TRA
CONTRATTO1 TIPO PER LA FORNITURA DI CEREALI (escluso il riso)
N.
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
con sede in via n. C.F. , P.IVA , in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se società) , nato a il e residente a in Via n. , C.F._ , di seguito indicato come “Venditore”,
E
con sede in via n. C.F. , P.IVA , in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se società) , nato a il e residente a in Via n. , C.F._ , di seguito indicato come “Compratore”,
premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, che:
- il Compratore svolge l’attività di
- il Venditore svolge l’attività di
- per contratto di “fornitura” si intende che la merce viene consegnata in modo scaglionato in tempi diversi ed ogni consegna identifica una singola prestazione;
- l’esercizio della facoltà del “salvo vista” non pregiudica il diritto del Compratore al rifiuto della merce così come regolato al punto VIII del Contratto, le Parti si danno atto che nella fase precontrattuale, il Compratore:
□ intende esercitare la facoltà del “salvo vista” prima di ogni consegna;
□ non intende esercitare la facoltà del “salvo vista”;
in conformità con quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. e dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.,
1 Il contratto ha efficacia per transazioni eseguite tra contraenti che hanno sede legale in Italia.
si stipula e conviene quanto segue
I) OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente contratto, il Venditore si obbliga a fornire al Compratore che si obbliga ad acquistare il/i prodotto/i indicato/i al punto IV.
II) DISPOSIZIONI GENERALI
Le Parti convengono che al presente contratto seguiranno i successivi ordinativi di acquisto, che ne costituiranno parte integrante e nei quali verranno indicati 2 .
L’ordinativo sarà redatto secondo lo schema di cui all’allegato A.
Ogni documento, relativo al presente contratto dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere il numero identificativo riportato in alto a destra della prima pagina del presente contratto. Tali documenti potranno essere trasmessi anche per posta elettronica o a mezzo di telefax ai seguenti indirizzi:
se al Venditore:
e-mail Fax , se al Compratore:
e-mail Fax .
Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre. Sono inoltre considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la Parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
III) DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal e scade il .
IV) PRODOTTI E CARATTERISTICHE
Le consegne avranno ad oggetto i seguenti prodotti:
Prodotto 1 Prodotto n
□ Le Parti stabiliscono che le caratteristiche del prodotto/i se non demandate all’interno dei successivi ordinativi di acquisto, sono quelle di seguito indicate:
Identificativo del prodotto | Denominazio ne di vendita | Da agricoltura biologica | Deteriorabile/no n deteriorabile3 | Altre caratteristiche | Confezionamento/imballaggio |
1 | |||||
n |
La denominazione di vendita e la specifica delle caratteristiche del/i prodotto/i oggetto del presente contratto sono indicate nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti4 in materia.
V) TOLLERANZE E ABBUONI
2 Nell’ordinativo di acquisto dovranno essere indicati la quantità del/i prodotto/i, il prezzo, il luogo e la modalità di consegna, le caratteristiche relative al/i prodotto/i, qualora non definiti nel presente contratto.
3 Le parti devono indicare se il prodotto è deteriorabile o non deteriorabile ai sensi degli adempimenti previsti dall’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.
4 I prodotti da agricoltura biologica vengono venduti anche nel rispetto del Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i.
Le Parti definiscono, in relazione ad ogni singola consegna, tolleranze e abbuoni in riferimento alle caratteristiche qualitative del/i prodotto/i concordate tra le Parti:
□ No
□ Sì e secondo i seguenti termini .
Le Parti si impegnano ad effettuare il campionamento del/i prodotto/i che costituiscono ogni singola consegna:
□ No
□ Sì. L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati competono al Venditore per le consegne effettuate "franco partenza" ed al Compratore per le consegne effettuate "franco arrivo".
I campioni devono effettuarsi presso (indicare il luogo pattuito) in un numero di esemplari per ogni singola consegna pari a , in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale anche senza alcuna specifica autorizzazione rappresenterà ad ogni effetto, nel campionamento la Parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente5 dalle Parti. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la Parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione scritta alla controparte, tramite documento trasmesso anche per posta elettronica o a mezzo di telefax, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni.
