ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Sede legale amministrativa, X.xx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX)
TEL: 0000-000000 FAX: 0000-000000 COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
BOZZA DI CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZIO
(Sono evidenziate in giallo le parti che sicuramente dovranno essere completate o modificate in riferimento ai riscontri derivanti dall’espletamento della gara di appalto)
INTERVENTI DI RESTAURO E RIORDINO PAESAGGISTICO DELLA VEGETAZIONE DEL SACRO MONTE DI ORTA (1° LOTTO PILOTA)
Cod CIG 88939607F8 – CUP D33G18000150006
SOMMARIO
PREMESSE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto. Articolo 2. Ammontare del contratto.
Articolo 3. Modalità di esecuzione e condizioni generali del contratto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. Articolo 5. Spese Contrattuali e oneri fiscali.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Articolo 7. Penale per i ritardi, esecuzioni non conformi e danni alla vegetazione. Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.
Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore. Articolo 10. Contabilità degli interventi.
Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.
Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo. Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.
Articolo 15. Regolare esecuzione. Articolo 16 Periodi di garanzia.
Articolo 17. Risoluzione del contratto. Articolo 18. Cause di decadenza.
Articolo 19. Recesso.
Articolo 20. Costituzione in mora. Articolo 21. Controversie.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 22. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Articolo 23. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 24. Conferma dell’attualità dello stato giuridico necessario a contrarre. Articolo 25. Cessione e subappalto.
Articolo 26. Cauzione definitiva. Articolo 27. Obblighi assicurativi.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28. Documenti che fanno parte del contratto. Articolo 29. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. Articolo 30. Trattamento dei dati personali.
PREMESSO CHE:
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 05/01/2022 l’Ente ha avviato la procedura di selezione del contraente per la realizzazione degli “Interventi di restauro e riordino paesaggistico della vegetazione del Sacro Monte di Orta (1° lotto pilota)” , decidendo di adottare la procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera
b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e dei disposti di cui al punto 4 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC.
- L’Ente ha applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i disposti degli articoli 50 e 95 del D.lgs. 50/2016, considerato che l’incarico in oggetto risulta ascrivibile tra i servizi ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., oltre che per promuovere un’alta qualità di realizzazione e procedure di lavoro ad alto contenuto ambientale.
- La procedura è stata espletata mediante attivazione di una specifica Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito dalla Consip S.p.A., secondo i disposti degli articoli 50 e 95 del D.lgs. 50/2016, considerato che l’incarico in oggetto risulta ascrivibile tra i servizi ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i..
- L’indagine di mercato prescritta dai sopra citati commi è stata condotta pubblicando sulla sezione trasparenza del sito ufficiale dell’Ente (xxx.xxxxx-xxxxx.xxx) un avviso di manifestazione di interesse ristretta ad operatori in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione e in possesso dell’iscrizione alla categoria merceologica del MePA “Servizi di manutenzione del verde pubblico”, con termini per la presentazione compresi tra il 05/01/2022 ed il 20/01/2022.
- L’Ente ha ritenuto valido non provvedere ad alcuna selezione delle domande pervenute e invitare tutti gli interessati alla procedura negoziata di cui al presente bando, attivando una RdO sul Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione MePA nell’ambito del bando “Servizi” categoria merceologica “Servizi di manutenzione del verde pubblico”.
- Si è richiesto ai concorrenti di esprimere l’offerta economica in forma di ribasso sul base d’asta, IVA esclusa, con l’esclusione degli oneri per la sicurezza.
RICHIAMATE INTERAMENTE LE PREMESSE, LE PARTI SOTTO INDICATE DI COMUNE ACCORDO E IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE, RINUNCIANO ALL’ASSISTENZA DI TESTIMONI E CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
a) Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Varallo (VC) il 11/11/1969, C.F. SLVNDA69S51L669R, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX); C.F./P.IVA 00971620067, che rappresenta nella sua qualità di Direttore, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Stazione appaltante o Ente”;
b) Il soggetto affidatario denominato …… e composto …….., di seguito nel presente atto denominata “Appaltatore”.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto.
La stazione appaltante affida all’appaltatore la realizzazione degli “Interventi di restauro e riordino paesaggistico della vegetazione del Sacro Monte di Orta (1° lotto pilota)” , come descritti nel dettaglio e nelle modalità di realizzazione all’art. 3 del presente contratto.
Nel complesso l’appalto è trattato ai fini della contrattazione quale affidamento di lavori in ragione del fatto che considerati nel loro insieme gli interventi sono volti a realizzare un opera di opera di presidio paesaggistico, ai sensi delle definizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’obiettivo degli interventi infatti corrisponde al restauro ed al riordino di una importante porzione del giardino storico coincidente con la Xxx Xxxxxx xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxx.
L’area di intervento è pari complessivamente a 1,4 ettari di superficie così suddiviso:
• 2.950 m2 dell’area superiore della particella 109 Foglio 5 del Comune di Orta San Xxxxxx, di proprietà del Comune di Orta San Xxxxxx e in comodato alla Residenza Villa Serena.
• 7.000 m2 della porzione nord della particella 596 Foglio 5 del Comune di Orta San, di proprietà del Comune di Orta San Xxxxxx, dato in gestione all’Ente di Gestione dei Sacri Monti.
• 500 m2 della porzione superiore ed est della particella 606 del Foglio 5 del Comune di Orta San Xxxxxx, di proprietà dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Novara. 2 relativi al mappale n. 109 del foglio 5
• 1.743 m2 corrispondenti all’intera superficie della particella 113 Foglio 5 del Comune di Orta San Xxxxxx, di proprietà dei Sigg.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
• 2.000 m2 complessivi, ma corrispondenti a distinti interventi in alcuni punti della particella 90 Foglio
5 del Comune di Orta San Xxxxxx, di proprietà dei Sigg.ri Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
In sintesi gli interventi si concentrano nella porzione nord dell’area sacra del Sacro Monte di Orta, alcune superfici appena esterne all’area sacra che coincidono con i coni di visuale che il piano naturalistico e gli studi paesaggistici indicano come primari per la fruizione e valorizzazione del bene.
Gli interventi previsti si dividono in 4 distinti tipologie, descritte in modo completo ed analitico nei documenti progettuali e nei computi metrici estimativi:
• Interventi di abbattimento, compresi gli oneri per la gestione e lo smaltimento del materiale ed il riordino delle superfici, per un impegno economico pari al 35,97% dell’importo totale dell’appalto. Gli abbattimenti si dividono a loro volta in abbattimenti entro giardini storici e abbattimenti ed esbosco entro superficie boscata. Gli abbattimenti su giardino storico dovranno essere eseguiti tutti con smontaggio del soggetto arboreo in treeclimbing o con PLE, ove possibile.
