Allegato A
Allegato A
Condizioni generali di accesso all'Infrastruttura elettrica di RetiPiù srl per la posa della Fibra Ottica, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. 33/2016.
Sommario
1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 224
5. GARANZIE DELL’OPERATORE 8810
8. ASSISTENZA TECNICA DI PERSONALE R+ 8811
9. AFFIDAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA ELETTRICA INTERRATA PER L’ESECUZIONE DI PROVE DI PERVIETÀ 9911
10. CERTIFICAZIONE DI APPLICABILITÀ DELLA PROGETTAZIONE DELLA RETE IN FIBRA OTTICA
SULL’INFRASTRUTTURA ELETTRICA AEREA 9912
11. OFFERTA RELATIVA ALL’INFRASTRUTTURA R+ 101012
12. AFFIDAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA R+ ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA 101013
15. RETTIFICA CORRISPETTIVO IRU 131316
16. GESTIONE DELLE RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ MANUTENTIVA 131316
17. COSTITUZIONE DELL’IRU 141417
18. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 151517
19. ULTERIORI OBBLIGHI DELL’OPERATORE DI TELECOMUNICAZIONE 161618
20. ULTERIORI OBBLIGHI DI R+ 171720
21. TERMINE ANTICIPATO DEI DIRITTI IRU 171720
22. ONERI FISCALI E VARIE 181821
25. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 211923
26. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI 212023
27. TUTELA DEI DATI PERSONALI 212023
1. Contesto di riferimento
1. La società RetiPiù srl (di seguito R+ o RetiPiù) ha adottato le presenti Condizioni Generali di Accesso all’Infrastruttura elettrica per disciplinare in modo equo, trasparente e non discriminatorio l’utilizzo delle proprie Infrastrutture per la posa della Fibra Ottica, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. 33/2016.
2. Le Condizioni Generali sono aggiornate alle Delibere n.88/17/CIR, n. 131/17/CIR e 162/17/CIR emesse dall’AGCOM.
3. Le presenti Condizioni risultano quindi predisposte nel rispetto di quanto stabilito nel D.lgs. n. 33/2016 e tenendo conto delle tre delibere dell’AGCOM sopra citate e delle disposizioni dell’Autorità Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA).
4. Si conferma che l’intenzione perseguita da R+ con l’adozione di tali Condizioni è quella di favorire il processo di digitalizzazione del Paese mettendo a disposizione, a condizioni trasparenti, non discriminatorie, eque e ragionevoli, le proprie Infrastrutture elettriche a tutti gli Operatori di telecomunicazione che intendano sviluppare la Rete in Fibra Ottica sul territorio servito.
5. Il diritto di accesso all’Infrastruttura elettrica viene concesso nel rispetto di specifiche regole e condizioni poste per garantire la prevenzione del rischio elettrico e la sicurezza dei lavoratori e di terzi oltre che per salvaguardare l’efficienza e la continuità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.
6. La salvaguardia della qualità, della continuità del servizio elettrico e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi hanno, infatti, carattere prioritario rispetto alle esigenze connesse alle attività di posa ed esercizio della Rete in Fibra Ottica.
7. Le regole sopracitate disciplinano:
1.I. il rispetto delle prescrizioni operative di accesso alle Infrastrutture elettriche indicate da R+;
2.II. l’obbligo per l’Operatore di telecomunicazione di adottare ogni cautela, compresa l’eventuale richiesta di messa fuori servizio dell’Infrastruttura elettrica, per evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone che operano, stante il fatto che l’Infrastruttura elettrica è da considerarsi costantemente in tensione;
3.III. la realizzazione della Rete in Fibra Ottica con l’impiego e con obbligo da parte di queste ultime di operare sull’Infrastruttura R+ esclusivamente con personale dotato di adeguati profili e qualifiche e sotto la supervisione di R+, laddove richiesta dall’Operatore o da R+;
4.IV. il Controllo in corso d’opera effettuato da R+, a campione, per verificare che la posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica avvenga nel rispetto delle regole e condizioni dalla stessa indicate al fine di prevenire ogni possibile danneggiamento, presente e futuro, all’Infrastruttura elettrica;
5.V. le richieste di sospensione dei lavori di posa e di manutenzione della Rete in Fibra Ottica, senza oneri per R+, in caso vi siano esigenze del servizio elettrico o di esercizio della Rete elettrica;
0.XX. la possibilità di temporanei fuori servizio della Rete in Fibra Ottica per le attività sia di gestione delle richieste di attivazioni di connessioni elettriche che di esercizio, manutenzione, risoluzione di guasti o di criticità dell’Infrastruttura elettrica;
7.VII. l’utilizzo di specifici materiali ritenuti compatibili da R+ con le proprie Infrastrutture elettriche in base ai criteri definiti nel Regolamento tecnico ed economico.
8. Le presenti Condizioni generali sono applicabili al singolo Operatore previa sottoscrizione di apposito Accordo Quadro. Resta salva la possibilità di negoziare, nell’ambito del suddetto Accordo Quadro, eventuali modifiche alle presenti Condizioni generali, che, se dovessero incidere in modo rilevante sulle stesse, saranno estese a tutti gli Operatori in attuazione dei principi di trasparenza e non discriminazione.
