ACCORDO TRA GLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA CARNIA, DEL NATISONE, COLLINARE, DEL GEMONESE E DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE, DEL TORRE, MEDIO FRIULI E RIVIERA BASSA FRIULANA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO...
ACCORDO TRA GLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA CARNIA, DEL NATISONE, COLLINARE, DEL GEMONESE E DEL CANAL DEL FERRO-XXX XXXXXX, DEL TORRE, MEDIO FRIULI E RIVIERA BASSA FRIULANA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO «SUNRISE»
TRA
L’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Xxxxxxx Xxxx di Codroipo in qualità di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale Medio Friuli con sede in xxxxx Xxxxx 00, qui rappresentata dal Presidente , nato il , C.F.
domiciliato per la carica presso la suddetta ASP;
E
l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale in qualità di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni:
⮚ dell’ambito territoriale della Carnia;
⮚ dell’ambito territoriale Collinare;
⮚ dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Xxx Xxxxxx,
con sede in xxx Xxxxxxxx 000 a Udine, rappresentata dal Direttore generale xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato il 11/08/1975, C.F. CPRDNS75M11C758X, domiciliato per la carica presso la suddetta Azienda;
il Comune di Cividale, in qualità di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Natisone, con sede in , rappresentato dal Sindaco , nato il , C.F. domiciliato per la carica presso il suddetto Comune;
il Comune di Tarcento, in qualità di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Torre, con sede in , rappresentato dal Sindaco , nato il , C.F. domiciliato per la carica presso il suddetto Comune;
il Comune di Latisana, in qualità di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale Riviera Bassa Friulana, con sede in xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 00, rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxxx Xxxxx, nato il , C.F. domiciliato per la carica presso il suddetto Comune;
RICHIAMATE LE SOTTO INDICATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE:
- Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della Legge 27 giugno 2013, n. 77, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011»;
- Decreto legge 14 agosto 2013, n. 119 convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
- Intesa tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie
locali del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014;
- Legge 8 novembre 2000, n, 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- Legge regionale 8 agosto 2021, n. 12 «Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori»;
ai sensi del quadro normativo sopra richiamato i Servizi sociali dei Comuni concorrono alla programmazione e all'attuazione degli interventi e dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere attraverso progetti e prestazioni a sostegno di donne vittime di violenza di genere, sole o con figli minori, così come recepito dalle relative Convenzioni Istitutive;
l’art. 17, comma 4, della L.R. n. 6/2006 prevede che “A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi”;
a fronte dell’esperienza maturata negli anni dagli ambiti territoriali firmatari, presso alcuni dei quali sono state avviate specifiche progettualità (Centri antiviolenza, Case rifugio, Case di semi- autonomia) e della spinta dettata dall’estensione e dalla gravità del fenomeno in parola, è emersa l’opportunità di sperimentare la costruzione di una filiera di interventi e servizi di area vasta, volta a qualificare l’offerta e a garantire un più efficace e migliore impiego delle risorse;
il presente Accordo si pone come primo passo di un progetto che, volendo innovare non solo contenuti ma anche metodi, affiancherà ad una programmazione sovrazonale un modello di amministrazione condivisa, attraverso un percorso di co-progettazione (art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) capace di coinvolgere attivamente e di valorizzare il ruolo degli Enti del Terzo Settore (ETS) che operano in quest’area ed il loro importante bagaglio di conoscenze ed esperienze;
costituiscono pertanto obiettivi condivisi dei Servizi sociali dei Comuni aderenti al presente Accordo:
1. promuovere il benessere delle comunità locali e prevenire situazioni di difficoltà, disagio, esclusione ed emarginazione individuali e familiari;
2. garantire alle situazioni emergenziali risposte tempestive, omogenee e coordinate fra gli ambiti territoriali aderenti al progetto;
3. specializzare gli interventi ad ogni loro livello, perseguendo la massima efficacia ed efficienza degli stessi, nonché la loro sostenibilità economica;
4. contenere la spesa a carico dei singoli ambiti territoriali e/o comuni tramite la realizzazione di interventi di area vasta.