• Interventi di potatura di soggetti arborei, per un impegno economico pari al 19,83% dell’importo totale dell’appalto. I lavori di potatura saranno da realizzare per non meno del 50% mediante treeclimbing, la restante parte con uso di PLE.
• Interventi per nuovi inserimenti o sostituzioni di alberi, xxxxxxx e siepi, per un impegno economico pari al 22,47% dell’importo totale dell’appalto.
• Interventi di risistemazione di superfici prative, mediante decespugliamenti, ricariche, movimenti terra superficiali, livellamenti, posa di cordoli e semina, per un impegno economico pari al 21,73% dell’importo totale dell’appalto.
All’interno delle voci generali sopra esposte sono previsti interventi specialistici di:
• fresature delle ceppaie mediante fresa ceppi superficiale;
• scavo con air-spade in presenza di apparati radicali;
• somministrazione di biostimolanti e concimi a lento rilascio;
• somministrazione di prodotti disinfettanti a base di tiofonate metile per i tagli di potatura di diametro superiore a 8 cm.
Articolo 2. Ammontare del Contratto.
Il Contratto è affidato a corpo ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, art. 3 e art. 59 comma 5 bis. L’importo contrattuale è pari all’importo messo a base d’asta (pari a 120.289,68 euro oltre IVA), sottratto il ribasso offerto in fase di gara nel quadro della procedura RdO MePA specificamente attivata, come da documento di Stipula allegato al presente Contratto, che ne fa parte integrante e sostanziale, (120.289,68*ribasso% offerto), sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (2.944,60 euro oltre IVA), oltre il 22% di IVA.
Il ribasso offerto e formulato nel quadro della RdO MePA, specificamente attivata, viene applicato anche sui prezzi unitari di cui computi metrici per eventuali scorpori e rimodulazioni di porzioni di intervento conseguenti a imprevisti o necessità conseguenti a cause di forza maggiore.
I comparenti accettano senza riserve che gli interventi che non dovessero essere conclusi entro il 23 maggio 2022, non verranno per nulla realizzati e di conseguenza non verranno liquidati. Non ci saranno proroghe o estensioni contrattuali. La cifra da scomputare alle liquidazioni dovute alla ditta avverrà quindi mediante calcolo dei prezzi degli interventi non eseguiti, corretti della percentuale di ribasso offerta in fase di gara, sulla base di computi metrici allegati alla relazione illustrativa tecnica, fatte salve eventuali penali comminate in ragione di grave negligenza o danni ai sensi dell’art. 7 del presente Contratto.
Allo stesso modo i comparenti accettano senza riserve di rinunciare a effettuare gli interventi previsti su superfici dei privati, ovvero su superfici differenti da quelle di proprietà Comunali, nel caso intervenga
l’opposizione del proprietario, che l’Ente ammetterà senza eccezioni. Dette motivazioni rimangono per altro le uniche accettate dalle parti per la rinuncia ad eseguire gli interventi.
Nei casi di cui ai paragrafi precedenti, l’affidatario non potrà chiedere alcun compenso o remunerazione o indennizzo.
Il documento relativo all’offerta economica, così come esportato a fine procedura dal portale MePA, costituisce un allegato del presente Contratto e ne fa parte integrante e sostanziale.
Articolo 3. Modalità di esecuzione e condizioni generali del contratto.
Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le modalità specificate nella Relazione tecnica illustrativa, integrata dal documenti di attualizzazione al 25/10/2021, e parimenti integrata da tutte tavole tecniche, i piedilista che ne fanno parte integrante e sostanziale.
La cantierizzazione degli interventi dovrà avvenire secondo i disposti del Piano di Coordinamento e Sicurezza, redatto dal Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx, come ribadito ai sensi dell’art. 22 del presente Contratto.
Tutti gli interventi si intendono, a cura e spese dell’Appaltatore, comprensivi di riordino di tutte le superfici interessate direttamente o indirettamente, anche solo per il passaggio dei mezzi di lavoro o usati per il trasporto.
Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, con la massima cura e diligenza dall’Appaltatore, secondo le direttive ed il controllo del Responsabile del Procedimento e del Direttore lavori.
Tutti gli operatori dovranno possedere le attestazioni professionali obbligatorie per legge per gli interventi oggetto del Contratto, con particolare riferimento agli operatori di treeclimbing, gli operatori delle piattaforme elevabili ed agli operatori forestali. Il Direttore lavori provvederà a verificare la rispondenza delle stesse durante l’esecuzione.
Xxxxxxxxxx ed attrezzature dovranno essere a norma CE, in perfette condizioni di manutenzione e uso, in caso contrario il Direttore lavori potrà richiederne la sostituzione.
Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore lavori, non siano state eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite o completate a spese dell’impresa appaltatrice entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.
L’Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, a segnalare per iscritto al Direttore lavori, dandone motivazione tecnica, la necessità di esecuzione di eventuali attività ed interventi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Contratto.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare al Direttore lavori eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse.
Al termine di ogni fase di lavoro ed a conclusione degli interventi che interessano i singoli siti di intervento l’Appaltatore dovrà provvedere a riordinare l’area, in modo da minimizzare nel tempo e nello spazio le aree occupate da materiali e mezzi e per tale ragione non fruibili o esteticamente percepibili in modo negativo.
E’ inoltre a carico dell’Appaltatore il recupero e/o lo smaltimento dei materiali terrosi e vegetali derivanti dagli interventi, che restano di proprietà dell’Appaltatore, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; nei formulari lo stesso dovrà quindi risultare come produttore dei rifiuti.
Nei limiti del possibile si dovrà applicare una logistica di cantiere tale per cui si minimizza l’interruzione della fruibilità del percorso sacro principale, utile alla visita delle Cappelle. Come espresso nel Piano di Coordinamento e Sicurezza si prevede l’individuazione di una viabilità di cantiere entro le superfici a prato o bosco, tale da non danneggiare le radici dei soggetti arborei. Qualora si presentino attività o fasi di lavorazione che determinano la necessità di interrompere il flusso di fruizione sul percorso sacro si dovrà darne comunicazione alla Direzione lavori che provvederà a sua volta ad avvisare il settore dell’Ente che si occupa di fruizione e promozione.
Considerata la stagionalità di molte azioni il cronoprogramma dei lavori prevede i seguenti termini differenziati:
- Interventi da realizzare per primi in ordine cronologico e da concludere entro la fine del mese di marzo:
• Potatura: la ditta dovrà effettuare prioritariamente tutti gli interventi di potatura, concludendoli entro la fine del mese di marzo. Le potature dei faggi andranno effettuate prima di tutti gli altri soggetti arborei e dovranno finire entro il 15 di marzo.
• Impianto: congiuntamente alla potatura si dovrà provvedere all’approvvigionamento delle piante arboree ed arbustive. L’impianto dovrà essere realizzato entro la fine di marzo, con priorità per le piante a radice nuda o pane di terra. Unicamente le piante in vaso potranno essere piantate dopo il mese di marzo.