2. Glossario
Ai fini del presente documento, di cui il Regolamento tecnico ed economico è parte integrante, valgono le seguenti definizioni:
Affidamento: messa a disposizione temporanea da parte di R+ all’Operatore di una o più Tratte per lo svolgimento di attività sulle stesse;
Area elementare: area del territorio comunale servito da R+ definita in termini di perimetro;
As-built: documento riportante lo sviluppo puntuale della Rete in Fibra Ottica realizzata sull’Infrastruttura R+, predisposto dopo la Fine lavori;
Assistenza tecnica: attività svolta da R+, mediante proprio personale tecnico e su richiesta dell’Operatore, per fornire supporto sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione della Rete in Fibra Ottica;
AT: alta tensione;
BT: bassa tensione;
Canalizzazione: Infrastruttura composta da uno o più Tubi paralleli di diametro fino a 160 mm;
Cartografia: mappe in formato georeferenziato della Infrastruttura elettrica esistente e potenzialmente idonea per lo sviluppo della Rete in Fibra Ottica;
Cavo Elettrico: componente elettrico composto da più fili conduttori, rivestito da uno strato di materiale isolante;
Cavo Ottico: cavo contenente Fibre Ottiche, di potenzialità multipla, per telecomunicazioni, comprensivo dei materiali accessori;
Conduttore Elettrico: componente elettrico composto da più fili conduttori;
Contratto: il contratto concluso mediante l’accettazione dell’Offerta da parte dell’Operatore;
Controllo lavori in corso d’opera: attività che R+ svolge durante l’esecuzione dei lavori inerenti la Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura R+, per verificare il rispetto delle regole e condizioni dalla stessa indicate;
Esigenza di connettività in Fibra Ottica: necessità di connessione in Fibra Ottica di elementi dell’Infrastruttura R+ (a titolo di esempio cabine secondarie, punti di telecontrollo, armadi stradali) per esigenze di gestione evoluta del sistema elettrico;
Fibra Ottica: filamenti di materiali vetrosi o polimerici contenuti nei Cavi Ottici;
Fine lavori: data di fine dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sulla Infrastruttura R+ coincidente con la data di restituzione dell’ultimo Affidamento di una specifica offerta;
Forza maggiore: ogni evento o circostanza che rende impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento della prestazione e che la parte obbligata non poteva prevenire e/o evitare facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore diligente. Rientrano tra le cause di forza maggiore anche gli eventi ricadenti nei cosiddetti Periodi di Condizioni Perturbate, definiti secondo i criteri dell’ARERA (Deliberazione 646/15/R/eel);
Giorni: se non espressamente specificato, si intendono giorni lavorativi;
Infrastruttura R+: infrastruttura di proprietà R+ comprensiva di Tratte di Infrastruttura elettrica, di Tratte di Adduzione e di Tratte Verticali;
Infrastruttura elettrica: è comprensiva sia della Rete elettrica interrata, intesa come cavi e conduttori elettrici dedicati al servizio di distribuzione di energia elettrica, sia dell’infrastruttura fisica che, in base a quanto disposto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 33/16, consiste negli elementi della Rete elettrica potenzialmente idonei ad ospitare la Rete in Fibra Ottica, senza che diventino essi stessi un elemento attivo della Rete elettrica (quali ad esempio cavidotti, pozzetti, tralicci e pali);
IRU (Indefeasible Right of Use): diritto reale di uso che consente l’appoggio sull’Infrastruttura R+ della Rete in Fibra Ottica anche al fine del successivo esercizio;
Minicavo: Cavo Ottico di potenzialità multipla con diametro esterno inferiore a 10 mm adatto alla posa in Minitubo;
Minitubo:
1.• Tubo di diametro interno 10 mm ed esterno 12 mm per equipaggiare Tubi, Monotubi o Tritubi;
2.• Tubo di diametro interno 10 mm ed esterno 14 mm per posa direttamente in interrato oppure per equipaggiare Tubi, Monotubi o Tritubi
Modalità FIFO (First In First Out): metodologia di gestione di più richieste giunte in momenti differenti. In particolare viene data priorità alla gestione delle richieste secondo l'ordine cronologico di ricezione;
Monotubo: Tubo in PE/PVC del diametro di 40 mm o 50 mm, che va a costituire la Canalizzazione, atto ad alloggiare i Cavi Ottici;
MT: media tensione;
Offerta: documento che R+ invia a seguito del ricevimento della Richiesta d’Xxxxxxx, redatto in coerenza con quanto previsto dalle presenti Condizioni generali e dal Regolamento tecnico ed economico, che contiene le condizioni economiche relative ai servizi richiesti;
Operatore di telecomunicazione o soltanto Operatore: soggetto titolare di licenza individuale o di autorizzazione generale in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico preesistenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, o di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
Parti: Operatore e R+;
PAV: persona avvertita ai sensi della Norma CEI 11-27. Persona adeguatamente avvisata da Persone Xxxxxxx (PES), per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare;
PES: persona esperta in ambito elettrico ai sensi della Norma CEI 11-27. Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare rischi e di evitare pericoli che l’elettricità può creare;
Progettazione: insieme degli elaborati e disegni tecnici sviluppati dall’Operatore per la descrizione della Rete in Fibra Ottica oggetto della richiesta di CertificazioneOfferta; tali elaborati devono essere conformi a quanto stabilito nel Regolamento tecnico ed economico;
Pozzetto: manufatto sotterraneo (ad esempio di dimensioni 125x80 cm o 40x76 cm) utilizzato per raccordare o terminare porzioni di Infrastruttura R+;
Pozzetto di intercettazione: manufatto sotterraneo (ad esempio di dimensioni 125x80 cm o 40x76 cm) realizzato dall’Operatore per intercettare l’Infrastruttura R+ interrata. Tale pozzetto insistente sull’Infrastruttura R+ interrata ne diventa parte integrante ed è da considerarsi proprietà di R+;
Punto di sezionamento e/o derivazione: elemento e/o punto discreto dell'Infrastruttura R+ funzionale all'esercizio della Rete elettrica;
Regolamento di esercizio: documento che contiene le modalità e le formalità con cui devono essere gestiti gli interventi di manutenzione effettuati dall’Operatore sulla Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura R+. Tale documento è parte integrante del Regolamento tecnico ed economico;
Rete BT: Rete elettrica con tensione nominale inferiore a 1.000 V (Bassa Tensione);
Rete elettrica: insieme dei Cavi e Conduttori Elettrici interrati di proprietà R+;
Rete MT: Rete elettrica con tensione nominale compresa tra 1.000 e 35.000 V (Media Tensione);
Rete in Fibra Ottica: rete costituita dai Cavi Ottici da posare sull’Infrastruttura R+;
Regolamento tecnico ed economico: documento che illustra le procedure per la richiesta dei servizi, le modalità tecniche di accesso, la valorizzazione economica e gli SLA dei servizi che R+ rende disponibili agli Operatori. Tale documento, che si compone anche delle "Norme e Procedure tecniche di accesso all'Infrastruttura elettrica di RetiPiù" e del Regolamento di esercizio, è parte integrante delle Condizioni generali. Il Regolamento tecnico ed economico viene periodicamente aggiornato da R+ e l’aggiornamento viene comunicato agli Operatori;
Stato di avanzamento: documento riportante lo sviluppo puntuale, ad una certa data, della Rete in Fibra Ottica realizzata sull’Infrastruttura R+;
Tracciato: porzione di Infrastruttura elettrica costituita da più Tratte contigue;
Tracciato vincolato: Tracciato costituito da più Tratte che R+ vincola tra loro in sede di CertificazioneOfferta;
Tralicci e Pali: strutture di supporto meccanico dell'Infrastruttura R+ realizzate in lamiera saldata o cemento armato e profilati in ferro;
Tratta: Tratta di Infrastruttura elettrica o porzione di essa, Tratta di Adduzione o Tratta Verticale; 3.• Tratta di Infrastruttura elettrica: porzione di Infrastruttura elettrica interrata;
1.• Tratta di Adduzione: porzione di Infrastruttura elettrica interrata che si sviluppa da un armadio stradale e termina ai quadri centralizzati posizionati alla base dell’edificio oppure a punti di sezionamento alla base interna dell’edificio;
2.• Tratta Verticale: porzione di Infrastruttura elettrica che si sviluppa dalla base dell’edificio (fine della Tratta di Adduzione) e termina in prossimità del Contatore Elettronico della singola Unità Immobiliare oppure si sviluppa in soluzione interrata dall’esterno dell’edificio (a partire da un armadio stradale) e termina in prossimità del Contatore Elettronico della singola Unità Immobiliare;
Tritubo: tre Tubi in PE del diametro di 40 mm o 50 mm uniti tra loro, che possono andare a costituire la Canalizzazione, atti ad alloggiare i Cavi Ottici;
Tubo: condotto in PE/PVC con diametro fino a 160 mm, che può andare a costituire la Canalizzazione, atto ad alloggiare Cavi Ottici;
UI (Unità Immobiliare): singolo appartamento, abitazione ad uso residenziale o ufficio all’interno di un edificio;
Verifica finale: attività che R+ svolge al termine dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura R+ e sulla base dell’As-built consegnato dall’Operatore, per verificare il rispetto delle regole e condizioni dalla stessa indicate, il rispetto dei limiti espressi con l’Offerta nonché la corrispondenza dell’As-built a quanto effettivamente realizzato.
