Abrogazioni. A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.
Abrogazioni. A far data dal 24 ottobre 2001, sono state abrogate la legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, l’art. 8-bis della legge n. 79/1983, l’art. 23 della legge n. 56/1987, nonché tutte le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate. Vediamo, concretamente, cosa tutto ciò significa. Sulla abrogazione della legge n. 230 c’è poco da dire: un nuovo provvedimento che risponde ad una filosofia operativa completamente diversa, è stato emanato e le vecchie disposizioni cessano di esistere. Tra queste vanno ricordate sia la legge n. 266/1977 per i rapporti a termine del settore dello spettacolo, che la legge n. 84/1986 (peraltro, ripresa integralmente nell’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001) sui contratti relativi alle aziende aeroportuali, che l’art. 12 della legge n. 196/1997 (peraltro, successivamente, cancellata dal D.L.vo n. 276/2003), il quale, inserendosi nell’art. 2 della legge n. 230/1962, affrontava i temi della proroga e della successione dei contratti. L’abrogazione dell’art. 8-bis della legge n. 79/1983 ed il richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso articolo alle leggi n. 18/1978 e n. 598/1979, ha portato alla cancellazione dell’iter autorizzatorio della Direzione provinciale del Lavoro per le assunzioni a termine determinate da una intensificazione dell’attività lavorativa in limitati periodi dell’anno. Resta, tuttavia, una sola ipotesi di assunzione per punte stagionali in cui è necessaria l’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale del Lavoro: negli aeroporti minori, qualora le società di volo e di terra, ivi operanti, si trovino nella necessità di “sforare” il limite del 15% sull’organico in forza a tempo indeterminato, previsto dall’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001. Non trovano, poi, applicazione nei confronti del personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale le disposizioni che riguardano la disciplina della proroga, la scadenza del termine e le sanzioni correlate al mancato rispetto dei termini di interruzione tra un contratto a tempo determinato e l’altro.
Abrogazioni. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la circolare ISVAP n. 502 del 25 marzo 2003.
Abrogazioni. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
Abrogazioni. La contrattazione integrativa in oggetto sostituisce tutte le precedenti.
Abrogazioni. (Entrata in vigore) Art. 26 (Pubblicazione)
Abrogazioni. 1. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare in materia di organizzazione contenuta in altri Regolamenti del Comune nonché ogni altra disposizione contrastante con il presente Regolamento.
Abrogazioni. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
Abrogazioni. 1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce la COSAP disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2006 e il Canone sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 11/02/2013 intendendosi quindi abrogati i regolamenti in materia a far data dal 1° gennaio 2021.
2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la TOSAP disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all’anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all’art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.
3. I regolamenti abrogati continuano ad applicarsi ai rapporti giuridici sorti prima dell’abrogazione.
Abrogazioni. 1. Ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1, del codice, sono abrogati gli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.