- Interventi che possono essere realizzati dopo la fine del mese di marzo:
• Abbattimenti, con l’eccezione degli abbattimenti che hanno la linea di caduta su siepi o aree di nuovo impianto.
• Fresatura delle ceppaie.
• Impianto di piante fornite in vaso, assicurando le irrigazioni di urgenza.
• Realizzazioni di cordoli, ricarica di terreno, livellamenti e sistemazioni delle superfici.
- Interventi finali e di completamento: semina e concimazione delle superfici a prato.
Il Direttore lavori potrà in corso d’opera disporre un ordine differente da quanto sopra enunciato per necessità impreviste e operative.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere.
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di xxx, xxx xxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx dell’impresa.
L’affidatario coordina le attività, gestisce tutti gli adempimenti burocratici e si rapporta con l’Ente, nel caso di A.T.I. l’impresa mandataria svolge ogni funzione di coordinamento, in forza dei poteri più ampi concessi dalle imprese mandanti, compresa la riscossione dei crediti e la rappresentanza in giudizio, ai sensi del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza allegato al presente Contratto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto intestato all’Appaltatore, ovvero in caso di A.T.I. all’impresa mandataria, come da mandato collettivo speciale ed irrevocabile allegato al presente Contratto.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare in via esclusiva il conto corrente bancario segnalato con apposita dichiarazione alla Stazione appaltante e dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Transazioni difformi a quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010, n. 136, saranno causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione degli interventi a norma del contratto, ossia la direzione ed il coordinamento del cantiere (direttore tecnico di cantiere o capo cantiere). L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Appaltatore o intestata all’impresa mandataria in caso di A.T.I., o ai seguenti indirizzi mail confermati con il presente contratto xxx
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC e problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante all’indirizzo mail xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx-xxxxx.xxx o Cell. 0000000000.
Articolo 5. Spese contrattuali e oneri fiscali.
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata firmata digitalmente da entrambe le parti, ai sensi dell’art. 32, comma 14, primo periodo. Per tale motivo all’atto della stipula dovrà essere pagata la marca da bollo digitale mediante di 16,00 euro ogni 4 fogli, per un corrispettivo complessivo di 80,00 euro. La ricevuta di pagamento verrà allegata al presente Contratto e ne farà parte integrante e sostanziale.
Per acquistare la marca da bollo online e pagare l’importo dovuto è necessario utilizzare il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate, che consente di acquistare un contrassegno digitale con addebito sul proprio conto corrente, carta di debito o prepagata tramite il sistema di pagamento PagoPa.
Relativamente al presente Contratto non si richiede la registrazione, che dovrà quindi avvenire solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 131/1986 e s.m.i..
Tutte le spese di Contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del Contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell’Appaltatore.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Le prestazioni dovranno essere avviate il prima possibile, successivamente all’atto di stipula formalizzato sul MePA dalla Stazione appaltante, entro 10 giorni solari consecutivi da detta stipula, salvo diversa indicazione della Direzione lavori o impedimenti procedurali non superabili e non imputabili all’affidatario stesso.
Entro il medesimo termine dovranno essere consegnati tutti i documenti obbligatori per il perfezionamento del Contratto, i quali faranno parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
• Piano Operativo di Sicurezza completo dell’idoneità sanitaria di tutti gli operatori che saranno attivi nei cantieri in oggetto, a firma di un medico del lavoro incaricato;
• Polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O.
• Cauzione definitiva, attivata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nel caso di raggruppamenti si dovrà depositare anche il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa mandataria, che deve coincidere con il soggetto che ha presentato l’offerta sul portale MePA, completa dell’atto costitutivo.
Con riferimento all’urgenza di ultimare i lavori entro la scadenza prevista dal progetto Interreg Main10ance, prevista per il 29 maggio 2022, si da avvio all’esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8, per minimizzare il rischio di perdere parte del finanziamento per mancata rendicontazione e liquidazione dei fondi.
Per quanto detto l’inizio dei lavori precederà con ogni probabilità la ricezione dell’esito degli accertamenti di legge, come precisati dalla Linee guida a dell’ANAC. Prima della ricezione degli esiti positivi dei controlli l’Appaltatore risulta formalmente aggiudicatario provvisorio, diventando aggiudicatario definitivo in modo automatico alla ricezione dei riscontri positivi obbligatori.
A ciò consegue che, in caso di eventuale esito negativo relativamente ai controlli di Xxxxx, il Contratto verrà immediatamente risolto e l’Ente si rivolgerà al secondo concorrente in graduatoria. In ogni caso l’aggiudicatario provvisorio avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore lavori.
Nel caso in cui la risoluzione del Contatto deterrminasse un evidente e dimostrabile danno all’Ente, la Stazione appaltante potrà rifondere detto danno attingendo alla Cauzione definitiva.
L’Ente darà avvio immediatamente agli accertamenti previsti dalla norma mediante richiesta diretta agli uffici ed alle amministrazioni competenti, salvo disponibilità delle documentazioni in capo al concorrente aggiudicatario provvisorio.
Il lavoro dovrà essere condotto con la massima celerità e diligenza salvo casi di intemperie.
I lavori dovranno essere condotti in modo continuativo entro la stagionalità loro propria, come esplicitata all’art. 3 e precisata nella “Relazione tecnico-illustrativa”, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunicate entro 5 giorni solari e consecutivi alla Direzione lavori.
È ammessa la sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle stesse. Tale sospensione deve essere concordata con il Direttore lavori e definita in forma scritta, così come la ripresa delle prestazioni. In tutti i casi, indipendentemente dalle sospensioni lavori, il presente contratto non concede dilazioni all’ultimazione dei lavori, unicamente concede che qualora ci siano sospensioni per cause non connesse a negligenza o a errata organizzazione aziendale, i lavori non realizzati vengano scomputati dalle somme da liquidare senza l’applicazione di penali contrattuali , diversamente vi sarà anche l’applicazione delle penali. Ciò in ragione della materiale impossibilità della Stazione appaltante di attingere dai fondi di finanziamento Interreg oltre la data del 29 maggio 2022.
Ai sensi dell’art. 107, comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di rispettare le priorità di intervento espresse all’art. 3 del presente Contratto e dal Direttore lavori in corso d’opera, il quale terrà conto del grado di urgenza che corrisponde a tali interventi oltre che alla necessità di rendere rapidamente fruibili specifiche superfici dei Sacri Monti.
Articolo 7. Penali per i ritardi, esecuzioni non conformi e danni alla vegetazione.
In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà dell’Ente di risoluzione del Contratto ove ne ricorrano i presupposti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore lavori, all’infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall’Ente e/o dal Proprietario della particella a causa dell’inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuto al pagamento di una penalità dell’importo variabile a seconda dell’inadempimento, come di seguito riportato:
- PENALITA’ PER MANCATO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE:
Il mancato rispetto delle tempistiche definite agli articoli 3 da adito alla commissione di una penale pari a
150,00 € per ogni giorno di ritardo, sono alla conclusione degli interventi di cui trattasi.
Il mancato rispetto delle tempistiche definite agli articoli 6 da adito alla commissione di una penale pari a 5.000,00 € o in alternativa, a scelta della ditta all’esecuzione di interventi previsti in progetto di tale valore senza oneri per la Stazione appaltante, da eseguirsi anche dopo il termine ultimo fissato per l’ultimazione dei lavori.
- PENALITA’ PER DANNI A PIANTE NEL SITO DI INTERVENTO:
Nel caso di danni ai soggetti arborei o arbustivi si applicherà una penale secondo l’elenco di cui sotto, dopo specifica verifica e perizia della Direzione esecutiva del contratto:
• 70,00 € per ogni arbusto avente valore naturalistico od ornamentale danneggiato oltre il 30% del suo volume o per ogni metro di siepe danneggiato in modo grave (ovvero che ne determina l’obbligo a una potatura drastica o la sostituzione).
• 100,00 € per ogni soggetto arboreo su cui si è prodotta una scoretecciatura entro i primi 10 metri di altezza avente una superficie superficie compresa tra 30 e 75 cm2.
• 150,00 € per ogni soggetto arboreo su cui si è prodotta una scoretecciatura entro i primi 10 metri di altezza avente una superficie superficie compresa tra 75 e 150 cm2 o la sbrancatura di uno dei palchi principali. In caso di sbrancatura è imposto alla ditta di intervenire con una potatura di correzione, disinfezione dei tagli e dove necessario di riequilibrio della chioma. La mancata esecuzione di tali operazioni di correzione saranno soggetti ad un’ulteriore penale di 250,00 €.
• 250,00 € per ogni soggetto arboreo su cui si è prodotta una scoretecciatura entro i primi 10 metri di altezza avente una superficie superficie superiore 150 cm2 o la sbrancatura di uno dei palchi principali o danni superiori che impongono interventi di abbattimento o di riduzione importante della chioma. In caso di danni alla chioma è imposto alla ditta di intervenire con una potatura di correzione, disinfezione dei tagli e dove necessario di riequilibrio della chioma o abbattimento del soggetto qualora indicato dalla Direzione lavori. La mancata esecuzione di tali operazioni di correzione saranno soggetti ad un’ulteriore penale di 250,00 €.
• 500,00 € per ogni soggetto arboreo di alto valore ornamentale avente diametro misurato a petto d’uomo superiore 75 cm su cui si è prodotta una scortecciatura entro i primi 10 metri di altezza avente superficie superiore a 150 cm2 o la sbrancatura di uno dei palchi principali o danni superiori che impongono interventi di abbattimento o di riduzione importante della chioma. In caso di danni alla chioma è imposto alla ditta di intervenire con una potatura di correzione, disinfezione dei tagli e dove necessario di riequilibrio della chioma o abbattimento del soggetto qualora indicato dalla Direzione lavori. La mancata esecuzione di tali operazioni di correzione saranno soggetti ad un’ulteriore penale di 250,00 €.
In tutti i casi gli interventi devono essere realizzati con grande cura, vista la prossimità di strutture o alberi o arbusti di grande pregio, in modo da non arrecare danno al contesto di lavoro ed in considerazione del valore paesaggistico dei luoghi.
In tutte le situazioni si dovrà provvedere, a cura e spese dell’Appaltatore, alla disinfezione delle scortecciature o scosciature prodotte di superficie superiore a 50 cm2, mediante l’applicazione di sali quaternari di ammonio o di tiofonate metile, oltre alla correzione del danno mediante le necessarie potature dei rami danneggiati, dopo avere concordato la cosa con la Direzione lavori.
Nei casi più gravi si concorderà con la Direzione esecutiva del contratto l’eventuale abbattimento del soggetto danneggiato.
In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell’Appaltatore al patrimonio dell’Ente o del Comune di Orta (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, lampioni dell’illuminazione ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 15 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a carico e spese dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui l’Appatatore non provveda nel termine indicato, il Responsabile del Procedimento farà eseguire d’ufficio le prestazioni i cui
costi verranno detratti dal credito dello stesso. In alternativa l’Appaltatore potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del procedimento ed al Direttore lavori, entro il termine sopra specificato.
Nel caso i danni interessino strutture architettoniche antiche sottoposte a vicolo architettonico e artistico, gli interventi di ripristino verranno sospesi e si addiverrà ad una perizia di stima dei costi degli interventi di ripristino, effettuata a cura degli uffici dell’Ente committente, quindi al versamento da parte dell’Appaltatore (anche tramite assicurazione) degli importi stimati in modo che una ditta specializzata possa porli in essere in un secondo tempo, secondo le prescrizioni delle competenti Soprintendenze.
Sono sempre fatte salve quelle situazioni che la Direzione lavori giudichi inevitabili o giustificabili, in considerazione dei limiti di azione imposti dalle condizioni stazionali e quindi non legate alla mancata adozione di una corretta procedura di lavoro o a scelte errate.
L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a mezzo mail, indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale l’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.
In caso di inadempienze che comportino l’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l’applicazione delle stesse non assorbe l’eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.
La Stazione appaltante procede, a seguito dell’assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della penale, al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul primo SAL disponibile, contabilizzandola direttamente come specificato all’art. 13 del presente documento. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non sia imputabile allo stesso oppure quando si riconosca che la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore lavori.
Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l’Ente avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell’appalto, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dall’Ente. Il recupero delle somme spese sarà operato dall’Ente con rivalsa sulle somme dovute all’Appaltatore a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.
Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il Responsabile del Procedimento / Direttore lavori, fatta salva l’applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere dalle somme spettanti all’Appaltatore il relativo compenso, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta allo stesso.
Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea degli interventi, se non espressamente richiesto dall’Ente.
La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.
È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articoli 106 e 107 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento affinché provveda a quanto necessario alla ripresa delle attività. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure per sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
Articolo 9. Oneri a carico dell’Appaltatore.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal presente Contratto e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
In ogni caso si intendono comprese negli interventi e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera, fatti salvi eventuali accordi tra le parti in fase operativa;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra all’esecuzione piena e perfetta degli interventi;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento della verifica di conformità definitiva o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione lavori, fatto salvo eventuali accordi tra le parti in fase operativa;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere e delle superfici di intervento fino alla visita di conformità definitiva o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del cantiere è assunta direttamente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o da un altro tecnico da questa incaricato, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Qualora questo sia un tecnico nominato dal legale rappresentante dell’Appaltatore, il Direttore esecutivo del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Articolo 10. Contabilità degli interventi.
