Canone di affitto. Il canone annuo di affitto è pari ad €………. (euro……………….) da corrispondersi per ogni annata agraria entro il 30 novembre dell’anno di scadenza dell’annata agraria (quindi il 30 novembre 2016 per la prima, il 30 novembre 2017 per la seconda, e così via). A partire dal secondo anno di affitto e fino alla scadenza del contratto, il canone sarà soggetto ad adeguamento annuale nella misura del 100% dell’indice FOI dell’ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), previsto dalla legislazione vigente, accertato per il mese di ottobre dell’anno di pagamento. L’Affittuario non potrà accampare alcuna ragione per il mancato o ritardato pagamento del canone, nemmeno nel caso in cui lo stesso vanti ragioni di credito nei confronti dell’Ente ovvero nemmeno nel caso in cui si possa dare corso a compensazione dietro accordo favorevole del proprietario medesimo in considerazione della sua natura di amministrazione pubblica. Il ritardato pagamento del canone, a prescindere che intervenga o meno la risoluzione del contratto, comporterà l’obbligo dell’Affittuario di corrispondere gli interessi di mora – senza necessità di messa in mora dell’Affittuario – nella misura del saggio di interesse annuale pari al Tasso Euribor 3 mesi (base 365), rilevato per il mese in cui è dovuto il pagamento, + 4 punti percentuali vigente al momento dell’inadempimento. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone darà comunque diritto all’IPAB di procedere all’escussione della fideiussione indicata in premessa e comporterà la risoluzione del contratto di affitto.
Canone di affitto. Il canone di affitto è convenuto in Euro ………………. ( ) oltre I.V.A. mensili. Tale canone sarà soggetto a far data dal …………………., all'automatico adeguamento annuale dell'indice ISTAT.
Canone di affitto. In applicazione della legge 3 maggio 1982, n. 203, “Norme sui contratti agrari “, ed in particolare dell’art. 43, il canone annuo minimo è stato determinato dall’Ente proprietario tenendo conto: ▪ delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato conservativo dell’accessibilità e della viabilità di servizio della malga; ▪ del beneficio che l’esercizio dell’alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale. Il canone annuo di affitto, determinato in annuali euro con le procedure di assegnazione dell’alpeggio, a partire dal secondo anno verrà automaticamente aggiornato annualmente del 100% dell' indice ISTAT del costo della vita. Il canone, opportunamente aggiornato come sopra, potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture ed al cotico pascolivo che la proprietà effettuerà nel corso dell’affitto, come stabilito nel capitolato d’affitto, di cui al successivo art. 9. Il canone potrà essere ridotto per un importo, da concordare tra le parti, qualora l’affittuario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali oppure adotti ed attui un piano di gestione della malga (alpeggio) da concordare e condividere tra le parti.
Canone di affitto. Il canone annuo di affitto, determinato in € .................... (in lettere € )con le procedure di assegnazione dell’alpeggio, a partire dal secondo anno sara’ aggiornato annualmente in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della L. 3 maggio 1982, n° 203. Il canone, opportunamente aggiornato come sopra, potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture ed alla viabilità di servizio eseguite dalla proprietà. Il canone potrà essere ridotto, per un importo da concordare tra le parti, qualora l’affittuario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali, concordandoli preventivamente con la proprietà, anche in applicazione di un Contratto territoriale.
Canone di affitto. 1. Il canone annuo di affitto di azienda viene stabilito in € , come da offerta economica di cui alla precitata gara pubblica.
2. Il canone dovrà essere versato dal gestore, per il primo anno 50% alla sottoscrizione del contratto e 50% entro il 30 giugno; per gli anni successivi 50% entro 31 Gennaio e 50% entro il 30 giugno.
3. L’importo del canone annuo, a decorrere dal secondo anno di affitto e per tutta la durata contrattuale, verrà aggiornato annualmente, automaticamente senza necessità di richiesta scritta, in misura pari alla variazione dell'indice I.S.T.A.T dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi rispetto al mese precedente a quello d’inizio del presente contratto.
4. In caso di utilizzo di ulteriori spazi rispetto a quelli dati in gestione con il
5. Il pagamento del canone o quant’altro dovuto per oneri accessori non potrà
Canone di affitto. 4.1 II canone annuo di affitto del Ramo d’Azienda è convenuto tra le Parti in Euro …………………………. [indicare importo come da offerta dall’aggiudicatario], oltre Iva di legge, con aumento del 100% dell’indice ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati per l’anno successivo, rispetto al canone dell’annualità precedente; tale aumento avverrà automaticamente, anche in assenza di esplicita richiesta della Società Terme di Acqui.
