ALLEGATO D
ALLEGATO D
SCHEMA DI CONTRATTO D’ AFFITTO DI RAMO D’ AZIENDA PER L’ ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI UBICATI ALL’ INTERNO DELLE AEREE A SERVIZIO DELLO SCALO MARITTIMO DI VAL DA RIO IN CHIOGGIA (VE)
L'anno (_ ), il giorno ( ) del mese di
in Chioggia (Ve), Via n. , con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di Legge, fra i sottoscritti:
Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Venezia il 23 dicembre 1937, domiciliato per la carica presso l’Azienda di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e come tale Legale Rappresentante di A.S.PO. - AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA, con sede in Xxxxxxxx (Xx), Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx x.00, codice fiscale 94002810276 e iscrizione del Registro delle Imprese di Venezia, n.328533 del REA, Partita I.V.A. n. 02081110278, munito dei necessari poteri in virtù dell'art.5 dello Statuto, di seguito denominata anche “affittante” e/o “parte concedente”;
e
nato a ( ) il domiciliato in
( ), Via n. , Codice Fiscale
, il quale interviene al presente atto nella sua qualità
e come tale legale rappresentante della società
, con sede legale in ( ), Via
n. , Codice Fiscale , Partita I.V.A.
e iscrizione del Registro delle Imprese di ,
n. del REA, con capitale sociale interamente versato di Euro ,
( ); di seguito denominata anche “affittuario” e/o “parte affittuaria” e/o
“gestore”.
PREMESSO
a) che le attività di cui sopra devono esercitarsi obbligatoriamente nei locali ubicati all’interno dell’area di servizio dello scalo marittimo di Val da Rio, e non possono essere trasferiti in locali diversi;
b) che i locali ove si svolge l’esercizio dell’attività aziendale risultano meglio individuati nelle planimetrie che si allegano con il numero "1 e 2" al presente contratto, sottoscritta ed accettata dalle parti, e costituente parte integrante della presente scrittura;
c) che l’immobile sopra menzionato con gli impianti, gli arredi, le attrezzature di proprietà dell’A.S.PO. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA e concessi in uso alla parte affittuaria, costituiscono un “unicum” aziendale;
d) che l’apertura di tale punto di ristoro non è soggetta al rilascio di preventiva autorizzazione da parte del Comune di Chioggia in quanto trattasi di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all’interno delle aree di servizio dello scalo marittimo;
e) che pertanto ai sensi dell’art.9 della Legge Regionale n.29 del 21 settembre 2007 il regolare esercizio di tale attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta solamente alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art.19 della Legge 241/90 e seguenti, da presentare, dal soggetto interessato, al Comune di Chioggia;
f) che l’affittuario dichiara espressamente di possedere tutti i requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come meglio individuati dall’art.4 della Legge Regionale n. 29 del 21/09/2007;
g) che i locali ove sarà esercitata la somministrazione sono conformi alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di destinazione d’uso degli stessi.
Tutto ciò premesso,
Tra A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA e la società
come sopra rappresentata, si conviene e si stipula quanto segue, tenendo conto che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
Art. 1 - Oggetto del contratto
L’A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA, nella sua veste di unica proprietaria, concede in affitto, ad un canone di Euro ……………….. (…………………..) + IVA da pagarsi in un'unica soluzione anticipata per il primo anno, alla ditta , che, come sopra meglio
generalizzata, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare il ramo d’azienda
riferito all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali ubicati all’interno delle aree a servizio dello scalo marittimo di Val da Rio in Chioggia (Ve).
La parte concedente dichiara che l’affitto di azienda comprende sia i locali in cui l’impresa è esercitata, che risultano in regola con le norme edilizie e urbanistiche, sia l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande indicate nelle premesse con tutti gli impianti, gli arredi e le attrezzature ivi esistenti, che risultano funzionanti e in regola con le norme di legge, il tutto esistente e noto alle parti senza riserva ed obiezione alcuna in ordine alla loro consistenza e stato di conservazione.
