Risorse Clausole campione

Risorse. Il presente accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all’Art. 5. Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.
Risorse. Le risorse economiche per l’attuazione del Piano di zona si riferiscono al budget costituito da finanziamenti statali, regionali e comunali. I soggetti sottoscrittori convengono che le risorse finanziarie previste per l’attuazione del Piano di Zona siano destinate all’Ente Capofila, che ne assicurerà la gestione con propri atti amministrativi nei termini stabiliti dal Piano di Zona, nel rispetto delle normative in materia e secondo le disposizioni degli organi di governo e di gestione del Piano di Zona.
Risorse. Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dalla Regione Puglia sulla base delle risorse disponibili di cui all’articolo 22 del D.L.18/2020, ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e comunque subordinate alla verifica preventiva della compatibilità finanziaria da parte dell’INPS. È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto da parte di INPS.
Risorse. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 4, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali e finan- ziare secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dal successivo art. 6. Resta inteso che, in luogo del versamento del contributo annuale di ge- stione, il CNR si impegna a sostenere direttamente i costi del personale dedicato alle seguenti attività: i. Partecipazione attiva, per il tramite del rappresentante incari- cato, ai lavori dell’Organo di Governo e dell’Assemblea; ii. Partecipazione attiva, per il tramite del rappresentante incari- cato, ai lavori del Comitato tecnico di cui all’art. 12 dello Statuto del CTNA; iii. Fornire contributi per le attività di cui ai punti da 1. a 8. del pre- cedente articolo, alla luce delle richieste specifiche formulate da- gli organi del CTNA e le competenze del CNR. Il CTNA, per le attività di cui al precedente art. 4, si impegna a: 1. mettere a disposizione il proprio livello di posizionamento in am- bito nazionale e riconoscimento istituzionale verso tutti gli stakeholder coinvolti, in qualità di soggetto identificato (Legge dello Stato n° 123 del 3 Agosto 2017) come «struttura di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale». 2. svolgere azioni di supporto, coordinamento e indirizzo sia allo sviluppo del Piano, sia alla promozione dei risultati della collaborazione del CTNA e del CNR e, conseguentemente, dei risultati verso imprese, organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche così da supportare l’in- dividuazione – sulla base dei risultati che scaturiranno dalle azioni del Piano – delle più efficaci politiche di sostegno del settore aerospaziale finalizzate al perseguimento degli obiettivi strategici di lungo periodo. 3. fornire al CNR tutta la collaborazione necessaria o opportuna a consentire lo svolgimento delle suddette attività e, in particolare, a co- municare tempestivamente tutti i dati, le notizie e le informazioni neces- sarie o anche solamente utili per il corretto espletamento delle stesse.
Risorse. 1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA c. stanziamenti del Fondo dell’Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti e. stanziamenti previsti per l’alternanza scuola lavoro f. bonus docenti g. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro h. Contributi dei genitori 2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto verrà quantificato dal DSGA e sarà oggetto di periodica informazione sindacale
Risorse. 1- Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: • Gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali al¬l’offerta formativa • Gli stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi aggiuntivi del personale ATA • Gli stanziamenti del FIS annualmente stabiliti dal MIUR • Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti • Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro • Eventuali contributi finalizzati dei genitori.
Risorse. 1. Il Fondo dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.) è determinato in base a quanto previsto dall’articolo 85 del CCNL scuola e dalla sequenza contrattuale da questo prevista al comma 3. Il presente contratto ha lo scopo di soddisfare e armonizzare diverse esigenze assicurando a. una distribuzione equilibrata tra tutto il personale, b. una ripartizione commisurata agli impegni e ai carichi di lavoro dei docenti e del personale ATA, c. un impiego aderente e funzionale a quanto previsto nel POF, d. un utilizzo delle risorse economiche del F.I.S. in grado di valorizzare le diverse competenze che operano nell’Istituzione scolastica 2. Nel Contratto Collettivo Economico Integrativo (CCEI) annuale sono stabiliti i criteri per suddividere il F.I.S. tra la componente docente e la componente ATA e per suddividere la quota spettante al personale ATA tra il personale amministrativo e i Collaboratori Scolastici. Le risorse del F.I.S. sono suddivise tra personale docente e personale ATA, dopo aver estrapolato la quota dei compensi del docente Collaboratore del Dirigente Scolastico e del DSGA. 3. In relazione ai contenuti organizzativi, didattici, formativi e progettuali presenti nel P.O.F. sono a carico del Fondo d’Istituto i compensi relativi: a. al piano delle attività comprendente gli aspetti organizzativi e le attività necessarie al funzionamento per la componente docenti, (allegato CCEI annuale); b. al Piano delle Attività del personale ATA, (allegato CCEI annuale); c. agli incarichi pedagogico – didattici e alle attività progettuali contenute nel P.O.F. (allegato CCEI annuale); d. alla flessibilità organizzativa e didattica (allegato CCEI annuale). L’utilizzo delle economie degli anni precedenti è oggetto di specifica contrattazione tra la parte Pubblica e la RSU. 4. Per il personale ATA, qualora la quota spettante del FIS non sia sufficiente a retribuire tutte le attività aggiuntive previste dal Piano delle Attività, le ore in esubero possono essere compensate, a richiesta, con recuperi orari o giornalieri prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (giorni di chiusura prefestiva) o dopo il termine delle lezioni, compatibilmente con le esigenze di servizio. 5. Nel caso in cui in fase di previsione la quota assegnata ai docenti non sia sufficiente a retribuire tutte le attività programmate, si procederà ad una riduzione in percentuale sulle ore attribuite alle attività previste nella tabella riepilogativa B del contratto economico annuale. S...
Risorse. 1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
Risorse. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: • Gli stanziamenti del Fondo dell’Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal Ministero. • Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti se autorizzati. • Altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate al Fondo d’Istituto per la retribuzione del personale della scuola, a seguito d’accordi, convenzioni o altro.
Risorse. Le risorse economiche per l’espletamento delle attività di co-progettazione e della progettazione sono rappresentate da: - finanziamento regionale a valere sul Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni previsto all’art. 21 della L.R. n. 12/2021; - contributo degli Enti co-progettanti che si impegnano a trasferire all’Ente capofila un importo annuo di € 9.000,00 per ciascun anno di durata del presente Accordo; - eventuali risorse degli ETS, acquisite durante il percorso di co-progettazione. L’onere finanziario dei partner derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute ed è finalizzato prioritariamente a dare copertura ai costi dell’équipe multi-professionale e riconoscere all’Ente capofila un rimborso per la messa a disposizione delle proprie strutture organizzative ai fini degli adempimenti inerenti al progetto. Lo stesso non costituisce in modo alcuno forma di corrispettivo. I partner si impegnano inoltre a mettere a disposizione, senza oneri per il partenariato progettuale, le sedi per i locali sportelli territoriali.