Contract
Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale).
Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Oggetto e finalità Articolo 2 Definizioni
Capo II Requisiti della Sezione Primavera Articolo 3 Requisiti della Sezione Primavera
Articolo 4 Requisiti del personale educativo o docente
Articolo 5 Progetto educativo
Capo III Procedimento contributivo Articolo 6 Soggetti beneficiari Articolo 7 Attuazione degli interventi Articolo 8 Contenuti dei bandi
Articolo 9 Modalità e termine di presentazione della domanda
Articolo 10 Istruttoria delle domande e cause di esclusione dal contributo
Articolo 11 Assegnazione e concessione del contributo
Articolo 12 Spese ammissibili a rendiconto
Articolo 13 Modalità di erogazione del contributo
Articolo 14 Termini e modalità di presentazione e approvazione del rendiconto
Articolo 15 Ispezioni e controlli a campione
Articolo 16 Revoca del contributo Capo IV Disposizioni finali Articolo 17 Rinvio
Articolo 18 Abrogazioni Articolo 19 Norma transitoria Articolo 20 Entrata in vigore
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1- Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), requisiti, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante la concessione di contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa e al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l’accesso al servizio.
Articolo 2 - Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) Sezione Primavera: servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, disciplinato
dall’articolo 1 comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e relativi accordi ed intese, da intendersi come servizio socio - educativo integrativo e aggregato alle strutture delle scuole di infanzia e dei nidi di infanzia autorizzate ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento; in particolare, il vocabolo “integrativo” specifica la funzione della Sezione Primavera quale Sezione che si aggiunge alla struttura della scuola dell’infanzia o alla struttura del nido di infanzia che già accolga, e continui ad accogliere anche dopo l’attivazione della Sezione Primavera, bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi; il vocabolo “aggregato” indica che la Sezione Primavera è sempre unita alla struttura di una scuola dell’infanzia o alla struttura di un nido di infanzia autorizzate ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento;
b) Sezioni Primavera di nuova attivazione: Sezioni avviate per la prima volta nell’anno scolastico di riferimento ovvero già avviate in anni scolastici precedenti, ma non funzionanti nei due anni scolastici consecutivi antecedenti l’anno scolastico di riferimento;
c) Sezioni Primavera funzionanti anteriormente all’anno scolastico di riferimento: Sezioni che proseguono, nell’ambito di un territorio definito, l’erogazione del servizio avviato anteriormente all’anno scolastico di riferimento e non interrotto nei due anni precedenti indipendentemente dal passaggio del servizio ad altra istituzione scolastica o dalla modifica della natura giuridica dell’ente gestore o dal passaggio ad altro ente gestore;
d) Tavolo tecnico interistituzionale: organismo previsto dall’articolo 7, lettera b), dell’Accordo quadro tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali, sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, avente finalità di indirizzo e verifica sulla esperienza educativa delle Sezioni Primavera, nonché di valutazione delle richieste di contributo a sostegno delle Sezioni stesse;
e) scuola di infanzia: scuola non obbligatoria e di durata triennale, che accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento la cui disciplina è recata dal Capo I del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall’articolo 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); inoltre, per le scuole statali, dalla legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale) e, per le scuole paritarie, dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione);
f) nido di infanzia: servizio educativo e sociale rivolto a bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e rispondente alle caratteristiche e ai requisiti previsti dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
CAPO II
REQUISITI DELLA SEZIONE PRIMAVERA
Articolo 3 -Requisiti della Sezione Primavera
1. La Sezione Primavera, ai fini dell’accesso ai contributi di cui al Capo III, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) accogliere bambini, che compiano i due anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di iscrizione. L’inserimento effettivo viene effettuato ad avvenuto compimento del secondo anno di età. Al compimento del trentaseiesimo mese il bambino conserva il diritto al mantenimento del posto all’interno della Sezione Primavera sino al termine dell’anno scolastico in corso;
b) disporre dell’autorizzazione comunale ovvero della documentazione, prevista dal bando, attestante l’idoneità al proprio funzionamento, sotto il profilo della disponibilità di locali e di spazi nella struttura della scuola o del nido cui è aggregata, che siano idonei, sotto il profilo funzionale e della sicurezza, ad ospitare le sue attività e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia di età di cui alla lettera a) quali, in particolare, l’accoglienza, il riposo, il gioco, l’alimentazione e la cura della persona;
c) disporre di almeno un locale adibito ad uso esclusivo delle proprie attività;
d) allestire i locali e gli spazi con arredi e materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
e) assicurare l’apertura, nel corso dell’anno scolastico, per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno, con facoltà di prosecuzione dell’attività nel mese di luglio;
f) essere dotata di un orario di funzionamento flessibile, che assicuri l’apertura all’utenza per un numero di ore giornaliere compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 8, distribuite su almeno cinque giorni settimanali;
g) essere dotata di personale educativo o docente in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4. Il personale educativo o docente può prestare il proprio servizio anche a favore della struttura cui la Sezione è aggregata, purché almeno un educatore o un docente presti la sua attività in via prevalente a favore della Sezione Primavera;
h) essere dotata di personale ausiliario. Il personale ausiliario può prestare il proprio servizio anche a favore della struttura cui la Sezione è aggregata;
i) predisporre un progetto educativo adeguato ai bisogni dei bambini accolti, conforme alle caratteristiche e ai contenuti di cui all’articolo 5, comma 1;
l) predisporre, con cadenza almeno biennale, idonee forme di aggiornamento per il proprio personale ovvero consentire allo stesso di partecipare, con la medesima cadenza, ad attività formative specifiche.
2. La dimensione massima della Sezione Primavera non può superare, complessivamente, il numero di 20 bambini iscritti nel singolo anno scolastico, indipendentemente dall’orario di frequenza di ognuno di essi.
Articolo 4 -Requisiti del personale educativo o docente
1. Il personale educativo o docente deve:
a) essere in possesso di uno dei titoli di studio idonei, secondo le norme statali e regionali, per l’espletamento del servizio nella scuola d’infanzia o dei nidi di infanzia;
b) essere assunto con un contratto conforme alle norme vigenti per i contratti di lavoro.
2. Durante tutto il periodo di apertura della Sezione Primavera non deve essere superato il rapporto numerico di dieci bambini per educatore o docente.
3. In presenza, nell’ambito della Sezione Primavera, di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio culturale il numero dei bambini assegnato a ciascun educatore o docente viene ridotto fino a raggiungere un rapporto numerico di un insegnante ogni cinque bambini oppure viene previsto personale educativo aggiuntivo in relazione al numero ed alla gravità dei casi.
Articolo 5 -Progetto educativo
1. L’azione educativa o di insegnamento si svolge sulla base di un progetto educativo proprio della Sezione Primavera, distinto da quello della struttura cui essa è aggregata, che deve esplicitare come contenuti essenziali gli obiettivi, in relazione alle attività educative proposte, e le metodologie impiegate. In particolare, il progetto educativo delle Sezioni Primavera aggregate alle scuole di infanzia deve considerare e assicurare la continuità organizzativa e didattica delle Sezioni Primavera con l’attività delle istituzioni dell’infanzia cui sono unite.
CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO
Articolo 6 -Soggetti beneficiari
1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti gestori delle sotto indicate strutture, presenti nel territorio regionale, cui è aggregata almeno una Sezione Primavera in possesso dei requisiti di cui al Capo II:
a) scuole di infanzia statali e paritarie;
b) nidi di infanzia pubblici;
c) nidi di infanzia gestiti da soggetti privati sulla base di una convenzione stipulata con il Comune nel cui territorio hanno sede.
Articolo 7 -Attuazione degli interventi
1. L’unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi di cui al presente regolamento è il Servizio che, nell’ambito della Direzione centrale competente in tema di istruzione, si occupa di tale materia. Il Servizio vi provvede sulla base di bandi emanati con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione.
Articolo 8 - Contenuti dei bandi
1. I bandi contengono i seguenti elementi minimi:
a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all’articolo 6;
b) il termine e le modalità di presentazione delle domande, con la relativa modulistica;
c) l’entità della dotazione finanziaria disponibile;
d) il numero massimo di Sezioni Primavera che può essere aggregato a ogni struttura di cui all’articolo 6, comma 1;
e) la misura massima del contributo concedibile, corrispondente a un importo determinato in base al numero dei bambini iscritti alla singola Sezione Primavera e al numero di ore di apertura giornaliera della stessa;
f) il termine per l’eventuale comunicazione del numero dei bambini iscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo;
g) l’indicazione dei documenti o delle attestazioni di cui all’articolo 13 comma 2;
h) la specificazione delle spese ammissibili, nel rispetto del disposto dell’articolo 12;
i) le modalità di erogazione del contributo, nel rispetto del disposto dell’articolo 13;
l) le modalità di rendicontazione, nel rispetto del disposto dell’articolo 14.
2. I bandi possono inoltre definire anche forme e modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.
Articolo 9 -Modalità e termini di presentazione della domanda
1. La domanda di contributo, redatta in conformità al modello allegato al bando e sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 6, è presentata, completa in ogni sua parte, entro il termine fissato dal bando stesso.
2. La domanda di contributo contiene:
a) la denominazione della scuola o del nido dell’infanzia cui è aggregata la Sezione Primavera per la quale è richiesto il contributo;
b) la denominazione dell’ente gestore della scuola o del nido dell’infanzia e l’indicazione dell’eventuale qualifica di ONLUS;
c) l’indicazione del numero dei bambini iscritti, evidenziando l’eventuale presenza di bambini di cui all’articolo 4 comma 3;
d) l’indicazione del numero delle ore di apertura giornaliera e dei giorni di apertura settimanale della Sezione Primavera;
e) l’indicazione del numero del personale educativo o docente presente nella Sezione Primavera, nel rispetto del disposto dell’articolo 4, commi 2 e 3.
3. Alla domanda è allegata la documentazione specificata nel bando, comprendente in ogni caso:
a) scheda identificativa della Sezione Primavera;
b) progetto educativo della Sezione Primavera;
c) planimetria che illustra la collocazione della Sezione Primavera all’interno dei locali della struttura della scuola o del nido di infanzia cui è aggregata;
d) dichiarazione relativa al possesso dell’autorizzazione comunale al funzionamento ovvero della documentazione attestante l’idoneità al funzionamento prevista dal bando, ovvero comprovante l’avvenuta presentazione al Comune competente della domanda volta al suo ottenimento;
e) dichiarazione di posizione fiscale del beneficiario.
Articolo 10 -Istruttoria delle domande e cause di esclusione dal contributo
1. L’istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio di cui all’articolo 7. Gli esiti dell’istruttoria vengono sottoposti alla valutazione del Tavolo tecnico interistituzionale.
2. Costituiscono causa di esclusione dal contributo:
a) la mancata sottoscrizione autografa della domanda;
b) il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
c) l’assenza di uno o più dei requisiti di cui al Capo II.
Articolo 11 -Assegnazione e concessione del contributo
1. A conclusione dell’istruttoria, con provvedimento adottato dal Direttore Centrale entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, sono approvati e pubblicati nel sito internet istituzionale:
a) l’elenco delle Sezioni Primavera ammesse alla sperimentazione e al finanziamento, con l’indicazione dell’ammontare del contributo assegnato;
b) l’elenco delle Sezioni Primavera ammesse alla sperimentazione ma non ammesse al finanziamento, con la relativa motivazione;
c) l’elenco delle Sezioni Primavera non ammesse alla sperimentazione e non ammesse al finanziamento, con la relativa motivazione.
2. I contributi sono assegnati per l’intero importo fissato dal bando ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c).
