DELIBERA N. 457/19/CONS
DELIBERA N. 457/19/CONS
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA CESSIONE DELLA CAPACITÀ TRASMISSIVA DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DEI SOGGETTI ASSEGNATARI DEI DIRITTI D’USO IN AMBITO LOCALE RELATIVI AI CANALI 51 E 53 UHF
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 27 novembre 2019;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;
VISTA la Direttiva 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, pubblicata in GUCE L321/36 del 17 dicembre 2018;
VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito la Legge di Bilancio 2018);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito la Legge di Bilancio 2019);
VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC- 06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunication Union) e ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 95/19/CONS;
VISTO il Contratto nazionale di servizio 2018-2022 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2018;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”;
VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)” (di seguito PNAF);
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. roadmap) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;
VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” ai sensi del quale “Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019” così come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTA la nota prot. n. 82540 del 22 dicembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico (prot. Autorità n. 89350 del 22 dicembre 2017), con la quale è stato trasmesso l’accordo internazionale “Agreement between the Administrations of Spain and Italy concerning frequency coordination of Digital Terrestrial Television in the band 470-694 MHz”, firmato a Madrid in data tra 21 settembre 2017 tra Italia e Spagna;
VISTA la nota prot. n. 82580 del 22 dicembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico (prot. Autorità n. 89380 del 22 dicembre 2017), con la quale è stato trasmesso l’accordo internazionale “Agreement between the Competent Administrations of France, Italy, Monaco and Vatican City State concerning frequency co-ordination of Digital Terrestrial Television in the band 470-694 MHz”, firmato in data 26 settembre 2017 tra Italia, Francia, Città del Vaticano e Principato di Monaco;
VISTA la nota prot. n. 82543 del 22 dicembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico (prot. Autorità n. 89359 del 22 dicembre 2017), con la quale è stato trasmesso l’accordo internazionale “Framework multilateral agreement between the Administrations of Albania, Croatia, Greece, Italy, Montenegro, San Marino and Slovenia on the re-planning principles for the frequency plan concerning future digital terrestrial television networks in the frequency band 470-694 MHz (in the coastal area
of the Adriatic and the Ionian Sea)”, firmato a Tivat in data 3 ottobre 2017 tra Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro e Grecia;
VISTA la nota prot. n. 82536 del 22 dicembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico (prot. Autorità n. 89357 del 22 dicembre 2017), con la quale è stato trasmesso l’accordo internazionale “Coordination Agreement between the Administrations of Italy and Switzerland regarding a revised terrestrial frequency TV Plan in the band 470-694 MHz”, firmato in data 10 ottobre 2017 tra Italia e Svizzera;
VISTA la nota prot. n. 82530 del 22 dicembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico (prot. Autorità n. 89353 del 22 dicembre 2017), con la quale è stato trasmesso l’accordo internazionale “Coordination Agreement between the Administrations of Italy and Austria regarding a new terrestrial frequency TV Plan in the band 470-694 MHz”, firmato in data 1° dicembre 2017 tra Italia e Austria;
VISTA la nota prot. n. 5745 del 25 gennaio 2018 del Ministero dello sviluppo economico (prot. Autorità n. 5520 del 25 gennaio 2018), con la quale è stato trasmesso l’accordo internazionale “Frequency Coordination Agreement between the Administrations of Malta and Italy for Digital Terrestrial Television Service in the band 470-694 MHz”, firmato in data 29 dicembre 2017 tra Italia e Malta;
CONSIDERATO che, sulla base degli accordi internazionali sottoscritti con i paesi radioelettricamente confinanti, gli operatori di rete titolari di diritto d’uso per i canali 50, 51, 52 e 53 della banda UHF dovranno rilasciare le relative frequenze a partire dal primo gennaio 2020 secondo le tempistiche e le modalità dettagliate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019;
CONSIDERATO che, per ciascuna delle quattro aree geografiche in cui è suddiviso il territorio nazionale ai fini dell’attuazione del processo di refarming della banda a 700 MHz, il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019 ha individuato, all’articolo 1, comma 2, i bacini interessati (c.d. “aree ristrette”) dai rilasci anticipati dei canali 50 e 52 UHF da parte degli operatori di rete titolari dei relativi diritti d’uso in ambito nazionale e dei canali 51 e 53 UHF da parte degli operatori di rete titolari dei relativi diritti d’uso in ambito locale e, all’articolo 2, comma 2, ha suddiviso il periodo transitorio, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, in quattro fasi temporali associate alle suddette aree;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 1031, della Legge di Bilancio 2018 così come emendato dall’articolo 1, comma 1104, della Legge di Bilancio 2019, stabilisce che “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni
economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente disposizione che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel periodo transitorio ai sensi del comma 1032”;
VISTA la delibera n. 390/19/CONS, del 19 settembre 2019, recante “Avvio del procedimento per la definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva da parte della concessionaria del servizio pubblico a favore dei soggetti assegnatari dei diritti d’uso relativi ai canali 51 e 53 della banda UHF”;
VISTA la delibera n. 398/19/CONS del 17 ottobre 2019, recante “Consultazione pubblica concernente la definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva da parte della concessionaria del servizio pubblico a favore dei soggetti assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale relativi ai canali 51 e 53 UHF”;
VISTA la richiesta di informazioni ed elementi utili ai fini dell’istruttoria in oggetto inviata a Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (prot. Autorità n. 406043 del 25 settembre 2019) e la relativa risposta pervenuta (prot. Autorità n. 422190 del 4 ottobre 2019), nonché la successiva integrazione (prot. Autorità n. 423928 del 7 ottobre 2019);
VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica da parte dei seguenti soggetti: Aeranti Corallo (prot. Autorità n. 0473260 del 5/11/2019); Rete Oro
S.r.l. (prot. Autorità n. 0473264 del 5/11/2019); Confindustria Radio Televisioni (prot. Autorità n. 496106 del 18/11/2019); Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (prot. Autorità 496287 n. del 18/11/2019); P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. (prot. Autorità n. 0473465 del 5/11/2019 e n. 502452 del 21/11/2019), Presidente Regione Liguria (prot. Autorità 500905 n. del 20/11/2019);
VISTE le richieste di audizione di: Confindustria Radio Televisioni (prot. Autorità n. 0470612 del 4 novembre 2019); Aeranti Corallo (prot. Autorità n. 0455998 del 29 ottobre 2019), P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. (prot. Autorità n. 0473465 del 5 novembre 2019); Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (prot. Autorità n. 0480760 del 8 novembre 2019);
SENTITI in audizione i seguenti soggetti: in data 6 novembre 2019 Aeranti Corallo (convocazione prot. Autorità n.0464995 del 31 ottobre 2019); in data 20 novembre 2019 Confindustria Radio Televisioni (convocazione prot. Autorità n.0486058 del 12 novembre 2019), Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (convocazione prot. Autorità n. 0486072 del 12 novembre 2019), P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. (convocazione prot. Autorità n. 0489999 del 14 novembre 2019);
AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, che di seguito si sintetizzano:
Osservazioni di carattere generale
Un’Associazione ha osservato, in via generale, che lo spirito della legge è quello di fornire agli operatori locali costretti alla dismissione anticipata dei canali 51 e 53 UHF una soluzione transitoria sino al completo rilascio di tutte le attuali frequenze e che, pertanto, tale soluzione non possa costituire un’ulteriore penalizzazione in capo agli stessi, in termini di costi maggiori da sostenere rispetto a quelli sostenuti dalle emittenti locali operanti sugli altri canali.
Un’altra Associazione ha evidenziato che esistono già sul mercato soluzioni alternative a livello locale idonee a soddisfare l’eventuale richiesta di ospitalità dei fornitori di servizi di media audiovisivi interessati dal rilascio anticipato dei canali 51 e 53 UHF nelle aree ristrette. Tali soluzioni consentirebbero di tutelare le emittenti legittimamente operanti sui canali 51 e 53 UHF, considerata la disponibilità di capacità trasmissiva in multiplex locali con coperture equivalenti a quelle attualmente consentite dai diritti d’uso esistenti, garantendo nel contempo l’utilizzo efficiente delle risorse radioelettriche.
Analoghe considerazioni sono state sostenute da un partecipante alla consultazione che, nell’auspicare un intervento delle istituzioni volto a incentivare soluzioni alternative (o integrative) di trasporto su reti locali per garantire la prosecuzione dell’attività dei fornitori di servizi di media audiovisivi coinvolti, ha evidenziato preliminarmente la necessità di una lettura della disposizione in oggetto nell’ambito più generale del quadro normativo di riferimento costituito dal Testo Unico e dal Contratto di Servizio stipulato tra la Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito Rai) e il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero). Nello specifico, ad avviso del rispondente, nell’interpretazione e nella conseguente applicazione della legge, occorre tenere presente gli obblighi della concessionaria di servizio pubblico e, in particolare, l’articolo 25
comma 1, lettera j) e ii) del Contratto di servizio 2018-2022 che impone alla Rai il mantenimento di una determinata qualità tecnica della programmazione verso l’utenza.
Osservazioni in merito alle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva da parte della concessionaria del servizio pubblico
Un’Associazione ha condiviso la posizione espressa dall’Autorità in merito alla irragionevolezza di ipotizzare, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, qualunque tipo di modifica alla rete di servizio pubblico a decomponibilità regionale al fine di dare applicazione alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1031, della Legge di Bilancio 2019 tanto più in considerazione della natura temporanea di tale misura Al riguardo, un partecipante alla consultazione ha sottolineato come lo stesso legislatore, nell’individuare “il multiplex contenente l’informazione regionale” quale rete destinata ad ospitare i contenuti locali, ha avuto consapevolezza del relativo grado di decomponibilità. In aggiunta, il medesimo soggetto ha evidenziato che interventi diretti a modificare il livello di decomponibilità della rete o ad incidere sulla programmazione del servizio pubblico al fine di assicurare una maggiore disponibilità di capacità trasmissiva da destinare al trasporto dei contenuti locali, comportando investimenti patrimoniali e attività di riconfigurazione degli impianti su tutta la rete nazionale, non sarebbero realizzabili per le menzionate ragioni tecnico-economiche nonché per le tempistiche non compatibili con quelle delineate dalla roadmap; peraltro, tali interventi avrebbero un conseguente impatto economico negativo sia sulle tariffe applicate dalla Rai alle emittenti locali per la cessione della capacità trasmissiva, sia sulla stessa concessionaria di servizio pubblico per la mancanza di un lasso di tempo utile all’ammortamento dei relativi costi.
Con riferimento ai prezzi indicati dall’Autorità nel documento posto a consultazione, un’Associazione ha ritenuto che non sia corretto definire un prezzo unitario per Mbit/s bensì, in ossequio al dettato della legge che individua la quantità minima di capacità trasmissiva oggetto di cessione pari a “un programma”, debba essere stabilito un prezzo annuo per programma (in SD con codifica MPEG-2, considerando un bit rate di 2,5 Mbit/s). In particolare, l’Associazione ha evidenziato che tale prezzo debba essere stabilito uguale in tutti i bacini regionali interessati e pari a quello previsto dal documento di consultazione per la Lombardia (ossia che il prezzo annuo di 2,5 Mbit/s sia pari a 0,006€ per abitante). Ad avviso dell’Associazione, inoltre, il suddetto prezzo dovrebbe essere comprensivo del costo di trasporto del segnale (che costituisce un elemento
essenziale per la diffusione del programma) dalla sede dell’emittente locale alla sede Rai dove viene creato il multiplex regionale.
Diversamente, un rispondente ha evidenziato che, stante la formulazione della norma, le condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva da parte della concessionaria di servizio pubblico debbano essere “orientate al mero costo” sostenuto dalla stessa per lo specifico servizio di diffusione dei contenuti locali e non possano quindi comprendere voci diverse come i costi di consegna del segnale al multiplex Rai, che rimarrebbero quindi un onere a carico dell’emittente locale.
Quanto al modello economico utilizzato dall’Autorità ai fini della definizione dei prezzi, un soggetto ha fornito un’ipotesi alternativa di ripartizione su base regionale di parametri relativi alla configurazione della rete dei costi complessivi annuali, sostenuti dalla Rai nel 2019, per il servizio di distribuzione, diffusione e manutenzione “chiavi in mano” del multiplex DVM1 svolto da Rai Way S.p.A.. Tale ipotesi porterebbe ad una revisione in aumento dei prezzi definiti dall’Autorità in considerazione dei maggiori costi sostenuti dalla Rai. Ad avviso del rispondente, infatti, per soddisfare correttamente il criterio dell’orientamento al costo, le condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva sul multiplex di servizio pubblico a decomponibilità regionale dovrebbero riflettere i maggiori costi di gestione e manutenzione sostenuti dalla Rai al fine di garantire i più elevati standard qualitativi previsti dal Contratto di servizio.
Un’altra Associazione ha ritenuto che le tariffe definite dall’Autorità siano nel loro complesso sostenibili ed in linea con i valori di mercato, fatta eccezione per quanto riguarda le regioni con scarsa popolazione (come ad esempio Liguria, Calabria e Basilicata), ove le emittenti locali titolari dei diritti d’uso sui canali 51 e 53 UHF oggetto di rilascio anticipato si troverebbero a pagare un prezzo sino a sei volte superiore rispetto a quello delle regioni più popolose. Tale modalità di tariffazione, sebbene orientata ad una giusta remunerazione dell’operatore di rete (trattandosi di regioni ove le reti presentano costi di gestione più elevati dovuti ad un numero maggiore di impianti e un minor numero di abitanti serviti), ad avviso dell’Associazione crea una sproporzione tra quanto l’emittente si troverà a pagare per l’affitto della rete e quanto riceverà come indennizzo per il rilascio delle suddette frequenze (la cui determinazione è basata esclusivamente sul numero di abitanti senza tenere conto dei parametri relativi al numero di impianti attualmente gestiti). Tale ultimo aspetto, è stato messo in evidenza da un partecipante alla consultazione che ha sottolineato come il criterio stabilito per la quantificazione degli indennizzi, previsti a fronte della rottamazione delle frequenze locali in uso, risulti discrasico rispetto al criterio adottato dall’Autorità (basato sulle caratteristiche tecnico/economiche della rete di diffusione), in quanto non tiene in alcun
conto dei costi e degli investimenti realizzati negli anni per l’utilizzo corretto della frequenza assegnata, specie in contesti territoriali con scarsa densità abitativa e orografia sfavorevole (come ad esempio la Liguria o altre regioni con caratteristiche analoghe). Il medesimo soggetto ha evidenziato come, nelle diverse fasi attuative del passaggio al nuovo assetto del sistema televisivo locale, risulti necessario tenere conto della presenza di regioni che possono essere qualificate come vere e proprie “aree a fallimento di mercato” (dato l’elevato rapporto tra impianti necessari e abitanti) e, in un’ottica più generale e prospettica, sia opportuna l’applicazione di criteri perequativi, al fine di evitare l’attribuzione di ingiustificati vantaggi solo a taluni operatori a tutela dell’effettivo pluralismo dell’informazione.
Osservazioni in merito alle modalità di cessione per la cessione della capacità trasmissiva da parte della concessionaria del servizio pubblico
Per quanto concerne le modalità di cessione della capacità trasmissiva da parte della concessionaria del servizio pubblico, un’Associazione ha rilevato che al momento delle dismissioni dei diritti d’uso dei canali 51 e 53 UHF le trasmissioni televisive continueranno con la codifica MPEG-2, salvo eventuali attivazioni anticipate della codifica MPEG-4 la cui data allo stato non è prevedibile. Per tale ragione, nel periodo transitorio, la Rai dovrà rendere disponibile, a ciascuno dei soggetti che rilasceranno le suddette frequenze, una quota di capacità trasmissiva per la diffusione di almeno un programma in standard definition (SD), pari ad almeno 2,5 Mbit/s, con utilizzo esclusivo della codifica MPEG-2. Inoltre, la medesima Associazione ritiene necessario che siano individuate precise modalità tecnico operative che garantiscano la continuità delle trasmissioni di tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi locali collocati nei multiplex operanti sui canali 51 e 53 UHF oggetto di dismissione anticipata.
