Accordo di Programma tra
Ministero dello Sviluppo Economico Regione Siciliana
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (INVITALIA)
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e che prevede all’art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;
VISTE le disposizioni che, a partire dall’art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l’estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;
VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», di seguito “decreto-legge n. 83 del 2012”, e, in particolare, l’art. 27, comma 8-bis, introdotto con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi di cui agli artt. 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, nei casi di “situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l’art. 2, comma 3, dello stesso decreto in base al quale “I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;
VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante
«Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l’individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;
VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 che rinvia a un decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la pubblicazione dell’elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa e la definizione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2015;
VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, recante l’elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;
VISTO, in particolare, l’art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, che rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico l’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività 2014-2020” FESR adottato con Decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015, come modificata dalla Decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final del 24 novembre 2015;
CONSIDERATO che la legge n. 181/1989 è uno degli strumenti previsti nell’ambito del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 per l’attuazione dell’Azione 3.2.1 – “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, con il quale le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi sono state ripartite tra le diverse tipologie di intervento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2017, il totale delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ammonta ad euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, dei quali euro 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma e da utilizzare a tal fine entro un anno dalla data di apertura dello sportello;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d), del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2017 le risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI, pari a euro 80.000.000,00, sono destinate agli interventi nelle aree di crisi localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed una quota del predetto importo, pari a euro 35.000.000,00, è riservata agli interventi disciplinati da Accordi di programma;
VISTO il Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 della Regione Sicilia – Asse 1 – Rafforzamento del sistema produttivo siciliano;
VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;
CONSIDERATO che, come riportato all’art. 1, comma 3, del predetto decreto direttoriale 24 febbraio 2017, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
VISTA la nota dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, soggetto gestore degli interventi, n. 7010/INIMP del 5 aprile 2017, con la quale è stato comunicato che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4 aprile 2017, e fino alle ore 10.00 del 5 aprile 2017, risultano pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro;
CONSIDERATO che il predetto fabbisogno finanziario supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;
CONSIDERATO, che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, si è reso necessario, con decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017, procedere all’immediata chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in considerazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;
CONSIDERATA la necessità di attribuire ulteriori risorse finanziarie all’intervento agevolativo in ragione della rilevanza delle richieste pervenute;
CONSIDERATO che, come previsto dal predetto art. 1, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 le risorse finanziarie destinate alla sottoscrizione di accordi di programma nelle aree di crisi non complessa ammontano ad euro 79 milioni di euro di cui 44 milioni a valere sulle risorse de Fondo per la crescita sostenibile e 35 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014- 2020 FESR, Asse III-Competitività PMI;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017 recante la destinazione di una quota pari ad euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge n. 181/1989, nonché la sua ripartizione tra le diverse tipologie di intervento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del suddetto decreto ministeriale 7 giugno 2017, l’importo di euro 20.000.000,00 è destinato all’incremento della quota accantonata di euro 44.000.000,00 in favore degli interventi nelle aree di crisi
industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;
VISTA la nota n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017 con la quale il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico il parere favorevole della Conferenza, espresso nella seduta del 22 giugno 2017, sui predetti criteri di ripartizione delle risorse nazionali, dichiarando altresì l’accordo delle Regioni a cofinanziare gli accordi di programma nella misura minima del 20%;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, con il quale le risorse complessivamente destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complesse disciplinati da accordi di programma pari ad euro 99.000.0000, di cui euro 64.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR sono state ripartite tra le Regioni interessate;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 9 agosto 2017, sono destinati euro 14.605.808,00 a finanziare interventi disciplinati da accordi di programma nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Siciliana, di cui euro 4.799.394,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e per euro 9.806.414,00 sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI.;
VISTA la delibera di giunta della Regione Sicilia con la quale il Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione riceve mandato di modificare il testo dell’Asse 1 del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 in modo da prevedere il cofinanziamento di euro 959.878,80 della Regione Sicilia al presente Accordo di Programma;
VISTO il decreto assessoriale n. 473 del 26/03/2018 con il quale l’Assessore regionale alle attività produttive della Regione Sicilia ha autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento delle attività produttive alla sottoscrizione del presente Accordo;
In tal senso, tutto quanto sopra premesso, tra le parti intervenute si è concordato di sottoscrivere il seguente
Articolo 1 Finalità dell’Accordo
1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
1. Il presente Accordo ha per oggetto l’attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Sicilia riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi.
Articolo 2
Modalità attuative degli interventi
1. Gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva sono attuati in conformità alla disciplina normativa di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 3
Oggetto ed ambito territoriale di operatività dell’Accordo
1. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale nell’area di crisi industriale dei territori della Regione Sicilia riepilogati nell’allegato 1.
1. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si impegna a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento di attività esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive.
Articolo 4
Soggetti dell’Accordo di programma.