La prestazione è contabilizzata a corpo, ai sensi dell’art. 59 comma 5bis del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Conformemente all’art. 31, 111, 216 e 217 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, per la contabilità dei lavori si fa espressamente riferimento agli art. 13, 14 e 15 del Decreto Ministariale n. 49/2018 relativo alle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore lavori.
Ai sensi dell’art. 217, comma 1, lett. u), del Codice il presente atto sostituisce gli articoli del D.P.R. n. 207/2010: artt. 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 200,
201, 202, 210. 27-bis.
In particolare verranno compilati i seguenti contabili su fogli di calcolo di Crome pre-configurati dalla stazione appaltante, consultabili dalle parte in tempo reale, di cui si produrrà una stampa in formato pdf per le fasi di accertamento della regolare esecuzione dei singoli SAL.
• Il giornale dei lavori: interoperabile dal Direttore lavori della stazione appaltante e dal Direttore tecnico di cantiere dall’Affidatario, su tale documento l’esecutore segna anche le sue misure di avanzamento dei lavori.
• Il libretto di misura delle lavorazioni e delle provviste: su cui opera unicamente l’Ufficio di Direzione lavori, ma consultabile dalla ditta. La firma degli stessi avviene mediante produzione dell’estratto pdf del libretto in corso di compilazione e spedizione via mail alla Ditta.
• Registro di contabilità: interoperabile dal Direttore lavori della stazione appaltante e dal Direttore tecnico di cantiere dall’Affidatario.
I SAL e il Conto finale dei lavori verranno redatti dal Direttore lavori sulla base dei rilievi e delle contabilità desunti dai documenti di cui al punto precedente, con particolare riferimento al Registro di contabilità su cui verrà indicato anche l’emissione del SAL medesimo. Si rimanda all’art. 13 del presente contratto per le previsioni dei SAL contrattuali.
Non verrà accettata alcuna forma di contabilizzazione se non elettronica sui supporti informatici forniti dall’Ente e per suo conto dal Direttore lavori.
Gli oneri per la sicurezza verranno liquidati a corpo in funzione della percentuale del lavoro svolto sul totale dell’importo dell’affidamento.
Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Sugli importi del presente Contratto, derivanti dalla formulazione dell’offerta a ribasso sul prezzo di riferimento desunto dal Preziario Regionale non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione dei prezzi, neppure quanto stabilito dal comma 511, art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208.
Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
In caso di necessità e urgenze il Direttore lavori potrà apportare modifiche istantanee al programma giornaliero delle prestazioni che il personale dell’Appaltatore dovrà attuare con decorrenza immediata. L’Appaltatore ne riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena efficacia e si applicano le norme di cui all’art. 106 del del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Resta in facoltà dell’Appaltatore presentare in forma scritta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento delle disposizioni sopra dette, le osservazioni che ritiene opportune, utilizzando preferenzialmente il giornale dei lavori.
Nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:
- l’Ente si riserva la facoltà di apportare alle prestazioni quelle variazioni in aumento o in diminuzione che riterrà opportune nell’interesse della cittadinanza, della buona riuscita e dell’economia delle prestazioni;
- l’Appaltatore si obbliga all’esecuzione di eventuali servizi non previsti come quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi aventi carattere d’urgenza; il tutto sarà strettamente attinente alle caratteristiche ed alla natura degli intervento oggetto del presente Contratto.
L’Appaltatore dovrà provvedere alle variazioni e/o all’esecuzione dei lavori ed interventi non previsti solamente dopo averne ricevuto l’ordine scritto e firmato dal Responsabile del Procedimento / Direttore lavori.
Oltre all’aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, l’Appaltatore non avrà diritto a nessun altra indennità.
Per le prestazioni e le modifiche di cui al precedente comma, il compenso delle prestazioni in aumento o la riduzione per le prestazioni in diminuzione verranno concordati di volta in volta, assumendo come prezzi di riferimento i prezzi formalizzati nei computi allegati alla “Relazione tecnica illustrativa” diminuiti dello specifico ribasso offerto in sede di gara dall’Appaltatore.
In caso di compensi per prestazioni il cui costo non è ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito “verbale di concordamento nuovi prezzi”; qualora non si pervenga ad un accordo, l’Ente potrà rivolgersi, per lo svolgimento delle prestazioni in questione, ad altra impresa del settore senza che l’Appaltatore possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.
Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal Direttore lavori e preventivamente approvata dall’Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art.
106 del del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore lavori lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dettate dallo stesso.
Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
L’Appaltatore non avrà diritto a pagamenti in acconto anche in deroga a quanto eventualmente previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti di stati di avanzamento al raggiungimento di quote pari o superiori al 25% dell’importo di aggiudicazione.
L’importo effettivamente liquidato in ciascun SAL verrà diminuito delle ritenute di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle eventuali penali comminate;
Il saldo finale avverrà a conclusione di tutti gli interventi affidati, ovvero ad esaurimento dell’importo complessivo di appalto, sull’importo del saldo verranno restituite le ritenute precedentemente sottratte ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 50/2016, qualora ne ricorrano le condizioni.
La liquidazione avverrà dopo l’avvenuta redazione del singolo SAL dal parte del Direttore lavori, che sarà integrato anche delle attestazioni di regolare esecuzione e del certificato di pagamento di competenza del RUP, considerato che si tratta del medesimo soggetto fisico, successivamente alla conseguente presentazione di regolare fattura e dopo l’acquisizione del DURC regolare da parte dell’Appaltatore, o nel caso di raggruppamenti di tutte le imprese costituenti il raggruppamento. Eventuali contestazioni interrompono i termini.
Il Conto finale dei lavori deve essere firmato dall’esecutore che con l’atto della firma non potrà più iscrivere domande per oggetto o per importo diverse dal quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili. Se l’esecutore non firma il Conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.
La liquidazione sarà disposta a mezzo di bonifico bancario, sul conto dall’Appaltatore, o in caso di raggruppamenti dell’Impresa mandataria, su cui lo stesso ha attesto la tracciabilità dei pagamenti ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 13.08.2010, n. 136.
La fattura dovrà essere intestata a:
ENTE DI GESTIONETE DEI SACRI MONTI, Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX) – CF/P.IVA 00971620067 e spedita secondo le nuove disposizione relative alla fatturazione elettronica ai seni del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013. Il codice assegnato da IPA alla nostra amministrazione è UFHVQH.
Le fatture dovranno riportare il sia il codice CIG 88939607F8 sia il codice CUP D33G18000150006; la mancanza di tali dati sarà motivo di rifiuto del documento contabile da parte del sistema di interscambio/fatturazione elettronica.
