Attuazione Clausole campione

Attuazione a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere Intese tecniche di attuazione della cooperazione militare nell'ambito del presente Accordo, nonche' elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti e le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione.
Attuazione. 1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure atte ad assicurare l’osservanza degli obblighi previsti nel presente Accordo, comprese le decisioni del comitato misto.
Attuazione. La responsabilità attuativa del programma è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate. A tal fine, la Regione trasmetterà al Ministero, entro 45 giorni dalla data di cui al precedente articolo 4, un piano operativo recante l’indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell’individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste.
Attuazione. Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.
Attuazione. 1. Il presente accordo è attuato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nell'Unione nelle circostanze specifiche e in Nuova Zelanda, anche in materia di protezione dei dati, e nei limiti delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità doganali.
Attuazione. 1. Le parti adottano ogni provvedimento generale o particolare atto a garantire l’esecuzione degli obblighi del presente Accordo.
Attuazione. I Membri sono pienamente responsabili a norma del presente Accordo del rispetto di tutti gli obblighi ivi previsti. Essi elaborano e attuano misure e meccanismi positivi atti a favorire l’osservanza delle disposizioni del presente Accordo da parte degli organismi diversi dagli enti del governo centrale. In particolare, prendono le misure in loro potere necessarie per assicurare che gli organismi non governativi operanti nel loro territorio e gli enti regionali dei quali i competenti organismi del loro terri- torio sono membri si conformino alle pertinenti disposizioni del presente Accordo e si astengono dal prendere misure che abbiano l’effetto, direttamente o indiretta- mente, di costringere o incoraggiare detti enti regionali o organismi non governativi, o gli enti pubblici locali, ad operare in modo incompatibile con le disposizioni del presente Accordo. I Membri fanno in modo di avvalersi, per l’attuazione delle misu- re sanitarie o fitosanitarie, dei servizi degli organismi non governativi soltanto se questi ultimi si conformano alle disposizioni del presente Accordo.
Attuazione. Le modalità operative di implementazione dei percorsi di avvio dello Smart Working e della messa in condivisione degli spazi saranno oggetto di approfondimento da parte del Tavolo di Coprogettazione, nell’ambito del quale potranno essere elaborate linee guida e indicazioni più puntuali.
Attuazione. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2006. Xxxx ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
Attuazione. Per passare dalle norme giuridiche esistenti a quelle future, il Ghana prevede un approccio alle riforme su due livelli al fine di adeguare leggi obsolete, scollegate e incongruenti, nonché di introdurre nuove leggi intese a rendere effettive le politiche in evoluzione: • le modifiche dei settori che non necessitano di una riforma legislativa radicale saranno realizzate attraverso la legislazione secondaria entro un anno dall’approvazione dell’accordo volontario di partenariato; • le modifiche che implicheranno consultazioni approfondite, il coinvolgimento di esperti e riflessioni politiche ampie, riguardanti ad esempio questioni di corretta gestione, la partecipazione delle parti interessate, la condivisione degli aiuti, ecc., dovrebbero richiedere circa 3-5 anni.