TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO Clausole campione

TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le Parti pattuiscono che il pagamento dovrà essere effettuato11 per ogni singola consegna entro giorni dal tramite la seguente modalità: a seguito dell’emissione della relativa fattura e nel rispetto della vigente normativa fiscale. Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell’articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Suddetto termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62 e in particolare ai contratti conclusi tra imprenditori agricoli; ai contratti conclusi tra imprenditori ittici per i conferimenti di prodotti ittici;ai conferimenti effettuati dagli imprenditori agricoli alle cooperative e alle organizzazioni di produttori, purchè siano soci delle stesse, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.
TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il compenso è liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica. Il costo per il servizio descritto nel presente “Capitolato Speciale d’Appalto” resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale (ivi compreso l’eventuale periodo di proroga). Il pagamento del corrispettivo è fissato in giorni 30 decorrenti dal ricevimento della fattura, in considerazione anche del tempo necessario per l’ottenimento del DURC dagli organi competenti previa verifica positiva della loro conformità al presente “Capitolato Speciale d’Appalto”. In caso contrario od in presenza di irregolarità nella fatturazione, che richiedano l'emissione di apposite note di credito da parte del prestatore, il termine sopra indicato s’intende sospeso a favore dell’Ente, fino alla totale rimozione dell’impedimento da parte del prestatore. Il corrispettivo è liquidato, in via posticipata, con apposito provvedimento, nel termine sopra indicato, previa comunicazione da parte dell’operatore economico dell’ultimazione della prestazione e verifica favorevole della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni contenute nel presente “Capitolato Speciale d’Appalto” da parte del responsabile del procedimento. Le fatture devono essere intestate a Provincia di Brescia Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI, 29 25121 Brescia (BS) P.IVA 03046380170 - C.F. 80008750178 Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all’espletamento di formalità amministrative, non daranno luogo ad alcuna maturazione d’interessi. Qualora l’aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale dedicato, la Provincia procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà alla ditta il termine massimo di 20 giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione. L’operatore economico non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti d’interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Stante l’obbligo di fatturazione elettronica dal giorno 31/03/2015, nella fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente indicato il seguente codice univoco ufficio, secondo le disposizioni operative di cui al D.M. n. 55/2013 e ss.mm.ii.: UF95O3. Si ricorda che, al fine di assicurare l'effettiva tracciab...
TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO a) Salvo i casi di urgenza segnalati dall’Ente, i mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo.
TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO a. Salvo i casi di urgenza segnalati dall’Ente, i mandati devono essere tempestivamente messi in pagamento e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo dalla ricezione da parte del Tesoriere.

Related to TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).