3. Oggetto
1. L’oggetto delle presenti Condizioni è la concessione dell’IRU all’Operatore di telecomunicazione con il mantenimento della proprietà delle Infrastrutture R+ in capo a R+.
2. L’IRU viene concessa nel rispetto di quanto previsto sia nelle presenti Condizioni generali sia nel Regolamento tecnico ed economico, che costituisce parte integrante delle Condizioni stesse.
3. Nel concedere l’accesso alla Infrastruttura R+, R+ tiene conto anche delle preminenti esigenze del servizio elettrico e si riserva, quindi, di non concedere l’accesso per ragioni connesse alla sicurezza ed integrità dell’Infrastruttura R+ o nei casi in cui vi siano esigenze di sviluppo, modifica o adeguamento tecnico della stessa, anche future.
4. Le Parti si impegnano a dare esecuzione alle regole poste dalle specifiche autorità di settore nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
5. L’attività posta in essere da R+ in esecuzione delle presenti Condizioni generali e meglio dettagliata nel Regolamento tecnico ed economico, comprende:
1.• la fornitura, secondo standard di sicurezza e con obbligo di riservatezza in capo all’Operatore, della Cartografia, comprensiva anche dei dati previsti dal D.lgs. n. 33/2016;
2.• l’Assistenza tecnica di personale R+;
3.• l’Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà da parte dell’Operatore;
4.• l’Affidamento dell’Infrastruttura R+ per l’esecuzione dei lavori di posa della Fibra Ottica da parte dell’Operatore;
5.• il Controllo lavori in corso d’opera da parte di R+ e la successiva Verifica finale, entrambi svolti a campione, per accertare la corretta esecuzione dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura R+;
6.• la gestione delle richieste per lo svolgimento dell’attività manutentiva dell’Operatore sulla Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura R+.
7.6. Per la descrizione in dettaglio delle suddette attività si rimanda al Regolamento tecnico ed economico, che è parte integrante delle presenti Condizioni generali.
8.7. La comunicazione tra R+ e Operatore avverrà tramite mail o pec, salvo diversa indicazione del Regolamento tecnico ed economico.; la pec di R+ per tali servizi è: xxxx@xxxxxxxxxx.xx
4. Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti in base alle presenti Condizioni generali sono i seguenti:
1.a. un corrispettivo per la fornitura della Cartografia dell’Infrastruttura elettrica, calcolato sulla base del numero di richieste dall’Operatore;
2.b. un corrispettivo per l’Assistenza tecnica di personale R+, calcolato sulla base delle ore del personale R+ impiegato e degli oneri connessi ad eventuali disalimentazioni i;
3.c. un corrispettivo per l’Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà, calcolato sulla base del numero di Tratte interessate e degli oneri connessi ad eventuali disalimentazioni;
4.d. un corrispettivo per la costituzione dell’IRU per una durata di 10 anni calcolato sulla lunghezza e sul numero di minitubi posati sull’Infrastruttura elettrica, nonché sul numero di tratte di Adduzione e tratte Verticali utilizzate;
5.e. un corrispettivo per eventuali disalimentazioni in fase di posa della Rete in Fibra Ottica, calcolato sulla base degli oneri connessi;
6.f. un corrispettivo per l’aggiornamento degli archivi tecnici di R+;
7.g. un corrispettivo per la gestione delle richieste per lo svolgimento dell’attività manutentiva dell’Operatore sulla Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura R+, calcolato sulla base delle ore del personale R+ impiegato e degli oneri connessi ad eventuali disalimentazioni;
2. La determinazione dei corrispettivi è stata effettuata tenendo conto dei costi diretti della manodopera, delle prestazioni di terzi, dei mezzi, dei materiali e delle spese generali; con riferimento ai corrispettivi di cui ai punti 1.a, , 1.d, 1.f, oltre alle voci di costo sopraelencate, si è tenuto anche conto dei costi indiretti di gestione delle richieste d’accesso ai vari servizi.
5. Garanzie dell’Operatore
1. L’Operatore dichiara di possedere le licenze o le autorizzazioni in materia di reti e servizi di telecomunicazioni.
6. Condizioni tecniche
1. Le condizioni tecniche, che devono essere rispettate durante i lavori di posa e di manutenzione della Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura R+, sono riportate nel Regolamento tecnico ed economico.
7. Richiesta Cartografia
1. L’Operatore di telecomunicazione, una volta concluso con R+ l’ Accordo Quadro, può inviare a R+ la richiesta di Cartografia.
2. R+ consegna la Cartografia nel rispetto della tempistica indicata nel Regolamento tecnico ed economico.
3. Le Infrastrutture elettriche interrate riportate nella Cartografia non sono da ritenersi a priori potenzialmente idonee: l’effettiva eventuale utilizzabilità dell’Infrastruttura elettrica interrata può essere accertata dall’Operatore o tramite la verifica preliminare richiesta col servizio di “Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà” o, dopo l’accettazione dell’Offerta, durante la fase di realizzazione della Rete in Fibra Ottica.
4. L’Operatore di telecomunicazione può chiedere di effettuare le prove di pervietà a propria cura e spese, previa adozione delle misure necessarie per la prevenzione del rischio elettrico e dopo l’acquisizione degli eventuali provvedimenti di autorizzazione alla manomissione della sede stradale.
5. Tali prove sono effettuate secondo le modalità riportate nel Regolamento tecnico ed economico.
6. L’Operatore di telecomunicazione può procedere alla Progettazione della Rete in Fibra Ottica e alla successiva Richiesta di Offerta anche in assenza di prove di pervietà sull’Infrastruttura elettrica interrata; in tal caso l’idoneità di tale Infrastruttura deve essere verificata in sede di realizzazione della Rete in Fibra Ottica.
8. Assistenza tecnica di personale R+
1. L’Operatore può richiedere a R+ l’Assistenza tecnica di proprio personale per lo svolgimento di sopralluoghi congiunti (controlli visivi) al fine di sviluppare con maggiore consapevolezza la Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura R+.
2. L’Operatore può richiedere a R+ l’Assistenza tecnica di proprio personale anche nel corso dei lavori di realizzazione della Rete in Fibra Ottica, sia per l’individuazione delle Tratte di Adduzione e Tratte Verticali, sia per la valutazione di interventi specifici o altre attività analoghe.
