Vincolo di indisponibilità. 1. A garanzia dell’adempimento da parte del Cliente venditore a termine degli obblighi allo stesso derivanti dalla Vendita a Termine, la Banca appone sugli strumenti finanziari oggetto della relativa Vendita a Pronti un vincolo di indisponibilità, a far tempo dalla Data di Decorrenza, in modo che il Cliente non possa disporre di tali strumenti finanziari se non in esecuzione della pertinente Vendita a Termine. 2. Fermo restando quanto sopra, qualora il Cliente, in qualità di venditore a termine, non adempia all’obbligo di consegnare alla Banca gli strumenti finanziari oggetto della Vendita a Termine, la Banca provvede ad acquistare strumenti finanziari della stessa specie e quantità ai sensi dell’art. 1516 cod. civ5.
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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi, Investment Services and Additional Services Agreement, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi