ACCORDO
ACCORDO
TRA
IL DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’ECONOMIA, DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA
E
L’ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC
CONCERNENTE
IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI IN SVIZZERA E DEI LAVORATORI SOCIALI IN QUÉBEC
LA SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
E
L’ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC
denominati qui di seguito «le Parti»,
CONSIDERATA l’Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata qui di seguito
«l’Intesa») firmata il XX/XX/2022;
CONSIDERATO che l’Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;
CONSIDERATO che il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), e l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, legalmente costituito in virtù del Code des professions (RLRQ, c.26), rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell’Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;
DESIDEROSI di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’allegato I dell’Intesa;
CONSIDERATI i risultati dell’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste alle persone che esercitano la professione di lavoratore sociale e di assistente sociale nei territori della Svizzera e del Québec;
CONSIDERATO che al termine di tale analisi, le autorità competenti hanno constatato che esistono differenze sostanziali tra queste professioni per quanto riguarda i campi di pratica;
CONSIDERATO che i provvedimenti di compensazione previsti dalle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali e dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione nei territori della Svizzera o del Québec mirano a permettere l’acquisizione di
conoscenze proprie all’esercizio della professione e a compensare le differenze sostanziali individuate dalle autorità competenti per quanto riguarda i campi di pratica tra le rofessioni di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec;.
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il presente Accordo di reciproco riconoscimento stabilisce, in base alla procedura comune di cui all’allegato I dell’Intesa, le modalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec.
ARTICOLO 2 - CAMPO D’APPLICAZIONE
Il presente Accordo si applica alle persone fisiche che ne fanno domanda e che, nel territorio della Svizzera o del Québec:
a) possiedono un’autorizzazione legale all’esercizio della professione di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec; e
a)
b) b) hanno ottenuto un titolo formativo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec.
ARTICOLO 3 - PRINCIPI DIRETTIVI
I principi direttivi del presente Accordo sono i seguenti:
a) la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche;
b) la garanzia della qualità dei servizi professionali;
c) il rispetto delle norme relative alle lingue ufficiali dei territori interessati;
d) l’equità, la trasparenza e la reciprocità;
e) l’effettivo reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo, le espressioni e i termini sotto elencati sono da intendersi come segue.
Persona fisica che presenta una domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali all’autorità competente del territorio ospitante.
Esercizio effettivo e legale della professione di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec di cui si tiene conto nel quadro della procedura comune ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali.
Esiste una differenza sostanziale relativa ai titoli formativi se le materie previste dalla formazione del territorio d’origine e quelle richieste nel territorio ospitante presentano differenze rilevanti a livello di durata e/o di contenuti (ciclo, impostazione, materie e tematiche) e se la conoscenza di tali materie è essenziale per l’esercizio della professione. In termini di durata, è considerata rilevante una differenza di almeno un anno.
Esiste una differenza sostanziale relativa ai campi di pratica se una o più attività della professione regolamentata nel territorio ospitante non esistono nella professione corrispondente del territorio d’origine o presentano delle modalità d’esercizio particolari che non si ritrovano nel territorio d’origine e tale differenza consiste in una formazione specifica richiesta nel territorio ospitante
Può inoltre essere richiesta una formazione complementare qualora quest’ultima rappresenti l’unico strumento possibile per garantire la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche.
I provvedimenti di compensazione richiesti devono essere proporzionali, il meno vincolanti possibile e tenere conto dell’esperienza professionale dei richiedenti.
Il tirocinio di adattamento è svolto in un contesto lavorativo e le sue modalità, così come la sua valutazione e lo status professionale del tirocinante, sono determinati dall’autorità competente del territorio ospitante e, ove necessario, nel quadro delle disposizioni legislative e normative della Svizzera e del Québec.
ARTICOLO 5 - CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE LEGALE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEL TERRITORIO OSPITANTE
In Svizzera:
a) essere in possesso, nel territorio del Québec, dell’autorizzazione legale all’esercizio della seguente professione: permesso di lavoratore sociale, rilasciato dall’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, ed essere iscritto all’albo di tale ordine;
b) aver ottenuto, nel territorio del Québec, da parte di un’autorità riconosciuta dal Québec, uno dei titoli formativi che danno diritto all’ottenimento del permesso di lavoratore sociale in Québec elencati al paragrafo 1° dell’articolo 1.15 del Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (RLRQ, c. C-26, r. 2);
c) adempiere, durante l’impiego o prima di iniziarlo, i seguenti provvedimenti di compensazione:
i. una formazione di sei (6) giorni pianificata all’interno di un periodo di tre (3) mesi concernente l’evoluzione e le sfide dell’azione sociale;
ii. un esame sui diversi sistemi di protezione sociale e sull’applicazione delle nozioni di diritto delle assicurazioni sociali nella gestione di situazioni concrete.
In Québec:
a) Essere in possesso, nel territorio della Svizzera, dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di assistente sociale.
b) Aver ottenuto nel territorio della Svizzera, da parte di un’autorità riconosciuta dalla Svizzera, uno dei seguenti titoli formativi:
ii. Bachelor of Arts in Studienrichtung Sozialarbeit della Hochschule Luzern (HSLU);
iii. Bachelor of Science in Sozialer Arbeit della Berner Fachhochschule (BFH);
vi. Bachelor of Science in Sozialer Arbeit della Xxxxxxx Fachhochschule (ZFH);
c) Adempiere il seguente provvedimento di compensazione:
d) Dimostrare di avere una conoscenza del francese adeguata all’esercizio della professione, come stabilito all’articolo 35 della Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).
L’ordine professionale può rilasciare al richiedente un permesso restrittivo temporaneo finché quest’ultimo non ha concluso la formazione integrativa,
conformemente al paragrafo 1.1 dell’articolo 42.1 del Code des professions.
ARTICOLO 6 - EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO
a) Oltre a quelle consentite dalla legge, il titolare del permesso di lavoratore sociale può svolgere le seguenti attività professionali: valutare il funzionamento sociale, definire un piano d’intervento e garantirne la realizzazione, sostenere e ristabilire il funzionamento sociale della persona nel suo contesto per favorire uno sviluppo ottimale dell’essere umano nell’interazione con l’ambiente che lo circonda (Code des professions, art. 37, par. d)i);
b) l’autorizzazione all’esercizio delle attività riservate ai lavoratori sociali (paragrafo 1.1.1º dell’articolo 37.1 del Code des professions);
c) i titoli riservati ai detentori del permesso di lavoratore sociale sono i seguenti: «travailleur social» e «travailleuse sociale». Le iniziali riservate ai detentori del permesso di lavoratore sociale sono le seguenti: «T.S.P.», «P.S.W.», «T.S.» e «S.W.».
In Svizzera:
ARTICOLO 7 - PROCEDURA PER LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
In Svizzera:
In Québec:
a) un diploma di Bachelor of Arts o Bachelor of Science in lavoro sociale, indirizzo di specializzazione «servizio sociale» (originale o copia);
Le autorità si appellano alla cooperazione amministrativa ai sensi dell’articolo 10 al fine di procedere alla verifica per via elettronica dell’autenticità dei documenti prodotti.
ARTICOLO 8 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE APPLICATA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI
a) L’autorità competente del territorio ospitante conferma, entro un (1) mese, la ricezione del dossier del richiedente e lo informa tempestivamente degli eventuali documenti mancanti.
all’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di assistente sociale o di lavoratore sociale.
d) Le risposte devono essere motivate.
ARTICOLO 9 - RICORSO PER IL RIESAME DELLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
In Svizzera:
9.1 In Svizzera è possibile presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura dettagliata è descritta nell’articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. Per presentare ricorso è necessario disporre di un recapito in Svizzera.
In Québec:
Il richiedente può chiedere la revisione della decisione adottata dall’autorità competente quebecchese che rifiuta di riconoscere l’adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all’autorità competente quebecchese entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione.
L’autorità competente quebecchese comunica al richiedente la data della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione inviandogli un avviso almeno quindici (15) giorni prima della data prevista
per la riunione tramite raccomandata o qualsiasi altro mezzo che consenta di confermarne la ricezione.
9.4 Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto il richiedente deve inviarle all’autorità competente quebecchese almeno due (2) giorni prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione.
ARTICOLO 10 - COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ
Le autorità competenti svizzera e quebecchese collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l’applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l’autenticità dei documenti prodotti.
Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell’applicazione dell’Accordo, le Parti potranno rivolgersi entro un termine ragionevole al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato qui di seguito
«Comitato bilaterale»).
Ai fini del presente Accordo, le autorità competenti svizzera e quebecchese designano gli enti qui appresso come interlocutori.
Per la Svizzera:
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Unità Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali IBQ
Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx
Per il Québec:
Direction des admissions et du perfectionnement
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
000, xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
Telefono: 000 000-0000 | Fax: 000 000-0000
Directrice des admissions et du perfectionnement de l’OTSCFQ xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI
Le autorità competenti svizzera e quebecchese convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.
ARTICOLO 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Le autorità competenti svizzera e quebecchese garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.
ARTICOLO 13 - CIRCOLAZIONE
Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nei rispettivi territori.
ARTICOLO 14 - MODIFICHE ALLA PROFESSIONE
Le autorità competenti svizzera e quebecchese si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo e concernenti le professioni di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec.
In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell’analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo.
Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell’analisi comparata, le autorità competenti svizzera e quebecchese possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.
ARTICOLO 15 - ATTUAZIONE
Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le autorità competenti svizzera e quebecchese si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l’effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti.
L’attuazione del presente Accordo avviene con l’entrata in vigore delle necessarie misure legislative e normative. Le autorità competenti si informano reciprocamente circa l’adempimento delle misure.
Le autorità competenti svizzera e quebecchese comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i co-presidenti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell’attuazione del presente Accordo.
Le autorità competenti svizzera e quebecchese inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché una copia di ogni bozza di emendamento che potrebbe essere apportato al testo.
ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI
Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall’entrata in vigore.
Gli elenchi dei titoli formativi e dei programmi di studio possono comunque essere modificati mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale.
Il presente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta.
In caso di modifica o di denuncia i diritti acquisiti dai richiedenti restano immutati. Le Parti disciplinano di comune accordo la gestione dei diritti in corso di acquisizione.
Le modifiche apportate conformemente al primo e al secondo capoverso del presente articolo costituiscono parte integrante del presente Accordo e diventano effettive con l’entrata in vigore delle misure normative necessarie per l’applicazione.
In fede di ciò, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli assistenti sociali e dei lavoratori sociali.
Redatto il XX.XX.2022, in duplice copia.
Per la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione | Per l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec: | |
[Indicare il nome della persona che rappresenta l’autorità competente svizzera autorizzata a firmare l’accordo e la sua funzione] | Xxxxxx-Xxxx Xxxxxxxxx, t.s. Presidente |