3. L’Operatore deve avvalersi dell’Assistenza tecnica del personale R+ durante i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sulle Tratte Verticali per l’esecuzione di eventuali interventi sui gruppi di misura.
4. Le tempistiche e le modalità di effettuazione dell’Assistenza tecnica di personale R+ sono riportate nel Regolamento tecnico ed economico.
9. Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà
1. L’Operatore, prima della Richiesta d’Offerta, può richiedere a R+ il servizio di Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà al fine di verificarne l’effettivo grado di utilizzo. Tale attività è a cura e spese dell’Operatore.
2. Le tempistiche e le modalità di effettuazione dell’Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà sono riportate nel Regolamento tecnico ed economico.
3. Le prove di pervietà dell’Infrastruttura elettrica interrata sono svolte dall’Operatore in autonomia, tramite Imprese Qualificate, soltanto a seguito dell’Affidamento da parte di R+ delle Tratte di interesse.
4. Durante l’esecuzione delle prove di pervietà, la Rete elettrica è da ritenersi in esercizio, dunque in tensione. Qualora l’Operatore abbia la necessità di chiedere la messa fuori servizio della Rete elettrica deve inviarne preventiva comunicazione via mail a R+ tramite Impresa Qualificata; R+ provvede ad eseguirla nel rispetto delle disposizioni regolatorie e dei tempi di preavviso per le interruzioni programmate. Stante la prioritaria esigenza di continuità del servizio pubblico di distribuzione elettrica, R+ può prevedere l’installazione e l’utilizzo di gruppi elettrogeni.
5. Al termine delle prove di pervietà deve essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, dell’Infrastruttura elettrica interrata e deve essere rimosso quanto eventualmente posato durante le prove.
6. L’Operatore può richiedere il presente servizio anche per l’esecuzione di prove di pervietà su Tratte di Adduzione interrate e Tratte Verticali.
7. Durante le prove di pervietà, R+ si riserva la facoltà:
8.• di effettuare controlli a campione al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni del Regolamento tecnico ed economico disponendo, ove necessario, la sospensione/revoca dell’Affidamento;
9.• di sospendere l’Affidamento ove ricorrano esigenze legate al corretto svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.
10. Certificazione di applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica aerea
[omissis]
11. Offerta relativa all’Infrastruttura R+
1. L’Operatore di telecomunicazione, qualora ritenga di utilizzare l’Infrastruttura R+ per la posa della Rete in Fibra Ottica, invia a R+ la richiesta di Offerta per ogni tratta (cioè per singola via di interesse) o per il progetto complessivoporzioni di infrastruttura con estensione complessiva non superiori a 5km ogni 10 giorni.
2. Nella richiesta d’Offerta l’Operatore specifica, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento tecnico ed economico, le Tratte di Infrastruttura elettrica interrata, le Tratte di Adduzione e le Tratte Verticali di interesse e i dettagli tecnici relativi alla Rete in Fibra Ottica che intende realizzare.
3. R+ valuta la fattibilità tecnica ed invia, salvo casi di Forza maggiore, l’Offerta entro la tempistica e con le modalità indicate nel Regolamento tecnico ed economico.
4. Nell’Offerta R+ specifica:
1.a. il corrispettivo per l'IRU relativo all'Infrastruttura elettrica interrata, determinato in funzione della lunghezza dell’Infrastruttura offerta e del numero di minitubi per Tratta, valorizzato al 50% in ragione del fatto che tale Infrastruttura non è da ritenersi a priori potenzialmente idonea;
2.b. il corrispettivo per l'IRU relativo alle Tratte di Adduzione, valorizzato al 50% in ragione del fatto che tale Infrastruttura non è da ritenersi a priori potenzialmente idonea;
3.c. il corrispettivo per l'IRU relativo alle Tratte Verticali, valorizzato al 50% in ragione del fatto che tale Infrastruttura non è da ritenersi a priori potenzialmente idonea;
4.d. il corrispettivo per l’aggiornamento degli archivi tecnici di R+.
5. L’accettazione dell’Offerta da parte dell’Operatore deve avvenire entro 90 Giorni dalla data di invio da parte di R+; superato tale termine senza il ricevimento dell’accettazione, l’Offerta perde efficacia.
12. Affidamento dell’Infrastruttura R+ ed esecuzione dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica
1. Gli interventi di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura R+ vengono eseguiti per Tratte di Infrastruttura R+ e nel rispetto di quanto specificato nel Regolamento tecnico ed economico.
2. L’acquisizione delle autorizzazioni, concessioni e delle servitù necessarie per la posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura R+ è a cura e spese dell’Operatore.
3. Gli interventi di posa sull’Infrastruttura R+ sono svolti dall’Operatore in autonomia, tramite Imprese Qualificate, soltanto a seguito dell’Affidamento da parte di R+ delle Tratte di interesse.
4. I lavori di posa della Rete in Fibra Ottica che interessano Tratte di Adduzione e Tratte Verticali devono essere svolti avvalendosi, ove prescritto, del servizio di Assistenza tecnica.
5. L’Impresa Qualificata trasmette a R+, con cadenza settimanale, il cronoprogramma dei lavori di realizzazione della Rete in Fibra Ottica.
6. R+ provvede all’Affidamento delle Tratte di interesse secondo la tempistica del cronoprogramma, salvo esigenze legate al corretto svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.
7. Durante l’esecuzione dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica, la Rete elettrica è da ritenersi in esercizio, dunque in tensione. Qualora l’Operatore di telecomunicazione abbia la necessità di chiedere la messa fuori servizio della Rete elettrica deve inviarne preventiva comunicazione a R+ tramite Impresa Qualificata; R+ provvede a eseguirla nel rispetto delle disposizioni regolatorie e dei tempi di preavviso per le interruzioni programmate. Stante la prioritaria esigenza di continuità del servizio pubblico di distribuzione elettrica, R+ può prevedere l’installazione e l’utilizzo di gruppi elettrogeni.
8. Al termine del periodo di Affidamento, l’Impresa Qualificata deve restituire a R+ tutte le Tratte affidate specificando quelle per le quali le attività di posa della Fibra Ottica sono state completate. Quando la restituzione dell’Affidamento coincide con il completamento dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica relativi a un’Offerta, l’Impresa Qualificata ne dà informativa a R+.
9. Il corrispettivo dovuto per le eventuali disalimentazioni della Rete elettrica e per l’eventuale installazione e utilizzo di gruppi elettrogeni sarà determinato a consuntivo.
10. Qualora i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica siano ancora in corso dopo 3 mesi dal primo Affidamento dell’Infrastruttura R+, al fine di consentire il corretto esercizio e manutenzione della Rete elettrica tenendo conto della Rete in Fibra Ottica sulla stessa posata, l’Operatore invia con cadenza trimestrale lo Stato di avanzamento, redatto secondo quanto specificato nelle "Norme e Procedure tecniche di accesso all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione".
