Attuazione a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere Intese tecniche di attuazione della cooperazione militare nell'ambito del presente Accordo, nonche' elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti e le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione.
b. Il Piano di cooperazione annuale dovra' essere sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti.
c. Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del Niger.
d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Niger, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate nigerine.
Attuazione. La responsabilità attuativa del programma è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate. A tal fine, la Regione trasmetterà al Ministero, entro 45 giorni dalla data di cui al precedente articolo 4, un piano operativo recante l’indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell’individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste.
Attuazione. 1. Il presente accordo è attuato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nell'Unione nelle circostanze specifiche e in Nuova Zelanda, anche in materia di protezione dei dati, e nei limiti delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità doganali.
2. Le autorità doganali dell'Unione e della Nuova Zelanda decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione del presente accordo.
Attuazione. 1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure atte ad assicurare l’osservanza degli obblighi previsti nel presente Accordo, comprese le decisioni del comitato misto.
2. Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Attuazione. Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente. Articolo 20
Attuazione. I Membri sono pienamente responsabili a norma del presente Accordo del rispetto di tutti gli obblighi ivi previsti. Essi elaborano e attuano misure e meccanismi positivi atti a favorire l’osservanza delle disposizioni del presente Accordo da parte degli organismi diversi dagli enti del governo centrale. In particolare, prendono le misure in loro potere necessarie per assicurare che gli organismi non governativi operanti nel loro territorio e gli enti regionali dei quali i competenti organismi del loro terri- torio sono membri si conformino alle pertinenti disposizioni del presente Accordo e si astengono dal prendere misure che abbiano l’effetto, direttamente o indiretta- mente, di costringere o incoraggiare detti enti regionali o organismi non governativi, o gli enti pubblici locali, ad operare in modo incompatibile con le disposizioni del presente Accordo. I Membri fanno in modo di avvalersi, per l’attuazione delle misu- re sanitarie o fitosanitarie, dei servizi degli organismi non governativi soltanto se questi ultimi si conformano alle disposizioni del presente Accordo.
Attuazione. Le modalità operative di implementazione dei percorsi di avvio dello Smart Working e della messa in condivisione degli spazi saranno oggetto di approfondimento da parte del Tavolo di Coprogettazione, nell’ambito del quale potranno essere elaborate linee guida e indicazioni più puntuali.
Attuazione. 1. Le parti adottano ogni provvedimento generale o particolare atto a garantire l’esecuzione degli obblighi del presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento potenzialmente pregiudizievole alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.
Attuazione. Le procedure di attuazione del presente Protocollo d’intesa saranno realizzate attraverso l’applicazione “Protocolli in Rete”. Per la realizzazione degli impegni previsti dall’Art. 2 del presente Protocollo d’intesa, sarà possibile dar corso a uno o più accordi operativi finalizzati a definire i contenuti specifici per il raggiungimento delle singole finalità previste. Detti Accordi operativi faranno espresso riferimento al presente Protocollo d’intesa e verranno curati dalla Direzione Generale competente con il supporto del Comitato paritetico di cui all’Art.6.
Attuazione. 1. Ciascuna delle parti designa degli organismi idonei di at tuazione delle attività previste dal presente accordo.
2. Quando decide di approvare un’attività di cooperazione, il comitato di coordinamento approva, se necessario, un piano di progetto che è disciplinato dalle disposizioni del presente ac cordo.
3. Nei piani di progetto figurano gli organismi designati di attuazione del progetto stesso e contengono disposizioni detta gliate per l’attuazione delle attività di cooperazione volte a re golare l’ambito tecnico e la gestione, le disposizioni applicabili in materia di responsabilità di decontaminazione, lo scambio di informazioni confidenziali, lo scambio di apparecchiature, il regime della proprietà intellettuale, il costo totale, la ripartizione dei costi e il calendario, in funzione delle esigenze.