In particolare, le parti dichiarano che la consistenza degli impianti, degli arredi e delle attrezzature è quella risultante da apposito inventario che, sottoscritto dalle parti e, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto di affitto di ramo d'azienda, viene allegato con il numero “3".
L’affitto del ramo d’azienda non include debiti e crediti relativi alla precedente gestione anche se scadenti successivamente alla data di stipula del presente contratto e non prevede alcun trasferimento di merce; inoltre la parte affittuaria non subentra in alcun rapporto di lavoro, consulenza e/o collaborazione, poiché non viene trasferito alcun dipendente e/o collaboratore, così come non subentra ad A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA alcun contratto di fornitura di merci e/o servizi.
Art. 2 – Durata
L’affitto del ramo d’azienda avrà la durata di mesi 48 (quarantotto), con decorrenza dal
………(……………..) …………………. (………………) sino all'……… (………….) ………………
(………………).
Al termine, la parte affittuaria, senza pretesa alcuna, dovrà lasciare i locali liberi di sé, cose sue ed aventi causa e riconsegnarli alla parte concedente non oltre il periodo contrattuale, con consegna delle chiavi, previa verifica dello stato delle unità immobiliari, dei relativi impianti e attrezzature e dell’osservanza di ogni altra obbligazione contrattuale, fermo il risarcimento dei danni accertati oltre la normale usura.
Resta inteso, e da ambo le parti accettato che, alla scadenza del presente contratto di affitto di ramo d’azienda, nel caso di occupazione dei locali da parte del conduttore senza alcun titolo, verrà corrisposta una penalità di euro …………. ( ) per ogni mese o frazione di mese, a titolo di
indennizzo per abusiva occupazione.
Nel caso di proroga si procederà alla determinazione del nuovo canone che terrà conto dell’avvenuto avviamento della struttura.
Art. 3 - Canone di affitto
Dal ……….. (………..) ………….. (……………) all'……….. (…………..) ………….. ( ) sarà
corrisposto il canone di affitto di cui al precedente art. 1.
A partire dal secondo anno di locazione, precisamente dal ………. (……….) . ( ) il gestore
dovrà versare un canone annuo di €. …………… ( ) + IVA, da pagarsi in rate mensili anticipate
di €. ……….. ( ) + IVA entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
Sei mesi prima del termine del contratto le parti reciprocamente si impegnano a discutere dell’ammontare dell’eventuale nuovo canone di affitto.
Al fine dell'incasso dei canoni di locazione, la parte locatrice emetterà regolare ricevuta, pertanto dichiara sin d'ora che il presente contratto sarà sottoposto all'imposta registro e si chiederà perciò all'ufficio delle entrate competente per la registrazione, di pagare l'imposta di registro in misura proporzionale in quanto la parte locatrice dichiara che il valore dell'immobile compreso nel patrimonio aziendale sito in Chioggia (Ve), Varco Doganale, Area Portuale Val da Rio, è superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore del ramo d'azienda locato.
Infine, la parte affittuaria dichiara di aver già ricevuto preventivamente sia le informazioni che la relativa documentazione inerente l’Attestazione di Prestazione Energetica dell’immobile.
Art. 4 - Obblighi e divieti dell’affittuario
L’affittuario si impegna ad esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dando attuazione alla proposta gestionale riportata al successivo art.5; lo stesso dovrà, inoltre, applicare le particolari condizioni preferenziali in occasione di manifestazioni ed eventi o altre attività organizzate o patrocinate dal Porto di Chioggia presso i locali oggetto del contratto e/o comunque nell’area portuale. L’affittuario dovrà gestire direttamente il ramo d’azienda affittato, è quindi vietato il subaffitto, sia totale che parziale, e la cessione anche a titolo gratuito del contratto o comunque concederne a terzi l’uso o il godimento, anche parziale, pena la risoluzione “ipso iure” del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente contratto è tassativamente vincolato all’immobile che ne forma oggetto e, dunque, non è trasferibile in altri locali.
Il soggetto gestore non potrà altresì cedere in tutto o in parte a qualsiasi titolo l’attività di gestione oggetto del presente contratto.
In caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dell’affittuario, il ramo d’azienda tornerà nell’immediata disponibilità di A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA.
Tutte le spese, imposte tasse e contributi relativi all’esercizio e decorrenti dall’inizio del presente contratto sono a carico della parte affittuaria, così come tutti i crediti e i debiti per rapporti sorti nel corso dell’affitto stesso, sono rispettivamente a vantaggio e carico dell’affittuario.
L'A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA resterà estranea a tutti i rapporti del “gestore” con i conduttori dei servizi e fornitori in genere, poiché tali rapporti saranno da intendersi di esclusiva competenza del “gestore”.
L’affittuario si obbliga a gestire il bar-ristorante all’insegna “La Galea” che costituisce insieme al simbolo espressamente patrimonio aziendale di A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA. E’ tuttavia consentito all’affittuario pubblicizzare l’attività con altro nome che identifichi la
nuova gestione, senza apportare modifiche all’insegna "La Galea".
Art. 5 - Autorizzazioni e condizioni di esercizio dell’attività
L’affittuario si impegna a svolgere tutte le attività occorrenti affinché possa essere iniziata l’attività e vengano ad esso intestate e volturate le autorizzazioni igienico-sanitarie e quant’altro necessario all’esercizio dell’attività stessa.
L’orario di apertura e chiusura del pubblico esercizio dovrà obbligatoriamente essere organizzato in modo da garantire l’accesso e l’uso dello stesso da parte di tutti i soggetti che svolgono attività nell’ambito portuale e precisamente dalle 07.00 alle 19.00 per un totale di 12 (dodici) ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
L’orario di apertura e chiusura al pubblico non potrà essere ridotto senza il preventivo consenso della parte concedente, che valuterà le ragioni della richiesta; in ogni caso, l’orario di apertura dell’esercizio non potrà in alcun caso eccedere le fasce orarie di apertura e chiusura stabilite dal Comune di Chioggia per questa tipologia di attività.
Art. 6 - Consegna dei locali
L’affittuario si impegna a conservare i locali nelle attuali condizioni ed a gestirli con ogni cura e diligenza, mantenendoli in buono stato di conservazione ed obbligandosi alle riparazioni di piccola ed ordinaria manutenzione, ai sensi dell’art. 8 che segue.
Tutti gli impianti, gli arredi e le attrezzature dovranno al termine dell’affitto essere restituiti alla parte affittante in buono stato di conservazione e ottimale pulizia, dovendo provvedere l’affittuario alla loro sostituzione in caso di rotture, fatta salva la normale usura.
L’affittuario non potrà apportare ai beni oggetto del contratto di affitto d’azienda alcuna innovazione, addizione e/o miglioria senza il consenso scritto della parte concedente, fermo restando che, anche se autorizzati, gli eventuali lavori, opere, accessioni, aggiunte o altro, eseguiti previo ottenimento delle certificazioni ed autorizzazioni di legge a carico del gestore, durante il corso del presente contratto, resteranno a vantaggio della parte concedente, senza che l’affittuario possa vantare diritto, pretesa di rimborso e/o indennità di alcun genere.
Qualora, invece, al termine del contratto, il locatore richiedesse la riduzione in pristino dei locali, l’affittuario si impegna a provvedervi a proprie spese secondo il disposto dell’art. 1590 c.c.
Nel caso che le opere siano state eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di
A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA esse si intendono acquisite senza compenso alcuno da parte della parte concedente. L’affittuario è tenuto, invece, a rimuoverle immediatamente a proprie spese, qualora la parte concedente lo richieda.
La parte concedente potrà, durante il normale orario di apertura, previo appuntamento da concordare tra le parti, ispezionare o far ispezionare dai suoi incaricati i locali concessi in affitto per constatare le modalità d’uso o per la verifica degli impianti.
Art. 7 - Avviamento
La parte affittuaria non potrà pretendere alcun indennizzo al termine dell’affittanza per eventuali migliorie e incrementi nella produttività del ramo d’azienda. In ogni caso la parte affittuaria rinuncia espressamente alla pretesa di alcun indennizzo a titolo di indennità di avviamento.
Art. 8 - Oneri e manutenzione dei locali ed impianti
Sono interamente a carico dell’affittuario, per tutta la durata del presente contratto, senza eccezione alcuna, le spese relative alla fornitura di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, del funzionamento degli ascensori ed ogni altra spesa necessaria per il proseguo dell’attività esercitata, oltre a quelle relative alle tasse, tariffe e comunque tributi afferenti all’attività svolta.
L’affittuario deve provvedere a eseguire tempestivamente tutti gli interventi utili alla conservazione dei locali, impianti e attrezzature oggetto del contratto; esso deve provvedere all’esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione e pulizia, senza diritto ad alcun rimborso.
Le spese per riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso ed ogni altra riguardante tutti gli impianti di pertinenza esclusiva dell’immobile concesso, quali, a mero titolo esemplificativo, elettrici, idraulici, serramenti, vetrate, ecc. sono a carico dell’affittuario. La parte concedente potrà sostituirsi all’affittuario per eventuali interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari nel corso dell’affittanza, qualora non vi fosse provveduto tempestivamente, con addebito degli eventuali costi al gestore.
Le spese di manutenzione straordinaria resteranno, invece a carico della parte concedente, che interverrà, in ogni caso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previa redazione, da parte di un proprio tecnico, di una perizia dei lavori.
Le opere di manutenzione straordinaria che l’affittuario intendesse effettuare dovranno essere preventivamente autorizzate dall’A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA.
Sono posti a carico della parte affittuaria la chiusura serale dei locali, nonché le pulizie degli accessi al ristorante, senza diritto al riconoscimento di alcun corrispettivo o beneficio economico.
L’affittuario si impegna, inoltre, a far osservare ai clienti del locale le norme del “buon vivere civile”.
Art. 9 - Arredi, attrezzature e beni concessi in uso
Compete alla parte affittuaria dotarsi di tutti quegli arredi, attrezzature, impianti e ogni altra dotazione necessari per il funzionamento dell’attività oggetto del presente contratto e non inclusi nell’inventario allegato sub "B".
Le parti concordano che gli arredi e le attrezzature di proprietà dell’A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA, diversi da quelli di cui agli articoli che precedono, concessi in uso all’affittuario, vengano dallo stesso tenuti e gestiti con la diligenza del “buon padre di famiglia”. Tutti i beni anzidetti dovranno essere restituiti alla A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI
CHIOGGIA nello stato in cui sono stati consegnati, fatte salve le condizioni di degrado imputabili all’uso ed al tempo.
La manutenzione ordinaria e straordinaria relative a tutti gli arredi e attrezzature di proprietà della parte concedente e concessi in uso sono a carico della parte affittuaria.
Art. 10 - Responsabilità – Polizze assicurative
L’affittuario solleva la parte concedente da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta che possa derivare alle persone, animali o cose, conseguente e/o connessa allo svolgimento dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, all’interno e all’esterno del locale affidato; in particolare, l’affittuario assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di sinistro sia al personale addetto all’attività sia a terzi, che possa derivare per fatto proprio o di propri dipendenti o collaboratori, nonché per ogni danno arrecato a beni pubblici e privati, intendendo la stessa parte concedente escludere ogni propria responsabilità in merito.