Diversamente, un rispondente ha evidenziato che la norma non pone indicazioni, e quindi vincoli, in merito della codifica di diffusione del programma dell’emittente locale ad opera del multiplex Rai, e che, pertanto la scelta deve restare in capo all’operatore di rete, fermo restando l’opportunità di prevedere, nella delibera finale, l’indicazione di utilizzare esclusivamente la più efficiente codifica MPEG-4.
Un partecipante alla consultazione ha messo in evidenza che, qualora non fosse consentita la possibilità di veicolare più programmi sul multiplex di Rai, gli operatori legittimamente operanti sui canali 51 e 53 UHF attualmente titolari di contratti di trasporto di programmi
di fornitori di servizi di media terzi subirebbero un grave danno materiale, in quanto sarebbero costretti a venir meno agli impegni contrattuali.
Un’altra Associazione ha osservato che, per non pregiudicare l’offerta di servizio pubblico veicolata tramite la rete a decomponibilità regionale, l’Autorità dovrebbe stabilire la quota massima di capacità trasmissiva che la Rai deve mettere a disposizione dell’emittenza locale. Al riguardo, un soggetto ritiene che in considerazione della limitata disponibilità di capacità trasmissiva sul multiplex DVM1 (che veicola, oltre l’informazione regionale e l’ulteriore programmazione di Rai 3, anche le trasmissioni di Rai 1, Rai 2 e Rai News 24), tale quota debba essere regolata in modo da consentire la trasmissione della programmazione di servizio pubblico con un bit-rate corrispondente quanto meno alla soglia minima di qualità tecnica prevista dal Contratto di servizio, al fine di non incorrere in una violazione dei relativi obblighi (nello specifico risulterebbe disponibile una quota massima pari a 2 Mbit/s, ottenuta attraverso una compressione della capacità trasmissiva dedicata alla programmazione regionale). Altrimenti, l’Autorità dovrebbe stabilire specifici criteri tecnici a tutela della qualità delle trasmissioni di servizio pubblico. Ad avviso del rispondente, in caso di una domanda di capacità trasmissiva superiore a detti criteri, l’Autorità e il Ministero dovrebbero coordinare specifici tavoli tecnici volti al reperimento di soluzioni alternative a garanzia dell’interesse pubblico. In caso contrario, qualsiasi ulteriore riduzione della qualità del servizio pubblico che dovesse interessare anche gli altri programmi nazionali trasportati su tale multiplex, dovrebbe essere autorizzata dal Ministero attraverso una modifica, seppur temporanea, al Contratto di servizio.
In relazione al vincolo di cessione della capacità trasmissiva su base regionale del multiplex della Rai, un’Associazione ha segnalato la necessità di un preventivo adeguamento, da parte degli Uffici competenti del Ministero, dei titoli abilitativi dei fornitori di servizi di media in ambito locale interessati all’accesso a detta capacità trasmissiva, laddove questi non fossero già titolari di autorizzazione a livello regionale, con conseguente assegnazione di nuovi LCN per evitare l’insorgere di conflitti di utilizzo
- nelle aree precedentemente non coperte - con i titolari delle stesse numerazioni. Al riguardo, un partecipante alla consultazione ha proposto che, nel provvedimento finale, l’Autorità preveda che la conclusione degli accordi con le emittenti locali e l’avvio delle trasmissioni dei relativi contenuti da parte della concessionaria di servizio pubblico debba essere subordinata ad una verifica sulla conformità dei titoli abilitativi (in particolare sulla validità dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media e all’utilizzo del relativo LCN), che il Ministero dovrebbe fornire su richiesta della Rai. Ad avviso del rispondente, inoltre, dovrebbero essere previsti specifici requisiti in capo ai soggetti richiedenti l’accesso alla capacità trasmissiva della Rai, anche in termini di “onorabilità e
rispettabilità”, riferiti sia al soggetto beneficiario del servizio di trasporto che ai contenuti veicolati, e dovrebbero essere fornite precise garanzie finanziarie da parte degli stessi.
In particolare, su questo punto, un’Associazione ha evidenziato la necessità che i fornitori di servizi di media locali, che richiedano di accedere alla capacità trasmissiva del multiplex regionale della Rai, presentino opportune garanzie fideiussorie da parte di un primario istituto bancario a tutela della concessionaria del servizio pubblico dal rischio di mancato pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di trasporto dei relativi contenuti;
RITENUTO, in merito alle osservazioni e proposte emerse dalla consultazione, di esprimere le seguenti valutazioni:
Preliminarmente occorre evidenziare che la legge di Bilancio 2018, all’articolo 1, commi 1026-1039, successivamente integrata e modificata dalla legge di Bilancio 2019, articolo 1, commi 1103-1110, in attuazione della decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione, ha disciplinato e programmato il processo volto, nel quadriennio 2018 – 2022, da un lato, ad assegnare le frequenze nella banda 700 MHz (694 - 790 MHz) ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, e, dall’altro lato, a conferire un nuovo assetto al sistema radiotelevisivo su piattaforma DTT (nazionale e locale), alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio broadcasting (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz).
In particolare, la decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017, nello stabilire la conclusione del coordinamento internazionale delle frequenze tra paesi confinanti dell’Unione Europea entro il 31 dicembre 2017, ha previsto una flessibilità di due anni per la liberazione della banda 700MHz, rispetto al termine del 2020, per gli Stati membri che adducano giustificate ragioni. Pertanto, l’Italia, in considerazione della necessità di assicurare la migrazione tecnica di un’ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, ha indicato il 30 giugno 2022 come termine finale per il completamento del processo di refarming della banda a 700 MHz. La legge di Bilancio 2018, nel delineare il quadro normativo di riferimento atto a realizzare tale processo, ha disposto lo svolgimento di una serie di attività da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Ministero) e dell’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, secondo una precisa sequenza cronologica.
Con riferimento al presente procedimento, rileva evidenziare che gli accordi di coordinamento internazionale sottoscritti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle
autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, hanno previsto il rilascio anticipato, da parte dell’Italia, rispetto al termine del 2022, delle frequenze relative ai canali da 50 a 53 della banda UHF1, al fine di consentire ai paesi limitrofi di utilizzare la banda a 700 MHz per i servizi di telecomunicazioni mobili a larga banda (5G). Di conseguenza, ancorché il periodo transitorio per il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori preveda il termine del 30 giugno 2022, la legge ha stabilito che il rilascio delle frequenze in ambito nazionale da parte degli operatori assegnatari dei canali da 50 e 52 della banda UHF e in ambito locale da parte degli operatori assegnatari dei canali 51 e 53 della banda UHF debba essere completato nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 20212.
Sul punto, si evidenzia che il Legislatore ha operato una precisa scelta nel gestire in maniera distinta il processo di riassetto del settore radiotelevisivo nazionale e locale, a seguito del processo di refarming della banda 700 MHz. Per quanto concerne l’ambito locale, in particolare, è stato previsto che gli operatori di rete procedano al rilascio obbligatorio di tutte le frequenze (attualmente detenute) a fronte dell’erogazione di un indennizzo (articolo 1, comma 1039, lettera b) della legge di Bilancio 2018). A seguito di tale rottamazione obbligatoria, la legge ha stabilito che i nuovi diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale siano assegnati dal Ministero, ad esito di apposite “procedure di selezione”, a operatori di rete (nuovi soggetti rispetto ai precedenti titolari, anche nuovi entranti e anche operatori nazionali purché
1 In particolare, l’Accordo di coordinamento firmato in data 26 settembre 2017 tra Italia, Francia, Città del Vaticano e Principato di Monaco, all’articolo 7 (Transitory period) stabilisce che “Italy will switch off the channels 50 to 53 in the exclusive zone before the 1st of June 2020 and will be in line with the agreement before the 30th of June 2022 on the basis of the national roadmap that will be approved before the 30th of June 2018. In order to achieve the release of the channels 50 to 53 (corresponding to the uplink part of the 2x30 MHz mobile plan) and to be in accordance with this Agreement, Italy expects to use transitional channels during the transitory period”. Nell’accordo firmato in data 10 ottobre 2017 tra Italia e Svizzera per il rilascio delle frequenze relative ai canali 50-53 è indicato il periodo “during the second half of 2020” e nell’accordo firmato in data 29 dicembre 2017 tra Italia e Malta il periodo “during the years 2020-2021”.