Si ricorda inoltre che ai sensi del MEF del 23/01/2015 la fatturazione sarà soggetta a split payment.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 e 6 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, con specifico riferimento all’eventuale personale dipendente dall’Appaltatore, o delle imprese costituenti il raggruppamento, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto.
Entro 20 giorni dal pagamento del SAL l’Appatatore, su richiesta dell’Ente, dovrà dare riscontro contabile del pagamento di quanto dovuto ai subappaltatori e ai sub-contraenti che hanno collaborato con l’Appaltatore, complete della firma per accettazione del soggetto cui si riferiscono.
In caso di raggruppamenti, su richiesta dell’Ente, entro 20 giorni dal pagamento del SAL l’Impresa mandataria dovrà dare riscontro contabile del pagamento di quanto dovuto alle Imprese mandanti costituenti il raggruppamento.
Eventuali prestazioni extracontrattuali devono essere fatturate con indicazione del numero e data del provvedimento dell’Ente del relativo impegno di spesa. Ogni prestazione extracontrattuale effettuata non sarà liquidata se non richiesta con regolare ordine di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore lavori.
Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.
Qualora la Stazione appaltante non rispettasse i termini di pagamento di cui all’articolo precedente, l’Appaltatore potrà provvedere a notificare specifica ingiunzione ad effettuare l’accredito entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ingiunzione medesima.
Decorso infruttuosamente tale termine, l’Appaltatore avrà diritto all’applicazione e riconoscimento degli interessi legali, ovvero ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del Contratto.
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili alla Stazione appaltante, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell’Appaltatore né alla richiesta di scioglimento del Contratto.
Articolo 15. Regolare esecuzione.
Al raggiungimento degli importi utili per il calcolo dello stato di avanzamento lavori, come indicati all’art. 13 del presente Contratto, a seguito di apposita comunicazione dell’Appaltatore dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni o a seguito di constatazione verbale diretta, il Direttore lavori effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà lo Stato di Avanzamento Lavori avente valore anche di Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa infatti che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette a Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102, comma 2 secondo periodo. Il Certificato di regolare esecuzione accerterà che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del Contratto. Tali attività avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre alla presenza di eventuali danni ai soggetti arborei, arredi, superfici e strutture architettoniche.
Il SAL completo ed integrato dai contenuti del Certificato di regolare esecuzione verrà sottoscritto dal Direttore lavori e dall’Appaltatore nella persona del legale rappresentante in forma elettronica o in caso di raggruppamento dal rappresentante legale della ditta mandataria o di un rappresentante tecnico (direttore tecnico di cantiere – capo cantiere) nominato ai sensi dell’articolo 4 del presente Contratto con il compito di svolgere la direzione ed il coordinamento del cantiere. L’avvenuta redazione del SAL sarà anche segnata nel registro di contabilità.
Il Certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione dei lavori. Il predetto certificato assume carattere definitivo immediato all’atto della sua emissione, ovvero del suo perfezionamento con entrambe le firme elettroniche dei comparenti.
Con l’approvazione del Certificato di regolare esecuzione si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite.
Articolo 16. Periodi di garanzia.
In considerazione della tipologia delle lavorazioni appaltate non sono previsti periodi di garanzia sugli interventi, ma sono previsti periodi di garanzia sulla fornitura del materiale verde.
In particolare si prevede che le piante arbustive o arboree fornite abbiano una garanzia fino alla fine della primavera successiva all’impianto. L’Affidatario si obbliga alla sostituzione di tutti i soggetti arbustivi o arborei impiantati nel corso degli interventi che dovessero morire o deperire in modo grave ed irreversibile durante il periodo intercorrente tra l’impianto e la primavera successiva, ovvero entro il termine del 21 giugno 2023.
La sostituzione delle fallanze segnalate entro il 21 giugno 2023 dovranno essere eseguite e reintegrate nei mesi di novembre e dicembre 2023.
Sono fatti salve le fallanze che dovessero verificarsi a causa diretta o indiretta di interventi o azioni successive causate da terzi e non dipendenti dall’Affidatario.
In ragione di quanto sopra l’Affidatario dovrà predisporre tutto quanto necessario per una buon attecchimento del materiale verde arbustivo o arboreo, ivi comprese le pacciamature, la iniziale schermatura della corteccia delle piante maggiormente soggette a scottatura e eventuali sistemi di irrigazione di soccorso, con particolare riferimento alla prima estate successiva all’impianto.
Oltre quanto dello al capoverso precedente, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi degli interventi eseguiti, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima della formalizzazione del Certificato di regolare esecuzione.
Articolo 17. Risoluzione del contratto.
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile e nelle fattispecie di cui all’art. 108 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, fatta salva ogni rivalsa per
danni e l’applicazione delle penali di cui all’articolo 7 “Penale per i ritardi, esecuzioni non conformi e danni alla vegetazione”.
In particolare, con riferimento al fatto che il Contratto è stato avviato in via d’urgenza, questo verrà immediatamente risolto qualora gli accertamenti di Xxxxx, come precisati dalla Linee guida a dell’ANAC, alla loro conclusione diano esito negativo. Si ribadisce che l’Appaltatore fino alla ricezione di detti riscontri risulta quale aggiudicatario provvisorio. In ogni caso l’aggiudicatario provvisorio avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore lavori sino al momento della risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la risoluzione del Contatto determinasse un evidente e dimostrabile danno, l’Ente potrà rifondere detto danno attingendo alla Cauzione definitiva.
Inoltre ai fini dell’appalto in oggetto la Stazione appaltante si riserva di risolvere il Contratto al sopravvenire delle seguenti circostanze:
a) qualora l Appaltatore:
- senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore lavori non inizi le prestazioni entro 10 giorni dalla stipula del presente Contratto;
- per sua grave negligenza dia motivo di interruzione delle prestazioni, per due volte nel corso dell’appalto;
- rifiuti, senza valida giustificazione, di apportare alle prestazioni le modifiche richieste dal Direzione lavori ed ammesse dalle norme generali;
b) a seguito di due contestazioni di ritardi non giustificati;
c) per gravi violazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento o del POS da parte dell’Appaltatore;
d) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l’efficienza delle prestazioni o siano tali da arrecare danno all’Ente;
e) qualora le penali applicate a norma del presente Contratto superino il 10% dell’importo contrattuale, computato al netto del ribasso d’asta;
f) qualora nei confronti dell’appaltatore o anche di una sola delle Imprese costituenti il raggruppamento affidatario sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che diponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, come aggiornato con la Legge 17 ottobre 2017, n. 161; ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per frodi nei riguardi dell’Ente, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto dell’appalto, ovvero sia sopravvenuta una condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione, ovvero siano stati persi i requisiti di cui all’Articolo 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- Qualora quanto sopra sia riferito all’Impresa mandataria, ai sensi del comma 17 dell’art. 48 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, la stazione appaltante, se ricorrono obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, può riservarsi la facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice degli appalti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi affidati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione appaltante deve recedere dal Contratto.