Le Parti definiscono le seguenti modalità di campionamento 6.
In caso di reclamo, le Parti si impegnano ad effettuare le analisi sui campioni prelevati per la verifica delle caratteristiche dei prodotti oggetto della presente fornitura:
□ con le seguenti modalità: 7
oppure
□ seguendo le procedure per le analisi previste dagli usi e dalle consuetudini esistenti nel luogo di consegna della merce.
Le spese d'analisi ed eventuali contro‐analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della Parte soccombente.
VIII) DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE
Nel caso in cui la merce di ogni singola consegna non presenti anche una sola delle caratteristiche qualitative specificate secondo quanto previsto al punto IV o all’allegato A, tenendo conto delle tolleranze e degli abbuoni se definiti al punto V, il Compratore, entro ore/giorni dal ricevimento della merce, può rifiutare la merce o pretendere la consegna di una merce diversa avente le caratteristiche stabilite, dandone immediato avviso scritto al Venditore, nei modi stabiliti al punto XIV, specificando i vizi contestati.
Intervenuto l’avviso scritto, sono sempre fatte salve le facoltà di accordo amichevole tra le Parti e di richiesta di demandare la risoluzione della controversia alle analisi sui campioni nei modi indicati nel punto VII.
6 Per definire le modalità di campionamento le parti, qualora lo ritengano, possono fare riferimento al Reg. CE n. 687/08 e s.m.i. che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi pagatori o degli organismi di intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità.
7 Per definire le modalità di analisi le parti, qualora lo ritengano, possono fare riferimento al Reg. CE n. 687/08 e s.m.i. che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi pagatori o degli organismi di intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità.
In caso di mancato accordo, ovvero di omessa richiesta secondo il comma precedente o di impossibilità di formulare la richiesta per la mancata operatività del punto VI, per la risoluzione della controversia verrà fatto riferimento a quanto stabilito al punto XX.
Le Parti concordano che l’entità della fornitura del/i prodotto/i è pari a:
•Prodotto 1 / quantità
•Prodotto n / quantità
Le Parti concordano che il contratto di fornitura si considera rispettato nel momento in cui è stato consegnato il % dei quantitativi contrattati, salvo cause di forza maggiore.
oppure
Le Parti concordano che l’entità della fornitura rientra all’interno dei seguenti quantitativi:
Quantitativo minimo | Quantitativo massimo | |
Prodotto 1 | ||
Prodotto n |
La quantità della merce verrà rilevata con la seguente modalità .
X) LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA/RITIRO DELLA MERCE
□ Il luogo di consegna/ritiro della merce è (riportare l’indirizzo) con la modalità franco . Per luogo di consegna s’intende la località nella quale il Venditore si è obbligato a consegnare la merce al Compratore a proprio rischio, spese e sotto la propria responsabilità.
La modalità “franco arrivo” comporta che la consegna venga effettuata dal Venditore all’indirizzo indicato nel contratto e che le spese di trasporto ed i rischi connessi siano a carico del Venditore.
La modalità “franco partenza” comporta che il ritiro venga effettuato dal Compratore all’indirizzo indicato nel contratto e che le spese di trasporto ed i rischi connessi siano a carico del Compratore. oppure
□ Le Parti pattuiscono che la consegna della merce avviene secondo la seguente modalità8
oppure
□ Le Parti stabiliscono che il luogo e la modalità di consegna/ritiro della merce verranno indicati all’interno dei successivi ordinativi di acquisto.
XI) TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA
□ Le Parti concordano che la fornitura sarà eseguita con un numero di consegne pari a _, con la seguente tempistica . oppure
□ Le parti concordano che il Compratore ha la facoltà di determinare la tempistica delle singole consegne. Il Compratore si impegna a trasmettere gli ordini di acquisto con un anticipo di almeno
giorni rispetto alla data richiesta per la consegna della merce.
Ciascuna Parte accorda all’altra _ giorni di franchigia9 per l’esecuzione di ogni consegna. Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello di consegna pattuito.
□ Le Parti concordano che ogni consegna sarà della seguente entità:
•Prodotto 1 / quantità
•Prodotto n / quantità
oppure
8 Per la pattuizione dei termini di consegna/ritiro della merce le parti, qualora lo ritenessero opportuno, possono fare riferimento anche a quelli definiti dalle regole degli INCOTERMS® 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale xxx.xxxxxxxxx.xxx. o anche a quelli definiti da particolari usi locali qualora esistenti.
9 Ai fini del presente contratto per “franchigia” si intende la tolleranza in termini di giorni.
□ Le parti concordano che l’entità della singola consegna verrà indicata all’interno dei successivi ordini di acquisto.
Quando la quantità pattuita per ogni singola consegna è seguita dalla parola "circa", le Parti stabiliscono la tolleranza del % in più o in meno rispetto alla quantità pattuita.
In ogni caso le Parti concordano che l’entità di ogni singola consegna non potrà essere inferiore a % o superiore a _% rispetto alla quantità pattuita al punto IX.
Salvo i casi di forza maggiore, quando si verifica che:
- uno dei contraenti viene dichiarato fallito ovvero dia corso ad una procedura concorsuale di concordato, il contratto può essere risolto di diritto per le quote della fornitura non ancora eseguite;
- il Compratore abbia già omesso o sospeso per questo contratto uno o più pagamenti senza motivo o senza dare l’avviso scritto di cui al punto VIII come regolato nel punto XIV, fatti salvi i termini previsti dall’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i,
□ il contratto può essere risolto di diritto per le quote della fornitura non ancora eseguite;
□ si prevede la penale
- una delle Parti abbia rifiutato di procedere al campionamento di cui al punto VI, ove pattuito,
□ il contratto può essere risolto di diritto per le quote della fornitura non ancora eseguite;
□ si prevede la penale
- non siano stati osservati i termini e le disposizioni per l’esecuzione della fornitura come definito al punto XI,
□ il contratto può essere risolto di diritto per le quote della fornitura non ancora eseguite;
□ si prevede la penale:
per il mancato rispetto del numero delle consegne pattuite,
per il mancato rispetto della tempistica delle consegne pattuita,
per il mancato rispetto della tempistica di trasmissione degli ordini pattuita,
per il mancato rispetto dell’entità delle singole consegne, pattuita.
- non sia stato rispettato il luogo di consegna/ritiro come definito al punto X,
□ il contratto può essere risolto di diritto per le quote della fornitura non ancora eseguite;
□ si prevede la penale
La volontà di risoluzione di diritto del contratto deve essere comunicata per iscritto nei modi indicati al punto XIV e solo dopo la comunicazione scritta dà facoltà al contraente di procedere immediatamente, sempre previa autonoma comunicazione scritta alla controparte, al riacquisto o alla rivendita della merce. Ogni contestazione relativa alla sussistenza del diritto alla risoluzione del contratto per le quote non ancora eseguite verrà risolta secondo quanto stabilito al punto XX.
In caso di contestazione della sanzione, la Parte inadempiente può provvedere al pagamento della/e sanzione/i sopra indicata/e entro giorni dalla contestazione dell’evento, trascorsi inutilmente i quali le Parti sono libere di definire la contestazione secondo quanto stabilito al punto XX.
In caso di eventi imprevedibili che impediscano l’esecuzione del contratto in maniera definitiva, lo stesso si intende risolto per le quote non ancora eseguite. Se l’impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l’impedimento superi giorni, il contratto per le quote non ancora eseguite, è risolto.
La Parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne immediata comunicazione scritta al suo insorgere, nei modi indicati al punto XIV, comunque non oltre giorni, alla propria controparte con l’obbligo contestuale di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.
