Avviamento. Ai fini delle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi per la somministrazione al pubblico degli alimenti e bevande per Bar, il conduttore nulla potrà pretendere al termine del rapporto contrattuale, neppure nel caso di incremento dell'avviamento commerciale.
Avviamento. 10.1. In tutti i casi di cessazione del presente rapporto di locazione il CONDUTTORE non potrà pretendere nulla dal LOCATORE a titolo di indennità di avviamento commerciale, ai sensi dell'art. 34 della legge 392/78.
10.2. Con la sottoscrizione del presente atto, pertanto, il CONDUTTORE rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a richiedere e pretendere la corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale, senza alcuna riserva od eccezione.
Avviamento. L’avviamento rappresenta l’eccedenza del costo di acquisto rispetto alla quota di pertinenza dell’acquirente del fair value dei valori netti identificabili di attività e passività dell’entità acquisita. Il costo di acquisto comprendere i costi direttamente associati all’operazione. Dopo l’iniziale iscrizione, l’avviamento viene valutato al costo diminuito dalle eventuali perdite di valore cumulate. L’avviamento viene sottoposto ad analisi di impairment con cadenza annuale, volta ad evitare eventuali riduzioni durevoli di valore. La verifica dell’adeguatezza del valore dell’avviamento ha lo scopo di indentificare l’esistenza di un eventuale perdita durevole di valore iscritto come attività immateriale. Pertanto vengono innanzitutto identificate le CGU (cash generating unit) cui attribuire il goodwill. L’eventuale riduzione di valore (impairment) è pari alla differenza, se negativa, tra il valore precedentemente iscritto e il suo valore di recupero. Quest’ultimo è determinato dal maggiore tra il fair value dell’unità generatrice di flussi finanziari e il suo valore d’uso, pari all’attualizzazione dei flussi di cassa futuri prodotti dalla unit stessa. Qualora una riduzione di valore effettuata precedentemente non avesse più ragione di essere mantenuta, il valore contabile non può essere ripristinato.
Avviamento. La parte affittuaria non potrà pretendere alcun indennizzo al termine dell’affittanza per eventuali migliorie e incrementi nella produttività del ramo d’azienda. In ogni caso la parte affittuaria rinuncia espressamente alla pretesa di alcun indennizzo a titolo di indennità di avviamento.
Avviamento. Al termine del Contratto il Concessionario non pretenderà dal Concedente o dal nuovo concessionario alcuna somma a titolo di avviamento commerciale.
Avviamento. In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, nessuna pretesa potrà accampare il concessionario al termine del rapporto contrattuale a tale titolo nè nei confronti della Provincia di Modena, nè nei confronti dell'eventuale concessionario subentrante, trattandosi di rapporto di natura concessoria.
Avviamento. Le parti riconoscono espressamente che il presente contratto di affitto di azienda non rientra nelle norme del Diritto Civile e Speciale relativo alle locazioni immobiliari e riconoscono pertanto, ogni eccezione e riserva sin d’ora rimossa, che nulla sarà dovuto ad alcun titolo all’affittuaria all’atto del rilascio del complesso aziendale.
Avviamento. Concedente e concessionario convengono e precisano che non trovano applicazione le disposizioni in materia di locazione incompatibili con il regime concessorio e, in particolare, non trovano applicazione gli articoli 8, 27, 28, 29, 34, 38, 39 e 40 della legge 392/1978 ss. mm. ii. Inoltre convengono in ogni caso che non si configura come affitto di beni immobili, al termine della concessione dell’area e della relativa gestione del chiosco-bar, il concessionario così come l’eventuale soggetto preposto all’attività di somministrazione non potranno rivendicare in alcun caso nei confronti di alcuno ed in particolare nei confronti del Comune di Cardedu il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per perdita di avviamenti commerciali.
Avviamento. 1. Nulla è dovuto a titolo di avviamento tra le parti, né all’inizio del rapporto contrattuale, né alla sua scadenza naturale od anticipata.
1. La chiusura del pubblico esercizio per un periodo, anche frazionato, superiore a sessanta giorni nel corso dell’anno, escluse le chiusure settimanali del giorno di riposo, comporta la rescissione del contratto; i giorni ed i periodi di chiusura al pubblico dell’azienda devono essere sempre preventivamente comunicati per iscritto al Comune.
2. Gravi inadempienze in tema di igiene degli alimenti, di sicurezza sui luoghi di lavoro o di ordine pubblico, accertate dalle autorità competenti, possono comportare la rescissione anticipata del contratto a giudizio insindacabile della Giunta Comunale.
3. Il fallimento dell’imprenditore-affittuario comporta l’immediata rescissione del contratto.
4. Il contratto può anche essere rescisso per l’abuso che faccia l’affittuario del suo diritto, alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.
5. Il mancato pagamento di tre canoni mensili, anche non consecutivi, nell’anno, comporta la rescissione del contratto.
6. Nulla è dovuto a titolo di indennizzo o altro titolo all’affittuario in caso di rescissione del contratto.
Avviamento. La ditta deve indicare il numero di giornate/uomo previste per tale attività.