DATO ATTO CHE
le parti sono state autorizzate alla sottoscrizione del presente Accordo con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. del e successiva
deliberazione giuntale di presa d’atto n. del ; ovvero decreto del Direttore generale n. del ;
ovvero deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del ;
l’art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” secondo le forme e con i limiti stabiliti dalla stessa norma in questione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO ED ATTIVITÀ
Con il presente Accordo di collaborazione gli ambiti territoriali della Carnia, del Natisone, Collinare, del Gemonese e del Canal del Ferro-Xxx Xxxxxx, del Torre, Medio Friuli e Riviera Bassa Friulana si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, il programma di sperimentazione inter-ambiti per la realizzazione di una filiera di interventi e servizi per donne vittime di violenza di genere e per uomini maltrattanti, denominato «Progetto Sunrise» che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato sub 1).
In particolare si intendono realizzare le seguenti azioni:
- realizzazione di interventi atti a promuovere il benessere delle comunità locali e a prevenire situazioni di difficoltà, disagio, esclusione ed emarginazione individuali e familiari nel territorio dei sette SSC aderenti al progetto;
- attivazione di almeno due centri antiviolenza, distribuiti in modo da servire tutte le aree del territorio;
- apertura di almeno cinque sportelli territoriali, quali articolazioni locali dei Centri antiviolenza;
- gestione di almeno una Casa rifugio per l’utenza di tutto il territorio considerato;
- gestione di almeno due Case di semi-autonomia (già denominate case di transizione) per l’utenza di tutto il territorio considerato;
- realizzazione di interventi di supporto all’autonomia delle donne vittime di violenza di genere sull’asse casa, lavoro, sostegno al reddito;
- realizzazione di interventi di supporto ai figli delle donne vittime di violenza di genere;
- realizzazione di interventi per i maltrattanti;
- istituzione di una équipe multi-professionale, a supporto delle attività di cui al progetto;
ART. 2 – CO-PROGETTAZIONE ED ENTE CAPOFILA
Attesa la necessità di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nelle attività da realizzare, si conviene di utilizzare l’istituto della co-progettazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.
117 «Codice del Terzo Settore», che ha per oggetto la definizione progettuale d’iniziative, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica.
Alla co-progettazione parteciperanno tutte le parti che sottoscrivono il presente Accordo ed altri soggetti, anche istituzionali, che intenderanno aderire al percorso progettuale.
All’esito della procedura di co-progettazione sarà possibile definire i contenuti specifici delle attività da realizzare, la condivisione di obiettivi e di responsabilità fra i vari partner di progetto.
Le parti convengono di individuare quale soggetto capofila della co-progettazione il Servizio sociale dei Comuni del Medio Friuli in delega alla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Xxxxxxx Xxxx di Codroipo. Lo stesso:
- si qualifica quale responsabile del procedimento di co-progettazione e riferimento della costituenda Associazione Temporanea di Scopo per gli aspetti di ordine economico;
- svolge un ruolo di coordinamento tra le parti che partecipano alla procedura;
- provvede a presentare alla Regione Friuli Venezia Giulia istanza di contributo a valere sul Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni previsto all’art. 21 della L.R. n. 12/2021, a sostegno della attività oggetto della sperimentazione;
- si impegna a mettere a disposizione i necessari supporti logistici.
ART. 3 – GOVERNANCE DEL PROCESSO DI CO-PROGETTAZIONE
Il percorso di co-progettazione, per entità delle partite in gioco e per complessità del processo attuativo, richiederà una particolare cura alla dimensione della governance del processo, del confronto pubblico-privato e dell’integrazione dei soggetti coinvolti. Si prevede pertanto una struttura del sistema di governance articolata su due livelli: un primo livello che abbia cura della dimensione direttiva della co-progettazione ed un secondo livello che ponga al centro la dimensione gestionale ed attuativa del programma.
Il livello direttivo, luogo decisionale responsabile dell’attuazione e del buon andamento dell’intero processo di co-progettazione, che garantisce una valenza strategica in relazione ai contenuti oggetto di co-progettazione e con funzioni di raccordo politico, sarà costituito da un organismo collegiale direzionale, ovvero da una cabina di regia integrata, composta dai Responsabili dei Servizi sociali dei Comuni coinvolti (in rappresentanza allargata o ristretta) e dai componenti dell’Associazione Temporanea di Scopo (in rappresentanza allargata o ristretta).
Completerà il livello direttivo del sistema di governance il presidio amministrativo del processo, attraverso l’individuazione, sia per parte pubblica che privata, di referenti amministrativi che insieme avranno cura della dimensione amministrativa della co-progettazione. Il referente amministrativo di parte pubblica sarà garantito dal soggetto capofila, il Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Medio Friuli, a fronte di copertura finanziaria interna al progetto.