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all’importo complessivo del fabbisogno si provvede all’assegnazione dei contributi seguendo i seguenti criteri:
a) i contributi sono assegnati integralmente, in via prioritaria, a tutte le Sezioni Primavera già funzionanti anteriormente all’anno scolastico di riferimento;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell’applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono destinate all’assegnazione, a tutte le Sezioni Primavera di nuova attivazione, dei contributi loro spettanti, proporzionalmente ridotti in misura uguale;
c) qualora le risorse disponibili non consentano di assegnare integralmente i contributi spettanti alle Sezioni Primavera di cui alla lettera a), si provvede alla riduzione proporzionale dei contributi stessi, in misura uguale per dette Sezioni, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti delle Sezioni Primavera di nuova attivazione.
4. Alla concessione dei contributi si provvede entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma 1.
Articolo 12 -Spese ammissibili a rendiconto
1. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per educatori, docenti ed ausiliari. Qualora il personale ausiliario svolga attività anche a favore della struttura alla quale è aggregata la Sezione Primavera, l’imputazione del costo del lavoro deve essere fatta in proporzione alle ore di attività prestate a favore della Sezione Primavera. Le spese per il personale, rapportate al mese o alla parte di mese in cui viene realizzata l’attività educativa o didattica, sono quantificate come di seguito indicato:
1) Personale dipendente e socio lavoratore: costo orario risultante dalla busta paga comprensivo dei contributi, a carico del datore di lavoro;
2) Personale non dipendente: costo orario risultante da apposita lettera di incarico sottoscritta dagli interessati o da altra documentazione contenente il costo orario;
b) spese per la formazione del personale educativo o docente: spese per il pagamento di eventuali quote di iscrizione ad attività di formazione ovvero spese per compensi ai docenti che, all’interno della Sezione Primavera e al fuori dell’orario di apertura della stessa, eroghino la formazione al personale educativo o docente;
c) spese per acquisto di materiali di consumo, giochi, materiale didattico da utilizzare all’interno della Sezione Primavera;
d) spese di noleggio di attrezzature per le attività didattiche direttamente riferite ai bambini della Sezione Primavera;
e) spese generali di gestione, direttamente riferibili alle attività della Sezione Primavera. Tali costi sono considerati ammissibili a condizione che siano basati su costi generali effettivi e che vengano imputati con calcolo pro-rata alla Sezione Primavera secondo un metodo debitamente giustificato;
f) spese per l’acquisto di derrate alimentari direttamente riferibili ai bambini della Sezione Primavera;
g) spese per l’acquisto di beni mobili e attrezzature, purché utilizzati esclusivamente per la Sezione Primavera. I beni di valore unitario d’acquisto inferiore a 500,00 euro sono considerati interamente ammortizzabili nell’anno d’acquisto. Per i beni di valore unitario d’acquisto superiore a 500,00 euro, si considera ammissibile il costo
annuale di ammortamento, rapportato al periodo di utilizzo del bene, calcolato in base alla normativa fiscale vigente.
2. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo qualora non sia recuperabile.
3. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito alle attività educative o didattiche e del personale ausiliario.
4. Ai fini del calcolo delle spese e dei costi di gestione di cui al comma 1, si considerano tutte le spese contabilmente registrate con riferimento alla gestione ordinaria della Sezione Primavera relativamente al periodo effettivo di inizio e di fine dell’attività di accoglienza, compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio dell’anno scolastico per il quale è stato richiesto il contributo. Sono altresì computati i costi imputabili alla Sezione in sede di chiusura o di assestamento del relativo bilancio di esercizio del beneficiario, in applicazione dei criteri e delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni fiscali. Gli stessi sono computati in misura proporzionale al periodo effettivo di attività della Sezione stessa.
5. Le spese sostenute devono essere comprovate da buste paga, fatture ovvero, qualora ciò non risulti possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, quietanzati entro il termine previsto per la chiusura del rendiconto.
6. La documentazione giustificativa e probatoria delle spese sostenute deve essere tenuta agli atti dalle Sezioni Primavera e può essere richiesta dal Servizio in sede di ispezione o controllo.
Articolo 13 - Modalità di erogazione del contributo
1. All’erogazione del contributo si provvede in via anticipata, per un importo pari al settanta per cento del contributo concesso, e a saldo, per un importo pari alla differenza tra quello di detta anticipazione e la spesa complessiva ammessa a seguito della verifica del rendiconto, fermo restando l’ammontare del contributo concesso e fatto salvo il disposto dell’articolo 14, comma 4.
2. Ai fini dell’erogazione in via anticipata, i beneficiari sono tenuti a presentare l’autorizzazione comunale al funzionamento ovvero la documentazione attestante l’idoneità al funzionamento, prevista dal bando in conformità alla normativa vigente alla data di emanazione dello stesso.
3. Nel caso i beneficiari dei contributi abbiano natura di impresa l’erogazione anticipata può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, della Legge regionale 7/2000.
Articolo 14 - Termini e modalità di presentazione e approvazione del rendiconto
1. Il rendiconto delle spese complessivamente sostenute, anche se non coperte dal contributo regionale, è presentato al Servizio entro il 15 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione del contributo, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e dall’articolo 38, comma 3, della legge regionale 13/2018.
2. È ammessa la richiesta motivata di proroga, non superiore a 30 giorni, del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.
3. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di proroga, ovvero di presentazione dell’istanza stessa oltre il termine di scadenza del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate fino alla scadenza del termine
di rendicontazione previsto dal comma 1, purché sia raggiunto l’interesse pubblico e fermo comunque il disposto di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).
4. In sede di approvazione del rendiconto, il contributo concesso è confermato qualora il suo ammontare non risulti superiore alla differenza risultante detraendo, dall’importo complessivo delle spese ammissibili a rendiconto sostenute per il funzionamento della singola Sezione Primavera nell’anno scolastico per il quale è stata presentata la domanda, l’importo complessivo delle entrate relative alla Sezione stessa, riferibili al medesimo periodo. Qualora l’ammontare del contributo concesso risulti superiore a detta differenza, il contributo è rideterminato in un importo pari alla differenza stessa ed il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante.
5. Nel calcolo delle entrate di cui al comma 4 non viene computato l’importo del contributo concesso.
6. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, il beneficiario allega al rendiconto una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, sulla base delle risultanze contabili e fiscali attesti:
a) che il contributo rendicontato non supera la differenza di cui al medesimo comma 4, ovvero che il contributo rendicontato supera tale differenza, indicando l’ammontare della stessa;
b) per i soli soggetti che rendicontano secondo le modalità stabilite dall’articolo 43 della legge regionale 7/2000, che il contributo è stato utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa e per il contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l’accesso al servizio.
Articolo 15 - Ispezioni e controlli a campione
1. Il Servizio, anche in collaborazione con il Tavolo interistituzionale, effettua ispezioni e controlli a campione sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari e sulle attività dagli stessi svolte nella Sezione Primavera, anche recandosi presso la sede delle Sezioni stesse.
Articolo 16 - Revoca del contributo
1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:
a) mancanza, perdita o mancato riscontro, in sede di ispezioni o di controlli, dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4;
b) mancata presentazione del rendiconto entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comma 1;
c) rifiuto di sottoporsi alle ispezioni e ai controlli a campione previsti dall’articolo 15;
d) mancata presentazione al Servizio, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 11, comma 1, dell’autorizzazione comunale al funzionamento ovvero della documentazione attestante l’idoneità al funzionamento prevista dal bando.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione di tutte le somme erogate ai sensi del titolo III, capo II della legge regionale 7/2000.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.
Articolo 18 - Abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 97 (Regolamento recante, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) requisiti, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi a sostenere il servizio erogate dalle Sezioni Primavera);
b) decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2013, n. 64 (Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera);
c) decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 165 (Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera).
Articolo 19 – Norma transitoria
1. Il presente Regolamento si applica alle domande presentate a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021.
2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 97/2012.
Articolo 20 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.