- Qualora quanto sopra sia riferito ad un’impresa mandante, ai sensi del comma 18 dell’art. 48 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, la Stazione appaltante, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, può valutare di autorizzare il subentro nell’A.T.I. di altro operatore economico che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, o anche valutare di permettere l’esecuzione di tutti gli interveniti direttamente al mandatario, e se presenti ai restanti mandanti, purché questi abbiano i requisiti per l’esecuzione di tutti gli interventi ancora da eseguire.
g) inadempimento, da parte dell’Appaltatore o dell’Impresa mandataria, degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., accertato dall’Ente.
La risoluzione del Contratto è notificata dall’Ente tramite PEC all’Appaltatore che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.
L’Appaltatore non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento delle prestazioni ad altra impresa e dovrà rispondere dei danni derivanti all’Ente dalla risoluzione del Contratto.
Articolo 18. Cause di decadenza.
Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell’Appaltatore le condizioni soggettive e tecniche richieste per l’affidamento dell’appalto, l’Ente procederà a pronunciare la decadenza del rapporto contrattuale. Valgono i disposti e i termini di cui all’art. 110 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
La cessazione dell’attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell’Appaltatore comportano la decadenza del Contratto, fatte salve le possibilità sopra ricordate espresse ai sensi dei commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
La decadenza del Contratto è notificata dalla Stazione appaltante tramite PEC all’Appaltatore che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad altra azienda, senza che per questo l’Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.
Articolo 19. Recesso.
Resta salva la facoltà della Stazione appaltante, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione delle prestazioni, salvo il pagamento a favore dell’Appaltatore delle spese dallo stesso sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell’effettivo recesso, e delle somme indicate all’art. 109 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione mediante PEC all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori ed il cantiere, effettuando la verifica della loro regolarità per il pagamento del corrispettivo dovuto.
Articolo 20. Costituzione in mora.
Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente Contratto d’appalto operano di pieno diritto senza obbligo per l’Ente alla costituzione in mora dell’assuntore.
Articolo 21. Controversie.
Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni affidate, devono essere comunicate per iscritto e corredate da motivata documentazione.
Valgono le norme relative al contenzioso di cui agli articoli 205-211 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Si elegge sin d’ora, con esclusione di altri, quale Xxxx competente il Foro di Vercelli.
In ogni caso, per espressa e comune volontà della Stazione appaltante e dell’Appaltatore, anche in pendenza di controversia, quest’ultimo si obbliga a proseguire ugualmente nell’esecuzione delle prestazioni, salvo diversa disposizione della Stazione appaltante.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 22. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto d’appalto l’Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo o lavoratori autonomi subcontraenti in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste.
Oltre al personale in servizio, l’Appaltatore deve mettere a disposizione e prevedere una strategia di sostituzione del personale attivo in caso di ferie, malattie o quarantene connesse con la particolare condizione pandemica da Covid-19. Non sarà accettata una sospensione lavori o una riduzione operativa causata da problematiche connesse alla pandemia da Covid-19 in quanto detta condizione è trattata nella specifica condizione di gara e di offerta della ditta affidataria. Sono comunque fatte salve condizioni eccezionali generali che condizionano il contesto lavorativo.
Tutto il personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo. L’Appaltatore è responsabile delle capacità del personale addetto alle prestazioni il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione.
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
In particolare l’Appaltatore è obbligato:
• ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l’intera durata dell’appalto;
• ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L’Ente richiederà d’ufficio il rilascio del DURC per verificare l’adempimento di tali obblighi nei casi previsti dagli articoli 30, 80, 83 e 105 del del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
• a trasmettere, qualora richiesto dall’Ente, copia dei versamenti contributivi eseguiti;
• a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio;
• a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
• ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L’Appaltatore deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l’osservanza delle norme sopra citate anche da parte dei subcontraenti e dei cottimisti, ferme restando le responsabilità civili e penali di detti soggetti terzi;
• ad organizzare i propri dipendenti e subcontraenti ed a fornire loro un’adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. L’Ente si riserva di richiedere all’Appaltatore misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l’incolumità delle persone e l’igiene ambientale;
• a dotare il personale dipendente di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo; dovrà inoltre verificare che i requisiti delle attrezzature dei sub contraenti rispondano ai medesimi criteri di sicurezza;
• a segnalare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore lavori, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di:
- infortuni occorsi ai propri dipendenti, sub contraenti e personale delle imprese costituenti il raggruppamento;
- incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
• a partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il personale in servizio dipendente dall’Appaltatore, compresi i subcontraenti, dovrà:
• essere dotato, a cura e spese dell’Appaltatore, di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l’orario di lavoro. La divisa del personale deve essere rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, l’Appaltatore dovrà provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche sia a garantire il regolare espletamento delle prestazioni;
• mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità, attenersi alle disposizioni emanate dall’Ente ed agli ordini impartiti dall’Appaltatore stesso, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove ciò non fosse, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore lavori ne informeranno l’Appaltatore il quale dovrà procedere secondo quanto previsto nel CCNL di riferimento applicabile. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale o dei subcontraenti palesemente inidonei allo svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per la Stazione appaltante;
• avere padronanza della lingua italiana;
• essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione degli interventi.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è stato richiesto il Documento unico di regolarità contributiva di tutti i subappaltatori, sub contraenti e di tutte le imprese costituenti il raggruppamento, che risultano regolari.
Articolo 23. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
L'Appaltatore è obbligato a depositare entro 10 giorni dalla Stiula della procedura di gara esperita su MePA, presso la Stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il Piano Operativo di Sicurezza fa parte integrante del presente Contratto d'appalto. Il POS dovrà essere redatto tenendo presente i contenuti espressi dalla Stazione appaltante nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il quale fa parte integrante e sostanziale dei documenti di appalto.
All’interno del POS l’Appaltatore deve produrre una scheda aziendale riportante:
- i nominativi ed i recapiti telefonici dei titolari e dei referenti operativi di tutte coinvolte nel cantiere, compresi i subappaltatori, subcontraenti ed imprese del raggruppamento;
- il nominativo del direttore tecnico di cantiere;
- il nominativo del capo squadra, se non coincidente con il direttore tecnico di cantiere;
- i nominativi dei dipendenti e/o dei subcontraenti che verranno impiegati nelle prestazioni connesse al presenta appalto, con l’indicazione delle relative mansioni assegnate, nell’ambito del cantiere;
- il normale orario giornaliero di lavoro;
- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico del lavoro, l’Addetto al primo soccorso ed Addetto antincendio.
L’Appaltatore dovrà comunicare al Direttore lavori, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.