4.2 Il pagamento verrà effettuato in rate trimestrali anticipate da versarsi, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente e all’IBAN indicati dalla Concedente, entro il [10 dicembre, il 10 marzo, il 10 giugno e il 10 settembre di ogni anno].
4.3 L’Affittuaria si obbliga altresì a pagare direttamente, ovvero a rimborsare immediatamente alla Concedente qualora la stessa fosse stata incisa direttamente dall’imposta, dietro presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento, l’IMU e comunque le imposte gravanti sugli immobili, terreni e/o fabbricati concessi in affitto con il Ramo d’Azienda, come di tempo in tempo previste e denominate dalla normativa nazionale e/o locale.
4.4 L’Affittuaria non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone pattuito e non potrà far valere alcuna eccezione se non dopo aver eseguito il regolare pagamento delle rate scadute.
Canone di affitto. Per ognuna delle annualità di gestione intercorrenti tra il 20 maggio ed il 10 settembre di ciascuno dei 4 esercizi di gestione, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere un canone di affitto annuo composto da una parte fissa ed una parte variabile: PARTE FISSA: pari ad €. ……….. ( ) + IVA La parte Fissa di canone verrà corrisposta, previa emissione di regolare fattura da parte della concedente, mediante n.2 rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno ed il 30 luglio di ciascuna annualità PARTE VARIABILE: pari al 13% (tredicipercento) + iva, dei corrispettivi, al netto dell’iva, ritratti dalla gestione del servizio, fino al raggiungimento dell’importo massimo annuo, per la sola parte variabile, di € 20.000 (ventimila) +iva. Tale Parte variabile dovrà essere corrisposta, sempre al ricevimento di regolare fattura fiscale redatta in contraddittorio tra le parti, entro il 30 settembre di ciascuna annualità.
Canone di affitto. Il canone di affitto annuale è fissato in Euro 12.505,00 (diconsi dodicimilacinquecentocinquevirgolazerozero), da pagarsi entro il 30 settembre di ogni anno. Il predetto canone di affitto annuale sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale, a partire dal secondo anno d’affitto, in base alle variazioni degli indici di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati e mensilmente pubblicati dall’ISTAT. Il canone di locazione sarà aggiornato in accordo tra le parti, qualora ricorrano le condizioni indicate al successivo art. 8.
3 - All'Articolo 10 – Consegna e riconsegna della Malga – Obblighi dell'affittuario, dopo la frase la manutenzione della viabilità di servizio alla malga e delle scarpate dei terreni adiacenti alla medesima viene inserita la seguente: la manutenzione ordinaria del sentiero che, dalla Località Barezze, attraverso il “Pian della Baita”, raggiunge la malga. In base alle appena riportate modifiche, l'articolo 10 ha ora il seguente testo:
Canone di affitto. Il canone di affitto è determinato in un canone annuo di 25.000 (venticinquemila) euro oltre I.V.A., da corrispondersi in rate trimestrali anticipate delle quali la prima alla firma del contratto di affitto di azienda. Il canone verrà aggiornato automaticamente e senza richiesta scritta, in misura pari alla variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI). La base per tale calcolo sarà costituita dal canone d’affitto comprensivo degli eventuali precedenti adeguamenti. Il mancato pagamento di tre rate del canone comporterà la risoluzione del contratto ipso iure ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. da comunicare con lettera raccomandata A.R. o con Pec all’affittuario.
Canone di affitto. II canone annuo di affitto del Ramo d’Azienda è convenuto tra le Parti in Euro (come da offerta dall’aggiudicatario), oltre Iva di legge, con aumento del 100% dell’indice ISTAT per l’anno successivo, rispetto al canone dell’annualità precedente. Il pagamento verrà effettuato in rate trimestrali anticipate da versarsi, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente e all’IBAN indicati dalla Concedente, entro il 10 dicembre, il 10 marzo, il 10 giugno e il 10 settembre di ogni anno. L’Affittuaria si obbliga altresì a rimborsare alla Concedente, dietro presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento, l’IMU di volta in volta pagata da Terme di Acqui S.p.A. con riferimento agli immobili ricompresi nel Ramo d’Azienda. L’Affittuaria non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone pattuito e non potrà far valere alcuna eccezione se non dopo aver eseguito il regolare pagamento delle rate scadute, così come non potrà rifiutare il rimborso dell’IMU pagata dalla Concedente.