11. Durante i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica, R+ si riserva la facoltà:
12.• di effettuare Controlli in corso d’opera a campione al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni del Regolamento tecnico ed economico disponendo, ove necessario, l’esecuzione di interventi correttivi a carico dell’Operatore e/o la sospensione/revoca dell’Affidamento;
13.• di sospendere l’Affidamento ove ricorrano esigenze legate al corretto svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica;
14.• di procedere alla revoca dell’Affidamento in caso di violazione delle prescrizioni del Regolamento tecnico ed economico, ovvero qualora si verifichino situazioni tali da mettere a rischio la sicurezza delle persone e/o l’integrità dell’Infrastruttura R+;
15.• di sospendere l’Affidamento di ulteriori Tratte, in caso di mancato invio dello Stato di avanzamento o qualora R+ accerti la difformità di quest’ultimo rispetto a quanto effettivamente realizzato dall’Operatore, fino all’invio dello Stato di avanzamento conforme;
16.• di informare l'Operatore di eventuali elementi ostativi all’utilizzo dell’Infrastruttura R+ riscontrati durante le attività di Controllo lavori in corso d’opera e di concordare con lo stesso una soluzione al problema;
17.• di risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta, qualora l’Operatore abbia dato corso ai lavori senza aver ottenuto il relativo Affidamento da parte di R+, ovvero li esegua utilizzando Imprese non Qualificate e/o maestranze prive dei profili e delle qualifiche previste nel Regolamento tecnico ed economico. Nel caso la violazione di tale obbligo fosse reiterata, R+ si riserva la facoltà di risolvere anche i Contratti relativi alle altre Offerte accettate e rifiutare nuove richieste di Offerta. In alternativa alla risoluzione R+ applicherà una penale pari a 4.000 € per ogni violazione accertata.
13. As-built
1. L’Operatore di telecomunicazione trasmette l’As-built della Rete in Fibra Ottica realizzata sull’Infrastruttura R+ riferita alla singola Offerta accettata entro i tempi stabiliti nel Regolamento tecnico ed economico che decorrono dalla Fine lavori.
2. Contestualmente l’Operatore invia:
3.• una dichiarazione attestante la corretta esecuzione della Rete in Fibra Ottica nel rispetto dei criteri tecnico-normativi e di quelli indicati da R+, assumendosi ogni responsabilità connessa e conseguente;
4.• gli allegati previsti dal Regolamento di esercizio.
5.3. L’As-built deve essere redatto secondo quanto previsto nelle "Norme e Procedure tecniche di accesso all'Infrastruttura elettrica di R+".
6.4. Con l’invio di tale As-built l’Operatore attesta, assumendosi ogni responsabilità connessa e conseguente, l’effettiva consistenza della Rete in Fibra Ottica.
7.5. R+ sulla base di tale As-built provvede all’aggiornamento dei propri archivi tecnici.
14. Verifica finale
1. Ricevuto l’As-built, R+ procede ad effettuare anche a campione a campione la Verifica finale per accertare il rispetto in sede di esecuzione della Rete in Fibra Ottica delle prescrizioni del Regolamento tecnico ed economico, il rispetto dei limiti espressi con l’Offerta nonché la corrispondenza tra quanto riportato nell’As-built e quanto effettivamente realizzato.
2. Qualora R+ accerti difformità o irregolarità, procede con la contestazione all’Operatore fornendo un termine per l’esecuzione degli interventi necessari all’eliminazione delle stesse. Entro il medesimo termine l’Operatore dovrà riverificare l’intera Rete in Fibra Ottica oggetto dell’Offerta cui si riferisce l’As- built e attestare a R+ l’eliminazione delle irregolarità eventualmente presenti anche sulle Tratte non oggetto della Verifica a campione.
3. L’Operatore a conclusione degli interventi richiesti da R+ deve provvedere a predisporre ed inviare un nuovo As-built, tenuto conto che quello precedentemente inviato non può considerarsi idoneo stanti le irregolarità riscontrate. I tempi necessari per l’attività di risanamento e per la produzione del nuovo As- built verranno conteggiati per la verifica del rispetto del termine di consegna dell’As-built e per la determinazione dell’eventuale penale, come meglio stabilito nel Regolamento tecnico ed economico.
4. Ricevuto il nuovo As-built, R+ provvederà al nuovo aggiornamento dei propri archivi tecnici, addebitando all’Operatore il relativo corrispettivo definito nel Regolamento tecnico ed economico e riservandosi di eseguire una nuova Verifica finale.
5. Nel caso l’Operatore, entro la tempistica indicata da R+, non provveda ad eseguire gli interventi richiesti senza giustificato motivo, R+ potrà procedere alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto riferito all’Offerta accettata e l’Operatore sarà tenuto a proprie spese a ripristinare entro 30 Giorni lo stato dei luoghi originario, disinstallando i Cavi Ottici, accessori ed apparati dalla Infrastruttura R+, previa richiesta di Affidamento. In assenza di ripristino dello stato dei luoghi R+ si riserva di provvedere a propria cura addebitando le spese all’Operatore.
6. Il ritardo nella consegna, da parte dell’Operatore, dell’As-built e/o dei documenti indicati nell’articolo 131313 comporterà l’applicazione di una penale, come specificato nel Regolamento tecnico ed economico. Qualora il ritardo dovesse superare i 120 Giorni, R+ si riserva la facoltà di risolvere il Contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta a cui si riferisce la documentazione non inviata.
7. R+ si riserva per tutta la durata dell’IRU la facoltà di effettuare verifiche sulla Rete in Fibra Ottica realizzata sia per constatare ogni eventuale modifica della consistenza della Rete in Fibra Ottica apportata dall’Operatore in assenza di comunicazione a R+ e sia per accertare, per le tratte non oggetto della verifica a campione, la corrispondenza all’As-built consegnato. Qualora R+ dovesse riscontrare difformità si procederà come previsto al precedente punto 2, riservandosi R+ di procedere, laddove ricorrano i presupposti, all’eventuale rettifica dell’IRU a far data dall’accettazione dell’Offerta e alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto riferito all’Offerta avente ad oggetto la Tratta interessata dalla contestazione.
15. Rettifica corrispettivo IRU
1. A seguito della Verifica finale positiva, R+ trasmette la rettifica dei corrispettivi riportati nell’Offerta, tenuto conto della Rete in Fibra Ottica effettivamente posata sull’Infrastruttura R+, comunicata dall’Operatore tramite l’As-built.
2. La rettifica avrà efficacia per il periodo successivo alla data di ricevimento dell’As-built tenuto conto che fino a quel momento l’Operatore ha avuto nella sua piena disponibilità l’intera Infrastruttura R+.
3. Nel caso di Infrastruttura interrata, di Tratte di Adduzione e di Tratte Verticali, la rettifica avrà efficacia dalla data di accettazione dell’Offerta se il corrispettivo dovuto risulta superiore a quello versato, in considerazione del fatto che in sede di Offerta il corrispettivo è stato valorizzato parzialmente.
16. Gestione delle Richieste per lo svolgimento dell’attività manutentiva
1. L’espletamento del servizio di manutenzione della Rete in Fibra Ottica è a carico dell’Operatore di telecomunicazione, che deve operare sempre con Imprese Qualificate nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento tecnico ed economico. L’Operatore ha l’obbligo di chiedere preventivamente a R+ l’Affidamento per l’esecuzione di ogni attività manutentiva che comporti l’intervento sull’Infrastruttura R+.
2. Durante l’esecuzione delle attività di manutenzione della Rete in Fibra Ottica, la Rete elettrica è da ritenersi in esercizio, dunque in tensione. Qualora l’Operatore di telecomunicazione abbia la necessità
di chiedere la messa fuori servizio della Rete elettrica deve inviarne preventiva comunicazione a R+ tramite Impresa Qualificata; R+ provvede ad eseguirla nel rispetto delle disposizioni regolatorie e dei tempi di preavviso per le interruzioni programmate. Stante la prioritaria esigenza di continuità del servizio pubblico di distribuzione elettrica, R+ può prevedere l’installazione e l’utilizzo di gruppi elettrogeni.
3. Il corrispettivo per la gestione delle Richieste per lo svolgimento dell’attività manutentiva, per eventuali disalimentazioni della Rete elettrica e per l’eventuale installazione e utilizzo di gruppi elettrogeni, sarà determinato a consuntivo.
4. Durante le attività di manutenzione della Rete in Fibra Ottica, R+ si riserva la facoltà:
5.• di controllare che dall’esecuzione della stessa non derivino danneggiamenti alla propria Infrastruttura; di sospendere l’Affidamento ove ricorrano esigenze legate al corretto svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica;
6.• di procedere alla revoca dell’Affidamento in caso di violazione delle prescrizioni del Regolamento tecnico ed economico, ovvero qualora si verifichino situazioni tali da mettere a rischio la sicurezza delle persone e/o l’integrità dell’Infrastruttura R+;
7.• di risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta, qualora l’Operatore abbia dato corso alle attività di manutenzione senza aver ottenuto il preventivo Affidamento da parte di R+, ovvero le esegua utilizzando Imprese non Qualificate e/o maestranze prive dei profili e delle qualifiche previste nel Regolamento tecnico ed economico. Nel caso la violazione di tale obbligo fosse reiterata, R+ può risolvere i Contratti relativi alle Offerte accettate e rifiutare nuove richieste di Offerta. Nel caso di risoluzione l’Operatore non ha diritto alla restituzione della parte di IRU residua. In alternativa alla risoluzione R+ applicherà una penale pari a 4.000 € per ogni violazione accertata.
8.5. Si rinvia al Regolamento tecnico ed economico per la disciplina dell’interazione tra l’Operatore di telecomunicazione e R+ in caso di interventi manutentivi dell’Operatore.
17. Costituzione dell’IRU
1. Con l’accettazione dell’Offerta si perfeziona il Contratto e pertanto si costituisce per 10 anni l’IRU sull’Infrastruttura R+ indicata nell’Offerta. Alla scadenza del periodo di validità dell’IRU, le Parti potranno concludere un nuovo accordo per la costituzione di un nuovo diritto reale d’uso sull’Infrastruttura R+.
2. R+, a seguito della costituzione dell’IRU, mantiene i diritti di proprietà sull’Infrastruttura oggetto di IRU, nonché tutti i diritti patrimoniali derivanti o connessi alla proprietà stessa.
3. Per le Tratte di Infrastruttura R+ per le quali l’IRU è cessata l’Operatore di telecomunicazione ha l’obbligo di rimuovere il Cavo Ottico entro i 90 Giorni successivi dalla perdita di efficacia dell’IRU. Per tale rimozione l’Operatore deve richiedere l’Affidamento dell’Infrastruttura R+ interessata, operando nel rispetto delle prescrizioni previste per lo svolgimento di attività manutentive sulla Rete in Fibra Ottica su Infrastruttura R+. Qualora l’Operatore non vi provveda nel termine sopra indicato, R+ si riserva la facoltà di procedere a propria cura e a spese dell’Operatore alla rimozione della Rete in Fibra Ottica. È
facoltà delle Parti accordarsi per evitare la rimozione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura R+ a fronte del trasferimento di proprietà della stessa in capo a R+.
18. Fatturazione e Pagamenti
1. R+ provvede a emettere la fattura per i corrispettivi previsti nelle presenti Condizioni generali:
1.a. al ricevimento del TRN bancario relativo al pagamento dei corrispettivi comunicati per la consegna della Cartografia;
2.b. all’accettazione dell’Offerta per:
3.• il corrispettivo dell’IRU come da Offerta per la durata prevista con pagamento una tantum; 4.• il corrispettivo per l’aggiornamento degli archivi tecnici;
5.c. a partire dal mese successivo dall’effettuazione di tutte le altre prestazioni previste nelle presenti Condizioni generali e nel Regolamento tecnico ed economico.
6.d. In seguito alla consegna dell’ As-built da parte dell’Operatore e della verifica finale da parte di R+, per la restante quota parte di IRU con pagamento una tantum.
7.2. Le fatture emesse da R+ devono essere pagate entro il mese successivo a quello di emissione delle fatture stesse; per ogni giorno di ritardo verranno applicati gli interessi moratori.
8.3. R+ emetterà fatture elettroniche in formato XML, tramite il Portale ARIBA NTWK di OF, secondo le regole tecniche di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018, e successive integrazioni e modificazioni, le quali saranno tramesse mediante il Sistema di interscambio (Sdi). Le fatture dovranno riportare il numero di OdA e il numero BEF (Benestare Emissione Fattura).
9.4. OF L’operatore è sottopostoa al regime del cd. “split payment” (scissione dei pagamenti) previsto dall’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato a dal D.L. n. 50/2017. R+, pertanto, provvederà ad emettere le fatture con l’annotazione “scissione dei pagamenti” e OF l’operatore provvederà a corrispondere l’importo al netto dell’IVA indicata in fattura, la quale verrà versata direttamente all’Erario.
10.5. In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura, R+ si riserva di inviare l'intimazione di pagamento all’Operatore e, qualora quest’ultimo non proceda al pagamento entro i 30 Giorni successivi a quello di ricezione dell’intimazione, R+ si riserva il diritto di risolvere i Contratti relativi a tutte le Offerte accettate e rifiutare nuove richieste di Offerta o di altri servizi.
11.6. Il pagamento degli importi sopraindicati avviene mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate da R+.
12.7. Qualora l’Operatore sia sottoposto agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 0000, x. 000 xx dà informativa a R+ comunicando il Codice Identificativo di Gara (CIG) e/o il Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della richiesta del servizio (es: Cartografia o Certificazione della Progettazione) oppure, quando previsto, in fase di accettazione (es: Offerta Infrastruttura). In tal caso R+ comunica all’Operatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 Giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 Giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’accettazione
delle presenti Condizioni generali. Nello stesso termine, R+ comunica all’Operatore le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente ed ogni modifica riguardo ai delegati. 13.8. Qualora l’Operatore dovesse richiedere una rettifica di fattura per causa allo stesso imputabile (ad esempio mancata comunicazione dei codici CIG e CUP), dovrà corrispondere a R+ gli eventuali oneri per
tali attività aggiuntive compresi gli oneri fiscali conseguenti.
19. Ulteriori obblighi dell’Operatore di telecomunicazione
1. L’Operatore di Telecomunicazione non può costituire alcun gravame sull’Infrastruttura R+, né effettuare alcun intervento lesivo dell’integrità della stessa, pena il risarcimento dei danni e la manleva di R+ da ogni richiesta risarcitoria o indennitaria formulata da terzi ovvero da ogni sanzione amministrativa o penale.
2. L’Operatore, prima dell’avvio dei lavori, deve comunicare a R+ le Imprese Qualificate che realizzeranno i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura R+ come stabilito nel Regolamento tecnico ed economico.
3. L’Operatore si obbliga, dal momento dell’avvio dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura R+ e per tutta la durata dell’IRU:
1.a. ad adempiere alle disposizioni previste nella propria licenza e/o autorizzazione e a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative riguardanti la propria attività, di volta in volta in vigore;
2.b. a comunicare a R+, tempestivamente e comunque non oltre 5 Xxxxxx da quando ne ha avuto conoscenza, ogni informazione riguardante l’Infrastruttura R+ o l’Impianto di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività e che sia utile per la tutela dell’integrità dell’Infrastruttura R+ o dell’Impianto, ovvero per l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di R+ ai sensi del presente accordo;
3.c. a porre in essere, nei limiti di quanto di propria specifica competenza, tutte le azioni necessarie ed opportune per salvaguardare i diritti di R+ sull’Infrastruttura R+ o sull’Impianto, informando immediatamente R+ in caso di danneggiamento, sequestro e/o pignoramento e/o esecuzioni e/o atti esecutivi sull’Infrastruttura R+ o sull’Impianto e/o violazione di diritti di proprietà industriale e/o pretese di terzi riguardo l’Infrastruttura R+ o l’Impianto;
4.d. ad assicurarsi che ogni apparato facente parte della Rete in Fibra Ottica (Cavi Ottici e/o altre apparecchiature) sia conforme alle disposizioni normative e tecniche vigenti;
5.e. a far rispettare al proprio personale, e/o ad eventuali terzi che prestino la propria attività ai fini dell’esecuzione o in connessione con l’oggetto delle presenti Condizioni generali, la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
6.f. ad accettare che R+, durante l’espletamento dell’attività manutentiva dell’Infrastruttura R+ o altra attività connessa o conseguente all’espletamento del pubblico servizio di distribuzione, possa prevedere interruzione nell’utilizzo della Rete in Fibra Ottica dandone comunicazione anche successiva all’Operatore di telecomunicazione;
7.g. a comunicare tempestivamente a R+ ogni trasferimento a terzi della proprietà o dell’esercizio della Rete in Fibra Ottica, nonché ogni eventuale trasformazione societaria, cessione, scissione e tutto quanto possa incidere sul trasferimento delle obbligazioni contrattuali;
8.h. a corrispondere le penali previste sia nelle presenti Condizioni generali che nel Regolamento tecnico ed economico.
9.4. L’Operatore garantisce inoltre che l'utilizzo che farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura R+ nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazione non costituirà violazione di leggi o regolamenti.
10.5. L’Operatore mantiene ogni responsabilità riguardo a quanto sopra e manleva fin d'ora R+ da qualsivoglia danno, spesa o costo alla stessa potesse derivare dal mancato rispetto di quanto sopra indicato.
11.6. L’Operatore è responsabile per tutta la durata dell’IRU verso la Pubblica Amministrazione, l’Autorità del settore delle telecomunicazioni, R+ e terzi per ogni danno che dovesse essere provocato dall’Operatore e/o da terzi da quest’ultima incaricati, per effetto dell’uso che essa farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura R+ nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazione.
12.7. L’Operatore deve provvedere a sua cura e spese al rifacimento o spostamento della Rete in Fibra Ottica qualora R+ debba procedere per qualsiasi ragione al rinnovo o spostamento dell’Infrastruttura R+ su cui è stata posata la Rete in Fibra Ottica.
20. Ulteriori obblighi di R+
1. Nel caso in cui R+ non dovesse essere più in grado di garantire il mantenimento dell’IRU già concesso sull’Infrastruttura R+ (e. g. richieste di spostamento dell’Infrastruttura R+) la stessa si impegna a darne pronta notizia all’Operatore di telecomunicazione con il massimo di preavviso consentito dalle circostanze e ad offrire allo stesso, possibilmente entro 60 Giorni da tale comunicazione, una soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente laddove possibile.
2. Per soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente si intende, ad esempio, una nuova Infrastruttura R+ utilizzabile per la posa della Rete in Fibra Ottica, che mantenga inalterati i punti di consegna.
3. L’Operatore verifica che la soluzione alternativa proposta da R+ sia, dal punto di vista tecnico-funzionale, equivalente a quella originaria e in tal caso, entro il termine indicato da R+ nella lettera contenente la soluzione alternativa, comunica a R+ la relativa accettazione e provvede quindi a sua cura e spese alla modifica/spostamento della Rete in Fibra Ottica, acquisendo gli eventuali titoli autorizzativi e servitù necessari. Qualora non sia possibile garantire il mantenimento dell’IRU nulla è dovuto all’Operatore salvo la restituzione dei ratei dell’IRU non ancora maturati a norma dell’articolo seguente.
4. Nel caso di accettazione della soluzione alternativa di R+, l’IRU si intende trasferita sull’Infrastruttura R+ alternativa scelta per la durata residua.
21. Termine anticipato dei Diritti IRU
1. In tutti i casi in cui Diritto IRU termini prima del termine decennale previsto, eccetto che per cause imputabili a OF, a questa spetterà un corrispettivo calcolato secondo la formula seguente:
I = (V_U x L_TO x P_R / D) x Y
Dove:
2.• per V_U si intende il Valore Unitario per Condotto espresso in € / m; 3.• per L_TO: si intende la lunghezza del Condotto espressa in metri;
4.• per P_R: si intende le annualità residue di mancato utilizzo del Diritto;
5.• per Y: si intende un coefficiente di indennità che compensa il disagio causato e il cui valore è pari a 1,05;
6.• per D: si intende la durata dell’IRU.
22. Oneri fiscali e varie
1. Tutti gli oneri, le spese, le imposte, le tasse, i tributi in genere o le somme di qualsiasi natura relativi all’Accordo Quadro concluso nonché ai Contratti emessi in esecuzione dell’Accordo Quadro stesso, dovuti nei confronti della Pubblica Amministrazione in base a leggi o provvedimenti amministrativi, sono a totale carico dell’Operatore di telecomunicazione.
23. Riservatezza
1. Il contenuto delle presenti Condizioni generali e le informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione dell’ Accordo Quadro che non siano già di dominio pubblico sono riservate e non possono essere utilizzate al di fuori dell’ambito delle attività per le quali sono state richieste/fornite.
2. È assolutamente vietato l’utilizzo commerciale delle stesse verso altri soggetti. Le Parti si impegnano a garantirne la riservatezza anche per conto dei rispettivi amministratori, dipendenti e consulenti per tutta la durata dell’IRU.
3. L’obbligo di riservatezza riguarda anche la documentazione relativa all’Infrastruttura R+ consegnata all’Operatore. Qualora tale documentazione sia necessaria all’attività di progettazione e/o realizzazione della Rete in Fibra Ottica, la stessa può essere utilizzata solo per fini propri. In entrambi i casi la consegna di tale documentazione ad un soggetto differente dall’Operatore stesso è consentita solo previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza di contenuto equivalente a quello delle presenti Condizioni generali tra Operatore e R+. All’interno di tale accordo è fatto divieto di consegna di tale documentazione ad altri soggetti a nessuna condizione; una copia dell’accordo di riservatezza concluso con tali soggetti deve essere trasmessa dall’Operatore a R+.
4. Gli obblighi di riservatezza non potranno, comunque, essere eccepiti ad Autorità che chiedano legittimamente la comunicazione delle informazioni.
5. Alla scadenza dell’accordo di riservatezza l’Operatore e i terzi dallo stesso incaricati che hanno concluso accordi di riservatezza devono provvedere alla distruzione della documentazione cartografica consegnata da R+.
6. Qualora l’Operatore di telecomunicazione, ricevuta la Cartografia, non proceda con la richiesta di Xxxxxxx e successiva accettazione deve provvedere, dandone comunicazione a R+, all’immediata distruzione della Cartografia ricevuta; pari obbligazione deve assicurarsi che sia adempiuta dai terzi cui ha consegnato, previa sottoscrizione di idonei accordi di riservatezza, tale Cartografia.
24. Codice etico
1. Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione dell’Accordo, a principi di trasparenza e correttezza.
2. Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ciascuna Parte ha adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l’intera durata dell’Accordo.
3. Ciascuna Parte si impegna a rispettare le procedure e le regole comportamentali contenute nei documenti adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mettere a disposizione della controparte i relativi documenti adottati.
4. Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare i rispettivi Codici Etici e i rispettivi Modelli di Organizzazione di Gestione e di Controllo adottati dalle Parti e disponibili suoi propri siti internet. L’inosservanza, anche parziale, delle obbligazioni di cui al D.Lgs. 231/2001 costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui all’ Accordo Quadro che legittima la Parte adempiente a sospendere l’esecuzione dell’Accordo o nei casi più gravi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ.
5. Le Parti dichiarano, inoltre, di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie, di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’Accordo Quadro.
6. Ciascuna delle Parti, inoltre, si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne l’altra Parte da qualsiasi pretesa o danno diretto o indiretto ad essa derivante da qualsiasi violazione del rispettivo Codice di Condotta o Modello di organizzazione gestione e controllo da parte di esse. In ogni caso, in caso di violazione del Codice di Condotta o del Modello di organizzazione gestione e controllo, ciascuna Parte sarà obbligata a fornire la più ampia cooperazione e a mettere a disposizione dell’altra Parte o dei rispettivi incaricati qualsiasi documento che possa essere richiesto in riferimento a tale violazione.
7. Qualora, in particolare, fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che la Parte abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati del Modello e/o del Codice Etico comporterà un grave inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà le Parti alla immediata risoluzione di diritto dell’Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R.
8. Resta fermo il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Parte che non risulta inadempiente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.
25. Controversie e foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro verranno risolte con una amichevole composizione. Ciascuna delle Parti, all’insorgere della controversia, nomina il proprio rappresentante dotato di idonei poteri onde pervenire ad un immediato e diretto accordo.
2. Nel caso di mancata definizione della controversia entro un termine di 30 Giorni dal suo insorgere, ciascuna delle Parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.
3. Le Parti convengono che, per qualsiasi controversia, è competente il Foro di Milano.
26. Modifiche ed integrazioni delle presenti Condizioni generali
1. Integrano o abrogano automaticamente le presenti Condizioni generali le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.
2. Qualora, a seguito dei provvedimenti, non sia possibile la modifica automatica delle presenti Condizioni generali, le Parti concordano le conseguenti clausole integrative o modificative.
3. Il Regolamento tecnico ed economico si intende automaticamente modificato dagli aggiornamenti effettuati da R+ e comunicati all’Operatore, salva la facoltà dello stesso di adire le competenti autorità.
27. Tutela dei dati personali
1. Ciascuna Parte è titolare autonoma dei dati personali di contatto scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento (“Informazioni di Contatto”) e saranno trattati dalle stesse per l’esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.
2. A meno che non diversamente convenuto tra le Parti, le Informazioni di Contatto saranno trattate in Unione Europea e potranno essere comunicate a consulenti o soggetti autorizzati nell’elaborazione dei dati.
3. Gli Interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR.
4. Le richieste inerenti informazioni sul trattamento delle Informazioni di Contatto o l’esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso Open FiberL’operatore, inviando una e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
5. In questo contesto Open Fiberl’operatore comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell’Articolo 37 del Regolamento, che potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti: xxx.xx@xxxxxxxxx.xx………………………………………...
28. Assicurazioni
1. OF dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile per danni cagionati a persone e/o a cose di terzi derivanti dallo svolgimento della propria attività oggetto dell’Accordo con un massimale non inferiore a 15 milioni di euro.
2. Il Cedente si impegna a stipulare, qualora non sia già in vigore, una polizza assicurativa con primaria società di assicurazione ad adeguata copertura di tutti i rischi relativi a qualsiasi danno legato all’infrastruttura oggetto dell’Accordo per il loro effettivo valore e di responsabilità civile per danni a persone e/o a cose di terzi derivanti dallo svolgimento della propria attività oggetto dell’Accordo con un massimale non inferiore a 15 milioni di euro. La trattazione di questo capitolo viene rimandata al documento “ ACCORDO QUADRO PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D’USO (IRU) SU INFRASTRUTTURA PASSIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE IN FIBRA OTTICA”.
3. Il Cedente si impegna a fornire copia della polizza assicurativa predetta entro 20 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
29. Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione tra R+ e l’Operatore connessa al presente Accordo Quadro dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi:
Per R+:
Mail: info xx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx Per l’Operatore:
Pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx…………………………………………….
Mail: xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx…………………………………………..
2. Ciascuna delle Parti darà comunicazione all’altra Parte di ogni modifica dei riferimenti contrattuali.