Veterani Clausole campione

Veterani x. Xxxxxx: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 anni e oltre b. Donne: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 anni e oltre. L’età dell’atleta è determinata in base all’anno di nascita rispetto al 1° gennaio dell’anno corrente. Giorno e mese di nascita non sono presi in considerazione.

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  • Divieti E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Domanda di ammissione 1. Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per via telematica a tal fine predisposta, accedendo alla pagina: https:// xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxx/?xxxxx=00 2. Dopo aver avuto accesso attraverso la pagina sopra riportata al bando del concorso di interesse, il candidato potrà accedere al sistema di compilazione e presentazione per via telematica seguendo le indicazioni ivi riportate. In particolare, il sistema di compilazione prevede la registrazione del candidato, al quale verranno fornite le credenziali di accesso necessarie per presentare la domanda: pertanto, è necessario che il candidato avvii le procedure di registrazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Il sistema prevede altresì la trasmissione per via telematica dei titoli e delle pubblicazioni, oltre che l'invio in formato elettronico del proprio documento di identità e degli altri documenti che si intendono allegare alla domanda di partecipazione. 3. La domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata per via telematica, entro le ore 12 del 19-01-2024 pena l'esclusione dalla selezione. 4. Non verranno presi in considerazione eventuali pubblicazioni o documenti attestanti il possesso di titoli pervenuti a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione. 5. Per eventuali chiarimenti e informazioni e in caso di difficoltà a compilare o presentare la domanda di partecipazione, è possibile rivolgersi dell'Ufficio Personale accademico – Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 8, 39100 Bolzano. L'Ufficio Personale Docente e Ricercatore osserva il seguente orario d'apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 con i numeri telefonici: +00-0000-000000/011310/011312/011364 (Nella giornata di scadenza del bando si garantisce l'assistenza dalle ore 8.30 fino alle ore 10.00) e l'indirizzo di posta elettronica: xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx L'assistenza alla compilazione on-line potrà essere richiesta alla casella di posta elettronica sopra indicata, anche all'interno della procedura on-line; l'assistenza verrà prestata entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta. 6. Nella domanda l'interessato, oltre ai dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: a. il godimento dei diritti politici e civili e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; b. la madrelingua; c. il possesso del titolo di studio indicato all'art. 1, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento e l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento; d. di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto in precedenza la qualifica di professore di I o di II fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ancorchè cessati dal servizio in Italia; e. di aver preso visione del bando e di accettare quanto in esso stabilito; f. che le pubblicazioni presentate sono conformi agli originali; g. che quanto indicato nel CV corrisponde al vero; h. di non superare il limite massimo temporale di sei anni, considerando la durata complessiva dei soli rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3 (Assegni di ricerca) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, e compresa altresì la durata del contratto di cui al presente bando (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso); i. di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando; j. di non avere un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta d'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio dell'Università; k. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di valutazione comparativa oggetto della domanda (ogni variazione dei dati comunicati dal candidato dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx); l. di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR (2016/679) e di sapere quindi che i dati personali forniti, anche categorie speciali di dati (sensibili e giudiziari), potranno essere utilizzati esclusivamente per la presente procedura e per l'eventuale stipula del contratto ai sensi del GDPR). 7. L'interessato avrà, inoltre, l'obbligo di dichiarare, ricorrendone le condizioni: a. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni italiane. In caso di rapporto di impiego concluso, il candidato dovrà dichiarare la causa di risoluzione di tale rapporto qualora consista in una delle seguenti: destituzione; dispensa per persistente insufficiente rendimento; decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lett. d) del T.U. 3/1957; licenziamento disciplinare; b. le situazioni che determinano una posizione di irregolarità nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo della leva). 8. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 9. I cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione non abbia stipulato accordi di libera circolazione, devono aver richiesto ovvero devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo in Italia che copra l'intera durata dell'assegno messo a bando (tale requisito non è richiesto per la mera partecipazione alla selezione); il mancato possesso del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 determina la decadenza del diritto allo stesso. 10. Al termine della procedura di iscrizione online, dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato ha due opzioni per convalidare la candidatura: • tramite autodichiarazione: il sistema produrrà una dichiarazione che il candidato dovrà stampare, sottoscrivere per esteso e con firma autografa e acquisire tramite scanner in formato PDF o JPG. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione unitamente a copia del documento di identità valido in formato PDF o JPG. • tramite firma digitale del documento della candidatura completa: il candidato dovrà scaricare il documento PDF della candidatura e apporre la sua firma digitale come indicato dal proprio fornitore del servizio di firma. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione. Solo al termine di uno dei due metodi di convalida sopra citati sarà possibile concludere la procedura di iscrizione telematica, al termine della quale il candidato riceverà un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Poiché tale messaggio ha valore di ricevuta, nel caso di sua mancata ricezione è da contattare l'Ufficio Personale Docente e Ricercatore ai suddetti recapiti per verificare che la domanda sia stata registrata correttamente. 11. Saranno esclusi dalla procedura coloro i quali non alleghino l'autodichiarazione prodotta dal sistema, debitamente sottoscritta o il documento della candidatura firmato digitalmente. 12. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