Per quanto riguarda le competenze dell’Ente si richiama il DUVRI (Documento Univo di Valutazione dei Rischi da Interferenza), predisposto dall’Ente e facente parte integrante delle documentazioni di appalto, dove vengono specificate le disposizione relative alle condotte da adottare per assicurare la sicurezza del cantiere in generale e le accortezze da porre in essere per ridurre i rischi da interferenza. L’Appaltatore è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni ivi riportate.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.
Articolo 24. Conferma dell’attualità dello stato giuridico necessario a contrarre.
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto conferma a pena di decadenza che lo stesso e nessuna delle imprese costituenti l’A.T.I. è sottoposta ad alcuna sanzione che comporta l’interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 9, 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.
L’Appaltatore dichiara e conferma specificamente l’attualità dello stato giuridico necessario a contrarre.
Articolo 25. Cessione e subappalto.
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei danni a favore della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
I lavori che l'Appaltatore ha indicato voler affidare in subappalto in sede di offerta possono essere subappaltati a condizione che il subappaltatore sia in possesso dell’idonea professionalità e capacità tecnica, ovvero possegga i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Sono fatti salvi i casi disciplinati dall’art. 110 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, relativi alle misure straordinarie di gestione in caso di fallimento dell’esecutore e ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del Codice Civile.
Il subappalto deve essere espletato nei modi e nei tempi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in particolare i contratti di subappalto vanno depositati ad approvati dalla Stazione appaltante prima della loro effettiva attivazione.
Si evidenzia che non vengono considerati contratti di subappalto ma costituiscono sub-contratto i casi di cui all’art. 105, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2018, n. 50 come sotto elencati:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Non costituisce inoltre subappalto il nolo a freddo ed il nolo a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate.
Articolo 26. Cauzione definitiva.
A garanzia dell’esecuzione del servizio l’Appaltatore ha presentato regolare cauzione definitiva nelle forme e nei modi stabiliti all’art. 93 e 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per un importo pari al 10% relativo dell’importo complessivo di aggiudicazione, ovvero per una somma complessiva xxx €.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, ovvero presumibilmente il 31 dicembre 2023, termine previsto per l’eventuale sostituzione delle fallanze.
La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per la garanzia provvisoria.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 50 per cento dell'iniziale importo garantito, percentuale diminuita specificamente per tenere indenne la stazione appaltante dalla reintegrazione di fallanze in mora agli accordi di Contratto . L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, ovvero presumibilmente il 31 dicembre 2023.
Oltre tale termine lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempienza dell’impresa appaltatrice o per rinuncia alla commessa in corso d’opera per problemi soggettivi organizzativi la cauzione sarà incamerata dall’Ente. L’Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate, oltre che per la sostituzione delle fallanze del materiale verde a cui non abbia provveduto nei termini Contrattuali l’Appaltatore.
La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta dell’Ente, in caso di variazioni del corrispettivo.
Articolo 27. Obblighi assicurativi.
L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che lo stesso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione degli interventi e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione degli interventi; allo stesso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni.
L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione degli interventi. Lo stesso assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione degli interventi.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, ha consegnato alla stazione appaltante specifica polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione degli interventi oggetto del contratto.
Tale assicurazione copre le seguenti somme, in ragione del valore dei beni presenti nell’area di lavoro e della particolare presenza di fruitori:
- per i danni verso terzi (R.T.C.): € 1.500.000,00 per ogni persona;
- per i danni verso terzi (R.T.C.): € 1.500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone;
- per prestatori di lavoro (R.C.O.): € 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro;
La copia della polizza assicurativa di cui sopra, ancorché non fisicamente allegata, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In ogni caso l’Appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28. Documenti che fanno parte del Contratto.
Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- Atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Imprese.
- Copia del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza all’impresa mandataria da parte delle imprese mandanti dell’A.T.I.
- Relazione tecnica illustrativa, integrata dal documenti di attualizzazione al 25/10/2021, e parimenti integrata da tutte tavole tecniche, i piedilista che ne fanno parte integrante e sostanziale.
- Piano di Coordinamento e Sicurezza, redatto dal Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx.
- Piano Operativo di Sicurezza dell’Appaltatore.
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.
- Documentazione relativa alla cauzione definitiva attivata nelle forme e nei modi stabiliti all’art. 93 e 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
- Copia della polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O., di cui all’art. 26 del presente Contratto.
- Ricevuta di pagamento elettronico delle marche da bollo (servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate - tramite il sistema di pagamento PagoPa)
- Patto di integrità ai sensi dei disposti del comma 17, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Documento di Stipula di cui alla procedura RdO attivata sul portale MePA.
- MODULO 1: Assunzione dell’obbligo di tracciabilità, compilato in fase di gara.
- MODULO DGUE (Modello di formulario per il documento di gara unico europeo), come compilato in fase di gara.
- Modulo a) di gara: Possesso dei requisiti professionali premianti, come compilato in fase di gara.
Modulo b): Sussistenza di elementi organizzativi utili ad uno svolgimento rapido dei lavori, come compilato in fase di gara.
- Modulo c): Elementi organizzativi aziendali ed operativi di cantiere con valore per la sostenibilità e riduzione degli impatti ambientali, come compilato in fase di gara.
Articolo 29. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., Decreto Ministeriale 49/2018, le linee guida già emesse da ANAC e dal Ministero per le Infrastrutture, ancorché in fase di sola consultazione, per le parti applicabili il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli non abrogati, il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, la Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed il relativo Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R, oltre al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato.
Articolo 30. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nell’affidamento Ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” l’affidatario esprime il proprio preventivo consenso affinché i principali documenti istruttori recanti i concernenti al graduatoria di gara e di affidamento siano pubblicati sul sito trasparenza dell’Ente, unitamente all’autorizzazione prevista ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Non saranno pubblicati i dati che non risultano strettamente connessi ed attinenti agli obbighi di trasparenza della procedura.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente di Gestione dei Sacri Monti, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX).
L’Ente rende noto di aver nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, l'Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo n. 679/2016
non necessita del suo consenso.
I dati che il concorrente è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di affidamento.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. Titolare del trattamento dei dati è l’Ente di Gestione dei Sacri Xxxxx nella persona del Direttore Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:
- la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto;
Per maggiori informazioni circa le modalità di trattamento dei dati adottate dall’Ente si può consultare il seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxx-xxxxx.xxx
Letto, confermato e sottoscritto in via digitale dai comparenti:
Ente di gestione dei Sacri Monti
Il Legale rappresentate – Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
L’Appaltatore
Il Legale rappresentante
Il presente documento, a pena di esclusione, dovrà essere firmato digitalmente dal concorrente o dalla ditta mandataria di un raggruppamento già formalmente costituito e caricato sul portale Mepa xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx