Common use of VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI) Clause in Contracts

VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI). Se l’assicurazione incendio del fabbricato è vincolata a favore della Banca Contraente, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati, la Società, più precisamente, liquida la Banca vincolataria fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e per la parte eccedente tale vincolo liquida direttamente l’Assicurato fino alla concorrenza dell’ammontare del danno. Pertanto la Società si obbliga a : • non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso della Banca vincolataria; • comunicare alla Banca vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell’assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI). Se l’assicurazione incendio L’assicurazione Incendio del fabbricato Fabbricato è vincolata a favore della Banca Contraente, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati, la SocietàCompagnia, più precisamente, liquida la Banca vincolataria fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e e, per la parte eccedente tale vincolo vincolo, liquida direttamente l’Assicurato fino alla concorrenza dell’ammontare del danno. Pertanto la Società si obbliga a : • . a) non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso della Banca vincolataria; • ; b) comunicare alla Banca vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell’assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI). Se l’assicurazione incendio L’assicurazione Incendio del fabbricato Fabbricato è vincolata a favore della Banca Contraente, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati, assicurati e la Società, Compagnia più precisamente, liquida la Banca vincolataria fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e e, per la parte eccedente tale vincolo vincolo, liquida direttamente l’Assicurato fino alla concorrenza dell’ammontare del danno. Pertanto la Società si obbliga a : • . a) non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso della Banca vincolataria; • ; b) comunicare alla Banca vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell’assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio