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Rif.: 2020-04-D-23-it-2
Orig.: EN
Statuto dei Dirigenti delle Scuole Europee Assunti Localmente
Approvato dal Consiglio superiore alla riunione del 14 – 17 aprile 2020
Indice
Capitolo I – Disposizioni generali
Art. 1 Principi generali
Art. 2 Campo d’applicazione
Art. 3 Regime giuridico applicabile Art. 4 Definizioni
Art. 5 Applicazione
Capitolo II – Assunzione e stipula dei contratti
Art. 6 Presupposti per l’assunzione Art. 7 Procedura di assunzione Art. 8 Qualifiche e altri requisiti
Art. 9 Stipula del contratto
Capitolo III – Durata del contratto
Art. 10 Durata del contratto Art. 11 Periodo di prova Art. 12 Fine del contratto
Capitolo IV – Diritti e obblighi
Art. 13 Rappresentanza
Art. 14 Diritto di associazione
Art. 15 Aggiornamento professionale Art. 16 Valutazione
Art. 17 Fascicolo personale
Art. 18 Attività professionali esterne
Art. 19 Obbligo di lealtà, integrità e riservatezza Art. 20 Obbligo di comunicazione
Art. 21 Obbligo di residenza Art. 22 Altri doveri
Capitolo V – Mansioni e condizioni di lavoro
Art. 23 Orario di lavoro Art. 24 Congedi
Art. 25 Malattia e infortuni
Capitolo VI – Trattamento economico
Art. 26 Retribuzione
Art. 27 Scatti
Art. 28 Scatto iniziale
Art. 29 Trattamento economico Art. 30 Spese di trasloco
Art. 31 Indennità di installazione Art. 32 Mobilità
Art. 33 Rette scolastiche Art. 34 Spese di missione Art. 35 Spese di viaggio
Art. 36 Restituzione dei pagamenti in eccesso
Capitolo VII – Previdenza sociale e regime fiscale
Art. 37 Previdenza sociale e regime fiscale
Capitolo VIII – Procedura disciplinare
Art. 38 Cattiva condotta Art. 39 Procedura interna
Art. 40 Ricorso giurisdizionale
Capitolo IX – Disposizioni finali
Art. 41 Disposizioni finali
Allegato 1: Livelli retributivi applicabili ai dirigenti delle Scuole europee assunti localmente dopo il 30 aprile 2020
Allegato 2: Elenco dei contratti collettivi di cui all’articolo 3.2
Allegato 3: Contenuto dei fascicoli personali e gestione dei dati personali
Allegato 4: Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 28 dello Statuto relativo alla determinazione dello scatto iniziale
Statuto dei dirigenti delle Scuole europee assunti localmente
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE
visto l’articolo 12.1 della Convenzione recante Statuto delle Scuole europee del 21 giugno 1994,
al fine di garantire la conformità delle norme applicabili ai dirigenti assunti localmente con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
ADOTTA IL SEGUENTE STATUTO:
Capitolo I Disposizioni generali
Articolo 1 Principio generale
I posti direttivi ed esecutivi amministrativi creati dal Consiglio superiore e riportati nell’organigramma sono destinati in via prioritaria ai membri del personale distaccato. In mancanza di un candidato qualificato, il posto potrà essere ricoperto su base permanente o temporanea da un agente assunto localmente.
Articolo 2 Campo di applicazione
Il presente Statuto, approvato dal Consiglio superiore a norma dell’articolo 12 della Convenzione recante Statuto delle Scuole europee, si applica a tutti i membri del personale di cui all’articolo 4, paragrafo 3.
Articolo 3
Regime giuridico applicabile
1. I membri del personale dirigente delle Scuole europee assunti localmente fanno parte della direzione e sono soggetti al presente statuto, che si applica nel quadro della legislazione del paese ospitante. L’applicazione del presente statuto non può avere l’effetto di privare tali membri del personale della tutela loro accordata dalle “disposizioni imperative” del paese ospitante. In caso di contraddizione tra i termini del presente statuto e la legislazione del paese ospitante, prevale quest’ultima.
2. Ai fini del presente statuto, per “disposizioni imperative” si intendono le disposizioni che il diritto vincolante del paese ospitante non consente di violare mediante accordo tra le parti nonché i contratti collettivi nella rispettiva versione valida elencati nell’Allegato 2.
Articolo 4 Definizioni
Ai sensi del presente Statuto, si intende con:
1. “Statuto delle Scuole europee”: la Convenzione del 21 giugno 1994 recante Statuto delle Scuole europee;
2. “Scuola europea” o “Scuola”: qualsiasi istituto scolastico la cui creazione viene decisa dal Consiglio superiore sulla base dello Statuto delle Scuole europee e dall’Ufficio del Segretario generale delle Scuole europee;
3. “Membro del personale dirigente assunto localmente”: direttori aggiunti delle finanze e dell’amministrazione assunti localmente di cui all’articolo 6 (a) e 11 dello Statuto del personale distaccato delle Scuole europee e il personale dirigente di cui all’articolo 6 (c) dello Statuto del personale distaccato delle Scuole europee.
4. “Direzione”: il Segretario generale delle Scuole europee e/o il Direttore di una Scuola europea;
5. “Contratto”: la convenzione conclusa tra la Scuola europea e il dirigente assunto localmente;
6. “Membri del personale distaccato »: le persone che rientrano nel campo d’applicazione dello Statuto del personale distaccato delle Scuole europee.
Articolo 5 Applicazione
1. I direttori e il Segretario generale sono responsabili dell’applicazione del presente statuto nell’ambito delle rispettive competenze.
2. Il Segretario generale delle Scuole europee assiste i direttori nell’attuazione e nell’applicazione del presente Statuto.
3. I membri del personale dirigente assunti localmente in servizio presso l’Ufficio del Segretario generale delle Scuole europee sono sottoposti all’autorità del Segretario generale. Conformemente al presente statuto e al loro contratto essi devono rendere conto al Segretario generale dello svolgimento delle mansioni loro assegnate.
4. I direttori aggiunti delle finanze e dell’amministrazione assunti localmente sono sottoposti all’autorità del direttore per quanto riguarda lo svolgimento delle loro mansioni
e il funzionamento della scuola. Devono rendere conto al direttore dello svolgimento delle mansioni loro assegnate ai sensi del presente statuto, dell’articolo 11 dello Statuto del personale distaccato e del loro contratto.
Capitolo II Assunzione e stipula dei contratti
Articolo 6
Condizioni preliminari all’assunzione
1. Il personale dirigente di cui all’articolo 4.3 del presente Statuto può essere assunto localmente solamente se non è stato possibile distaccare un candidato qualificato.
Prima di avviare il processo di assunzione locale, il posto vacante per distacco deve essere stato pubblicato almeno una volta.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di sostituzione temporanea di un membro del personale dirigente.
Articolo 7 Procedura di assunzione
1. Il posto vacante va pubblicato sul sito web dell’Ufficio del Segretario generale e della scuola interessata nonché nei media nazionali o internazionali almeno due settimane prima della selezione dei candidati. Inoltre, l’offerta di lavoro va fatta circolare tra le scuole.
2. Nell’offerta di lavoro devono figurare le informazioni seguenti:
- il tipo di mansioni,
- il numero di ore settimanali,
- se del caso, la menzione del periodo di prova,
- i requisiti necessari allo svolgimento delle mansioni,
- il luogo di lavoro,
- se del caso, l’intenzione di costituire una lista di riserva per future assunzioni e
- le modalità di presentazione della candidatura.
3. Durante la procedura di selezione va garantita l’uguaglianza di trattamento per tutti i candidati.
4. Non si possono operare discriminazioni basate su fattori personali che non hanno alcun collegamento con il posto o la natura dell’impiego. Di conseguenza, è proibito ogni tipo di discriminazione da parte del datore di lavoro che sia basata sull’età, il sesso, lo stato coniugale, l’anamnesi, la razza, il colore, la provenienza familiare, le origini etniche o nazionali, le convinzioni politiche o filosofiche, l’orientamento sessuale o eventuali handicap.
5. Tutte le informazioni riguardanti il candidato devono essere trattate in modo confidenziale.
6. I candidati non selezionati verranno informati per iscritto dal direttore entro 20 giorni lavorativi dalla conclusione della procedura di assunzione.
Articolo 8 Qualifiche ed altri requisiti
1. Prima della conclusione del contratto, il dirigente assunto localmente deve dimostrare con documenti giustificativi che possiede le qualifiche richieste per ricoprire la funzione per la quale è stato reclutato e che soddisfa i requisiti specificati nell’offerta di lavoro.
2. Egli deve fornire, con un documento ufficiale, delle garanzie adeguate per quanto riguarda la sua capacità di svolgere le sue mansioni.
3. Prima della conclusione del contratto e salvo se diversamente previsto dal diritto nazionale vincolante, il candidato deve fornire un certificato medico, rilasciato non più di tre mesi prima, che attesti che le sue condizioni di salute non gli impediscono di svolgere le sue mansioni.
I costi sostenuti per ottenere il certificato medico saranno rimborsati.
Articolo 9 Stipula del contratto
1. L’assunzione di un dirigente in sede locale implica la stipula di un contratto scritto con il quale l’agente si impegna a rispettare le disposizioni del presente Statuto.
2. Il contratto deve tassativamente riportare i seguenti elementi:
a) le generalità (nom e idirizzo) delle parti contraenti;
b) la data di entrata in servizio del dirigente;
c) la durata del contratto;
d) il luogo di lavoro;
e) le mansioni e le responsabilità che caratterizzano il posto da coprire;
f) l’inquadramento nella categoria d’impiego e la retribuzione corrispondente;
g) il numero di ore settimanali;
h) se del caso, il periodo di prova previsto dall’articolo 11;
i) la durata del preavviso in caso di cessazione dell’impiego;
j) l’applicabilità del presente Statuto.
3. L’esercizio effettivo delle funzioni di un dirigente assunto localmente inizia alla data di entrata in vigore del suo contratto. Un dirigente assunto localmente non può, in alcun caso, prendere servizio prima della firma del contratto.
4. Prima della stipula del contratto, la Scuola fornisce al dirigente assunto localmente una copia del presente Statuto, una copia del Regolamento generale delle Scuole europee e
– all’occorrenza – una copia degli altri regolamenti interni che dovrebbero applicarsi a titolo integrativo. Tale comunicazione può avvenire per ogni via legalmente valida, ivi compresa la comunicazione dei riferimenti che permettono la consultazione elettronica dei documenti sopra indicati.
Capitolo III Durata del contratto
Articolo 10 Durata del contratto
1. Il contratto di lavoro è redatto per iscritto a tempo indeterminato in caso di personale permanente e a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea.
2. In caso di rinnovo successivo di un contratto a tempo determinato si applica la legge del paese ospitante.
Articolo 11 Periodo di prova
Nonostante il diritto nazionale vincolante e fatto salvo l’articolo 32.3 del presente statuto, il contratto prevede un periodo di prova di un anno.
Articolo 12 Fine del contratto
Il contratto di lavoro termina nelle circostanze e alle condizioni previste dalla legislazione del paese ospitante.
Capitolo IV Diritti e obblighi
Articolo 13 Rappresentanza
1. I dirigenti assunti localmente sono rappresentati dai delegati del personale amministrativo e di servizio (PAS) di cui all’articolo 15 dello Statuto del personale amministrativo e di servizio delle Scuole europee.
2. Hanno diritto di voto i membri del personale con un contratto di almeno due anni e in servizio da più di sei mesi. Non hanno diritto di candidarsi alle elezioni
Articolo 14 Diritto d’associazione
I dirigenti assunti localmente hanno il diritto d’associazione; essi possono aderire ad organizzazioni sindacali o professionali e possono esercitare mandati in dette organizzazioni.
Articolo 15 Aggiornamento professionale
La direzione si impegna ad agevolare l’aggiornamento professionale dei dirigenti assunti localmente nella misura in cui essa risulti compatibile con le esigenze relative al buon funzionamento del servizio.
Articolo 16 Valutazione
1. I direttori aggiunti delle finanze e dell’amministrazione assunti localmente sono sottoposti ad una valutazione in linea con le norme di attuazione per la valutazione delle prestazioni dei direttori aggiunti per le finanze e l’amministrazione delle Scuole europee.
2. Gli altri dirigenti assunti in loco sono sottoposti ad una valutazione prima della fine del quinto anno di servizio. Le relazioni successive devono essere prodotte ogni due anni.
Articolo 17 Fascicolo personale
Per ogni dirigente assunto localmente viene creato un fascicolo personale conformemente ai requisiti di cui all’Allegato 4 del presente statuto.
Articolo 18
Attività professionali esterne
1. I dirigenti assunti localmente sono liberi di svolgere delle attività professionali esterne a condizione che siano compatibili con il buon svolgimento delle mansioni contrattuali loro assegnate.
2. Il dirigente assunto localmente deve notificare le proprie attività professionali e chiedere l’autorizzazione al Direttore. L’autorizzazione verrà concessa a condizione che l’interessato non intraprenda operazioni commerciali o non si impegni in un lavoro subordinato o in attività che potrebbero arrecare danno agli interessi del servizio. Qualora un dirigente assunto localmente si trovi in una situazione di conflitto di interesse o ne intraveda la possibilità, deve informarne immediatamente il Direttore.
Articolo 19
Obbligo di lealtà, integrità e riservatezza
1. I dirigenti assunti localmente devono svolgere le loro funzioni e adeguare il loro comportamento avendo cura unicamente dell’interesse del servizio, in particolare, secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento generale delle Scuole europee.
2. I dirigenti assunti localmente devono astenersi dal compiere ogni atto o, in particolare, ogni manifestazione pubblica di opinione che possa nuocere alla dignità delle loro funzioni e al loro dovere di lealtà nei confronti delle Scuole europee.
3. Sia durante che dopo il loro servizio, i dirigenti assunti localmente sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su tutto quanto riguarda fatti e informazioni di cui essi sarebbero venuti a conoscenza durante lo svolgimento delle loro funzioni.
Articolo 20 Obbligo di comunicazione
I dirigenti assunti localmente sono tenuti a fornire alla direzione tutte le informazioni in relazione diretta con i loro diritti e doveri, secondo quanto previsto dal presente Statuto. Il dirigente assunto localmente è tenuto a dichiarare senza indugio alla direzione qualsiasi cambiamento avvenuto nella sua situazione rispetto a quanto dichiarato al momento dell’assunzione o successivamente.
Articolo 21 Obbligo di residenza
Il dirigente assunto localmente deve risiedere ad una distanza dalla propria sede operativa che gli permetta di poter svolgere senza intralcio le proprie funzioni.
Articolo 22 Altri doveri
Un dirigente assunto localmente può essere chiamato a risarcire totalmente o in parte i danni subiti dall’Ufficio del Segretario generale e dalle Scuole per cattiva condotta commessa nell’ambito del proprio lavoro nell’interesse del servizio.
Capitolo V
Mansioni e condizioni di lavoro
Articolo 23 Orario di lavoro
1. I membri a tempo pieno del personale dirigente assunto localmente lavorano di norma una settimana di 40 ore, a meno che ciò non sia in contrasto con la legislazione nazionale vincolante.
2. Fatto salvo quanto previsto al punto 1, la direzione può decidere, previa consultazione dell’interessato, di adeguare l’assegnazione dell’orario di lavoro di un singolo dipendente al fine di adeguarlo alla prassi locale e alle esigenze della scuola e di stabilire determinati orari che riflettano le mansioni da svolgere.
3. Un membro del personale dirigente assunto localmente può essere obbligato, su richiesta della direzione, a fare gli straordinari al di fuori del normale orario di lavoro in caso di emergenza o in caso di mole di lavoro eccezionale in conformità con la normativa nazionale vincolante. Xxxxx disposizioni contrarie della legislazione nazionale vincolante, le ore di straordinario non saranno retribuite.
Articolo 24 Congedi
1. I membri del personale dirigente assunti localmente hanno diritto a un congedo annuale di 30 giorni lavorativi per anno civile. Inoltre, hanno diritto ai giorni festivi ufficiali della Commissione europea. La direzione, sentito il rappresentante del comitato PAS della scuola, stabilisce le modalità di attuazione di questa disposizione in conformità con le esigenze della scuola e con il Regolamento generale delle Scuole europee.
2. Il congedo per malattia o infortunio, maternità, paternità o adozione e il congedo per adempiere agli obblighi militari e civili previsti dalla legge, nonché qualsiasi altro congedo speciale in occasione, ad esempio, di eventi familiari, sono concessi in conformità con le norme applicabili nel paese ospitante.
3. Un congedo di formazione retribuito può essere concesso a un membro del personale dirigente assunto in loco per consentire la partecipazione ai corsi di formazione professionale.
4. Il congedo per motivi personali può essere concesso, in circostanze eccezionali e su richiesta del membro del personale dirigente assunto in loco, per un periodo massimo di un anno, se gli interessi del servizio non sono lesi. Il membro del personale deve rispettare un periodo di preavviso di almeno tre mesi.
Alle stesse condizioni e in linea con le disposizioni imperative del diritto nazionale, tale congedo può essere prorogato per altri due periodi.
Durante tale periodo di congedo l’agente interessato non è retribuito né riceve alcuna indennità e la sua carriera è sospesa.
Articolo 25 Malattia e infortuni
Fatte salve le disposizioni relative ai contributi previdenziali applicabili in virtù della normativa nazionale dello Stato membro ospitante, si devono applicare le norme seguenti:
− nel caso di impedimento a svolgere le proprie funzioni per malattia o infortunio, i dirigenti assunti localmente sono tenuti ad informare immediatamente la direzione;
− a partire dal terzo giorno di assenza, il dirigente assunto localmente deve presentare un certificato medico che attesti la durata probabile dell’assenza. La direzione ha il diritto di effettuare un controllo delle assenze richiedendo, in particolare, una visita medica di accertamento.
Se in un periodo di dodici mesi, un dirigente assunto localmente risulta assente per malattia per un totale complessivo di più di dieci giorni, di cui ogni volta al massimo due giorni consecutivi, egli è tenuto a presentare un certificato medico per giustificare ogni ulteriore assenza per malattia, indipendentemente dalla sua durata.
Capitolo VI Trattamento economico
Articolo 26 Retribuzione
1. I livelli retributivi applicabili aI dirigenti assunti localmente assunti dopo il 30 aprile 2020 sono indicati nella tabella dell’allegato 1.
2. I livelli retributivi applicabili aI dirigenti assunti localmente in servizio prima del 1° settembre 2016 sono riportati nell’allegato 2, a meno che questi dirigenti assunti localmente scelgano l’applicazione dell’allegato 1. In tal caso, il dirigente assunto localmente interessato deve informarne il Direttore per iscritto.
3. La retribuzione dei dirigenti assunti localmente è espressa in euro. L’importo di tale retribuzione viene arrotondato in centesimi di euro.
La retribuzione viene pagata nel luogo e nella valuta del paese dove presta servizio il dirigente assunto localmente.
La retribuzione pagata in una valuta diversa dall’euro viene calcolata sulla base dei tassi di cambio applicati per la retribuzione dei funzionari dell’Unione europea.
4. Gli adeguamenti delle retribuzioni dei membri del personale dirigente assunti in loco seguono l’adeguamento applicabile ai membri del personale amministrativo e di servizio di cui all’Allegato 4 dello Statuto del personale amministrativo e di servizio.
Articolo 27 Scatti
I dirigenti assunti localmente dopo il 30 aprile 2020 e quelli che scelgono l’applicazione dell’Allegato 1 vengono retribuiti a partire dal 1° maggio 2020 secondo una tabella retributiva a dodici scatti.
Articolo 28 Scatto iniziale
1. Lo scatto al quale un membro del personale dirigente assunto localmente è classificato nella scala relativa alla sua categoria professionale è quello corrispondente al numero di anni di esperienza professionale che egli vanta, come segue.
Scatto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Anzianità | Fino a 5 anni | Tra 5 e 10 anni | Tra 10 e 15 anni | Tra 15 e 20 anni | Tra 20 e 25 anni | Tra 25 e 30 anni | Più di 30 anni |
2. Il numero di anni di esperienza professionale pertinente è determinato dal Segretario generale secondo le modalità di cui all’Allegato 5 del presente Statuto.
3. Nessun membro del personale può essere collocato al momento della nomina ad un livello superiore al 7° scatto della scala in questione.
4. In deroga al paragrafo 3, i membri del personale dirigente assunti localmente in servizio prima del 1° maggio 2020, che optano per l’applicazione dell’Allegato 1 ai sensi dell’articolo 27.2, sono collocati a partire da quel momento nel livello stipendiale corrispondente alla loro esperienza professionale pertinente determinata in quel momento ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
5. I dirigenti assunti localmente assunti dopo il 30 aprile 2020 e quelli che optano per l’applicazione dell’Allegato 1 ai sensi dell’articolo 27.2 passano allo scatto successivo della scala corrispondente alla loro categoria professionale ogni due anni, a condizione che l’esito della valutazione effettuata in conformità dell’articolo 16 non sia negativo ai sensi delle linee guida di attuazione applicabili.
6. Questa progressione biennale continua fino al raggiungimento dell’ultimo scatto della loro categoria professionale.
Articolo 29 Trattamento economico
In conformità con il capitolo e salvo espressa disposizione contraria, un dirigente assunto localmente ha diritto alla retribuzione corrispondente al suo grado e scatto. La retribuzione comprende soltanto:
a) lo stipendio base previsto per ogni grado e scatto, determinato dal Segretario generale ai sensi dell’articolo 28 del presente Statuto;
b) ove applicabile, il pagamento delle ore di lavoro straordinario ai sensi dell’articolo 23 del presente Statuto;
c) le indennità previste dal presente statuto o da “disposizioni imperative” del paese ospitante, come definito all’articolo 3.2 del presente Statuto.
Articolo 30 Spese di trasloco
1. Un dirigente assunto localmente con contratto indeterminato a tempo pieno ha diritto, secondo le condizioni previste dagli articoli 59 e 62 dello Statuto del personale distaccato delle Scuole europee, al rimborso delle spese sostenute per il trasloco in prossimità della Scuola. Se il suo contratto nei primi dodici mesi dalla conclusione è risolto per una causa a lui imputabile, tale indennità dovrà essere rimborsata dal dirigente assunto localmente.
Il rimborso delle spese sostenute per il trasloco presso la sede lavorativa è limitato a
5.000 € per i dirigenti assunti localmente da un luogo al di fuori del territorio degli Stati membri dell’Unione europea.
2. Un dirigente assunto localmente che cambia Scuola, secondo la procedura di mobilità descritta nell’articolo 32 del presente Statuto, trasferendosi fuori dalla città dove si trova la sua attuale Scuola europea, ha diritto al rimborso delle sue spese di trasloco secondo le disposizioni dell’articolo 62 dello Statuto del personale distaccato delle Scuole europee.
Articolo 31 Indennità di installazione
1. Un dirigente assunto localmente con contratto indeterminato a tempo pieno che fornisca la prova che è stato obbligato a cambiare residenza e che è effettivamente installato vicino al suo posto di lavoro al fine di rispettare l’articolo 21 del presente Statuto ha diritto a:
(a) un’indennità di installazione pari a due mesi dello stipendio base se soddisfa i requisiti legali di cui all’articolo 53.2 dello Statuto del personale distaccato delle Scuole europee;
(b) un’indennità di installazione pari a un mese dello stipendio base se non soddisfa i requisiti legali di cui all’articolo 53.2 dello Statuto del personale distaccato delle Scuole europee o se la sua famiglia non si insedia con lui presso il suo posto di lavoro;
2. L’indennità viene pagata al momento dell’installazione, dietro presentazione dei documenti che giustificano l’installazione del dirigente assunto localmente in vicinanza del posto di lavoro.
3. Il dirigente assunto localmente che riceve l’indennità di installazione deve dichiarare immediatamente i benefici della stessa natura a cui il suo coniuge ha diritto. Queste indennità sono detratte dall’indennità di installazione pagata dalla Scuola.
Quando il dirigente assunto localmente e il suo coniuge sono entrambi in servizio presso le Scuole europee e hanno entrambi diritto all’indennità di installazione, questa viene pagata solo alla persona la cui retribuzione o salario di base è più alto.
4. L’indennità di installazione è calcolata in base allo stato civile e al salario del dirigente assunto localmente al momento della sua assunzione.
5. Se il contratto nei primi dodici mesi dalla conclusione è risolto per una causa a lui imputabile, tale indennità dovrà essere rimborsata dal dirigente assunto localmente in proporzione alla durata residua del contratto iniziale.
6. Un dirigente assunto localmente che cambia Scuola in conformità con la procedura di mobilità descritta all’articolo 32 del presente Statuto, al di fuori della città in cui si trova la sua attuale Scuola europea, ha diritto all’indennità di installazione conformemente ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.
Articolo 32 Mobilità
1. La mobilità dei dirigenti assunti localmente viene incoraggiata.
2. Un dirigente assunto localmente che cambia datore di lavoro nell’ambito di questo articolo firma con il suo nuovo datore di lavoro un nuovo contratto. Allo stesso tempo il contratto con il suo precedente datore di lavoro dovrà essere rescisso.
3. Il contratto con il nuovo datore di lavoro non prevede un periodo di prova.
4. Un dirigente assunto localmente che cambi datore di lavoro all’interno delle Scuole europee senza interrompere il servizio manterrà la sua anzianità rispetto alla progressione per gradi in conformità all’articolo 28.
Articolo 33 Rette scolastiche
1. I membri del personale dirigente assunti localmente, con contratto a metà tempo o più, hanno diritto all’ammissione nelle Scuole europee per i loro figli e hanno diritto all’esenzione dalle tasse scolastiche corrispondenti. Nel caso di un membro del personale assunto con contratto inferiore a metà tempo, l’esenzione è proporzionale al suo orario di lavoro. In caso di licenziamento, il Consiglio di amministrazione prenderà in considerazione l’esenzione dalle tasse scolastiche per il/la bambino/a che frequenta la Scuola europea del membro del personale licenziato.
2. Il presente articolo non prevede alcun tipo di compensazione per i dirigenti assunti localmente i cui figli fossero iscritti in una scuola diversa dalle Scuole europee.
Articolo 34 Spese di missione
1. Un membro del personale dirigente assunto in loco che viaggia in missione in possesso di un adeguato ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di viaggio conformemente alle disposizioni previste dallo Statuto del personale distaccato delle Scuole europee.
2. La partecipazione di un dirigente assunto localmente a una missione non dà diritto ad alcun ulteriore compenso.
Articolo 35 Spese di viaggio
1. Conformemente all’articolo 60.2 dello Statuto del personale distaccato delle Scuole europee, al momento dell’assunzione un dirigente assunto localmente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio dal luogo di origine al luogo in cui si trova la Scuola, per sé stesso, per il coniuge e per le persone a carico che fanno parte del suo nucleo familiare.
2. Un dirigente assunto localmente che cambia Scuola europea secondo la procedura di mobilità di cui all’articolo 32 del presente Statuto ha diritto al rimborso delle sue spese di viaggio conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 36
Restituzione dei pagamenti in eccesso
1. Qualsiasi somma indebitamente percepita dà luogo a restituzione se il beneficiario era consapevole che tale pagamento non gli era dovuto oppure se il pagamento in eccesso era così evidente che non poteva non saperlo.
2. Quando la somma da restituire è superiore ad 1/12^ della retribuzione annuale corrisposta al dirigente assunto localmente, oppure in circostanze eccezionali, la somma da restituire può essere rateizzata d’accordo tra l’agente e la direzione.
Capitolo VII
Previdenza sociale e regime fiscale
Articolo 37
Previdenza sociale e regime fiscale
Il dirigente assunto localmente è affiliato al sistema previdenziale in vigore nel paese ospitante. La sua retribuzione è soggetta alla normativa tributaria nazionale.
Capitolo VIII Procedura disciplinare
Articolo 38 Cattiva condotta
Qualsiasi mancanza ai doveri cui è tenuto secondo il presente Statuto, commessa sia intenzionalmente che per negligenza, espone il dirigente assunto localmente ad una sanzione disciplinare.
Articolo 39 Procedura interna
1. Qualsiasi decisione individuale presa in applicazione del presente Statuto deve essere comunicata per iscritto al dirigente assunto localmente interessato. Qualsiasi decisione potenzialmente lesiva deve essere motivata.
2. Il dirigente assunto localmente può sollecitare la direzione a prendere una decisione nei suoi confronti entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se allo scadere del suddetto termine egli non ha ricevuto risposta, l’assenza di risposta equivale a una decisione implicita di rigetto.
Articolo 40 Ricorso giurisdizionale
1. I giudici o i tribunali del paese ospitante hanno competenza esclusiva per qualsiasi controversia tra la direzione e i membri del personale dirigente assunti localmente in merito alla legalità di un atto di attuazione del presente Statuto che li danneggi.
2. I ricorsi contenziosi ai sensi del presente Articolo sono esaminati e giudicati secondo le norme del paese ospitante. Tali norme si applicano anche alle spese sostenute in questi procedimenti.
Capitolo IX Disposizioni finali
Articolo 41 Disposizioni finali
1. Il presente Statuto entra in vigore il 1° maggio 2020.
2. Si applica integralmente a partire da tale data a tutti i membri del personale dirigente assunti localmente che stipulano un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato a partire da tale data.
3. Si applica integralmente a tutti i membri del personale dirigente assunti in loco con contratti a tempo indeterminato conclusi prima di tale data, purché optino per l’applicazione del presente Statuto in linea con l’articolo 26 del presente statuto. In tal caso il loro contratto sarà modificato di conseguenza .
4. Il presente Statuto non si applica ai dirigenti assunti localmente con contratti conclusi prima di tale data che non optano per l’applicazione del presente Statuto in linea con l’articolo 26 del presente Statuto. Tali membri del personale mantengono i diritti previsti dal loro contratto di lavoro.
5. Il presente Statuto è redatto nelle lingue dei paesi dove hanno sede le Scuole. Il testo scritto nella lingua del paese della scuola farà fede in quel paese.
Allegato 1
Parametri retributivi applicabili ai dirigenti delle Scuole europee assunti localmente dopo il 30 aprile 2020
Belgio
Cat. | Scatto 1 | Scatto 2 | Scatto 3 | Scatto 4 | Scatto 5 | Scatto 6 | Scatto 7 | Scatto 8 | Scatto 9 | Scatto 10 | Scatto 11 | Scatto 12 | Valore dello scatto | Mensilità |
HoU | 12.500 | 12.775 | 13.050 | 13.325 | 13.600 | 13.875 | 14.150 | 14.425 | 14.700 | 14.975 | 15.250 | 15.525 | 275 | 12.9 |
DDF&A | 10.750 | 11.000 | 11.250 | 11.500 | 11.750 | 12.000 | 12.250 | 12.500 | 12.750 | 13.000 | 13.250 | 13.500 | 250 | 12.9 |
Germania
Cat. | Scatto 1 | Scatto 2 | Scatto 3 | Scatto 4 | Scatto 5 | Scatto 6 | Scatto 7 | Scatto 8 | Scatto 9 | Scatto 10 | Scatto 11 | Scatto 12 | Valore dello scatto | Mensilità |
DDF&A | 9.250 | 9.500 | 9.750 | 10.000 | 10.250 | 10.500 | 10.750 | 11.000 | 11.250 | 11.500 | 11.750 | 12.000 | 250 | 12.9 |
Italia
Cat. | Scatto 1 | Scatto 2 | Scatto 3 | Scatto 4 | Scatto 5 | Scatto 6 | Scatto 7 | Scatto 8 | Scatto 9 | Scatto 10 | Scatto 11 | Scatto 12 | Valore dello scatto | Mensilità |
DDF&A | 9.985 | 10.302 | 10.619 | 10.935 | 11.252 | 11.569 | 11.885 | 12.202 | 12.518 | 12.835 | 13.152 | 13.468 | 317 | 13.0 |
Lussemburgo
Cat. | Scatto 1 | Scatto 2 | Scatto 3 | Scatto 4 | Scatto 5 | Scatto 6 | Scatto 7 | Scatto 8 | Scatto 9 | Scatto 10 | Scatto 11 | Scatto 12 | Valore dello scatto | Mensilità |
DDF&A | 10.250 | 10.500 | 10.750 | 11.000 | 11.250 | 11.500 | 11.750 | 12.000 | 12.250 | 12.500 | 12.750 | 13.000 | 250 | 13.0 |
Paesi Bassi
Cat. | Scatto 1 | Scatto 2 | Scatto 3 | Scatto 4 | Scatto 5 | Scatto 6 | Scatto 7 | Scatto 8 | Scatto 9 | Scatto 10 | Scatto 11 | Scatto 12 | Valore dello scatto | Mensilità |
DDF&A | 9.500 | 9.750 | 10.000 | 10.250 | 10.500 | 10.750 | 11.000 | 11.250 | 11.500 | 11.750 | 12.000 | 12.250 | 250 | 13.0 |
Spagna
Cat. | Scatto 1 | Scatto 2 | Scatto 3 | Scatto 4 | Scatto 5 | Scatto 6 | Scatto 7 | Scatto 8 | Scatto 9 | Scatto 10 | Scatto 11 | Scatto 12 | Valore dello scatto | Mensilità |
DDF&A | 6.750 | 7.000 | 7.250 | 7.500 | 7.750 | 8.000 | 8.250 | 8.500 | 8.750 | 9.000 | 9.250 | 9.500 | 250 | 14.0 |
Allegato 2
Elenco dei contratti collettivi di cui all’articolo 3.2
1. Disposizioni dei contratti collettivi applicabili alle scuole con sede in Germania:
- §§ 20 und 25 des Tarifvertrages für die Angestellten des öffentlichen Dienstes des Bundes (TVöD-Bund)
- § 2 (2) des Tarifvertrages über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Alterversorgung – ATV)
2. Disposizioni dei contratti collettivi applicabili alle scuole con sede in Italia:
- CCNL per i dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi
3. Disposizioni dei contratti collettivi applicabili alle scuole con sede nei Paesi Bassi:
- 2. e 4. del Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs (CAO- VO)
- 2.1.1 e 3.8.6 del Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair (CAO-PO) e
3.9 del Toelichting op enkele artikelen van de CAO-PO.
Allegato 3 Contenuto dei fascicoli personali e gestione dei dati personali
1. Esiste un fascicolo individuale - fisico o elettronico - gestito dal Direttore della Scuola a cui è assegnato il membro del personale e/o dall’Ufficio del Segretario generale.
2. Contenuto del fascicolo
2.1. Questo fascicolo contiene tutti i documenti relativi alla situazione amministrativa generale dell’agente, ad esclusione di qualsiasi riferimento alle sue opinioni politiche, filosofiche o religiose.
2.2. Possono essere incluse tutte le informazioni necessarie per l’applicazione del presente statuto al membro del personale o del contratto stipulato con lui, e in particolare:
- copie degli atti di nascita, degli atti ufficiali relativi allo stato civile, degli attestati di residenza;
- candidatura, curriculum vitae, lettera di motivazione, copie di diplomi, certificati di formazione, documenti giustificativi che attestano una qualifica professionale supplementare, la partecipazione a corsi di aggiornamento e tutti gli altri documenti relativi alla carriera e alla formazione forniti dal membro del personale;
- documenti ufficiali che attestino che il membro del personale non ha condanne penali in determinati settori quando le norme e i regolamenti delle Scuole europee relativi alla protezione dell’infanzia o la legislazione del paese ospitante della scuola autorizzano o impongono la produzione di tali documenti;
- l’annuncio di posto vacante, la descrizione delle mansioni, il contratto ed eventuali modifiche;
- qualsiasi documento prodotto dal membro del personale e necessario per l’attuazione del presente statuto o del contratto;
- qualsiasi documento ufficiale, rapporto o nota interna riguardante la valutazione e qualsiasi documento ufficiale, rapporto o nota interna riguardante la sua competenza e la sua efficienza nell’esercizio delle sue funzioni;
- l’elenco annuale delle assenze e dei congedi straordinari;
- le buste paga o i fogli paga, i documenti finanziari e fiscali, gli estratti conto e il calcolo delle indennità concesse all’agente;
- ogni provvedimento disciplinare e il relativo fascicolo;
- ogni richiesta presentata dall’agente al direttore, al Consiglio di amministrazione o al Segretario generale, ogni decisione presa in merito a tale richiesta, ogni ricorso giurisdizionale o ricorso amministrativo o contenzioso, nonché le decisioni prese in seguito a tali azioni;
- ogni domanda di promozione e le azioni intraprese a seguito di tali azioni;
- i dati medici suscettibili di influenzare il lavoro quotidiano del membro del personale, i dati necessari ai fini della medicina preventiva, della medicina del lavoro o della valutazione dell’idoneità al lavoro del membro del personale;
- qualsiasi chiarimento da parte del membro del personale in relazione a uno dei suddetti documenti.
3. Procedura e diritti dell’interessato.
3.1. Tutti i documenti e le osservazioni relativi al fascicolo personale saranno datati e depositati.
3.2. La Scuola o l’Ufficio del Segretario generale non possono utilizzare o citare documenti contro un membro del personale se non sono stati inviati da questo membro del personale o non gli sono stati comunicati prima della loro archiviazione. La comunicazione di qualsiasi documento a un membro del personale sarà comprovata dalla sua firma o, in mancanza, da una notifica per lettera raccomandata o per via elettronica, con ricevuta di ritorno.
3.3. Un membro del personale e i suoi parenti più prossimi hanno il diritto, anche dopo aver lasciato il servizio, di prendere conoscenza dei documenti del suo fascicolo e di ottenerne una copia.
3.4. Verrà presa ogni precauzione per garantire la riservatezza del fascicolo personale, indipendentemente dal modo in cui venga trattato.
3.5. Le informazioni contenute in questo fascicolo non possono essere divulgate senza il consenso dell’interessato o, se del caso, dei suoi parenti più prossimi. Nonostante la disposizione di cui sopra, tutti i dati o una parte di essi possono essere trasmessi nei seguenti casi:
- in presenza di norme e regolamenti o di un vincolo legale che ne preveda l’obbligo;
- qualora la trasmissione dei dati al Segretario generale si riveli necessaria per l’adempimento delle proprie funzioni;
- quando la trasmissione dei dati ad un tribunale si rivela necessaria per l’udienza di un caso giudiziario che coinvolge il membro del personale, anche incidentalmente.
3.6. Dopo la sua chiusura, il fascicolo viene conservato per un periodo di 30 anni.
3.7. Un fascicolo viene chiuso ai sensi dell’articolo 3.6. quando si constata che non è necessario aggiungere o rimuovere altri documenti dal fascicolo per adempiere a tutti gli obblighi del membro del personale, come quelli delle Scuole europee o dell’Ufficio del Segretario generale ai sensi del presente Statuto.
3.8. Quando è stato presentato un ricorso o è stato avviato un procedimento giudiziario da parte del membro del personale contro la Scuola o l’Ufficio del Segretario generale, da parte di un terzo contro la Scuola o l’Ufficio del Segretario generale in relazione ad azioni attribuite al membro del personale o quando quest’ultimo è coinvolto, anche incidentalmente, o dalla Scuola o dall’Ufficio del Segretario generale contro il membro del personale, il termine di cui all’articolo 3.6. sarà sospeso fino alla sentenza definitiva del tribunale.
3.9. Le modalità pratiche di gestione dei fascicoli e dei dati personali saranno definite in un testo attuativo, adottato mediante memorandum.
Allegato 4
Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 28 dello Statuto relativo alla determinazione dello scatto iniziale
Lo scatto iniziale che può rivendicare un membro del personale dipende dalla sua anziantià.
La responsabilità della determinazione dello scatto iniziale spetta al Segretario generale.
Per determinare l’anzianità si tiene conto di quanto segue:
o qualsiasi attività professionale debitamente certificata, a condizione che sia direttamente connessa alla natura del posto ricoperto dal membro del personale;
o gli anni di servizio militare obbligatorio.
I periodi di attività esercitate a tempo parziale sono calcolati proporzionalmente, in base al numero di ore che sarebbero state prestate se tali attività fossero state espletate a tempo pieno.
Un determinato periodo può essere conteggiato una sola volta.
Il membro del personale è tenuto a fornire la prova della sua esperienza professionale pertinente producendo documenti/attestazioni che consentano di certificare quanto segue:
- la durata della sua esperienza professionale pertinente;
- se del caso, il compimento di anni di servizio militare obbligatorio.