Estinzione anticipata del mutuo Clausole campione

Estinzione anticipata del mutuo. Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell’ammortamento del mutuo, la PARTE MUTUATARIA potrà procedere all’estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L’estinzione avrà effetto al termine di ciascuna semestralità di ammortamento, a condizione che la PARTE MUTUATARIA stessa:
Estinzione anticipata del mutuo. Comune di Chianciano Terme - Protocollo n. 0020467/2021 del 30/12/2021 10.51.59 Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell’ammortamento del mutuo, la PARTE MUTUATARIA potrà procedere all’estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L’estinzione avrà effetto al termine di ciascuna semestralità di ammortamento, a condizione che la PARTE MUTUATARIA stessa:
Estinzione anticipata del mutuo. Non è prevista l’estinzione anticipata del mutuo.
Estinzione anticipata del mutuo. Problematiche fiscali:
Estinzione anticipata del mutuo. Premesso che il mutuo si estingue alla scadenza naturale fissata col provvedimento formale di concessione dello stesso, talvolta il mutuatario ritiene necessario anticiparne l'estinzione come, per esempio, quando si presenti la necessità di alienare il bene realizzato col mutuo concesso. Con circolare n. VIII del 24 settembre 1999, pubblicata sulla G.U. n.233 del 4/10/1999, sono state rese note le condizioni e le modalità per l’estinzione anticipata del capitale residuo dei mutui in corso di ammortamento in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 956 del 31/3/99 approvata dal Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. L’estinzione anticipata dei mutui è concessa previo versamento: • del residuo debito risultante dai relativi piani di ammortamento al 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda; • di un indennizzo pari alla differenza fra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, calcolato utilizzando, come tasso di sconto il tasso vigente all’atto della richiesta ed il residuo debito risultante dal vigente piano di ammortamento. Per es.:se dobbiamo estinguere al 31/12/2000 un mutuo di lire 500.000.000, in ammortamento dal 1/1/1994 al 31/12/2008, al tasso dell’11,5%, per il quale l’Ente mutuatario sta versando un’annualità di lire 70.494.818 , dobbiamo calcolare il valore attuale delle 8 annualità non ancora versate utilizzando come tasso di sconto il tasso del 6%, attualmente previsto per i nuovi prestiti (vedi § tasso di interesse). Si ottiene, così, l’importo di lire 437.758.283. Questo sarà l’importo che dovrà versare il mutuatario suddiviso, quanto a lire 359.563.266 come debito residuo risultante dall’originaria tabella di ammortamento e, quanto alla differenza di lire 78.195.017 come indennizzo per l’estinzione anticipata. Qualora l’estinzione anticipata riguardi un mutuo concesso ad un tasso inferiore e/o pari al tasso vigente all’atto della richiesta non è dovuto alcun indennizzo ma solo il residuo debito risultante dai piani di ammortamento alla data sopraindicata; • di ogni eventuale morosità, relativa ai mutui concessi, nel rispetto delle date di riferimento adottate per i calcoli finanziari e dei relativi piani di ammortamento. • In presenza di contributi statali e/o regionali sui mutui, le annualità non ancora scadute sono devolute al mutuatario. In alternativa, a richiesta del mutuatario l’Istituto può mantene...