Contract
D.M. n. 5118/381/ bis
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 211 in materia di assicurazioni a favore del personale in servizio all’estero e l’art. 158 in materia di previdenza e assistenza degli impiegati a contratto;
VISTO il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO il Codice di comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale adottato con D.M. 1600/1759 del 18 settembre 2014;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, ed il X.X. 00 maggio 1924, n.827, concernenti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
VISTO il X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54;
VISTO il D.M. del 17 dicembre 2021, n. 1202/2753, del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, che, con decorrenza 1° gennaio 2022, disciplina l’articolazione interna delle strutture di primo livello del Ministero;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 50, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;
VISTO il D.M. n. 5120/1/BIS del 14/01/2022 del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con cui vengono attribuite ai Titolari dei Centri di Responsabilità del MAECI le risorse finanziarie, umane e strumentali per l’esercizio 2022;
VISTO il D.P.R. del 16 novembre 2018, n.69, registrato dalla Corte dei Conti il 5 dicembre 2018, con il quale all’Ambasciatore Xxxxxx Xxxxxxxx, sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni;
VISTO il D.M. 5120/6/bis del 26 gennaio 2022 con il quale il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione, l’Ambasciatore Xxxxxx Xxxxxxxx, ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali ai capi degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale;
VISTO il D.M. 18 gennaio 2021, n. 5100/160, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2021, al n. 338, registrato in UCB con visto n. 38 del 2 febbraio 2021, con il quale è stato attribuito alla Dirigente di II fascia Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx l’incarico di Capo dell’Ufficio VIII della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione a decorrere dal 15 febbraio 2021;
VISTA la direttiva europea 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 32, comma 2, che dispone affinché, prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” relativamente alle parti ultrattive nel periodo transitorio di applicazione del D.Lgs. 50 sopra menzionato;
VISTE le Linee Guida n. 2 di attuazione del succitato X.Xxx. n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21.09.2016 e conformate al decreto “correttivo” D.Lgs n. 56/2017 con delibera n. 424 del 2 maggio 2018;
VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del medesimo D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera
n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
VISTO l’art. 211 del D.P.R. 18/1967, che disciplina l’assetto delle assicurazioni previste per il personale del MAECI all’estero, così come riformato dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 con la quale è stato convertito in legge il decreto - legge 25 maggio 2021,
n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del citato art. 211 del D.P.R. n. 18/1967, questa Direzione Generale è chiamata ad individuare, attraverso procedimenti di scelta del contraente ad evidenza pubblica, compagnie di assicurazione cui affidare la polizza per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità per il personale in servizio nei Paesi in cui non è erogata l’assistenza sanitaria diretta, la polizza per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio o per il trasferimento di infermo per il personale in missione nei Paesi in cui non sussiste l’assistenza sanitaria
diretta, nonché la copertura assicurativa contro i rischi di morte, invalidità permanente o altre gravi menomazioni causate da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica in favore del personale di ruolo della Pubblica Amministrazione inviato dal MAECI in servizio o in missione all’estero;
CONSIDERATO che, ai sensi del menzionato art. 158 del D.P.R. n. 18/1967 questa Direzione Generale, nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, è chiamata ad individuare, attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica, compagnie di assicurazione che garantiscano agli impiegati a contratto a legge locale ed ai relativi familiari a carico e conviventi prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale;
CONSIDERATO inoltre che altre Direzioni Generali o Unità del MAECI sono obbligate da norme o contratti collettivi ad individuare compagnie di assicurazione cui appaltare ulteriori servizi assicurativi;
CONSIDERATO che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta profili di sostanziale e crescente complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie di assicurazione;
CONSIDERATA altresì la varietà delle offerte del mercato assicurativo e la conseguente complessità della predisposizione di capitolati di gara e del contenuto delle relative polizze in vista della migliore tutela dell’Amministrazione da ogni possibile rischio;
CONSIDERATO che l’attività assicurativa ha carattere strumentale ed è comunque volta a migliorare il rendimento e l’efficienza dell’Amministrazione attraverso l’assolvimento di compiti che richiedono specifiche competenze professionali e un idoneo apparato organizzativo e funzionale;
CONSIDERATE le consolidate linee interpretative della giurisprudenza civile ed amministrativa, che hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso delle Pubbliche Amministrazioni a servizi di brokeraggio assicurativo, allorché le stesse Amministrazioni non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
ATTESTATO che non esistono nell’organico MAECI figure professionali che dispongano di competenze adeguate a garantire all’Amministrazione un approccio autonomo alla materia assicurativa, nella sua specificità tecnica e interpretativa;
CONSIDERATO che il contratto attualmente in essere fra il MAECI ed AON SpA per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Ministero – repertorio n. 2996 del 03.04.2017, approvato con DM 5118/673 del 03.04.2017, prorogato con DM 5118/587 del 17.03.2022, verrà a scadenza il prossimo 7 ottobre 2022;
VISTA l’opportunità per l’Amministrazione di avvalersi nuovamente, in materia assicurativa, del contributo di un operatore economico specializzato, dotato di competenze tecniche idonee ad analizzare e valutare i bisogni di tutela di una struttura complessa come è il MAECI, coadiuvandola nella predisposizione delle migliori formule assicurative in vista delle gare per l’aggiudicazione dei relativi servizi, nonché nella gestione dei pertinenti contratti, scongiurando al contempo le principali disfunzioni
del mercato assicurativo, ovvero il rischio di gare deserte ed i frequenti casi di recesso unilaterale dal contratto da parte dell’affidatario;
VISTO l’art. 1 comma 1 della Legge n. 241/1990, in base al quale l’azione amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;
VISTO l’art. 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un obbligo generalizzato per le pubbliche amministrazioni centrali di approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip S.p.A.;
VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente convenzioni o altri strumenti attivi per la fornitura dei servizi assicurativi in questione e che occorre dunque procedere autonomamente alla selezione di operatori economici cui affidare i servizi stessi,
RITENUTO di dover procedere al nuovo affidamento dei servizi in parola, con decorrenza dal 1° ottobre 2022;
DECRETA
Art. 1
L’Ufficio VIII della DGRI, anche per conto delle altre Direzioni/Unità del MAECI che debbano o ritengano opportuno assicurare alcune categorie di personale o beni contro specifici rischi, provvederà ad esperire una procedura ad evidenza pubblica in ambito europeo ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di una o più compagnie di assicurazione cui appaltare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del MAECI per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000.
L’Ufficio VIII dovrà a tal fine procedere all’aggiornamento delle condizioni contrattuali in essere, apportandovi, le modifiche ritenute opportune sulla base dell’esperienza acquisita nell’ultimo quinquennio nella gestione del vigente contratto di consulenza e brokeraggio in favore dell’Amministrazione, nonché le variazioni procedurali rese necessarie dall’aggiornamento della normativa nel settore degli appalti di servizi.
Art. 2
Stante la tipologia di servizio di cui trattasi, in cui un eventuale frazionamento delle prestazioni sarebbe suscettibile di pregiudicare l’efficacia, la funzionalità e l’economicità delle stesse, e tenuto conto della necessità di individuare un operatore economico che offra un servizio legato ai più alti standard di qualità, l’Ufficio VIII esperirà una procedura aperta in un unico lotto, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ai sensi dell'art. 95, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016, i concorrenti competeranno solo in base a criteri qualitativi, essendo il valore economico della provvigione del Broker stabilito in misura fissa nella percentuale del 4%.
Art. 3
Il contratto avrà una durata di quattro anni e tre mesi, dal 1.10.2022 al 31.12.2026.
L’Amministrazione si riserverà di richiedere il rinnovo del servizio per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, che la Società si impegnerà a garantire fino al 31.12.2027.
In ognuna delle sopra richiamate ipotesi sarà consentito prorogare i contratti fino ad un massimo di 6 mesi, ovvero limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 4
Tenuto conto delle polizze in essere presso il MAECI e dato che l’affidamento comporterà una provvigione fissa del 4% sui premi assicurativi imponibili pagati dall'Amministrazione, il valore presunto dell’appalto per il periodo complessivo di 63 mesi (ovvero cinque anni e tre mesi, dal 01.10.2022 al 31.12.2027) è stimabile in euro 1.050.000,00, IVA esente.
Il suddetto contratto non comporterà oneri diretti per l’Amministrazione, in quanto la remunerazione del servizio del Broker sarà costituita da una percentuale sui premi assicurativi pagati dal MAECI.
Art. 5
La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo di un sistema telematico sulla Piattaforma Consip S.p.A. in modalità ASP.
Art. 6
Le funzioni di Responsabile del Procedimento per la presente gara sono attribuite al Capo Ufficio VIII della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx.
Roma, 12 maggio 2022
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
Amb. Xxxxxx Xxxxxxxx
Documento firmato da: XXXXXXXX XXXXXX 12.05.2022 10:15:22 UTC