1. Partecipano all'Accordo di programma:
a) il Ministero dello sviluppo economico che, attraverso le proprie strutture:
• concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese tramite le agevolazioni previste dalla L. 181/1989;
• presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;
• fornisce gli opportuni indirizzi ad Invitalia, nonché assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per l’attuazione dell’Accordo di programma;
b) la Regione Siciliana, che contribuisce al cofinanziamento degli investimenti nelle forme indicate all’art. 5;
c) Invitalia, che:
1. fornisce il supporto tecnico all’organo preposto al coordinamento attuativo del presente Accordo di cui al successivo art. 8;
2. è il soggetto gestore degli interventi ai sensi della L.181/1989.
Articolo 5
Attuazione degli interventi e impegni finanziari
1. I soggetti sottoscrittori provvedono all’esercizio delle proprie competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo di Programma, assumendo i seguenti impegni finanziari:
a) Il Ministero dello sviluppo economico concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite complessivo di euro 14.605.808,00 a valere sulle risorse destinate agli interventi disciplinati da accordi di programma dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e dall’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017, per complessivi euro 4.799.394,00, nonché dall’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 per euro 9.806.414,00;
b) La Regione Sicilia concorrerà agli adempimenti finanziari assunti con l’Accordo di programma quantificati nel limite minimo di euro 959.878,80, pari al 20% delle risorse di cui ai citati art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio
2017 e art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017 riservate agli accordi di programma; dette risorse regionali saranno versate dalla Regione Sicilia sulla contabilità speciale n. 1726 denominata “Interventi Aree Depresse”, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, intestata al Ministero dello Sviluppo Economico a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, entro 30 giorni dalla avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti del presente Accordo.
2. Le risorse finanziarie indicate al comma 1 saranno destinate:
a. al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, delle domande di agevolazione per programmi di investimento localizzati nei Comuni di cui all’allegato 1, a seguito della pubblicazione di uno specifico bando. Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, nell’allegato n. 2 al presente Accordo sono indicati i criteri e le modalità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale che la Regione potrà utilizzare per l’attuazione degli interventi comunicandoli allo stesso Ministero entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
b. in presenza di risorse residue a seguito dell’utilizzo di cui al precedente punto a), all'attivazione di una procedura a sportello per il finanziamento di progetti di investimento da realizzare nei territori di cui all'Allegato 1. La definizione dei criteri e delle modalità di attivazione del medesimo saranno definiti tramite circolare del Ministero dello sviluppo economico, su proposta del comitato di coordinamento previsto al successivo art. 8.
Articolo 6
Impegni delle imprese e salvaguardia dell’occupazione
1. Le imprese beneficiarie degli interventi di cui al precedente art. 3 si dovranno impegnare, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione di residenti nel territorio dei Comuni di cui all’Allegato 1 percettori di ammortizzatori sociali o disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo.
Articolo 7
Condizioni per l’utilizzo delle risorse del Programma operativo “Imprese e competitività” 2014-2020”
1. Ai fini del cofinanziamento e dell’utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020, richiamate in premessa, dovrà essere garantito il rispetto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza del programma.
2. Relativamente alle iniziative cofinanziate con le risorse suddette, dovrà essere garantito il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in riferimento al rispetto dei termini temporali per la rendicontazione delle spese, degli obblighi in materia di informazione e pubblicità e delle prescrizioni in tema di controlli e conservazione documentale.
Articolo 8
Ministero dello Sviluppo Economico - coordinamento delle attività
1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l’attuazione dell’Accordo. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico procede alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l’attuazione dell’Accordo, composto da tre membri di cui due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico ed uno in rappresentanza della Regione Siciliana. Il Comitato si avvale, del supporto tecnico di Invitalia.
2. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso il MiSE e svolge compiti di monitoraggio sull’attuazione dell’Accordo.
1. Il Comitato di coordinamento sovrintende alla verifica dell'attuazione dell’Accordo di programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione ed al Ministro, per l’adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo, anche ai sensi del comma 2 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il Comitato di coordinamento, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione di cui al successivo art. 9, una relazione finale. Le relazioni sono
trasmesse ai soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni.
Articolo 9
Impegno alla diligenza e durata dell’Accordo
1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell’obiettivo e dell’oggetto dell’Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.
2. La durata del presente Accordo è di trentasei mesi dalla sua data di stipula; le Parti, tuttavia, si riservano la facoltà di prorogarne l’efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.
Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.
Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese
Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese
Regione Sicilia
Il Dirigente Generale del Dipartimento delle attività produttive
PER PRESA VISIONE
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (INVITALIA)
L’Amministratore delegato
Allegato 1
Regione Sicilia - Comuni ricompresi nell’elenco delle aree di crisi industriale non complessa (Decreto direttoriale 19 dicembre 2016)
Comuni SLL Agrigento
Agrigento Aragona Favara
Porto Empedocle
Comuni SLL Acamo
Alcamo
Calatafimi-Segesta Camporeale
Castellammare del Golfo
Comuni SLL Xxxxxx
Alessandria della Rocca Xxxxxx
Cianciana
San Xxxxxx Xxxxxxx
Santo Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Comuni SLL Brolo
Brolo Ficarra
Piraino
Sant’Angelo di Brolo
Comuni SLL Cammarata
Cammarata Casteltermini
San Xxxxxxxx Xxxxxx
Comuni SLL Campobello di Licata
Campobello di Licata Ravanusa
Comuni SLL Capo d’Orlando
Capo d’Orlando Capri Leone Castell’Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxx Mamertino
Longi Mirto Naso Raccuja
San Salvatore di Fitalia
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Ucria
Comuni SLL Catania
Catania*
Comuni SLL Enna
Calascibetta Enna
Valguarnera Caropepe
Villarosa
Comuni SLL Giarre
Fiumefreddo di Sicilia Giarre
Linguaglossa Xxxxxxx Xxxx
Piedimonte Etneo Riposto
Santa Venerina Sant’Alfio Zafferana Etnea
Comuni SLL Grammichele
Grammichele Licodia Eubea Mazzarrone
Vizzini
Comuni SLL Ispica
Ispica Pozzallo
Comuni SLL Lentini
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Lentini
Comuni SLL Leonforte
Agira Assoro
Catenanuova
Leonforte Nissoria Regalbuto
Comuni SLL Larcara Friddi
Campofelice di Fitalia Xxxxxxxxxx di Sicilia Lercara Friddi
Roccapalumba Vicari
Comuni SLL Messina
Itala Messina Xxxxxxx
Xxxxxxxx Scaletta Zanclea
Villafranca Tirrena
Comuni SLL Milazzo
Condrò
Gualtieri Sicaminò Xxxx
Xxxxxxx
Monforte San Xxxxxxx Xxxx del Mela
Roccavaldina
San Xxxxxxx del Mela San Xxxx Xxxxxx Santa Lucia del Mela Spadafora Torregrotta
Valdina Venetico
Comuni SLL Mistretta
Castel di Xxxxx Xxxxxxxxx
Comuni SLL Mussomeli
Acquaviva Platani Bompensiere Campofranco
Xxxxxx Xxxxxxxxx Sutera
Comuni SLL Naro
Camastra Naro
Comuni SLL Noto
Buccheri Buscemi Noto
Palazzolo Acreide Rosolini
Comuni SLL Palermo
Altofonte
Belmonte Mezzagno Capaci
Carini Cinisi Ficarazzi
Isola delle Femmine Misilmeri
Monreale
Palermo**
Piana degli Albanesi San Cipirello
San Xxxxxxxx Xxxx
Santa Xxxxxxxx Xxxx Terrasini
Torretta Ustica
Villabate
Comuni SLL Partinico
Balestrate Borgetto Giardinello
Montelepre Partinico Trappeto
Comuni SLL Peternò
Paternò Ragalna
Comuni SLL Patti
Basicò
Gioiosa Marea Librizzi
Montagnareale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
San Xxxxx Xxxxx
Comuni SLL Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Castellana Sicula
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Polizzi Generosa Resuttano
Comuni SLL Ragusa
Giarratana Modica Monterosso Almo
Ragusa
Santa Croce Camerina Scicli
Comuni SLL Salemi
Gibellina Salemi
Vita
Comuni SLL Sant'Agata di Xxxxxxxxx
Acquedolci Alcara li Fusi
Xxxxxxxxx Rosmarino
San Marco d’Alunzio Sant’Agata di Xxxxxxxxx Torrenova
Comuni SLL Santo Stefano di Camastra
Motta d’Affermo Pettineo
Xxxxxxx
Santo Stefano di Camastra Tusa
Comuni SLL Scordia
Xxxxxxxxx in Val di Catania Scordia
Comuni SLL Siracusa
Avola Canicattini Bagni Floridia
Siracusa Solarino
Custonaci
Comuni SLL Trapani
** Palermo limitatamente alla Circ. 2^, alla Circ. 7^ e alla Circ. 8^
Trapani * Catania limitatamente alla Circ. 1^ e alla Circ.6^
Allegato 2
Ambiti di flessibilità consentiti dalla normativa di riferimento
(DM 9 giugno 2015;
circolare 6 agosto 2015)
1) Procedura di accesso
Nuovo avviso tramite bando per determinare graduatoria di avvio alla fase istruttoria, attraverso l’utilizzo di parametri oggettivi che consentano una univoca applicazione quali incremento occupazionale, settori economici prioritari.
2) Attività economiche
• Ampliamento / limitazione dei codici ATECO ammessi (nel rispetto dei vincoli comunitari).
3) Programma occupazionale
• Possibile finalizzazione del programma occupazionale anche al
mantenimento del numero degli
addetti (non obbligatorietà dell’incremento del numero degli addetti);
• Possibile riconoscimento di premialità per il
conseguimento di specifiche finalità occupazionali;
• Specifica definizione del bacino dei
lavoratori da ricollocare.
4) Forma ed intensità delle agevolazioni
• Diversificazione del mix
percentuale delle agevolazioni;
Il finanziamento agevolato non deve risultare inferiore a 30% della spesa ammissibile
NB: la
variazione del mix, nel rispetto dei massimali comunitari, può determinare, in capo ai
proponenti l’esigenza di un maggior apporto di risorse finanziarie prive di aiuto
pubblico
• Possibile applicazione del Regolamento
«de minimis» per i programmi di investimento produttivo proposti da GI
in zone PMI e 107.3.c..
5) Criteri di valutazione Individuazione di criteri di
valutazione aggiuntivi con
definizione dei relativi punteggi.