Common use of Xxxxx a cose in consegna o custodia Clause in Contracts

Xxxxx a cose in consegna o custodia. A parziale deroga dell’art. 2.5 Esclusioni, fermo restando quanto diversamente previsto dalla Condizione Particolare “Xxxxx a cose portate da assistiti e ospiti, consegnate e non consegnate”, l’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di terzi in consegna, custodia o deposito al Contraente/Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere, anche movimentate, sollevate, caricate o scaricate. Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni: - a impianti, macchine, attrezzature e strumenti di lavoro, in conseguenza diretta ed esclusiva del loro uso ordinario, fatta eccezione per quelli cagionati da stagisti, borsisti, tirocinanti e simili in occasione di stage formativi o iniziative di inserimento lavorativo organizzati o promossi dal Contraente e svolte presso terzi, a condizione che tali iniziative siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente o da specifici accordi formali o convenzioni; - a beni in leasing all’Assicurato; - a oggetti preziosi, denaro, titoli di credito in genere e valori bollati. L’anzidetta estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo non indennizzabile di euro 1.000,00 e col limite di risarcimento di euro 100.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo.

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Xxxxx a cose in consegna o custodia. A parziale deroga dell’art. 2.5 Esclusioni, fermo restando quanto diversamente previsto dalla Condizione Particolare “Xxxxx Danni a cose portate da assistiti e ospiti, consegnate e non consegnate”, l’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di terzi in consegna, custodia o deposito al Contraente/Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere, anche movimentate, sollevate, caricate o scaricate. Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni: - a impianti, macchine, attrezzature e strumenti di lavoro, in conseguenza diretta ed esclusiva del loro uso ordinario, fatta eccezione per quelli cagionati da stagisti, borsisti, tirocinanti e simili in occasione di stage formativi o iniziative di inserimento lavorativo organizzati o promossi dal Contraente e svolte presso terzi, a condizione che tali iniziative siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente o da specifici accordi formali o convenzioni; - a beni in leasing all’Assicurato; - a oggetti preziosi, denaro, titoli di credito in genere e valori bollati. L’anzidetta estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo non indennizzabile di euro 1.000,00 e col limite di risarcimento di euro 100.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo.

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