 14/2008. Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni
Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Assicurativi Interni - operazioni di fusione- scissione AXA Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata Compagnia, al fine di adempiere ai propri obblighi contrattualmente previsti, ha costituito un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti e diversificati in Fondi Assicurativi Interni suddivisi in Quote.
Ogni Fondo Assicurativo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.
I Fondi Assicurativi Interni sono denominati come segue:
- DM Global Small CAP
- DM Global Equity
- DM Emerging Equity
- DM Global Income
- Futuro Green
La Compagnia, nell’interesse dei Contraenti e per esigenze di adeguatezza dimensionale del fondo o di efficienza gestionale, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di fusione o scissione dei Fondi Interni collegati al presente contratto. L’operazione di fusione potrà avvenire tra Fondi Assicurativi Interni aventi caratteristiche similari. La Compagnia provvederà a determinare il valore per l’attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno e comunicherà al cliente i dettagli dell’operazione.
Tali operazioni verranno effettuate senza oneri o spese per i Contraenti con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. Isvap n. 14/08.
Art. 2 - Caratteristiche dei Fondi Assicurativi Interni e criteri degli investimenti
I Fondi Assicurativi Interni costituiti sono ad accumulazione di proventi e pertanto l’incremento del valore delle Quote di ciascun Fondo non viene distribuito ma reinvestito nello stesso.
Tali Fondi Assicurativi Interni, investono gli attivi in OICR, organizzati in forma di Fondi Comuni di Investimento e SICAV, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/CE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria).
Art. 3 – Gestione dei Fondi Assicurativi interni
La gestione di uno o più Fondi Assicurativi interni potrà, senza aggravio di costi per l’Assicurato, essere delegata ad uno o più intermediari abilitati alla prestazione del servizio di gestione patrimoni, anche del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
L’intermediario all’uopo delegato curerà la gestione nel rispetto del Regolamento e dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia.
La Compagnia, anche in caso di delega, risulta esclusivamente responsabile nei confronti dei soggetti assicurati in relazione all’attività di gestione dei Fondi Assicurativi Interni.
Art. 4 - Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni ed obiettivi d’investimento
I Fondi Assicurativi Interni predisposti per il presente Contratto, attuano una politica di investimento in OICR di tipo “multimanager”: operano cioè selezionando più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di massimizzare la performance dei Fondi stessi rispetto al Benchmark di riferimento.
Qui di seguito vengono riportate le informazioni principali sulle caratteristiche di ciascun Fondo unitamente ad un richiamo sintetico sulla politica di investimento e sul livello di rischiosità che lo stesso presenta:
DM Global Small CAP
Finalità: Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l’investimento in OICR orientati prevalentemente verso azioni di Società a bassa capitalizzazione a livello globale.
Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario, obbligazionario e monetario, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/CE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
COMPARTO | MINIMO | MASSIMO |
Monetario | 0% | 30% |
Obbligazionario | 0% | 30% |
Azionario | 70% | 100% |
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all’operatività del Fondo.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR (quote di fondi comuni di investimento o Sicav) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.
Benchmark: il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:
− 100% MSCI AC World Small Cap Net Return USD Index convertito in Euro, indice rappresentativo delle società a bassa capitalizzazione a livello globale.
È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l’obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.
Profilo di rischio di investimento:
Il rischio di investimento è medio.
Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:
Euro.
DM Global Equity
Finalità: Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l’investimento in OICR orientati verso titoli delle principali società a livello internazionale.
Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario, obbligazionario e monetario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/CE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
COMPARTO | MINIMO | MASSIMO |
Monetario | 0% | 30% |
Obbligazionario | 0% | 30% |
Azionario | 70% | 100% |
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all’operatività del Fondo.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR (quote di fondi comuni di investimento o SICAV) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.
Benchmark: il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:
− 100% MSCI World Net Return USD Index convertito in Euro
È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l’obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.
Profilo di rischio di investimento:
Il rischio di investimento è medio.
Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:
Euro.
DM Emerging Equity
Finalità: Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l’investimento a livello globale in OICR orientati verso titoli delle principali società dei Paesi Emergenti.
Composizione: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo prevalentemente azionario e residualmente di tipo monetario ed obbligazionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/UE (UCITS IV) così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
COMPARTO | MINIMO | MASSIMO |
Monetario | 0% | 30% |
Obbligazionario | 0% | 30% |
Azionario | 70% | 100% |
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all’operatività del Fondo.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR (quote di fondi comuni di investimento o SICAV) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.
Benchmark: il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:
− 100% MSCI Emerging Markets Net Return USD Index convertito in Euro.
È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l’obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.
Profilo di rischio di investimento:
Il rischio di investimento è medio.
Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:
Euro.
DM Global Income
Finalità: Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita e redditività offerte da investimenti di natura obbligazionaria ed azionaria con particolare attenzione al contenimento del rischio assunto.
Composizione: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo prevalentemente azionario e residualmente di tipo monetario ed obbligazionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/UE (UCITS IV) così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
Comparto | Minimo | Massimo |
Bilanciato | 0% | 100% |
Azionario | 0% | 50% |
Obbligazionario | 0% | 100% |
Monetario | 0% | 50% |
Flessibile | 0% | 100% |
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all’operatività del Fondo.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR (quote di fondi comuni di investimento o SICAV) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.
Benchmark: Lo stile di gestione adottato non consente l’adozione di un Benchmark.
Profilo di rischio di investimento:
Il rischio di investimento è basso.
Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:
Euro.
FUTURO GREEN
Finalità: Si rivolge ad investitori che puntano alla potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo periodo con una strategia di investimento flessibile, realizzata prevalentemente tramite veicoli di investimento sensibili alle tematiche ambientali, sociali e di responsabilità, e bilanciando il rischio di investimento tramite un equilibrato mix di componenti azionarie ed obbligazionarie.
Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dall’Impresa prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario ed obbligazionario dell’area Europea, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
COMPARTO | MINIMO | MASSIMO |
Azionario | 0% | 80% |
Obbligazionario | 0% | 100% |
Monetario | 0% | 20% |
Resta comunque ferma per l’Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all’operatività del Fondo.
La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR (quote di fondi comuni di investimento o Sicav) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.
Benchmark: Non previsto.
Profilo di rischio di investimento:
Il rischio di investimento è medio.
Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:
Euro.
Art. 5 - Valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni e relativa pubblicazione
Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato con frequenza settimanale, ogni Giovedì.
Detto valore si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno, calcolato secondo quanto riportato al successivo articolo 6, per il numero complessivo delle Quote dello stesso Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o in caso di eventi tali da comportare la sospensione, l’eliminazione o la mancata rilevazione del valore di mercato degli attivi sottostanti ciascun Fondo Assicurativo Interno, il valore unitario delle Quote verrà calcolato sugli ultimi valori disponibili.
Il valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni, così calcolato, viene pubblicato giornalmente, e precisamente il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Compagnia calcola il Valore Unitario delle Quote di cui sopra, sul sito xxx.xxx.xx.
Art. 6 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Assicurativi Interni
Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività dello stesso al netto delle passività evidenziate nel successivo articolo 8.
Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all’ultimo valore reso noto al pubblico. Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.
Le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.
Infine, i crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Assicurativo Interno vengono riconosciuti dalla Società al patrimonio degli stessi, con la stessa frequenza di valorizzazione della Quota. Analogamente verranno riconosciute, al Patrimonio del Fondo, eventuali commissioni di gestione finanziaria retrocesse dalle Società di Gestione del Risparmio e/o SICAV selezionate.
Art. 7 - Attribuzione delle Quote
Gli impegni della Compagnia sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le Riserve Matematiche relative ai Contratti collegati ai Fondi Assicurativi Interni.
La Compagnia provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto, dividendo l’importo netto versato per il Valore Unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento.
Art. 8 - Regime delle spese dei Fondi Assicurativi Interni
Le spese relative a ciascun Fondo Assicurativo Interno sono rappresentate da:
- commissione di gestione annuale applicata dalla Compagnia per il servizio prestato per l’asset allocation e per l’amministrazione dei contratti. Viene trattenuta settimanalmente dalla Compagnia (in ragione di 1/52) dal patrimonio netto di ciascun fondo e incide sul Valore Unitario della Quota, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:
Fondo Assicurativo Interno | Commissione di Gestione Annuale |
DM Global Small CAP | 2,30% |
DM Global Equity | 2,30% |
DM Emerging Equity | 2,30% |
DM Global Income | 1,85% |
Futuro Green | 1,80% |
Si precisa che tale commissione è applicata, in ragione dell’attività svolta dalla Compagnia, anche sulla parte dei Fondi Assicurativi Interni che dovesse risultare investita in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA;
- oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo;
- commissioni gravanti sui fondi/comparti sottostanti al Fondo Assicurativo Interno:
▪ commissioni di gestione applicate e percepite dalle società di gestione dei fondi/comparti, il cui Costo annuo varia da un minimo dello 0,20% ad un massimo del 2,50%. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, il Costo massimo previsto nel Regolamento potrà essere rivisto, previa comunicazione al Contraente dell’avvenuta variazione e concedendo allo stesso il Riscatto senza costi;
▪ le eventuali commissioni di Overperformance applicate e percepite dalle società di gestione dei fondi/comparti.
- non sono previsti spese e diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR sottostanti;
- le imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:
- le spese di amministrazione e di funzionamento;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo Assicurativo Interno.
Art. 9 - Modifiche relative ai Fondi Assicurativi Interni
Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, con l’esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e/o secondaria o da mutati criteri gestionali finalizzati al conseguimento di una migliore amministrazione delle attività nell’interesse dei partecipanti, la Compagnia informerà tempestivamente questi ultimi, i quali potranno richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inerente le modifiche, il trasferimento in un altro Fondo senza spese a loro carico.
Analogamente, se le spese relative di cui al precedente articolo 8 (nella loro componente fissa) dovessero risultare superiori a tre volte le commissioni di gestione annuali, la Compagnia informerà ciascun partecipante circa la necessità di chiudere il Fondo interessato e provvederà a trasferire la posizione, senza alcuna spesa, nel Fondo Assicurativo Interno meno difforme in termini di rapporto rischio rendimento. Tale verifica viene effettuata annualmente, successivamente al primo quinquennio di esercizio di ciascun Fondo Assicurativo Interno.
Art. 10 - Revisione contabile
Il rendiconto della gestione dei Fondi Assicurativi Interni, comprensivo di un confronto tra il Valore della Quota di ciascun Fondo con il relativo Benchmark (ove previsto), sarà sottoposto al giudizio di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’articolo 161 del Decreto legislativo del 24 Febbraio 1998 n. 58.
La Società di Revisione esprimerà, mediante apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote dello stesso alla fine di ogni esercizio.
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Chi decide perché e come trattare i dati?
AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.
Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?
a) Finalità assicurativa1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti2, anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.
In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
• riassicurazione e coassicurazione;
• prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
• adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
• analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
• gestione e controllo interno;
• attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti,
1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse
derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi
(quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
• attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
• utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
• utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
• valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.
Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.
Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.
Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati5, quali i dati
4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
5 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"6 effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.
b) Finalità commerciali e di marketing
Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
• comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
• effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e
all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto
7 Cfr. nota 2.
• attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
• realizzare ricerche di mercato;
• effettuare indagini statistiche;
• proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
• inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
• comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
• proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
• invio di materiale pubblicitario;
• vendita diretta;
• compimento di ricerche di mercato;
• comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
• inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.
c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione
Inoltre, con suo specifico e separato consenso potremo svolgere attività di profilazione, attraverso l'analisi dei suoi dati personali, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze anche in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.
Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:
• informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
• informazioni elaborate anche da terzi come Xxxxxxxx o Responsabili del trattamento dei dati.
• Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
• informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
• dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.
Per maggiori informazioni sulla logica del processo di trattamento automatizzato connesso alla profilazione, sul credit scoring e sul fornitore che tratta i dati sottesi, visita la sezione Privacy del sito xxx.xxx.xx.
Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Modalità di trattamento
I suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
A chi sono comunicati i dati?
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
• società partner, autonome titolari del trattamento:
o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
o per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per
trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidaticompiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Per quanto tempo i dati vengono conservati?
I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.
Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.
Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?
Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisioneautomatizzata, ottenerel'intervento umano da partedel Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (x00) 00.000000; xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Permaggioriinformazioni, siinvitaavisitarelasezioneprivacydelsito web xxx.xxx.xx
SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
• Garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
• Contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
• Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
• società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
• società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha diritto di ottenere la conferma ad accedere ai Suoi Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione, diopporsialloro trattamento neicasiprevistidallalegge, di richiedere la portabilità dei Dati e far valere il diritto all'oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (x00)00.000000;xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.
SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE
A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
Edizione gennaio 2023
xxx.xx
Mod. DM22 – ed. febbraio 2023
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)