L’affittuario produce alla parte concedente copia della quietanza delle seguenti polizze assicurative della durata pari a quella del presente contratto:
a) polizza a copertura del rischio locativo del fabbricato ad uso ristorante e del suo contenuto limitatamente al rischio di incendio, esplosione, fenomeno elettrico e atti vandalici per un massimale, rispettivamente di Euro 800.000,00 (ottocentomilaeuro) ed Euro 200.000,00 (duecentomilaeuro);
b) polizza responsabilità civile verso terzi il cui massimale non dovrà essere inferiore ad €. 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila virgola zero zero) per ciascun sinistro e comunque per persona; la predetta copertura assicurativa dovrà essere estesa anche all’eventuale area di parcheggio riservata.
Le polizze di cui sopra dovranno essere indicizzate e l’affittuario oggi ne fornisce copia, unitamente alla quietanza di pagamento, alla parte concedente, con l'obbligo di produrre la quietanza di pagamento per il secondo anno entro l'………… (……….) …………… ( ), pena la risoluzione
del contratto.
Art. 11 – Rispetto delle normative vigenti
L’affittuario è tenuto ad attuare e garantire congiuntamente all’inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i locali oggetto del contratto l’osservanza di tutte le normative vigenti, quali:
a) prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) normativa antincendio, provvedendo a definire il piano di evacuazione ed apporre idonea cartellonistica;
c) normativa concernente l’igiene dei prodotti alimentari;
d) norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali.
Art. 12 – Garanzia
L’affittuario si impegna a rilasciare all’inizio del secondo anno, cioè dal ….. (…………) ……………
(………………..), a favore di A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA, una
cauzione di €. …………….. (………………….) pari a 12 mensilità del canone d’affitto, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto ed il richiamo al presente articolo.
La garanzia deve essere costituita, esclusivamente, mediante fidejussione solidale bancaria o assicurativa a prima richiesta, emessa da primario istituto bancario o compagnia d’assicurazioni, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della parte concedente. Tale garanzia si intende costituita per l’esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale, il puntuale e regolare pagamento dei canoni ed oneri accessori convenuti, il pagamento di penali ed indennizzi ed il risarcimento dei danni tutti, ivi compresi i danni arrecati ai locali, impianti, arredi, attrezzature e beni in genere avuti in dotazione e per l’eventuale indennità di occupazione.
Resta salvo per A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione dovrà avere validità annuale, quindi per la prima emissione dal ……. ( )
…………… (…………) all'……… (………..) …………. ( ).
La mancata costituzione determinerà la risoluzione del presente contratto.
La cauzione resterà a disposizione di A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA non solo per tutto il periodo di durata del contratto di affitto, bensì fino all’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti e/o aventi causa dal contratto medesimo, nel caso che la parte concedente dovesse farvi ricorso anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, integralmente o parzialmente.
Art. 13 - Deposito cauzionale
All’atto della sottoscrizione del presente contratto di locazione il conduttore versa ad A.S.PO, la somma di euro ( ) pari a tre mensilità del canone convenuto quale deposito cauzionale che sarà restituito al termine della locazione dopo la riconsegna dei locali e la verifica del buon stato dei medesimi. Gli interessi al tasso legale su tale deposito saranno corrisposti alla cessazione del rapporto locatizio.
Art. 14 – Attestazione di prestazione energetica
Il Conduttore dichiara di aver ricevuto le opportune informazioni e la documentazione relativa inerenti l’Attestazione di Prestazione Energetica, dell’unità immobiliare di cui trattasi. Tale documentazione è disponibile presso la sede aziendale.
Art. 15 - Penali e cause di risoluzione
Il mancato pagamento puntuale dell’anticipo del canone anche non consecutivo potrà determinare, a insindacabile giudizio della parte concedente, la risoluzione “ipso iure” del presente contratto per fatto e colpa dell’affittuario ai sensi dell’art. 1456 c.c., e l’incameramento della cauzione definitiva, salva l’eventuale azione per risarcimento dei maggiori danni.
Ferme le ipotesi di risoluzione previste nel secondo comma, il presente contratto potrà risolversi di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche nelle seguenti ipotesi:
a) decadenza dal titolo abilitativo, in caso di mancata attivazione dell’attività entro il termine di legge dalla data del suo rilascio;
b) utilizzazione di locali affidati per un uso differente da quello oggetto del presente contratto;
c) subaffitto, cessione anche parziale dell’attività.
In ogni caso è fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento dei maggiori danni patiti.
Art. 16 - Revoca
L’affittanza ha carattere precario e l'A.S.P.O. AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA potrà perciò, indipendentemente dalla sua scadenza, revocarla unilateralmente per motivi di pubblico interesse, dando preavviso, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima, senza che la parte affittuaria possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.
Art. 17 - Acquisto di materiale aggiuntivo rispetto a quello dato in dotazione
La parte concedente si riserva la facoltà di acquistare dal gestore quella parte di arredi e attrezzature specifiche che lo stesso, per far fronte a proprie esigenze di gestione, dovesse aver acquistato direttamente in aggiunta a quelle date in uso alla parte concedente a esclusivo utilizzo dell’esercizio o preventivamente autorizzate in forma scritta.
Per tale acquisto la parte concedente, oltre che riservarsene la più ampia facoltà, dovrà fare riferimento al prezzo di costo, documentato dalla fattura originaria di acquisto intestata all’affittuario, diminuito del 20% (venti per cento) per ogni anno di utilizzo.
Art. 18 - Norme regolatrici
Il presente contratto è regolato, oltre che dalle norme in esso espressamente contenute, dalle norme
di Legge e regolamento vigenti, nonché dalle disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di affitto di azienda.
Ai sensi dell’art. 2561 del Codice Civile e ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 04/02/1988, n. 42, le parti decidono, in relazione all’obbligo di conservazione ed efficienza dei beni ammortizzabili, la non applicabilità al presente contratto delle disposizioni del Testo Unico imposte sui redditi (art. 102, comma 8, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), restando inteso e, da ambo le parti accettato, che eventuali quote di ammortamento dei beni strumentali costituenti il ramo d’azienda concesso in affitto saranno eventualmente deducibili nella determinazione del reddito della parte concedente.
A tal proposito le parti si danno reciprocamente atto che nel canone di affitto pattuito è compreso anche il normale deperimento d’uso dei beni aziendali per cui nessun rimborso dovrà essere corrisposto dall’affittuario al momento di riconsegna del ramo d’azienda, derogando pertanto alla previsione dell’art. 2561, comma 4, del Codice Civile.
Art. 19 - Spese
Tutte le spese per l’imposta di bollo, autorizzazioni e qualsiasi altra inerente e/o conseguente al presente contratto sono a carico della parte affittuaria.
Art. 20 – Domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, l’affittuario elegge domicilio nei locali a lui affittati, e ove egli non li occupi più o comunque detenga, presso la propria sede legale o il domicilio del Legale Rappresentante.
Art. 21 - Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti per l’interpretazione ed applicazione delle clausole del presente contratto il Foro competente è quello di Venezia.
Art. 22 - Autorizzazione trattamento dati personali
Con riferimento al Codice della Privacy, Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196, l’affittuario autorizza il trattamento dei propri dati personali ed in particolare dei dati sensibili, con l’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dalla parte concedente in base agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dalla Legge, dai regolamenti e negli altri casi previsti dalla legge.
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare, reietta sin d’ora ogni reciproca eccezione, le clausole contenute nei patti:
Art. 4 – Obblighi e divieti dell’affittuario Art. 6 – Consegna dei locali
Art. 15 – Penali e cause di risoluzione Art. 16 – Revoca
Art. 18 – Norme regolatrici Art. 19 – Spese.
"I sottoscritti consentono il trattamento e la conservazione dei loro dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003, gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per fini inerenti alla presente scrittura dipendenti da formalità ed effetti connessi e quindi trasmessi, per gli scopi previsti, a tutte le P.A. competenti a riceverli."