Inadempienze. Qualora venissero riscontrate eventuali inadempienze nell’erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente accordo, fatte salve le eventuali gravi conseguenze di natura civile e penale che comportino l’immediata risoluzione del contratto,queste verranno contestate dal committente per iscritto, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti/convincenti o non pervenissero entro il termine previsto, il Committente potrà procedere all’applicazione delle seguenti penali dandone comunicazione al fornitore mezzo raccomandata AR oltre all’eventuale maggiore onere che il Committente dovesse affrontare per il rimborso a terzi o ulteriori danni, fatte salve le più gravi conseguenze di natura civile e penale: - in caso di gravi azioni a danno della dignità delle persone trasportate, verrà applicata una penale di euro 1.000,00 per ogni caso in cui ciò sia successo; - in caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di euro 500,00/die - in caso di ritardato inizio del servizio rispetto alle prescrizioni euro 250,00 per ogni caso in cui ciò sia successo - in caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. - in caso di impiego non corretto delle divise,targhe attrezzature e prodotti sanitari obbligatori per l’espletamento del servizio euro 500,00 per ogni caso in cui ciò sia successo - in caso di mancata o parziale pulizia ed eventuale disinfestazione delle ambulanze al termine di ogni servizio ovvero al termine della giornata lavorativa a seconda delle prestazioni effettuate e tutto quanto attinente al servizio euro 500,00 per ogni caso in cui ciò sia successo - in caso di mancanza e/o inadempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o dagli allegati ivi richiamati euro 250,00 per ogni caso in cui ciò sia successo. Qualora il fornitore non emettesse la nota di accredito per l’importo della penale il Committente potrà trattenere l’importo dal fatturato mensilmente. L’addebito delle penali non esonera il fornitore all’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per verificare l’andamento del presente accordo e per af...
Inadempienze. In caso di grave inadempienza del DISTRIBUTORE alle prescrizioni contrattuali relative ad attività imputate al DISTRIBUTORE presso i punti di interconnessione e che comportino o possano comportare situazioni di pericolo, di emergenza, di mancato rispetto delle norme di legge e di accordi stipulati, RETRAGAS diffiderà il DISTRIBUTORE, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad eliminare tale inosservanza entro termini in essa indicati. Qualora alla scadenza del termine fissato l'inosservanza dovesse permanere, è facoltà di RETRAGAS procedere, senza bisogno di ulteriore messa in mora, all’esecuzione della prescrizione inadempiuta, fermo restando che saranno a carico dell'inadempiente tutte le spese che RETRAGAS dovesse sostenere. Nei casi di inadempienza di cui al presente articolo resterà in facoltà di RETRAGAS ai sensi dell’art.1456 c.c. di considerare risolto di diritto il contratto mediante dichiarazione di valersi della presente clausola a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Inadempienze. In caso di inadempienze ad una o più clausole della presente convenzione da parte della DITTA LOTTIZZANTE, non verrà rilasciato il certificato di agibilità sugli immobili realizzati o realizzandi e gli stessi non potranno essere comunque utilizzati. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in sostituzione della DITTA LOTTIZZANTE ed a spese della medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dai successivi commi del presente articolo, quando essa non abbia provveduto tempestivamente e sia stata messa in mora con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Nel caso che entro i termini previsti nel comma precedente tutte le opere non risultassero compiute o non avessero ottenuto, per riscontrate deficienze, il relativo collaudo, la DITTA LOTTIZZANTE perderà a favore del Comune di Osimo l'importo della cauzione necessario per completare le opere a cura del Comune medesimo. Per le ipotesi di inadempienza di cui al presente articolo il Comune di Osimo è autorizzato a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata, e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare. Il lottizzante è obbligato a reintegrare la cauzione delle somme utilizzate dal Comune per le inadempienze alla presente convenzione.
Inadempienze. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno
Inadempienze. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda sanitaria contesta, mediante lettera raccomandata AR, le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di contro deduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento dell’organo deliberante dell’Azienda sanitaria. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni, prodotte dal soggetto affidatario, e delle ragioni per le quali l’Azienda sanitaria ritiene di disattenderle.
Inadempienze. 1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell’efficacia, fino all’adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in struttura e il pagamento delle fatture giacenti.
2. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente ufficio aziendale procederà all’applicazione di penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto dalla struttura per le prestazioni rese.
3. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l’azione di rivalsa per l’eventuale risarcimento del danno.
4. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.
5. In caso di mancato inoltro da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei modelli STS11 e STS24, di cui all’art. 8 punto 5, entro i termini temporali previsti, saranno sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento degli interessi di mora o rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.
6. Per quanto previsto dal presente articolo, le comunicazioni saranno effettuate tramite gli indirizzi, sia e- mail che di Posta elettronica certificata (P.E.C.), indicati all’art. 14.
Inadempienze. L'inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione, e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all’amministrazione aggiudicatrice per la ritardata esecuzione, per l'eventuale peggiore offerta conseguita e, comunque, in relazione al maggior costo delle prestazioni rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.
Inadempienze. In caso di inadempienza ad una qualsiasi delle presenti condizioni generali di fornitura, la Committente si riserva il diritto di trattenere la somma dovuta al Fornitore a qualsiasi titolo, a parziale copertura del risarcimento dei danni.
Inadempienze. In caso di inadempienza del Consorzio obbligatorio alle clausole della presente convenzione riguardanti la regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, il Comune, previa messa in mora, potrà sospendere l’esecuzione dei lavori, nonché procedere d’ufficio in danno dell’inadempiente, previo formale preavviso di giorni 15 (quindici). Avvenuto l’adempimento o l’esecuzione in danno e previo rimborso delle spese sostenute dal Comune, i provvedimenti di sospensione dei lavori saranno revocati. La mancata costituzione e reintegrazione delle garanzie di cui all’articolo precedente, potrà comportare da parte del Comune la dichiarazione di decadenza della presente convenzione per la parte inattuata, in danno del Consorzio obbligatorio, con perdita per quest’ultima dei diritti derivanti dalla convenzione stessa.
Inadempienze. L’organismo appaltante ha facoltà di contestare i servizi resi non rispondenti in tutto o in parte alle prescrizioni del capitolato o della offerta proposta in gara. In caso di contestazione, l’organismo appaltante potrà richiedere al fornitore la sostituzione di personale inadeguato alla realizzazione dei servizi. In caso di ritardo o rifiuto, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’operatore economico, l’organismo appaltante contesterà in forma scritta all’organismo di esecuzione le inadempienze.