Canone di affitto Clausole campione

Canone di affitto. Il canone annuo di affitto è pari ad €………. (euro……………….) da corrispondersi per ogni annata agraria entro il 30 novembre dell’anno di scadenza dell’annata agraria (quindi il 30 novembre 2016 per la prima, il 30 novembre 2017 per la seconda, e così via). A partire dal secondo anno di affitto e fino alla scadenza del contratto, il canone sarà soggetto ad adeguamento annuale nella misura del 100% dell’indice FOI dell’ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), previsto dalla legislazione vigente, accertato per il mese di ottobre dell’anno di pagamento. L’Affittuario non potrà accampare alcuna ragione per il mancato o ritardato pagamento del canone, nemmeno nel caso in cui lo stesso vanti ragioni di credito nei confronti dell’Ente ovvero nemmeno nel caso in cui si possa dare corso a compensazione dietro accordo favorevole del proprietario medesimo in considerazione della sua natura di amministrazione pubblica. Il ritardato pagamento del canone, a prescindere che intervenga o meno la risoluzione del contratto, comporterà l’obbligo dell’Affittuario di corrispondere gli interessi di mora – senza necessità di messa in mora dell’Affittuario – nella misura del saggio di interesse annuale pari al Tasso Euribor 3 mesi (base 365), rilevato per il mese in cui è dovuto il pagamento, + 4 punti percentuali vigente al momento dell’inadempimento. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone darà comunque diritto all’IPAB di procedere all’escussione della fideiussione indicata in premessa e comporterà la risoluzione del contratto di affitto.
Canone di affitto. Il canone di affitto è convenuto in Euro ………………. ( ) oltre I.V.A. mensili. Tale canone sarà soggetto a far data dal …………………., all'automatico adeguamento annuale dell'indice ISTAT.
Canone di affitto. Il canone annuo di affitto, determinato in € .................... (in lettere € )con le procedure di assegnazione dell’alpeggio, a partire dal secondo anno sara’ aggiornato annualmente in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della L. 3 maggio 1982, n° 203. Il canone, opportunamente aggiornato come sopra, potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture ed alla viabilità di servizio eseguite dalla proprietà. Il canone potrà essere ridotto, per un importo da concordare tra le parti, qualora l’affittuario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali, concordandoli preventivamente con la proprietà, anche in applicazione di un Contratto territoriale.
Canone di affitto. In applicazione della Legge n. 203 del 3 maggio 1982, “Norme sui contratti agrari “, il canone annuo minimo è stato determinato dall’Ente proprietario tenendo conto: − delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato conservativo e funzionale dei fabbricati, della presenza di servizi, dell’accessibilità e della viabilità di servizio dei pascoli; − del beneficio che l’esercizio dell’alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale. Il canone annuo di affitto é determinato in Euro annuali, con le procedure di assegnazione dell’alpeggio, a partire dal secondo anno verrà automaticamente aggiornato annualmente del 100% dell'indice ISTAT del costo della vita. Il canone, opportunamente aggiornato come sopra, potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture ed al cotico pascolivo che la proprietà effettuerà nel corso dell’affitto, come stabilito nel capitolato d’affitto, di cui al successivo Art. 9.
Canone di affitto. Se l’affittuario presta una cauzione in denaro, questa, normalmente, è pari a sei mensilità del canone di affitto. La consegna delle scorte vive o morte avviene, di regola, con due sistemi: - le scorte vive vengono pagate a valore di mercato; - le scorte morte, fisse e circolanti, vengono generalmente date “a consegna”, con conguaglio, alla riconsegna, dei quantitativi in eccedenza o in diminuzione.
Canone di affitto. Il Canone di affitto dell’Azienda (“Canone”) è stabilito nell’importo mensile di Euro ( ) [ non meno di euro 20.000 ] al mese oltre IVA (le “Rate”).
Canone di affitto. Il canone della locazione da corrispondersi dal conduttore al locatore in rate bimestrali anticipate pari ad un importo di 1/6 della cifra offerta su base annua, oltre all’IVA di legge, entro il giorno 5 (cinque) del mese di inizio di ogni bimestre, a mezzo bonifico su conto corrente bancario che sarà comunicato al momento della stipula. Il canone sarà aggiornato annualmente, nella misura del 100% della variazione, accertata dall’ISTAT.
Canone di affitto. 1. Il canone annuo di affitto di azienda viene stabilito in € , come da offerta economica di cui alla precitata gara pubblica. presente contratto, saranno previste dal Parco ulteriori integrazioni rispetto all’importo del canone pattuito. essere sospeso o ritardato da pretese eccezioni dell’affittuario, qualunque ne sia il titolo.
Canone di affitto. 4.1. Il canone annuo di affitto dell’Azienda dovuto dall’Affittuario a A a decorrere dalla Data di Inizio, è sin d’ora pattuito e determinato, per tutto il Periodo di Durata, in Euro <...> (<...>) oltre IVA in ragione d’anno. Tale somma verrà corrisposta dall’Affittuario ad A in rate mensili anticipate, entro il <...>° (<...>) giorno di ciascun mese mediante bonifico bancario presso l’istituto bancario indicato in tempo utile da A.
Canone di affitto. Il canone annuo di affitto di azienda viene stabilito in € [•] (diconsi Euro [•]) [risultante dall’offerta presentata in sede di gara]. Sul canone graverà l’I.V.A. nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge. In considerazione del carattere prevalentemente stagionale dell'attività le rate quadrimestrali sono diversamente quantificate: la prima rata quadrimestrale ammonterà al 40% dell'importo annuale del canone e dovrà essere corrisposta prima della sottoscrizione del contratto e in seguito entro il 1° marzo di ciascun anno; la seconda rata quadrimestrale ammonterà al 40% dell'importo annuale del canone e dovrà essere corrisposta entro il 1° luglio di ciascun anno; la terza rata quadrimestrale ammonterà al 20% dell'importo annuale del canone e dovrà essere corrisposta entro il 1° novembre di ciascun anno. L'importo del canone annuale sarà aggiornato, automaticamente dal secondo anno senza necessità di richiesta scritta, in misura pari alla variazione (100%) dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi rispetto all'anno precedente. In caso di utilizzo di ulteriori spazi rispetto a quelli dati in gestione con il presente contratto, saranno previste dall’Amministrazione comunale ulteriori integrazioni rispetto all’importo del canone pattuito. Il pagamento del canone o quant’altro dovuto per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese eccezioni dell’Affittuario, qualunque ne sia il titolo. Per il ritardato pagamento del canone sono dovuti interessi legali nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Il mancato pagamento, anche non consecutivo, di una o più rate quadrimestrali del canone, comporterà la facoltà in capo all'Affittante di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. L'esercizio della risoluzione contrattuale sarà comunicata tramite l'invio all'Affittuario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.