Di qualunque reclamo e/o contestazione che il Compratore intendesse sollevare al Venditore o il Venditore intendesse sollevare al Compratore, la Parte che reclama deve dare immediata comunicazione all’altra mediante forma scritta, anche per posta elettronica o a mezzo di telefax, e comunque entro giorni successivi al verificarsi dell’evento.
Il reclamo deve contenere l’indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato. Nel caso di contestazioni sulla qualità, il termine è quello previsto al punto VIII.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo amichevole sul reclamo, per la risoluzione della controversia, si fa riferimento a quanto stabilito al punto XX.
□ Il prezzo unitario di vendita è di:
• Prodotto 1 / prezzo (Euro/unità di misura)
• Prodotto n / prezzo (Euro/unità di misura)
oppure
□ il prezzo unitario di vendita è definito come di seguito10:
XVI) TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le Parti pattuiscono che il pagamento dovrà essere effettuato11 per ogni singola consegna entro
giorni dal tramite la seguente modalità: a seguito dell’emissione della relativa fattura e nel rispetto della vigente normativa fiscale.
Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell’articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Suddetto termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62 e in particolare ai contratti conclusi tra imprenditori agricoli; ai contratti conclusi tra imprenditori ittici per i conferimenti di prodotti ittici;ai conferimenti effettuati dagli imprenditori agricoli alle cooperative e alle organizzazioni di produttori, purchè siano soci delle stesse, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.
XVII) MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI LEGALI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI
Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.
Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall’articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo
10 A titolo esemplificativo le Parti potrebbero fare riferimento al prezzo risultante da un listino appositamente redatto e da allegare al contratto, oppure possono fare riferimento al prezzo determinato sulla Borsa Merci telematica Italiana o riportato sul listino della Camera di Commercio del territorio di consegna/ritiro della merce il giorno della consegna o un giorno differente, oppure possono prevedere di definire un prezzo variabile sulla base di determinate caratteristiche, indicate nei successivi ordinativi di acquisto.
11 Qualora le parti lo ritengano opportuno, le stesse possono prevedere eventuali acconti sul pagamento.
economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.
XVIII) MODIFICHE E PATTI AGGIUNTIVI
Le Parti convengono che qualsiasi patto diverso da quelli oggetto del presente contratto deve essere stipulato obbligatoriamente per iscritto.
XIX) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’UTENTE
Lo scambio dei propri dati personali e il relativo trattamento è reciprocamente autorizzato dai contraenti in ragione dell’esecuzione del presente contratto e per la durata dello stesso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice sulla privacy).
XX) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio del territorio
□ di consegna della merce
oppure
□ di spedizione della merce
secondo il Regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.
Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte:
□ davanti l’autorità giudiziaria;
oppure
□ mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio del territorio di consegna e/o spedizione della merce;
oppure
□ mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della (indicare la sede arbitrale).
Il Tribunale arbitrale sarà composto da:
□ un arbitro unico
oppure
□ un collegio arbitrale
nominato in conformità al Regolamento della sede prescelta e deciderà:
□ secondo diritto
oppure
□ secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.
Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre disposizioni di legge.
, lì
Venditore Compratore
Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui al punto:
- V) (tolleranze e abbuoni);
- VIII) (diritto al rifiuto della merce);
- X)(luogo e modalità di consegna/ritiro della merce);
- XI) (termini e disposizioni per l’esecuzione del contratto);
- XII) (inadempienze);
- XX) (risoluzione delle controversie),
sopra riportate, le cui clausole – oggetto di trattativa – si intendono accettate ad ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Venditore Compratore
Allegato A
ORDINE DI ACQUISTO12
RIFERIMENTO CONTRATTO TIPO PER LA FORNITURA DI OLIO DI OLIVA N.
Prodotto Quantità Prezzo Caratteristiche Confez./imball.
o
o
o
o
o
o
o
o
Luogo di consegna del/i prodotto/i Giorno della consegna _ dalle ore alle ore
Modalità di consegna
Il Compratore
Per accettazione il Venditore
12 Per la compilazione dell’ordine deve essere fatto riferimento a quanto stabilito per ciascun termine all’interno del presente contratto.