  • Competenze Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare all’Ente Bilaterale Aziende Artigiane la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilità di quanto previsto al primo comma dell’art. 132 in merito all’attivazione di un Fondo integrativo Pensioni chiuso.

  • Ammissione 6.1.1.Disciplina generale delle sedute: a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti: --- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali digitali presso la Piattaforma telematica; --- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2; --- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1; b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione: --- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice; --- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico; c) alle sedute pubbliche possono partecipare, previa esibizione di un documento di riconoscimento e in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente, i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotati di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure direttori tecnici, attualmente in carica oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile rilasciata dai citati soggetti; d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.1.1; f) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può provvedere, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e prima dell’inizio delle operazioni in seduta pubblica, ad accedere alla Piattaforma telematica, individuare il numero delle offerte ammesse e i relativi offerenti, a controllare la presenza delle sottoscrizioni digitali degli offerenti e scaricare la documentazione amministrativa di cui al Capo 3 dalla predetta Piattaforma, riproducendo per stampa la stessa documentazione amministrativa; il tutto a condizione che: --- gli originali in formato digitale siano conservati sulla Piattaforma telematica e sia tecnicamente impossibile la loro manomissione, integrazione, soppressione o modifica; --- l’esame della documentazione riprodotta a stampa avvenga in seduta pubblica; --- sia consentito agli offerenti, durante la seduta pubblica o nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso ai sensi del punto 9.1.3, il controllo degli originali conservati sulla Piattaforma telematica. Nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1, almeno ( ) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione. Quindi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già effettuata in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo. a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui Xxxxx: --- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini, oppure sia stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo; --- non consente l’individuazione degli offerenti; --- presenta modalità di criptazione o di formato digitale informatizzato tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza; --- non contiene le buste interne: Busta amministrativa o Busta dell’Offerta economica; --- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l’esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di erronea o incidentale accettazione dell’offerta da parte della Piattaforma telematica oltre il limite temporale per la presentazione o carente di una o più d’una delle buste interne; b) sono altresì esclusi gli offerenti: --- che hanno presentato offerta singolarmente e in Forma aggregata oppure in più raggruppamenti o consorzi o in raggruppamenti o consorzi che hanno in comune un raggruppato o consorziato; l’esclusione dalla gara è disposta sia per l’offerente singolo che per il raggruppamento e il consorzio o i raggruppamenti o consorzi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice; --- in consorzio stabile o consorzio di cooperative, i cui consorziati per i quali hanno indicato di concorrere e designati per l’esecuzione, hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice; --- che hanno presentato offerta in qualunque forma (singolarmente o in Forma aggregata) e che si sono costituiti ausiliari di operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’offerente che ha concorso mediante avvalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice. Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 6.1.3, sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti: a) che in una o più d’una delle dichiarazioni (proprie o dell’operatore economico ausiliario o, in quanto pertinenti, del subappaltatore indicato ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del Codice), hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi; b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; c) che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali: --- motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione; --- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione; --- assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione; d) che, in caso di: --- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorziato esecutore per il quale concorrono o, per tale consorziato ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un consorzio che non esegue i lavori ma indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzio a cascata»); --- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l’operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);

  • Divieto di cessione Il Cliente non potrà trasferire o cedere, anche parzialmente, a terzi il presente contratto o gli obblighi e i diritti da esso derivanti, salvo espressa autorizzazione scritta da parte di Vodafone.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Domanda Con riferimento al Capitolato d’Oneri, par. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectore.

  • Franchigie Si riportano nella seguente tabella le Franchigie relative alla garanzia Invalidità Totale Permanente grave da