Il livello gestionale ed attuativo sarà costituito da un apposito staff di programma, privilegiando l’individuazione di figure tecniche con competenze coerenti con il tema oggetto di co- progettazione.
Si valuterà l’opportunità di attivare appositi tavoli tematici di lavoro in relazione a questioni specifiche, con compiti di lettura condivisa del bisogno, traduzione delle diverse attività, redazione
di protocolli tecnico-operativi, nonché di monitoraggio e lettura di esiti ed impatti sociali del Progetto.
Rimane inteso che la titolarità delle scelte rimane in capo alle Assemblee dei Sindaci di ambito territoriale, che potranno essere chiamate ad esprimere atti di indirizzo durante l’intero corso della procedura di co-progettazione.
ART. 4 – ÉQUIPE MULTI-PROFESSIONALE
Tra le attività previste dal progetto «Sunrise» ed elencate nell’art. 1 è prevista la costituzione di un’équipe multi-professionale, con funzione di supporto tecnico-specialistico alle attività oggetto di co-progettazione.
In particolare l’équipe multi-professionale:
- individua gli strumenti professionali e gli interventi più idonei alla costruzione del progetto di presa in carico con la persona in tutte le sue fasi (dalla richiesta di aiuto all’autonomia), in stretta collaborazione con gli operatori referenti dei singoli SSC e con gli operatori degli ETS;
- cura la rete territoriale formale e informale con i soggetti del territorio;
- verifica e promuove la correttezza dei percorsi.
ART. 5 – IMPEGNI DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI PARTNER
Gli Enti gestori partecipanti alla co-progettazione si impegnano a:
- garantire, attraverso i Responsabili degli SSC, la programmazione, la funzione direzionale, il monitoraggio, la valutazione ed il raccordo politico integrati, relativi al progetto «Sunrise»;
- partecipare, attraverso i Responsabili degli SSC, alla cabina di regia integrata della co- progettazione;
- sottoscrivere la convenzione di co-progettazione che verrà definita nei contenuti all’esito della procedura;
- collaborare allo svolgimento delle attività progettuali con continuità, dando immediata comunicazione, l’un l’altro, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- trasferire annualmente in un’unica soluzione all’Ente capofila il contributo finanziario di cui al successivo art. 7.
Il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione sino al 31 dicembre 2024 e potrà essere rinnovato per un ulteriore biennio, previo comune Accordo tra le parti, con comunicazione scritta formalizzata almeno due mesi prima della scadenza.
Le risorse economiche per l’espletamento delle attività di co-progettazione e della progettazione sono rappresentate da:
- finanziamento regionale a valere sul Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni previsto all’art. 21 della L.R. n. 12/2021;
- contributo degli Enti co-progettanti che si impegnano a trasferire all’Ente capofila un importo annuo di € 9.000,00 per ciascun anno di durata del presente Accordo;
- eventuali risorse degli ETS, acquisite durante il percorso di co-progettazione.
L’onere finanziario dei partner derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute ed è finalizzato prioritariamente a dare copertura ai costi dell’équipe multi-professionale e riconoscere all’Ente capofila un rimborso per la messa a disposizione delle proprie strutture organizzative ai fini degli adempimenti inerenti al progetto. Lo stesso non costituisce in modo alcuno forma di corrispettivo.
I partner si impegnano inoltre a mettere a disposizione, senza oneri per il partenariato progettuale, le sedi per i locali sportelli territoriali.
Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente Accordo a fronte di modifiche degli assetti istituzionali sovraordinati o qualora, per comprovati motivi, non fosse possibile garantire gli impegni di cui agli articoli 3, 5 e 7. Il recesso dovrà essere comunicato mediante nota scritta da inviarsi alle controparti a mezzo PEC con almeno 6 mesi di preavviso.
Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Accordo, le parti riconoscono la competenza del Foro di Udine.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le norme in vigore per la Pubblica Amministrazione.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo.
Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Data
Per l’ASP Xxxxxxx Xxxx di Codroipo Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni del Medio Friuli: il Presidente
Per l’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, Ente gestore dell’ambito territoriale della Carnia, dell’ambito territoriale Collinare, dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Xxx Xxxxxx: il Direttore generale xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Per il Comune di Cividale
il Comune di Cividale, Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Natisone: il Sindaco
Per il Comune di Tarcento, Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Torre: il Sindaco
Per il Comune di Latisana, Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale Riviera Bassa Friulana: il Sindaco Lanfranco Sette
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Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale.
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