VERIFICATO Clausole campione
VERIFICATO che alle risorse finanziarie disponibili previste nel documento di programmazione finanziaria 2018 si sommano quelle derivanti dalle economie di alcune Regioni e Province autonome, residuate dal precedente esercizio finanziario (2017) nell’ambito della quota del Fondo nazionale per il servizio civile alle stesse assegnata; TENUTO CONTO della possibilità di incrementare il contingente dei volontari previsto dal Documento di programmazione finanziaria, in applicazione dei citati principi di efficientamento della spesa indicati dallo stesso, in quanto il numero di progetti sperimentali e dei progetti approvati da alcune Regioni e Province autonome risulta inferiore a quelli finanziabili con le risorse ad essi assegnate per l’anno 2018; TENUTO CONTO altresì della presentazione, da parte degli enti di servizio civile, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, di richieste di riduzione del numero di volontari da impiegare e di ritiro di alcuni progetti;
VERIFICATO incentivi per le funzioni tecniche destinati al personale della Centrale regionale di committenza, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del regolamento approvato con Delibera della Giunta regionale del 22/02/2019 n. 9/51; la deliberazione della Giunta regionale n. 19/21 del 21.05.2021, con la quale sono stati forniti chiarimenti interpretativi e con cui è stata integrata la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 “Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8 /2018, art. 33”; le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del11 ottobre 2017; ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice degli Appalti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante deve adottare la determina a contrarre, con cui individua gli elementi essenziali del contratto; la legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 "Legge di stabilità 2022"; la legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024"; il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 22 marzo 2022, n. 1150/17, con il quale sono state conferite al Xxxx. Xxxxx Xxxxxx le funzioni di Direttore del Servizio gestione contratti per il funzionamento uffici regionali – Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli enti Locali, Finanze ed Urbanistica; che, in relazione al procedimento in questione non sussistono situazioni: • Anche potenziali, di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 /1990, dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 14 e 15 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29 ottobre 2021. • Di conflitto di interesse ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme CONSIDERATO RICHIAMATI DATO ATTO collegate, nè sono presenti cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione; che tra i compiti istituzionali attribuiti ...
VERIFICATO che la fornitura in oggetto non rientra tra le Convenzioni attive stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER, di cui al comma 2 dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004, né rientra nella programmazione gare della centrale acquisti regionale;
VERIFICATO. che ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, il presente appalto non è suddiviso in lotti poiché l’attività da affidare costituisce un’unità funzionale e prestazione omogenea non frazionabile poiché un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell’Amministrazione contraente, con riferimento al numero di risorse, al servizio richiesto e all’omogeneità dei profili ricercati; che, per la natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi; pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0 euro (zero/00); Vista la disciplina dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 che prevede: “le amministrazioni giudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull’importo dei lavori servizi e forniture di gara, per le funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statistico”; Tenuto conto dell’art. 3, commi 3 e 4, del citato regolamento comunale in cui si statuisce che il Fondo incentivante per le funzioni tecniche è ripartito per l’80% al personale svolgente funzioni tecniche ed il restante 20% all’acquisto di strumentazioni e tecnologie innovative, «ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata»; Considerato che nel caso di specie si tratta di risorse vincolate a valere sul Fondo Povertà di cui al Piano Regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrato alla povertà annualità 2018/2019; che con Xxxxxxxx n. 289 dell’1/4/2020, l’ANAC ha disposto che per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31/12/2020, l’esonero del pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’ANAC; che per ragioni di urgenza determinate dalla necessità di evasione sia del lavoro ordinario dell’ente che di quello derivante dalle contingenze causate dall’emergenza COVID19; nonché da ragioni di ren...
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile; DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale; TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati - di affidare il servizio di assistenza tecnica finalizzato alla presentazione dell’istanza di autorizzazione ex art. 211 per l’impianto sperimentale di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS) alla ditta ASTRA S.n.c. per l’importo complessivo di 11.000,00 Euro + IVA; IL PRESIDENTE Rag. Xxxxxxx Xxxx In data 30.03.2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via X. Xxxxxxx 210, il Presidente PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che disciplina le procedure semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
VERIFICATO che la spesa trova copertura contabile all’interno del bilancio Societario DATO ATTO inoltre che l’affidamento sarà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati - di affidare per il servizio di abbonamento Web al “Messaggero Veneto e Piccolo” alla Ditta GEDI DIGITAL S.P.A. per un importo massimo di € 2.000,00 +IVA IL PRESIDENTE Rag. Xxxxxxx Xxxx In data 04 febbraio 2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via X. Xxxxxxx 210, il Presidente PREMESSO che con il Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che disciplina le procedure semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VERIFICATO altresì che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal d.p.c.m. di cui all’art. 9 co. 3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizza applicativi;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la realizzazione dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.448/2001;
VERIFICATO che l’Ipotesi di accordo per il personale non dirigente sottoscritto in data 17/12/2021 di modifica del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo siglato in data 30/09/2021, nella parte che attiene alla modifica del richiamato contratto, prevede la riduzione della voce di alimentazione della parte variabile del Fondo per le risorse decentrate anno 2021 corrispondente all’art. 67, comma 3, lett. i) e l’integrazione dello stesso Fondo con le risorse non interamente utilizzate dei Fondi risorse decentrate degli anni precedenti per l’importo di 12.562,05. RISCONTRATO che dalla ricognizione della spesa a valere sul fondo dell’anno 2018 come risultante dall’allegato B emergono economie di parte stabile come da prospetto di seguito riportato: CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 1: A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. € 708.357,47 Indennità di comparto € 119.617,92 CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett b): L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima d...