REGOLARE ESECUZIONE Clausole campione

REGOLARE ESECUZIONE. L’Aggiudicatario dovrà in tutti modi garantire tutti i componenti installati a norma di Legge dopo l’avvenuta installazione e ne sarà comunque garante anche dopo la scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto. Entro tale termine l’Aggiudicatario ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per effetto della cattiva qualità dei materiali o per difetto di montaggio restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera...). L’Aggiudicatario è tenuto a rilasciare all’Amministrazione la dichiarazione di conformità del lavoro eseguito; di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia di materiali impiegati. Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro tre mesi dal termine dell’intervento .
REGOLARE ESECUZIONE. Non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle prestazioni si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione, emessa dal responsabile del contratto e confermata dal responsabile del procedimento, che contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’appaltatore, il nominativo del direttore dell’esecuzione (responsabile di contratto), il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’appaltatore.
REGOLARE ESECUZIONE. Il collaudo tecnico-amministrativo o il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori e della consegna chiavi in mano. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione della fornitura di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto collaudo o certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio dell’Amministrazione protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà dell’Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
REGOLARE ESECUZIONE. Il regolare andamento dell’esecuzione per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sarà verificato dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, Sig. , funzionario dell’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di che, alla fine del servizio proporrà al R.U.P. il rilascio del certificato di regolare esecuzione, previa attestazione da parte della Capitaneria di Porto competente per territorio – se necessario – della circostanza che le imbarcazioni sono state alate nella propria interezza e senza dispersione di materiali nell’ambiente.
REGOLARE ESECUZIONE. Il regolare andamento dell’esecuzione per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell’art. 299 del D.P.R. 207/2010, sarà verificato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, sig. che alla fine del servizio rilascerà il certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione, previa acquisizione dalla quarta copia dei formulari rifiuti del materiale prodotto dalla demolizione e del verbale di verifica della buona esecuzione da parte della Capitaneria di Porto, di cui al punto d) della citata Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
REGOLARE ESECUZIONE. Al raggiungimento degli importi utili per il calcolo dello stato di avanzamento lavori, come indicati all’art. 13 del presente contratto, a seguito di apposita comunicazione dell’Appaltatore dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni o a seguito di constatazione verbale diretta, il Direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il Certificato di regolare esecuzione. Tale certificato, verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante dell’appaltatore o del Responsabile tecnico delle attività nominato dall’Appaltatore. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette a Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102, comma 2 secondo periodo. Il Certificato di regolare esecuzione accerterà che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del Contratto. Tali attività avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, compresa la presenza di eventuali danni ai soggetti arborei, arredi, superfici e strutture architettoniche ed l’evenienza che siano state comminate sanzioni pecuniarie. Il Certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione dei lavori. Il predetto certificato assume carattere definitivo immediato all’atto della sua emissione. Con l’approvazione del Certificato di regolare esecuzione si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite. In considerazione della tipologia delle attività appaltate non sono previsti periodi di garanzia sugli interventi. In ogni caso l’Appaltatore risponde delle valutazioni fatte per 3 anni in generale e nello specifico per il periodo di ricontrollo segnato sulla scheda di valutazione del soggetto arboreo considerato, con particolare riferimento a comprovati errori periziali che hanno portato alla mancata rilevazione di pianta gravemente compromessa o al contrario all’abbattimento di pianta sana. Per tali casistiche valgono le disposizioni relative alle penali espresse all’art. 7 del presente Contratto.
REGOLARE ESECUZIONE. Il regolare andamento dell’esecuzione per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell’art. 299 del d.P.R. n. 207/2010, sarà verificato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, funzionario dell’Ufficio delle Dogane di Siracusa, che alla fine del servizio rilascerà l’attestazione di regolare esecuzione, altresì validata in qualità di R.U.P, previa acquisizione dalla quarta copia dei formulari rifiuti del materiale prodotto dalla demolizione e del verbale di verifica della buona esecuzione da parte della Capitaneria di Porto, di cui al punto d) della citata Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
REGOLARE ESECUZIONE. L’ultimazione degli interventi previsti dovrà essere comunicata al RUP, il quale provvederà alle necessarie verifiche tese ad accertare la regolare esecuzione.
REGOLARE ESECUZIONE. La Committente si riserva la facoltà di eseguire attraverso il proprio personale, verifiche in ordine al buon andamento del servizio e ad applicare, previa diffida, le penalità previste al precedente art. 18, in caso di disservizio. In ogni caso lo svincolo della garanzia definitiva prestata dall’Affidatario a garanzia dell’adempimento è subordinato alla verifica da parte della Committente dell’avvenuta regolare esecuzione.
REGOLARE ESECUZIONE. Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs n. 50/2016, il certificato di collaudo provvisorio è sostituito da quello di regolare esecuzione, il quale sarà emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento.