DIPARTIMENTO RISORSE
DIPARTIMENTO RISORSE
Servizio Gare e Contratti
Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx x.0 – 00000 L’Aquila xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA EX ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI POSTI AL PRIMO PIANO DELL’IMMOBILE REGIONALE SITO A PESCARA, XXXXX XXX XXXXXXXX, 0.
CIG 88320939B4 CUP C27H19002340002
DISCIPLINARE DI GARA
Art. 1 - Descrizione e classificazione dei lavori, importi e tempi di esecuzione
I lavori oggetto d’appalto, compiutamente descritti nel progetto esecutivo posto a base di gara e approvato con Determinazione del Servizio Patrimonio nr. DPB003/329 del 13/07/2021, riguardano una porzione del primo piano dell’immobile regionale sito in xxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx, avente una superficie netta di circa 303 mq.
Le principali lavorazioni da svolgere sono:
- realizzazione di due locali wc inclusivi suddivisi per uomini e donne;
- riparazione delle tramezzature danneggiate mediante parziali sostituzioni e/o sarcitura di lesioni;
- realizzazione di due locali deposito/magazzino a servizio degli uffici con pareti in cartongesso a doppia lastra;
-collegamento delle tramezzature mediante sistema di antiribaltamento con l’utilizzo di malte cementizie rinforzate e rete in fibra di vetro;
- riparazione delle pavimentazioni in pietra e successiva lucidatura a piombo dell’intera superficie;
- realizzazione di un nuovo impianto elettrico, comprensivo di un nuovo quadro di piano, e di un impianto di trasmissione dati;
- installazione di nuovi corpi illuminanti a sistema led, con i necessari sistemi di antiabbagliamento, necessari per garantire la dotazione minima di lumen previsti dalla normativa per le postazioni di lavoro e le aree annesse;
- realizzazione di un impianto di condizionamento a pompa di calore;
- verifica ed eventuale ripristino dell’impianto di riscaldamento esistente;
- tinteggiatura dei locali;
- controsoffittatura del corridoio con sistema a pannelli in fibra di gesso e struttura in metallo a schermatura delle distribuzioni impiantistiche;
- sostituzione delle porte interne;
- revisione infissi esterni.
L’importo dei lavori è suddiviso come segue:
1 - Importo dei lavori da computo metrico | € 126.533,51 |
2 –Costi per la sicurezza | € 5.454,04 |
3 – Importo complessivo dell’appalto | € 131.987,55 |
Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii.. Il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell’art.32, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai soli fini del rilascio del C.E.L. e della dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. i lavori di che trattasi sono identificati come segue: categoria OG classifica 1.
Dal cronoprogramma dei lavori si evince un tempo di esecuzione degli stessi pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 2 - Finanziamento
All’onere derivante dal presente appalto si farà fronte con i fondi propri dell’Amministrazione regionale.
Art. 3 – Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
E’ ammessa la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che hanno presentato manifestazione d’interesse a seguito di pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato prot. nr. RA/ 0327104/21 del 03/08/2021 e che sono stati sorteggiati in data 21/09/2021, giusto verbale di estrazione prot. nr. RA/ 374379/21 del 21/09/2021.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
L’operatore economico invitato deve obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC e seguendo le istruzioni ivi riportate per il rilascio del “PASSOE” da allegare obbligatoriamente all’offerta.
Tutti gli operatori economici per partecipare alla presente procedura di gara devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa appresso indicati.
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- Assenza delle condizioni di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Assenza delle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui al D.Lgs. n°159/2011 e ss.mm.ii.;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. (per i soggetti aventi sede in Italia) nel settore oggetto dell’appalto. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa indicati all’art.90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. o, in alternativa, possesso dell’Attestazione SOA nella cat. OG1, classifica I. Resta ferma la possibilità della costituzione di ATI di tipo verticale o orizzontale o di ricorrere all’avvalimento di cui all’art.89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa sopra elencati, purché tale intenzione sia stata già dichiarata nella manifestazione di interesse.
Art. 4 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite ribasso sull'importo delle forniture posto a base di gara.
Sarà valutata la congruità delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia secondo quanto previsto all’art.97 del medesimo codice degli appalti. Detta soglia di anomalia sarà determinata come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Qualora il numero dei concorrenti che presenteranno offerta fosse inferiore a 5 non si procederà all’individuazione della soglia di anomalia come sopra descritto e la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.
Ai sensi dell’art.97, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come descritto sopra. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.
Tuttavia si precisa che non ci si avvarrà della facoltà prevista dall’articolo 97, co. 8, del Codice dei Contratti qualora, in ragione del criterio di calcolo della soglia di anomalia, l’esercizio della predetta facoltà determinasse l'esclusione automatica di tutti concorrenti ammessi. In tal caso si procederà alla verifica dell’anomalia della prima classificata, e, se ritenuta anomala, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala, ovvero si procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, ultimo periodo del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
All’esito delle predette operazioni, si procederà alla visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria sarà determinata in favore della migliore offerta non anomala.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.
La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che potrà avvalersi eventualmente di un’apposita commissione nominata ad hoc.
Si Procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta valida purché la stessa risulti conveniente o idonea rispetto all’oggetto del contratto. Vale inoltre il disposto dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n° 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Art. 5 – Subappalto
Il limite del subappalto riferito all’intero importo dei lavori contrattualizzati è fissato al 50%, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
In particolare, ai sensi della lett. c-bis) di cui al predetto comma 3, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione del contratto. Resta fermo tutto quanto ulteriormente previsto nel C.S.A. e nel predetto art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 6 – Documentazione a corredo dell’offerta
L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere presentata attraverso la piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx secondo le modalità riportate nell’All.B.5 MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA costituente allegato al presente disciplinare. Ogni offerta dovrà comporsi di nr. 2 buste telematiche obbligatorie contenenti ciascuna:
- "A" la Documentazione amministrativa:
- "B" l'Offerta economica.
Tutti i file da inserire nelle 2 buste telematiche dovranno essere sottoscritti digitalmente e, a pena di esclusione, dovranno essere caricati sulla piattaforma entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21/10/2021, secondo le modalità indicate nel Manuale operativo gara telematica. Oltre tale data e orario l'operatore economico non potrà più avere accesso alla piattaforma telematica per la presentazione dell'offerta.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni aggiuntive potranno essere redatte sui modelli predisposti e trasmessi agli operatori economici unitamente alla lettera d’invito. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del d.p.r. 445/2000.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
La documentazione amministrativa da caricare sulla piattaforma dovrà contenere:
1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (All. B.2) di cui all’art.85, c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione, caricato sulla piattaforma MePA composto dalle parti sottoelencate.
- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. [In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- Parte II – Informazioni sull’operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; tutti i documenti indicati a successivo punto 9); PASSOE dell’ausiliaria; In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c.d. “black list” dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
- Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalle gare d’appalto (Sez. A-B-C-D).
- Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue: la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale prevista nel presente disciplinare; la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica prevista nel presente disciplinare; la sezione D per dichiarare l’eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale come la ISO 14000.
-Parte V– Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato: nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
2) Istanza di partecipazione e modelli di cui all’Allegato B.1 relativi alle dichiarazioni integrative e aggiuntive. Il concorrente, tra le altre, dovrà rendere la Dichiarazione in ordine alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett c), c-bis, c-ter) c-quater) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare si precisa che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell’X.X.XX. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i. L’operatore dovrà dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura. La stazione appaltante procederà alla valutazione di qualsiasi provvedimento esecutivo secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guide ANAC n.
6. Si precisa inoltre che è onere del Concorrente produrre tutti i documenti pertinenti al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. La suddetta dichiarazione - che dovrà essere resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;
3) Cauzione provvisoria a garanzia della stipula del contratto per un ammontare pari al 2%
del valore dell’appalto, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n° 50/2016, corrispondente ad euro 2.639,75 (duemila seicento trentanove euro e settantacinque centesimi).
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300);
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018
n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
4) Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell’art.93, c.8 del Codice. Tale impegno non è dovuto se l’operatore economico è costituito da microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
5) “Passoe” di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, rilasciato dal sistema AVCPASS per la partecipazione alla gara di che trattasi; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, bisogna produrre anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
6) Patto di Integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 703 del 27.08.2015, allegato
B.3 al presente disciplinare di gara, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico;
7) Attestato di presa visione dei luoghi, in originale, rilasciato dall’Ufficio Appalti Opere Pubbliche del Servizio Gare e Contratti. Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quant’altro necessario i concorrenti devono trasmettere una pec all’indirizzo xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx .
Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da un suo delegato, esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:
a) Il Titolare dell’Impresa;
b) Il Legale rappresentante dell’Impresa, del consorzio o del R.T.C. munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
c) Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
d) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’impresa, del R.T.C. o del consorzio.
Una persona potrà eseguire il sopralluogo e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di una sola Impresa, consorzio o R.T.C.. Resta inteso che in caso di
R.T.C. o Consorzio da costituirsi ogni operatore economico che andrà a costituire il consorzio o il R.T.C. dovrà richiedere il predetto certificato.
8) (eventuale) Copia conforme all’originale dell’Attestazione SOA relativa alle qualificazioni richieste per la presente procedura di gara;
9) Documentazione necessaria a dimostrare la formazione del personale operante nell’ambito della gestione ambientale del cantiere, ai sensi del paragrafo 2.5.4 dei Criteri Ambientali Minimi approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente in data 11/10/2017;
10) Dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 a firma del Legale Rappresentante della ditta produttrice degli olii che attesti la conformità degli stessi alle caratteristiche elencate nei paragrafi 2.7.5.1 e 2.7.5.2 dei Criteri Ambientali Minimi approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente in data 11/10/2017.
11) (eventuali) atti relativi a R.T.I. o Consorzi
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.
12) documentazione attestante il pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00 (sedici/00). A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio (istanza di partecipazione) su cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con l’indicazione del CIG della presente procedura di gara, o, in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale. In quest’ultimo caso l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e ss.mm.ii., rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara. L’operatore economico potra seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/x00/xxxxxxxxx00.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo deve essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento. In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972. In caso di R.T.I., l’imposta
di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I., allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, c.9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui alla “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
L’offerta economica dovrà essere presentata compilando il modulo d’offerta messo a disposizione costituente il Modello B.1.7, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.
Deve riportare:
- l'indicazione della percentuale di ribasso offerto “a corpo”, inferiore al prezzo posto a base di gara.
- l’indicazione dei costi della sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali a carico dell’operatore economico concorrente e la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, entrambi contemplati e ricompresi nell’offerta presentata (art. 95, c.10 d.lg.n.50/2016).
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza sul modulo offerta tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.
L’offerta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica in dotazione alla S.A., nell’apposita sezione dedicata alla gara di che trattasi, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte e, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale:
dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.
Art. 9. Seduta di gara
La prima seduta pubblica avrà luogo presso Palazzo Xxxxxxx Xxxxxx in xxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx xx.0 - 00000 X'Xxxxxx, il giorno 26/10/2021 alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
L'operatore economico potrà partecipare a tutte le sedute pubbliche anche in modalità streaming purché comunichi tale intenzione all'indirizzo pec xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx 24 ore prima della seduta pubblica, trasmettendo contestualmente al suddetto indirizzo le generalità della persona che assisterà alla seduta unitamente all'eventuale delega nelle forme di legge. In tal caso, prima dell'inizio della seduta pubblica, sarà trasmesso alla pec dell'operatore economico il link per il collegamento.
Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate tramite pec o tramite la piattaforma telematica di gestione delle gare d’appalto. Le date delle sedute pubbliche, compresa la prima, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o ad altri giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC/piattaforma telematica almeno 2 giorni solari prima della data fissata.
Durante la prima seduta di gara il Responsabile del Procedimento o un seggio di gara appositamente nominato il seggio di gara istituito ad hoc procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) alla verifica della ricezione delle offerte presentate attraverso il Sistema;
b) all’apertura delle offerte presentate e, quindi, all’accesso all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e il seggio di gara procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Successivamente il R.U.P. o il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d’oneri;
b) ad attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
c) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) in caso di esclusioni, a rimettere il verbale dell’esclusione al RUP che, successivamente, proporrà l’adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla procedura.
Terminato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento o il seggio di gara, in seduta pubblica, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, procederà con l’apertura delle offerte economiche, rendendo visibile per ciascun concorrente:
i) i ribassi offerti;
ii) l’eventuale soglia di anomalia e gli eventuali operatori economici esclusi.
La stazione appaltante procederà dunque alla formulazione della graduatoria.
Qualora fosse necessario procedere alla verifica dell’anomalia della migliore offerta e di quelle che seguono in graduatoria, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.
Il RUP provvederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a proporre i casi di
esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione
amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto sussistono gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o in quanto in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
Art. 10. Aggiudicazione
Il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto
L’aggiudicazione verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante e diverrà efficace ai sensi dell’art. 32 – comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull’aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data di scadenza senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Art. 11. Documentazione da presentare in sede di verifica dei requisiti
L’Aggiudicatario, qualora non in possesso dell’attestazione SOA dovrà produrre a dimostrazione della capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii) idonea documentazione attestante:
a) un importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) il possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
Art.12. Adempimenti successivi all’aggiudicazione
A) L'aggiudicatario a seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d’appalto e tenuto a presentare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva (tramite fideiussione o polizza fideiussoria), per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale - salva le riduzioni previste nel caso di possesso delle qualificazioni indicate all’art 93 del D.Lgs 50/2016 nella misura percentuale ivi prevista. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La costituzione del deposito cauzionale può avvenire tramite deposito in contanti, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo la disciplina normativa vigente) o polizza fidejussoria.
In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300) mentre all’Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell’avvenuto deposito.
Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoria, le stesse debbono essere presentate secondo le indicazioni che seguono:
la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria debbono essere sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa alle modalità testè indicate, la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione appaltante", comunque fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, in alternativa fino allo scadere di un anno dalla data di ultimazione lavori come risultante dall’apposito certificato;
- specifica indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte dell'ente appaltante;
- inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale. Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.
Saranno inopponibili all'ente garantito eventuali clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione stessa.
Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciata da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Regione.
B) Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appaltatore dovrà trasmettere le seguenti polizze assicurative almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori:
- b.1) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali: Partita 1 (Opere) euro 140.000,00; Partita 2 (Opere preesistenti) euro 500.000,00; Partita 3 (Demolizioni e sgombero) euro 100.000,00;
- b.2) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale almeno pari a 500.000,00 euro per sinistro.
Si specifica che tutte le garanzie sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004 n. 123, contenente gli Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dalla normativa in materia di lavori pubblici.
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono contenere l’espressa clausola per cui l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa esecutrice non comporta l’inefficacia della garanzia.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto: in tal caso si ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per volontà dell’Impresa. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla stipula del contratto d’appalto: l’appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procederà ad incamerare la
cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per volontà dell’aggiudicatario.
Le coperture assicurative di cui sopra devono decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo o, in difetto, dopo l’ultimazione dei lavori, salvo che la mancata emissione del Certificato di collaudo dipenda dall’impresa.
L’appaltatore si impegna a firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta dalla Giunta Regionale d’Abruzzo - Servizio Patrimonio, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione procederà all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Art.13 Adempimenti in materia di sicurezza
L'impresa aggiudicataria, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori è tenuta a consegnare, il POS (Piano operativo di sicurezza) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d’appalto. L’appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’amministrazione procederà per il risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per fatto imputabile all’aggiudicatario.
L’Impresa aggiudicataria ha la facoltà di presentare, entro un congruo termine, eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso in cui l’appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il piano medesimo. Le integrazioni al piano di sicurezza non potranno comunque in nessun caso comportare oneri maggiori a carico della medesima stazione appaltante. Inoltre, in nessun caso le eventuali integrazioni al piano di sicurezza, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008, potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali. L’impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e coordinamento prima dell’inizio delle relative lavorazioni. E’ inoltre tenuta a trasmettere alla stazione appaltante i piani di sicurezza operativi redatti dalle singole imprese subappaltatrici prima dell’inizio dell’esecuzione dei rispettivi lavori.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. (se non già presentato), una dichiarazione attestante l’organico medio annuo dell’Impresa, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e Cassa e Scuola Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. L’inadempimento al presente obbligo da parte dell’appaltatore impedisce la consegna dei lavori: pertanto l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione.
Prima della data di inizio dei lavori, l’aggiudicatario è tenuto a trasmettere prova all’Amministrazione appaltante di avere effettuato la denuncia di apertura di cantiere agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile qualora dovuta ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Si richiamano, infine, gli adempimenti richiesti alle imprese appaltatrici dal D.lgs. 9/4/2008 n. 81, prima della consegna dei lavori (tra cui l’esibizione della documentazione indicata nell’allegato XVII richiamato nell’articolo 90, comma 9) del decreto, pena la decadenza dell’aggiudicazione, e in corso d’opera.
Art. 14 Disciplina dell’accesso agli atti della gara
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’accesso agli atti è differito:
– nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei
soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
– in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali. Sarà comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l’appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, deve comunicare gli estremi del conto corrente bancario dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso (con le relative generalità e codice fiscale).
Art. 16 Ulteriori informazioni
A) La S.A. procederà alla verifica delle dichiarazioni prodotte dall’aggiudicatario in sede di gara relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnico- organizzativa. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo aver effettuato tali verifiche. Nel caso di sfavorevole esito della verifica si procederà all’annullamento con atto motivato dell’aggiudicazione dei lavori oggetto d’appalto ed all’aggiudicazione degli stessi al concorrente che segue nella graduatoria.
B) L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'immediato avvio dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, sulla base di quanto previsto all’art.8, c.1, lett.a della L.120/2020.
C) Per le procedure di ricorso avverso i documenti di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara, conseguenti all’applicazione della lettera d’invito, si farà riferimento al competente Tribunale Amministrativo Regionale. I ricorsi avverso la lettera d’invito dovranno essere notificati all’Avvocatura della Giunta Regionale d’Abruzzo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della medesima lettera d’invito. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara, devono essere notificati sempre all’Avvocatura regionale, entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 17 Osservanza condizioni normative C.C.N.L.
Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, l’operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si effettua la fornitura.
Art. 18 Richieste di Chiarimento
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste dovranno essere trasmesse mediante la Piattaforma telematica attraverso la sezione “CHIARIMENTI”. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx .
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite sempre nella sezione “CHIARIMENTI” almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Art. 19 Registrazione e spese
Le spese inerenti l’eventuale registrazione del contratto saranno a carico dell’impresa aggiudicataria.
Art. 20 Trattamento dati personali
L’Impresa aggiudicataria acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 al trattamento dei dati personali per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione del contratto.
Art. 21 Foro competente
In caso di contestazioni di qualsiasi natura inerenti la presente procedura di gara, la competenza è del T.A.R. sezione di L'Aquila.
ALLEGATI:
- All. B.1 “Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative e aggiuntive”;
- All. B.2 “D.G.U.E.”;
- All. B.3 “Patto di Integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 703 del 27.08.2015”;
- All. B.4 Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018;
- All. B.5 Manuale operativo gara telematica.