ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO, RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTE LE SEDI AZIENDALI SITUATE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, SUDDIVISA IN 4 (QUATTRO) LOTTI, PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI – LOTTO
INDICE
Articolo 17 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni ..7 Articolo 2 Oggetto 10
Articolo 3 Durata 12
Articolo 4 Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro 12
Articolo 5 Condizioni dei Lavori ed obbligazioni specifiche del Fornitore 13
Articolo 6 Responsabile del Fornitore e Direttore dell’Esecuzione 17
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 18
Articolo 8 Verifiche e controlli 20
Articolo 9 Corrispettivi dei Lavori 20
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti 22
Articolo 11 Penali 27
Articolo 12 Cauzione 31
Articolo 13 Riservatezza 32
Articolo 14 Risoluzione 34
Articolo 15 Recesso 36
Articolo 16 Sicurezza, danni e responsabilità civile 38
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d’autore 41
Articolo 18 Rischi da interferenze 41
Articolo 19 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito 42
Articolo 20 Subappalto 42
Articolo 21 Accordo Bonario 44
Articolo 22 Foro competente 45
Articolo 23 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 45
Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali 47
Articolo 25 Trasparenza. 47
Articolo 26 Tracciabilità dei flussi finanziari 49
Articolo 27 Condizioni risolutive espresse 51
Articolo 28 Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale 52
Articolo 29 Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 54
Articolo 30 Clausola finale 54
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO, RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTE LE SEDI AZIENDALI SITUATE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, SUDDIVISA IN 4 (QUATTRO) LOTTI, PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI – LOTTO
TRA
AMA S.p.A., con sede legale in Roma, Via , telefono n. , C.F. , in persona del , xxxxxx i poteri conferiti, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “AMA”)
E
la , con sede legale in , Via
, capitale sociale Euro , iscritta al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. e C.F.
, P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del
presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.
, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
a) AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) AMA, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
32/2018, ha ravvisato la necessità di procedere alla conclusione di un Accordo Quadro, con un solo operatore economico per ciascun lotto, per l’affidamento dei “lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali situate nel territorio del Comune di Roma, suddivisa in 4 (quattro) Lotti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi (di seguito “Lavori”), attraverso una Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett. a) del D.Lgs.50/2016, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di Gara
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del
(di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n.
del
c) il Fornitore è stato selezionato all’esito della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i lavori oggetto dal presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini stabiliti anche con riferimento ai singoli appalti basati sul presente Accordo Quadro (di seguito, per brevità, anche “Lavori”);
d) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Appalto, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della conclusione del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro
( ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
f) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Accordo Quadro e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
a) la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, l’Allegato “A” (Capitolato d’Appalto), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica), l’Allegato “C” (Offerta Economica), l’Allegato “D” (Protocollo di Legalità), l’Allegato “E” (Protocollo di Integrità), l’Allegato “E” (DUVRI) e l’Allegato “F” (Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L’esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto previsto e prescritti nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e di procedure di scelta del contraente e, comunque, dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Accordo Quadro;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Accordo Quadro e/o i contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici.
6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Capitolato d’Appalto: il documento di cui all’Allegato “A”;
c) Accordo Quadro: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati, che contiene e stabilisce i termini, le modalità e le condizioni relative all’affidamento per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
d) Fornitore: Impresa o Raggruppamento Temporaneo (o Consorzio) di Imprese selezionato e che conseguentemente conclude l’Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a eseguire le prestazioni secondo quanto richiamato nel presente Contratto;
e) Lavori: i lavori di manutenzione presso le sedi indicate nel Capitolato d’Appalto, per un periodo di 36 (trentasei) mesi;
f) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
g) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
h) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
i) Protocollo di Legalità: il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “C”;
j) Protocollo di Integrità di Roma Capitale degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 40 del giorno 27/02/2015 di cui all’Allegato “D”;
k) DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’Allegato “E”;
l) Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 di cui all’Allegato “F”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. Il presente Accordo Quadro e il Capitolato d’Appalto (Allegato “A”) definiscono e prescrivono le condizioni, le modalità ed i termini di esecuzione dei lavori, che potranno essere precisati all’interno della documentazione relativa ai singoli Ordini di Servizio, per l’affidamento da parte di AMA dei singoli interventi da parte del Fornitore aggiudicatario dell’Accordo Quadro.
2. Con la conclusione del presente Accordo Quadro il Fornitore si obbliga nei confronti di AMA a eseguire i Lavori nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio prescritti
nel presente atto, nel Capitolato d’Appalto (Allegato “A”), nell’Offerta Tecnica (Allegato “B”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di esecuzione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
3. L’importo complessivo massimo di spesa dell’Accordo Quadro è pari ad Euro ad € ,00 ( ), IVA esclusa, come da Ordine n.
.
4. L’Accordo Quadro non è concluso con il Fornitore in via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di concludere l’Accordo Quadro anche con soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. AMA si riserva di esercitare, nel corso dell’esecuzione del Contratto la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
6. AMA si riserva di richiedere, nel corso dell’esecuzione del contratto e limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga di cui all’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di chiederne di più favorevoli.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua conclusione e/o dalla data di avvio delle attività.
2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale AMA potrà richiedere l’esecuzione dei Lavori mediante Ordini di Servizio che relativi ai singoli interventi, così come specificato nel Capitolato d’Appalto.
3. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non siano state rese tutte le attività affidate o non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Accordo Quadro fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5.
4. E’ vietato il rinnovo tacito dell’Accordo Quadro.
Articolo 4
Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro
1. Il Fornitore deve mantenere il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché al paragrafo 7.1.1 del Disciplinare di Gara, ovverosia requisiti che hanno consentito al Fornitore medesimo di partecipare alla Procedura e di sottoscrivere il presente Accordo Quadro, per tutta la durata dell’Accordo Quadro stesso di cui al precedente articolo 3.
2. Il Fornitore dovrà tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché al paragrafo 7.1.1 e 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
3. In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di comunicare per iscritto ad AMA, a mezzo posta elettronica certificata:
a) entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché al paragrafo 7.1.1 e 7.1.2 del Disciplinare di Gara;
b) entro e non oltre 20 (venti) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive, ivi compresa quella relativa al Direttore Tecnico. Si precisa altresì che la sostituzione del Direttore Tecnico dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte di AMA e dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti professionali dichiarati in Offerta Tecnica (Allegato “B”).
1. Qualora il Fornitore non adempia anche ad uno soltanto degli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma 3 ovvero adempia in ritardo rispetto al termine ivi previsto, AMA potrà procedere all’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 5
Condizioni dei Lavori ed obbligazioni specifiche del Fornitore
1. L’esecuzione dei Lavori e di tutte le attività oggetto del presente Accordo Quadro deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti
tecnici, livelli di servizio e termini di cui al Capitolato d’Appalto (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni minime essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed all’Allegato “C” (Offerta Economica), tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione di quanto oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato d’Appalto, nonché nell’Accordo Quadro e nell’Offerta Tecnica migliorativa, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla conclusione dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed all’Allegato “C” (Offerta Economica) del presente Accordo Quadro, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nell’Accordo Quadro, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Accordo Quadro;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nell’Accordo Quadro;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione dell’Accordo Quadro, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute ed i nominativi dei sostituti, ciò anche con riferimento al Responsabile dell’Accordo Quadro.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature ed i prodotti necessari per l’espletamento delle attività contrattuali.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
11. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro.
12. Il Fornitore si impegna inoltre ad eseguire i Lavori in tutti i luoghi indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e fermo restando che i Lavori dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della
dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA, ivi compresa l’ipotesi di nuove sedi.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
Articolo 6
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’Esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile dell’Accordo Quadro” il Sig.
, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione dell’Accordo Quadro. Al Responsabile dell’Accordo Quadro verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile dell’Accordo Quadro è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Accordo Quadro.
2. I recapiti del Responsabile dell’Accordo Quadro sono i seguenti:
• numero cellulare , numero telefono fisso ;
• indirizzo e-mail .
Il Fornitore indica per l’invio degli Ordini di Servizio per l’esecuzione dei singoli interventi la seguente PEC .
3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, di sostituire il Responsabile dell’Accordo Quadro, dovrà inoltrare ad AMA, a mezzo PEC e con un preavviso
minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
4. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente – che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione – in ordine alla gestione del presente Accordo Quadro, il Sig. , i cui recapiti sono quelli di seguito riportati:
• numero cellulare , numero telefono fisso
;
• indirizzo e-mail .
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Accordo Quadro dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle
obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di conclusione del presente Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che
l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 8 Verifiche e controlli
1. I Lavori oggetto dell’Accordo Quadro e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli saranno tese, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti per l’esecuzione del Servizio nel Capitolato d’Appalto (Allegato “A”) e dell’Offerta Tecnica, oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 9 Corrispettivi dei Lavori
1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore, a fronte della corretta esecuzione dei Lavori oggetto del contratto, è determinato a misura applicando ai prezzi unitari determinati dalla Tariffa della Regine Lazio ed. 2012 la percentuale di sconto definita nell’Offerta Economica (Allegato “C”), che deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento dei Lavori oggetto di Accordo Quadro e, comunque, di ogni attività prevista dal presente atto e dal Capitolato d’Appalto come eventualmente precisato negli Ordini di Servizio.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono ai Lavori prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato d’Appalto e all’Offerte Tecnica; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.
7. Qualora vi siano contestazioni è possibile l’iscrizione delle riserve sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dall’art.205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Appalto.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa ai Lavori effettivamente e correttamente eseguiti, nel mese precedente, sulla base delle risultanze e delle contabilizzazioni di cui al paragrafo 13.5 del Capitolato d’Appalto. Resta fermo che ciascun SAL sarà pagato al fornitore qualora l’ammontare raggiunga almeno € 100.000,00
3. Si applica altresì quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs.
50/2016 in tema di anticipazione; l’anticipazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, come prescritto nel richiamato articolo.
4. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti
– IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72” e la stessa dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà
contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione/l’avanzamento dei lavori (operazione “Acquisizione Prestazione – A.P.”). Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà contenere una sola fattura. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Appalto (Allegato “A”).
5. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
6. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della
documentazione richiamata al precedente comma 2, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “F”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
7. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.e.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitorie, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non
regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”.
8. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Appalto sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nell’Accordo Quadro.
Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l’Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Accordo Quadro un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Accordo Quadro a cui si riferisce.
12. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento o ii) se, in alternativa il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei
corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del Raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016.
13. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore potranno essere operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 11 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato d’Appalto, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:
a) In caso di mancato rispetto dei termini di inizio lavori di cui all’art. 7, AMA S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale giornaliera pari allo 0,3 ‰ (zero/3permille) dell’importo netto contrattuale di ciascun Ordine di Servizio.
b) In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori di cui all’art. 8, AMA S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale giornaliera di importo pari al 0,3 ‰ (zero/3permille) del corrispettivo
lordo giornaliero medio (= importo dell’appalto a base d’asta / giorni complessivi di durata dei lavori).
c) In caso di inadempimento agli obblighi di controllo del personale di cantiere di cui all’art. 10, AMA S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,1‰ (zero/1permille) dell’importo contrattuale (di ciascun Ordine di Servizio): la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
2. Riguardo l’inosservanza del valore tecnico del servizio migliorativo, indicato nei criteri di aggiudicazione riferiti ai quattro lotti, espresso in sede di gara, AMA S.p.A. potrà applicare, per ciascun evento, nei casi di seguito indicati, le penali secondo i massimali di seguito previsti:
a) In caso di mancata messa a disposizione del presidio fisso: in caso di mancata messa a disposizione del “presidio fisso” verrà applicata una penale di 1.000,00 (mille/00) €/giorno per ogni presidio fisso, fino ad un massimo di n. 3 giorni/sanzioni giornaliere. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione del contratto.
b) Qualora il Fornitore non rispetti gli standard offerti relativamente alle tempistiche relative al “pronto intervento” sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) €/ora per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di 12 ore. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione del contratto.
c) Qualora il Fornitore non effettui le lavorazioni nei giorni sabato o festivi e/o notturni, con il preavviso di cui alla propria offerta tecnica, sarà applicata una penale di € 20.000,00 (ventimila/00). In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione del contratto;
d) In caso di sostituzione del Direttore Tecnico, con figura professionale non equivalente e/o senza il consenso di AMA, si provvederà alla risoluzione del contratto.
e) Mancato rispetto dei livelli di Ecosostenibilità di cui all’Offerta Tecnica, verrà applicata una penale pari al 0,5% (zero/5 percento riferito all’importo a misura della lavorazione. In caso di reiterate inadempienze con conseguente applicazione di n. 3 (tre) sanzioni, si provvederà alla risoluzione del contratto.
3. In caso di mancato rispetto degli oneri ed obblighi diversi del Fornitore, indicati ai paragrafi 14.2 e 14.3 del presente Capitolato d’Appalto saranno applicate le seguenti penali:
a) qualora il Fornitore e il subappaltatore non comunichino alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto già comunicato, che dovesse intervenire nel corso dei lavori in appalto, sarà applicata una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), fatta salva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto, a proprio insindacabile giudizio;
b) qualora il Fornitore non trasmetta alla Stazione Appaltante, le eventuali denunce di infortunio sarà applicata una penale pari ad
€ 2.600,00 (duemilaseicento/00).
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al
precedente articolo 2, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento del maggior danno.
8. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere l’Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo 14.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’Accordo Quadro il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore di
AMA per un importo di Euro ( /00),
mediante la stipula di una fidejussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale cauzione sarà rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.
3. In particolare, la cauzione costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di
rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla conclusione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la relativa garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, ciascuna garanzia dovrà avere una durata pari alla durata dell’Accordo Quadro e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.
Articolo 13 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contatto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro o all’eventuale risoluzione anticipata del medesimo.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/2003 e dal Regolamento UE n.2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 14 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la conclusione del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da parte di AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una
penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di cui agli articoli 4 (Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro), 5 (Condizioni dei Lavori ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 8 (Verifiche e Controlli), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito), 20 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Obblighi legati al Protocollo di Intesa e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 29 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 15 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
a) giusta causa,
b) mancato rinnovo da parte del Comune dell’affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle prestazioni effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
3. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
4. Fuori dai casi stabiliti nel precedente comma 1, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di servizi.
Articolo 16
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Accordo Quadro, che durante l’eventuale permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Accordo Quadro, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dei medesimi Contratti. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA,
i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00). La polizza dovrà inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica inclusa la Stazione Appaltante) con un massimale, per ogni sinistro, di € 6.000.000,00. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.
4. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Fornitore, coprirà senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
5. Qualora il Fornitore fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate al precedente comma 3.
6. In aggiunta alla garanzia di cui ai punti precedenti, il Fornitore, garantisce i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevisti e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forma maggiore o derivante da uso contrario alle buone norme, per un importo di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
7. Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione ed impegna il
Fornitore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant’altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc
8. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Accordo Quadro si risolveranno di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
9. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 17
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 18 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di
valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
3. In accordo con la normativa vigente verrà redatto, qualora ne ricorrano i presupposti, il PSC relativo ai singoli interventi previsti con Ordini di Servizio.
Articolo 19
Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 20 Subappalto
1. (da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
[ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, l’esecuzione dei seguenti servizi:
, ai soggetti indicati in sede di Procedura ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione dell’Accordo Quadro anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo
Quadro i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro eai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 21 Accordo Bonario
1. AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all’Accordo Bonario ai sensi dell’art.205 del D.Lgs.50/2016.
2. Il procedimento di Accordo Bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento e può essere reiterato qualora vi siano riserve iscritte ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, secondo quanto previsto dall’art. 205, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 22 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.
Articolo 23
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. AMA tratta i dati relativi all’Accordo Quadro in ottemperanza agli obblighi di legge, per
fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati personali conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati
devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza adeguate da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all’esecuzione dell’Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici AMA consideri che l’esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il Fornitore
verrà nominato, Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto giuridico separato allegato al contratto/accordo quadro.
6. Per quanto riguarda l’informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara della presente Procedura. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto.
3. in caso d’uso, al presente Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R.
n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 25 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge
n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro e gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata e di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 26 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n.
136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione
delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
Articolo 27 Condizioni risolutive espresse
1. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la conclusione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 28
Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale e nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. “sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le
imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale successiva variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Accordo Quadro. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al
D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
6. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte
del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato “D”).
Articolo 29
Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, pubblicato sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Accordo Quadro.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
Articolo 30 Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di
tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, dell’Accordo Quadro da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.P.A. IL FORNITORE
Il sottoscritto , nella qualità di Titolare/Amministratore delegato/impresa mandataria capogruppo del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le
condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro); Articolo 5 (Condizioni dei Lavori ed obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Corrispettivi dei Lavori); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza danni e responsabilità civile); Articolo 19 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito); Articolo 20 (Subappalto); Articolo 21 (Accordo Bonario); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 25 (Trasparenza); Articolo 27 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 28(Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 29 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 30 (Clausola finale).
IL FORNITORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Capitolato Tecnico ALLEGATO “B” - Offerta Tecnica ALLEGATO “C” – Offerta Economica ALLEGATO “D” - Protocollo di Legalità ALLEGATO “E” - Protocollo di Integrità ALLEGATO “F” - DUVRI
ALLEGATO “G” - Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010