2 Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019 al quadro normativo tracciato dalla legge di Bilancio 2018, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019 (di seguito Decreto), all’esito di una consultazione pubblica, ha stabilito il calendario nazionale definitivo contenente la tabella di marcia dettagliata (roadmap), ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017. In linea con le previsioni normative e allo scopo di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all’Italia, di assicurare un uso efficiente delle risorse frequenziali, di consentire la minimizzazione delle interferenze all’interno del territorio nazionale e la riduzione dei disagi dell’utenza coinvolta, il Decreto ha suddiviso il territorio nazionale in quattro aree geografiche per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, coerentemente con le aree tecniche utilizzate nel Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF). Quindi, per ciascuna delle quattro aree geografiche, il Decreto ha individuato i singoli bacini interessati (c.d. “aree ristrette”) dai rilasci anticipati dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale e in ambito locale e le relative scadenze di rilascio (fasi temporali).
realizzino reti locali, operanti sulle frequenze pianificate dall’Autorità) ai fini della messa a disposizione della capacità trasmissiva di tali reti per il trasporto di contenuti dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che risultino “legittimamente abilitati” in ciascuna area tecnica, ossia dei soggetti che rientrino in posizione utile nelle specifiche graduatorie predisposte dal Ministero sulla base di appositi criteri.
Nelle more dello svolgimento di tali procedure e al fine di consentire, nel periodo transitorio, la prosecuzione dell’attività editoriale da parte dei soggetti obbligati al rilascio anticipato delle frequenze in ambito locale relative ai canali 51 e 53 della banda UHF, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un “obbligo di trasporto” in capo alla concessionaria del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale, a favore di tali soggetti.
L’articolo 1, comma 1031, della Legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della Legge di Bilancio 2019, ha infatti stabilito che “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale” deve cedere “una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso dei ch 51 e 53 all’entrata in vigore della presente legge che rilascino i rispettivi diritti d’uso nel periodo transitorio ai sensi del seguente comma 1032”.
In questa prospettiva, ai fini della corretta perimetrazione dell’oggetto del presente procedimento, l’Autorità è, pertanto, chiamata a definire le modalità e le condizioni economiche (prezzo di affitto della capacità trasmissiva), applicabili a detta cessione obbligatoria, impiegando a tale scopo, per espressa previsione normativa, la metodologia dell’orientamento al costo. Al di fuori di tali elementi, alla luce del tenore letterale dalla disposizione, ogni ulteriore aspetto connesso alla cessione della capacità trasmissiva in questione (codifica da impiegare, quantità effettiva di capacità trasmissiva richiesta per veicolare almeno un programma, modalità di pagamento del prezzo, modalità tecniche di conferimento del segnale ecc. ), deve intendersi rimesso alla libera negoziazione tra la concessionaria del servizio pubblico e i “soggetti legittimamente operanti in ambito locale” assegnatari dei diritti d’uso dei canali 51 e 53 della banda UHF, tenuti al rilascio anticipato delle suddette frequenze.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni, occorre osservare che nel corso della consultazione, sono state formulate osservazioni o valutazioni che, in alcuni casi, non risultano pertinenti con l’oggetto del presente procedimento come sopra specificato (in quanto ad esempio relative all’intero processo di refarming della banda 700 MHz delineato dal legislatore), in altri, attengono allo svolgimento di attività o all’esercizio di
competenze non riconducibili all’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, quali gli interventi di adeguamento dei titoli abilitativi dei fornitori di servizi di media in ambito locale titolari di autorizzazione a livello sub regionale che volessero accedere alla capacità trasmissiva del multiplex della concessionaria di servizio pubblico.
Con riferimento alla proposta formulata in sede di consultazione di stabilire un prezzo annuo per programma anziché per Mbit/s (che peraltro è l’unità di misura generalmente utilizzata nei contratti di cessione di capacità trasmissiva stipulati con gli operatori di rete sia nazionali che locali), si rileva che la stessa non appare opportuna (ed in quanto tale non può essere accolta), in quanto l’effetto di una simile previsione sarebbe quello di introdurre un elemento di rigidità nelle negoziazioni tra la concessionaria del servizio pubblico e i soggetti richiedenti il trasporto. Allo stato, infatti, risultano assai frequenti i casi di programmi locali diffusi con bit rate inferiore ai 2,5 Mbit/s (in codifica MPEG-2) o a 1 Mbit/s (in codifica MPEG-4). Pertanto, definendo un costo di trasporto fisso per programma, cioè indipendente dal bit rate effettivamente impegnato, i soggetti richiedenti potrebbero vedersi costretti a pagare una quota di capacità trasmissiva in parte eccedente rispetto alle proprie necessità.
Analogamente, in merito alla richiesta di individuare un unico prezzo coincidente con quello più basso fra quelli indicati, si rileva che tale soluzione risulta in contrasto con l’articolo 1, comma 1031, della Legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della Legge di Bilancio 2019, che espressamente prevede che le condizioni economiche stabilite dall’Autorità siano determinate impiegando la metodologia dell’orientamento al costo. L’estensione del prezzo più basso (quello della Regione Lombardia) alle altre regioni, risulterebbe praticabile soltanto a condizione di prevedere un meccanismo di perequazione tra le diverse aree territoriali (ove la diminuzione del valore nelle regioni con prezzo più alto verrebbe necessariamente compensata da un aumento del valore nelle regioni con i prezzi più bassi); in caso contrario la Rai si troverebbe a dover applicare prezzi sotto-costo. Tuttavia, la soluzione di adottare un unico prezzo in ottica perequativa tra le regioni, anche prospettata nel documento sottoposto a consultazione pubblica, non ha trovato una diffusa condivisione tra i vari soggetti intervenuti.
Per quanto concerne la definizione dei prezzi di cessione della capacità trasmissiva da parte della Rai, si rileva, preliminarmente, che l’applicazione del criterio dell’orientamento al costo, individuato dalla legge, non può comportare un automatico ribaltamento – seppur sulla base di specifici criteri di ripartizione che tengano conto delle caratteristiche tecniche della rete – dei costi corrisposti dalla Rai alla propria controllata Ray Way per la gestione cd. “chiavi in mano” del multiplex DVM1. Tale criterio di fissazione dei prezzi, infatti, risponde alla finalità di pervenire, in un mercato
regolamentato (quale ad esempio l’accesso ad infrastrutture condivise), ad una struttura di prezzi efficienti, al fine di non gravare i soggetti terzi – a cui tali prezzi sono rivolti – delle eventuali inefficienze dell’impresa regolata nonché degli ulteriori oneri sostenuti dalla stessa per attività differenti (come quelli derivanti dagli obblighi di servizio pubblico). Del resto, come già evidenziato nel documento sottoposto a consultazione, l’indicazione da parte del legislatore di questo specifico criterio di regolazione dei prezzi è volta a offrire una particolare tutela ai fornitori di servizi di media, che volessero proseguire l’attività nel periodo transitorio accedendo alla capacità trasmissiva del multiplex regionale della Rai, nelle more della realizzazione delle nuove reti locali a cui accedere tramite le opportune graduatorie, a garanzia del principio del pluralismo esterno. Inoltre, con riferimento al modello utilizzato per la definizione dei prezzi, nel rimandare alla descrizione dettagliata presentata nel documento di consultazione pubblica e riportata di seguito (punti 30-34), si precisa che si tratta di un modello economico di tipo dinamico (discounted cash flow3) attraverso il quale viene determinato il prezzo relativo alla cessione della capacità trasmissiva di un multiplex DTT (per 1 Mbit/s per abitante coperto), sulla base di tutte le componenti di costo, dei dati di copertura in termini di popolazione e dei dati tecnici della rete diffusiva in esame. I costi complessivi (fissi e variabili) di una rete diffusiva digitale terrestre sono stimati, secondo una modalità bottom up, mediante uno strumento software (sviluppato dalla Fondazione Xxx Xxxxxxx) alimentato da una serie di dati di input relativi alla configurazione della rete trasmissiva4, al tipo di rete di distribuzione e alle tecnologie trasmissive utilizzate (codifica e parametri trasmissivi). In particolare, ai fini delle elaborazioni effettuate nell’ambito del presente procedimento, il modello è stato alimentato con i dati relativi alla rete Rai DVM1 articolata per regione (impianti e copertura) nell’ipotesi, come detto, di una completa occupazione della rete e di un pressoché completo ammortamento degli impianti. Tale modalità di calcolo, a partire dai singoli elementi di rete, consente pertanto di stimare i soli costi connessi all’esercizio della rete, separatamente dagli oneri aggiuntivi e dai più stringenti livelli di servizio derivanti, ad esempio, dall’adempimento degli obblighi di servizio di pubblico.
