Versione in lingua inglese. It is important to point out that mobilisation of this fund should be an incentive for redeploying redundant workers Fonte: EUR-lex[3] Il ricorso a redeployment per tradurre la nozione di ricollocazione sembra tuttavia potere dare luogo a criticità interpretative. A ben vedere, il termine inglese sembra più adatto a indicare il tentativo di scongiurare il licenziamento del lavoratore attraverso la ricollocazione dello stesso presso la medesima azienda (anche con altre mansioni) o comunque presso aziende appartenenti allo stesso gruppo. In tal senso, è sufficiente prendere a titolo esemplificativo il sito che descrive la normativa lavoristica nell’Irlanda del Nord che, nel definire il concetto di redeployment, specifica che “If your employer is making you redundant, they should try to offer you suitable alternative employment within their organisation or an associated company”.[4] Anche il termine outplacement, così come deployment, viene impiegato per identificare una serie di misure poste in essere, soprattutto da parte del datore di lavoro, al fine di prevenire la fase della disoccupazione. Eurovoc, ossia il thesaurus multilingue e pluridisciplinare che comprende la terminologia dei settori d’attività dell’Unione europea, parla di outplacement come di “Measures taken by an employer to help employees threatened with redundancy to find new jobs in other companies”,[5]specificando quindi che il processo di outplacement ha luogo nella fase precedente al licenziamento. Cionondimeno, e diversamente dalla definizione sovraesposta, la documentazione europea redatta in lingua inglese non è sempre coerente nel ricorso al termine outplacement, generando non poche ambiguità interpretative. In alcuni casi, infatti, il termine viene impiegato anche per indicare iniziative finalizzati al ritorno al lavoro di soggetti già disoccupati, es.
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