Quanto alla richiesta di inclusione, nei prezzi definiti dall’Autorità, del costo di trasporto del segnale dalla sede del soggetto titolato alla sede Rai, nella quale viene composto il multiplex regionale, si osserva che il prezzo per la fornitura di tale servizio – i cui costi, peraltro, non sono prevedibili non essendo noti a priori né i soggetti richiedenti
3 La metodologia DCF consente di calcolare il flusso dei rendimenti attesi corrispondentemente ad un pre- determinato tasso di attualizzazione.
4 Tra cui, il numero e tipo di impianti trasmissivi della rete, i parametri tecnici degli impianti trasmissivi, i costi degli impianti, i costi installazione degli impianti, i costi variabili per classe di impianto, i costi dei sistemi di antenne, ecc..
il trasporto sul multiplex regionale Rai, né le località da collegare, né le specifiche modalità tecniche (ponte radio, collegamento IP ecc.) con le quali gli stessi potrebbero conferire i propri segnali alla Rai – non ricade nel perimetro di applicazione del citato articolo 1, comma 1031. Tale disposizione, infatti, nel prevedere l’obbligo per la Concessionaria del servizio pubblico di cessione di una quota di capacità trasmissiva nel multiplex contenente l’informazione regionale in favore dei fornitori di servizi di media legittimamente operanti sui canali 51 e 53 UHF, affida all’Autorità il compito di definire le condizioni economiche per tale cessione (prezzo di affitto della capacità trasmissiva), non già quello di regolamentare le condizioni tecniche per l’accesso da parte di soggetti terzi alla rete Rai né le modalità ed i prezzi per la consegna dei contenuti da trasmettere.
In merito alla proposta avanzata di individuare una quota di capacità trasmissiva massima del multiplex di servizio pubblico contenente l’informazione regionale, oggetto di riserva in favore dei fornitori di servizi di media legittimamente operanti sui canali 51 e 53 UHF , si evidenzia che la stessa non può essere accolta in quanto tale attività esula dai compiti affidati dall’articolo 1, comma 1031 all’Autorità, che, come già precisato, è chiamata a disciplinare solo le modalità di cessione nonché il prezzo di affitto della capacità trasmissiva in questione. Del resto, la medesima disposizione risulta sufficientemente chiara e precisa nel definire il perimetro (in termini di soggetti beneficiari e oggetto) dell’obbligazione di trasporto posta in capo alla concessionaria del servizio pubblico, non consentendo pertanto interventi o interpretazioni che ne possano limitare in qualche modo la portata. Infatti, la Rai sarà tenuta a soddisfare tutte le richieste di trasporto di “ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso dei ch 51 e 53 all’entrata in vigore della presente legge che rilascino i rispettivi diritti d’uso nel periodo transitorio”, mettendo a disposizione del richiedente, “una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma”.
Infine, appare ragionevole la richiesta, formulata in sede di consultazione, di prevedere specifiche condizioni per i richiedenti accesso alla capacità trasmissiva del multiplex regionale della Rai a garanzia della serietà degli impegni assunti. In questo senso, fermo restando che i requisiti (soggettivi e oggettivi) e gli obblighi per l’esercizio dell’attività di fornitori di servizi di media in ambito locale sono definiti dalla normativa vigente, in considerazione del fatto che la disposizione di cui al citato articolo 1, comma 1031, della legge di Bilancio 2018, determina un aggravio degli oneri posti in capo alla concessionaria del servizio pubblico, comunque tenuta agli adempimenti derivanti dal Contratto di servizio, nonché della circostanza che la cessione della capacità avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente (determinato sulla base dei parametri definiti dal presente provvedimento), appare opportuno prevedere che la
richiesta di accesso alla capacità trasmissiva includa l’impegno da parte del soggetto titolato a prestare idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dell’adempimento della propria prestazione contrattuale;
CONSIDERATO quanto segue:
Ambito d’intervento
1. L’articolo 1, comma 1031, della legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, lettera c), della legge di Bilancio 2019, ha stabilito che “il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale” debba cedere “una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso dei ch 51 e 53 all’entrata in vigore della presente legge che rilascino i rispettivi diritti d’uso nel periodo transitorio ai sensi del seguente comma 1032”. L’Autorità è chiamata a disporre le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, applicabili a detta cessione.
2. La norma circoscrive la durata dell’obbligo posto in capo al concessionario del servizio pubblico al “periodo transitorio”. Inoltre, l’articolo 1, comma 1032, lettera d), della legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1106, lettera d), della legge di Bilancio 2019, indica per le attività di rilascio delle frequenze concernenti il presente procedimento il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 (come ulteriormente articolato e dettagliato nel calendario definito dal Decreto).
3. Un’ulteriore delimitazione di tale obbligo è costituita dall’articolo l, comma 2 e dall’articolo 2, comma 1, del Decreto che, in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 1032, lettera f), della legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1106, lettera e), della legge di Bilancio 2019, ha individuato i bacini interessati dai rilasci anticipati (c.d. “aree ristrette”) dei diritti d’uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali 51 e 53 della banda UHF e le relative fasi temporali di rilascio5.
4. I destinatari della suddetta capacità trasmissiva (soggetti titolati) sono, pertanto, tutti i “soggetti legittimamente operanti in ambito locale” assegnatari dei diritti d’uso dei canali 51 e 53 della banda UHF alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019, tenuti al rilascio anticipato delle suddette frequenze e che nel periodo transitorio intendano continuare a svolgere l’attività di fornitori di servizi di media, nelle aree soggette a detti rilasci e in conformità alle tempistiche stabilite dal Decreto.
Descrizione del multiplex di servizio pubblico contenente l’informazione regionale
5. Il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (la società Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., di seguito Rai) diffonde attualmente l’informazione regionale mediante una rete (cd. “multiplex di servizio pubblico contenente l’informazione regionale”) che consente la diffusione sul territorio italiano, differenziata su base regionale, in tecnica digitale terrestre dei programmi televisivi, radiofonici e dati all’interno di un bouquet costituito secondo lo standard DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial). La rete è realizzata su siti nella disponibilità di Rai Way S.p.A. (di seguito Rai Way), società del gruppo operante nel settore delle infrastrutture e dei servizi di rete per la radiodiffusione.
6. Tramite tale rete vengono diffusi, in particolare, i tre programmi televisivi nazionali Rai 1, Rai 2, Rai News 24 e il programma televisivo, differenziato regionalmente in determinati orari, Rai 3. Nei suddetti multiplex sono altresì trasportati programmi radiofonici (Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3) e dati.
7. Nel seguito vengono illustrate le principali caratteristiche tecniche della rete trasmissiva destinata alla diffusione del multiplex di servizio pubblico ad articolazione regionale (di seguito DVM1) e della relativa rete di distribuzione.
Rete trasmissiva
10. La rete trasmissiva DVM1 è strutturata in modo da consentire la differenziazione delle trasmissioni nei vari bacini regionali ed è pertanto costituita da 21 multiplex distinti, uno per ogni regione/provincia autonoma. La combinazione del requisito di decomponibilità regionale delle trasmissioni con quello relativo alla copertura pressoché integrale della popolazione italiana (requisiti entrambi previsti dal vigente Contratto nazionale di servizio), fa sì che la rete DVM1 sia la più estesa tra le reti di radiodiffusione televisiva in esercizio sul territorio nazionale.
11. In base ai dati forniti da Rai6, al 30 settembre 2019, la rete DVM1 risulta costituita da 2.053 impianti trasmissivi, dei quali 1.058 operanti nella banda 174-223 MHz (VHF- III) e 995 nella banda 470-790 MHz (UHF-IV/V). Nella tabella seguente è riportato il dettaglio degli impianti trasmissivi impiegati per la diffusione di ciascun multiplex regionale:
6 Risultanti anche dal Catasto Nazionale delle Frequenze radiotelevisive tenuto dall’Autorità.
Multiplex regionale | Numero di impianti |
DVM1-TO (con TGR Piemonte) | 139 |
DVM1-AO (con TGR Valle d’Aosta) | 69 |
DVM1-MI (con TGR Lombardia) | 166 |
DVM1-TN (con TGR Prov. aut. di Trento) | 101 |
DVM1-BZ (con TGR Prov. aut. di Bolzano) | 114 |
DVM1-VE (con TGR Veneto)7 | 99 |
DVM1-TS (con TGR Friuli-Venezia Giulia) | 65 |
DVM1-GE (con TGR Liguria) | 128 |
DVM1-BO (con TGR Xxxxxx-Romagna)1 | 130 |
DVM1-FI (con TGR Toscana) | 135 |
DVM1-PG (con TGR Umbria) | 64 |
DVM1-AN (con TGR Marche) | 89 |
DVM1-RM (con TGR Lazio) | 85 |
DVM1-PE (con TGR Abruzzo) | 92 |
DVM1-CB (con TGR Molise) | 35 |
DVM1-NA (con TGR Campania) | 113 |
DVM1-BA (con TGR Puglia) | 41 |
DVM1-PZ (con TGR Basilicata) | 86 |
DVM1-CS (con TGR Calabria) | 92 |
DVM1-PA (con TGR Sicilia) | 113 |
DVM1-CA (con TGR Sardegna) | 97 |
Totale: | 2053 |
12. Dal punto di vista delle bande di frequenza utilizzate e dell’architettura di rete adottata (MFN/SFN), la rete DVM1 rappresenta una rete ibrida. Tutti i bacini regionali, infatti, sono serviti sia da impianti operanti in banda VHF-III che da impianti operanti in UHF-IV/V (per la maggior parte in banda UHF-IV). Inoltre, la rete DVM1 è sostanzialmente una rete di tipo MFN (Multi Frequency Network) anche se in molti bacini
7 Nella zona orientale della Pianura Padana viene irradiato un multiplex che contiene sia la programmazione regionale destinata al Veneto che quella destinata all’Xxxxxx-Romagna.
regionali sono presenti sotto-reti più o meno estese in banda UHF-IV operanti in SFN (Single Frequency Network). Ne consegue che in uno stesso bacino regionale coesistono impianti operanti con diverse configurazioni di trasmissione:
a) impianti operanti in banda VHF-III in modalità MFN;
b) impianti operanti in banda UHF-IV/V in modalità MFN;
c) impianti operanti in banda UHF-IV/V in modalità SFN.
13. Di seguito sono indicate le configurazioni di trasmissione adottate per le diverse tipologie di impianto:
Parametro | Impianti tipo a) | Impianti tipo b) | Impianti tipo c) |
Banda di frequenza | VHF-III | UHF/IV-V | UHF/IV-V |
Tipologia di rete | MFN | MFN | SFN |
Larghezza di banda | 7 MHz | 8 MHz | 8 MHz |
Modulazione | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM |
Code rate | 3/4 | 2/3 | 3/4 |
FFT size | 8k | 8k | 8 k |
Rapporto Tg/Tu | 1/32 | 1/32 | 1/4 |
Capacità trasmissiva | 23,75 Mbit/s | 24,13 Mbit/s | 22,39 Mbit/s |
14. La copertura di popolazione della rete DVM1è soggetta agli obblighi di servizio pubblico; la Rai fornisce un dato percentuale di copertura potenziale di popolazione (per LP>= 90%) che oscilla, nei vari bacini regionali, da un minimo del 98,4% a un massimo del 99,9%.
15. La sistemistica degli impianti di diffusione prevede la presenza di apparati “di riserva” che, tramite un organo di commutazione, sostituiscono quelli “preferenziali” in caso di guasto. Gli organi di commutazione possono essere sia automatici che manuali che telegestiti secondo l’importanza dell’impianto nella rete. Nei principali impianti esiste anche una forma di riserva per il sistema radiante che permette di fare fronte ad eventuali guasti dei cavi di alimentazione e/o dei singoli elementi di antenna.
16. Rai Way effettua l’esercizio, la manutenzione e la gestione di tutti gli impianti sul territorio nazionale costituenti la rete di diffusione digitale terrestre televisiva. In particolare, i Centri di Controllo effettuano H24 la telesorveglianza del servizio, il Centro di Controllo Reti di Trasmissione controlla e configura gli Head End Nazionali e Regionali e la rete di distribuzione, mentre il Centro di Controllo Reti di Diffusione controlla gli impianti principali in esercizio.
Rete di distribuzione
17. La rete di distribuzione per il trasporto del multiplex dalle sale head end agli impianti trasmettitori è realizzata attraverso un insieme di circuiti terrestri e satellitari. L’architettura della rete di distribuzione del Mux-1 regionale può assumere due diverse tipologie, di tipo centralizzato a Roma o decentrato nelle sedi, a seconda della regione e dei corrispondenti contenuti regionali.
18. In particolare, la tipologia di tipo centralizzato è implementata per le regioni Piemonte (Piemonte orientale), Lombardia, Veneto, Xxxxxx-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio (solo provincia di Viterbo), Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia (reti regionali SFN).
19. L’architettura di rete di tipo decentrato è implementata per le regioni Piemonte (Piemonte occidentale), Valle D’Aosta, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Lazio (tranne Viterbo).
20. Il servizio svolto da Rai Way comprende la ricezione dei vari segnali da Rai, il loro trasporto verso i locali dove sono realizzati i sistemi head main e back-up nelle sedi Rai di Roma, la loro codifica e multiplazione per la creazione del multiplex (Mux-1 regionale) e l’inoltro verso gli impianti trasmettitori per la relativa diffusione.
Definizione delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva da parte della concessionaria del servizio pubblico a favore dei soggetti assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale relativi ai canali 51 e 53 della banda UHF
21. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1031 della Legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della Legge di Bilancio 2019, l’Autorità dispone le condizioni economiche, orientate al costo, per la cessione “da parte del concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale di una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio,” a favore di ognuno dei soggetti titolati assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale relativi ai canali 51 e 53 della banda UHF, come specificato nel paragrafo relativo all’ambito di intervento.
22. A tal fine, l’Autorità ha proceduto ad analizzare la struttura della rete utilizzata dalla Rai per la diffusione dei contenuti relativi all’informazione regionale, come decritto nel paragrafo precedente, valutandone in dettaglio le caratteristiche tecnico-economiche (impianti, copertura raggiunta, costi di gestione, ecc.).
23. In primo luogo, si evidenzia che la rete diffusiva DVM1 presenta un’articolazione regionale8. Inoltre, l’architettura della relativa rete di distribuzione può assumere due modalità: di tipo centralizzato su Roma o decentrato per regione. Non è quindi disponibile, allo stato, una diversa articolazione della rete DVM1 che consenta un ulteriore livello di decomponibilità, ad esempio, per bacini territoriali sub regionali o pluri-provinciali. Diversamente, risulterebbe necessario da parte della Rai effettuare specifici interventi sulla struttura della rete DVM1 e sulla relativa rete di distribuzione, con conseguente impatto in termini di ulteriori costi da sostenere (che si ripercuoterebbero sui prezzi praticati agli operatori locali) e tempi di realizzazione, non compatibili peraltro con il calendario del periodo transitorio stabilito dal Decreto per la liberazione delle citate frequenze.
24. Ne consegue che la cessione di capacità trasmissiva da parte della Rai agli operatori locali non può che avvenire su base regionale. Del resto, alla luce del dettato normativo, che prevede in capo alla Rai un obbligo di trasporto dei contenuti degli operatori locali comunque temporaneo (limitato al periodo transitorio), sarebbe irragionevole ipotizzare, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, che la Rai possa apportare modifiche strutturali alla rete DVM1 dirette a modificarne il grado di decomponibilità. Pertanto, laddove l’area ristretta, soggetta all’obbligo di rilascio anticipato delle frequenze in ambito locale relative ai canali 51 e 53 della banda UHF (di cui alle tabelle 2 e 3 allegate dal Decreto), riguarda solo una o alcune province di una regione, la diffusione dei contenuti degli operatori locali tramite la rete DVM1 dovrà essere necessariamente effettuata su tutto il territorio regionale interessato.
25. In secondo luogo, occorre considerare, come rappresentato nel paragrafo 3, che l’esercizio, la manutenzione e la gestione degli impianti che costituiscono la rete di diffusione digitale terrestre televisiva dei contenuti Rai e la relativa rete di distribuzione, sono effettuati da Rai Way, che opera mediante il proprio personale su tutto il territorio nazionale. A ciò si aggiunge il fatto che la programmazione Rai veicolata sul multiplex contenente l’informazione regionale ‒ che comprende oltre al palinsesto nazionale di Rai 3 anche Rai 1, Rai 2, Rai News 24 e i programmi radiofonici ‒ rientra nell’offerta televisiva di servizio pubblico. Di conseguenza, le caratteristiche qualitative (immagini e suono) dei programmi diffusi, la particolare struttura della rete DVM1 e il livello di servizio richiesto a Ray Way, rispondono a elevati standard necessari a garantire l’adempimento dei particolari obblighi connessi al servizio pubblico.
26. Sul punto si evidenzia, preliminarmente, che la disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 è volta a consentire, in un’ottica di tutela del principio del pluralismo nei
8 Tranne nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano ove già operano multiplex distinti.
servizi di media, l’accesso alla capacità trasmissiva da parte di quei soggetti legittimamente operanti in ambito locale che, pur dovendo rilasciare anticipatamente i diritti d’uso per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete, nel periodo transitorio, vogliano continuare a svolgere l’attività di fornitori di servizi di media.
27. Peraltro, anche il richiamo della legge al criterio dell’orientamento al costo deve essere inteso come rispondente a tale finalità, in quanto si tratta di un criterio generale di regolazione dei prezzi di accesso alle infrastrutture, applicato perlopiù quando queste rivestano il carattere di essential facilities (infrastrutture in tutto o in parte non replicabili), che, determinando una convergenza dei prezzi ai costi (efficienti), garantisce l’accesso dei terzi al mercato a monte al fine di consentire lo svolgimento di condizioni di effettiva concorrenza nei mercati a valle.
28. Sulla base di tali considerazioni e ai fini della rispondenza alla ratio della norma, l’Autorità ritiene che le condizioni economiche applicate dalla Rai per la cessione della capacità trasmissiva a favore operatori locali non possano riflettere i maggiori oneri connessi all’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Pertanto, nella definizione delle suddette condizioni economiche, risulta prioritario e assorbente il principio della garanzia dell’accesso alla capacità trasmissiva da parte dei fornitori di contenuti in ambito locale a tutela del pluralismo.
29. Tanto premesso, in assenza di una contabilità analitica di dettaglio che consenta di determinare in modo puntuale, a partire dagli elementi di rete, i costi imputabili all’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, e non risultando applicabile, per le ragioni sopra esposte, una modalità di fissazione dei prezzi per la diffusione dei contenuti locali sul multiplex contenente l’informazione regionale della Rai che prenda a riferimento la remunerazione corrisposta a Ray Way per il servizio svolto, si ritiene opportuno procedere alla definizione delle condizioni economiche di cessione della suddetta capacità trasmissiva a soggetti operanti in ambito locale attraverso una valutazione dei costi “efficienti” e “pertinenti” (direttamente legati alla prestazione del servizio in questione).
30. A tal fine, è stato utilizzato un modello economico xxxxxxxx0, coerente con le elaborazioni effettuate dall’Autorità in altre istruttorie10, che consente di stimare il costo complessivo di una rete diffusiva radiotelevisiva, in base ad una serie di parametri relativi alla configurazione di rete considerata (numero di impianti trasmissivi della rete, parametri tecnici impianti trasmissivi, struttura dell’head-end, ecc.) e alla valorizzazione dei relativi costi fissi e variabili, e di determinare i flussi di ricavo attesi (e quindi il prezzo di cessione della relativa capacità trasmissiva) in relazione all’obiettivo stabilito (es. recupero dei costi, remunerazione degli investimenti sulla base di determinati tassi di attualizzazione, ecc.).
31. In particolare, per quanto riguarda la componente dei costi relativi alla realizzazione delle reti, il modello considera i seguenti elementi: numero e tipo degli impianti trasmissivi (diffusione); stima degli elementi di costo per ogni classe (per potenza) di impianto trasmissivo; stima costo di realizzazione della rete di distribuzione; tipo di ammortamento e relativa durata; costo lavoro; stima costi di realizzazione dell’head-end; altro. Per quanto riguarda la componente dei costi variabili, relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di rete, il modello tiene conto delle seguenti categorie: costi annui per il servizio di ospitalità (disposizione spazi nei locali tecnici, supporto sistemi radianti, energia elettrica, assistenza tecnica, messa a disposizione degli impianti accessori, etc.); costi annui relativi alla manutenzione delle apparecchiature di trasmissione; costi annui relativi all’assistenza ed alla gestione della rete; altro.
32. Il modello è stato popolato con i dati relativi alla rete Rai DVM1 (impianti e copertura), così come effettivamente articolata in ciascuna regione, in modo da riflettere le differenze regionali tra le reti diffusive, in termini di struttura e complessità, dovute alle diverse caratteristiche orografiche e di distribuzione della popolazione (densità). Diversamente, la determinazione di un prezzo medio unico indifferenziato a livello regionale, in un’ottica di tutela del pluralismo, comporterebbe l’applicazione di un principio di perequazione tra le diverse regioni.
9 Si tratta di uno strumento software che consente di determinare, attraverso un modello di tipo DCF (discounted cash flow) popolato attraverso opportuni dati di input, il costo complessivo di una rete diffusiva (nell’ipotesi di realizzazione di una nuova rete ovvero di valorizzazione di una rete esistente), stimarne le relative variazioni in base alla tecnologia utilizzata (trasmissiva, codifica e video), nonché i costi aggiuntivi connessi al variare di alcuni parametri della rete (es. cambio di canale/frequenza utilizzata), e valutare la redditività dei relativi investimenti. Per quanto riguarda la stima dei costi complessivi fissi e variabili di una rete diffusiva, nel caso specifico la rete Rai DVM1, questa viene effettuata mediante uno strumento software sviluppato dalla Fondazione X. Xxxxxxx su incarico dell’Autorità, in base al progetto di cui alla delibera n. 624/16/CONS.
10 Il modello, analogo a quello sviluppato per la determinazione dei prezzi di cessione della capacità trasmissiva delle reti locali (delibera n. 622/15/CONS), è stato utilizzato anche per le analisi e le valutazioni di impatto svolte nell’ambito delle attività istruttorie relative al processo di riassetto della banda a 700 Mhz.
33. Si è quindi proceduto alla valorizzazione dei parametri per la determinazione dei costi afferenti alle singole strutture trasmissive regionali sulla base dei dati a disposizione dell’Autorità e di specifiche valutazioni di efficienza. Nel caso specifico, in via cautelativa, è stato utilizzato un piano di ammortamento degli impianti a 10 anni (azzerando di fatto la componente relativa al recupero degli investimenti per la realizzazione della rete, sul presupposto che la quasi totalità degli impianti della rete DVM1 risultino interamente ammortizzati11) ed è stata ipotizzata una completa occupazione delle reti (in termini di trasporto di contenuti), in modo da tenere conto delle economie di scala e da integrazione.
34. Sulla base della metodologia e delle valutazioni suesposte, l’Autorità ha proceduto all’elaborazione delle condizioni economiche, riportate nell’Allegato 1, che devono essere applicate dalla Rai per la cessione della capacità trasmissiva nel multiplex contenente l’informazione regionale, nel periodo transitorio, a favore dei soggetti titolati (come definiti nel paragrafo relativo all’ambito d’intervento), ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della Legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della Legge di Bilancio 2019.
35. Al riguardo si precisa che, in base a quanto specificato nel paragrafo 2. relativo all’ambito d’intervento, i prezzi unitari sono stati definiti per le regioni comprendenti “aree ristrette” (ossia per le regioni dove sia presente almeno una provincia ricadente in un’area ristretta, soggetta ai rilasci anticipati nel periodo transitorio12, di cui alle tabelle 2 e 3 allegate dal Decreto) e nelle quali siano stati rilasciati diritti d’uso in ambito locale dei canali 51 e/o 53 della banda UHF, nel rispetto della pianificazione di cui alla delibera n. 480/14/CONS13.
11 In quanto, in considerazione delle date definitive di spegnimento delle reti analogiche (switch off), comprese tra fine del 2008 e metà 2012, si assume che gli investimenti nelle infrastrutture della rete DVM1 attualmente in esercizio siano stati perlopiù sostenuti entro il 2010.
12 Si precisa a riguardo che per le aree ristrette delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, non è previsto un rilascio anticipato in quanto la fase di rilascio dei canali 51 e 53 coincide con l’attivazione delle frequenze del PNAF, pertanto per tali regioni non vige l’obbligo di trasporto in capo alla Rai e quindi non sono definite le relative condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva.
13 Delibera n. 480/14/CONS, del 23 settembre 2014, recante “Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9”, che ha modificato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre (DVB-T) in ambito locale, escludendo dalla pianificazione le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti oggetto di accertate situazioni interferenziali.
Definizione delle modalità per la cessione della capacità trasmissiva da parte della concessionaria del servizio pubblico a favore dei soggetti assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale relativi ai canali 51 e 53 della banda UHF.
36. In attuazione dell’articolo 1, comma 1031 della Legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della Legge di Bilancio 2019, l’Autorità definisce le modalità di cessione “da parte del concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale di una quota di capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio”, a favore di ognuno dei soggetti titolati assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale relativi ai canali 51 e 53 della banda UHF, come specificato nel paragrafo relativo all’ambito di intervento.
37. A tal fine, si prevede che Xxx, entro quindici giorni dalla pubblicazione da parte dell’Autorità del provvedimento conclusivo del presente procedimento, debba rendere noti, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, il listino dei prezzi di cessione della capacità trasmissiva ‒ nel multiplex di servizio pubblico contenente l’informazione regionale ‒ dettagliato per regione nonché le modalità operative di conferimento dei contenuti audiovisivi da parte degli operatori locali. In particolare, il listino deve indicare, per ciascuna regione interessata dall’obbligo di trasporto, il prezzo complessivo per la cessione di 1 Mbit/s (euro/anno) di capacità trasmissiva, calcolato sulla base dei prezzi unitari (euro/anno per abitante) definiti dall’Autorità nell’Allegato 1 e del numero di abitanti ricadenti nell’area di copertura effettiva della relativa articolazione regionale della rete DVM1.
38. Allo scopo di favorire la tempestività della procedura e tenendo altresì conto del periodo dell’anno in cui è destinato ad entrare in vigore il presente provvedimento, si stabilisce che, entro trenta giorni dalla pubblicazione da parte della Rai del suddetto listino regionale, i soggetti titolati (come definiti nel paragrafo relativo all’ambito d’intervento), comunichino alla Rai e per conoscenza al Ministero, la richiesta di accesso alla capacità trasmissiva nel multiplex di servizio pubblico contenente l’informazione regionale, indicando l’area territoriale (regione) di interesse.
39. La Rai, nel dare corso alle suddette richieste, nel periodo transitorio (in base al calendario definito dal Decreto e alle relative fasi temporali), provvede alla cessione della capacità trasmissiva “comunque non inferiore a un programma” ai soggetti titolati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1031, della Legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della Legge di Bilancio 2019.
40. Ai fini del presente procedimento, la capacità trasmissiva mediamente necessaria per veicolare un singolo programma in standard definition (SD) si considerata pari a 2,5
Mbit/s in caso di utilizzo della codifica MPEG-2 e pari a 1 Mbit/s in caso di utilizzo della codifica MPEG-4, salvo diversa pattuizione tra le parti.
41. Per la risoluzione di eventuali controversie tra la concessionaria e i soggetti titolati nell’applicazione della presente delibera, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si applicano le procedure di cui alla delibera 226/15/CONS;
RITENUTO pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione dei soggetti interessati, di procedere a definire le modalità e le condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva da parte della concessionaria del servizio pubblico a favore dei soggetti assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale relativi ai canali 51 e 53 UHF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031 della Legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della Legge di Bilancio 2019;
UDITA la relazione del Commissario Xxxxxxx Xxxxxx, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
DELIBERA
Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) “soggetto titolato”: soggetto legittimamente operante in ambito locale assegnatario di diritto d'uso del canale 51 UHF e/o 53 UHF alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che rilasci il rispettivo diritto d'uso nel periodo transitorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 1032, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come emendato dall’articolo 1, comma 1106, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) “periodo transitorio”: periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1032, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 1106, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) “regione interessata”: regione in cui almeno una provincia ricade in una delle aree ristrette, definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, interessate dai rilasci di cui all’articolo 1, comma 1032, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 1106, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
d) “concessionaria”: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
e) “multiplex regionale”: multiplex di servizio pubblico contenente l’informazione regionale;
f) “rete DVM1”: rete di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre destinata alla diffusione del multiplex contenente l’informazione regionale.
Articolo 2
(Condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva del multiplex regionale da parte della concessionaria)
1. Le condizioni economiche praticate dalla concessionaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 così come emendato dall’articolo 1, comma 1104, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei confronti di ognuno dei soggetti titolati, sono riportate nell’Allegato 1 della presente delibera.
Articolo 3
(Modalità per la cessione della capacità trasmissiva del multiplex regionale da parte della concessionaria)
1. La concessionaria, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera, pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni:
a) listino contenente, per ciascuna regione interessata, il prezzo complessivo per la cessione di 1 Mbit/s (euro/anno) di capacità trasmissiva nel multiplex regionale, calcolato sulla base dei prezzi unitari (euro/anno per abitante) nell’Allegato 1 e del numero di abitanti ricadenti nell’area di copertura radioelettrica assicurata dalla corrispondente articolazione regionale della rete DVM1;
b) descrizione dettagliata delle modalità tecnico-operative per il conferimento al luogo di consegna dei contenuti audiovisivi del soggetto titolato da veicolare nel multiplex regionale.
2. Il soggetto titolato, entro trenta giorni dalla pubblicazione da parte della concessionaria del listino e delle informazioni di cui al precedente comma 1, comunica alla stessa e al Ministero la richiesta di accesso alla capacità trasmissiva nel multiplex regionale, indicando la regione di interesse.
3. La richiesta, di cui al precedente comma 2, deve altresì includere l’impegno da parte del soggetto titolato a prestare idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dell’adempimento della prestazione contrattuale.
4. La concessionaria, ricevute le richieste di cui al precedente comma 2, avvia tempestivamente le negoziazioni ai fini della cessione al soggetto titolato della capacità trasmissiva del multiplex regionale, comunque non inferiore a un programma.
5. In caso di controversie tra la concessionaria e i soggetti titolati nell’applicazione della presente delibera, l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si pronuncia secondo le procedure di cui alla delibera n. 226/15/CONS.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
La presente delibera comprensiva dell’Allegato 1, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è pubblicata nel sito web dell’Autorità.
Roma, 27 novembre 2019
IL PRESIDENTE |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx |
IL COMMISSARIO RELATORE |
Xxxxxxx Xxxxxx |
Per conformità a quanto deliberato |
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxxxxxx Xxxxxxxx |