Contract
N. PRATICA
COD. CLIENTE
PROPOSTA N.
Con la presente scrittura privata, sottoscritta in n. 3 originali, avente valore di formale richiesta posta a Figenpa S.p.a., con sede in Genova, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx; Tel. 000 00.00.00 - Fax 000 00.00.000; C.F. e X.Xxx: 03401350107; Cap. Soc: € 10.500.000,00 i.v. - REA 341554/GE - Codice ABI 329508; iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex Art. 106
T.u.b. con n. 159, intermediario sottoposto alla vigilanza di Banca di Italia con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxx, di seguito CESSIONARIO , il seguente
CEDENTE – RICHIEDENTE- CONSUMATORE
COGNOME | NOME | C.F. |
NATO A | PR. | DATA DI NASCITA |
RESIDENTE A | VIA | PR. |
Amministrato dal seguente | ||
ENTE PREVIDENZIALE |
imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione agenzia delle entrate di GENOVA n. 23698 del 28/02/2006
FIGENPA S.P.A. - viale Brigate Partigiane 6 - 16129 Genova (GE)
richiede di stipulare, in qualità di consumatore – dichiarando quindi che il finanziamento disciplinato dalla presente proposta è destinato a scopi estranei al’attività imprenditoriale o provessionale eventualmente svolta - , un contratto di finanziamento da restituirsi mediante CESSIONE PROSOLVENDO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO / RAPPORTO MATURATO a carico dell'ENTE PREVIDENZIALE, secondo il seguente PROSPETTO FINANZIARIO e secondo le condizioni riportate di seguito nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai Consumatori" E CONDIZIONI GENERALI e PARTICOLARI.
PROSPETTO ECONOMICO
CAPITALE LORDO MUTUATO/TFS-TFR CEDUTO € : | T.A.N. % : | ||||
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO € : | IMPOSTA DI BOLLO € : 16,00 | ||||
INTERESSI AL T.A.N. € : | T.E.G. % : | T.A.E.G. % : | |||
NUMERO RATA | SCADENZA RATA* | IMPORTO RATA | QUOTA INTERESSI | QUOTA CAPITALE | IMPORTO RATA/TFS |
*LA DATA DI SCADENZA DELLA RATA COINCIDE CON LA DATA DI DECORRENZA DELLA RATA TFS/TFR INDICATA NEL PROSPETTO DI TFS/TFR MAGGIORATA DI 90 GIORNI PER LA PRIMA RATA E 30 GIORNI PER LE RATE SUCCESSIVE |
INTERMEDIARIO DEL CREDITO
SEDE: C.F.
DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che i dati riportati nel presente prospetto corrispondono integralmente a verità, di aver preso visione ed aver integralmente
accettato le Condizioni evidenziate nel Prospetto Economico su riportato, nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai Consumatori" e nelle Condizioni Generali e Particolari riportate sul retro, impegnandomi, laddove dovesse essere concesso il finanziamento, a rimborsare l'importo Totale Dovuto secondo le disposizioni ivi espresse (numero rate e importo rate), confermando i dati contabili e le decorrenze di cui al documento "Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori" Autorizzo Figenpa S.p.a. ad effettuare ogni ulteriore accertamento ritenuto utile.
IL CEDENTE / CLIENTE
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C. C. di approvare in forma specifica le seguenti clausole delle condizioni contrattuali retro riportate:
Art.1 – Oggetto e tipo di finanziamento; Art. 2 - Conclusione del contratto ed efficacia della cessione; Art. 3 - Data di Erogazione del prestito diversa da quella presunta e Piano di rimborso; Art.4. - Obblighi del consumatore – condizioni economiche; Art.5 - Cessione del credito; Art.6 - Garanzie del Cedente; Art.7 - Interessi di mora – Decadenza del beneficio del termine e clausola risolutiva espressa; Art.8 - Spese e oneri erariali ; Art.10 - Cessione dei diritti derivanti dal Contratto; Art.13 - Recesso; Art. 14 Modifica Unilaterale delle condizioni contrattuali; Art.16 – Legge applicabile - Foro Competente.
IL CEDENTE / CLIENTE
Dichiaro altresì che: mi è stato consegnato, prima della firma di questa proposta il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e di aver ritirato copia di questo documento interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori"
IL CEDENTE / CLIENTE
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
1. Identità e contatti del finanziatore | |
FINANZIATORE | Figenpa S.p.A. Iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 000 x xxxxxxxx xxx X.X.X. xx x.000 Numero iscrizione RUI ISVAP 000203387 Codice Fiscale e Registro Imprese di Genova: 03401350107 |
Sede legale: Genova, viale Brigate Partigiane 6/3 | |
CODICE FISCALE, PARTITA IVA | 0000000000 |
TELEFONO | 000 00.00.000 |
SITO WEB | |
EMAIL - PEC |
1.1 Identità e contatti dell’intermediario del credito | |
NOMINATIVO | |
INDIRIZZO |
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito | |
TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO | Prestito personale attraverso il quale Figenpa anticipa al Consumatore, in qualità di dipendente pubblico in quiescenza l’importo delle rate di cui si compone il Trattamento di Fine Servizio / Rapporto (d'ora in poi, TFS/TFR) maturate e non ancora scadute. Il contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata ed è garantito dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS/TFR maturato che il Consumatore vanta nei confronti dell’Ente pensionistico. L’importo del finanziamento complessivamente erogato è pari all’importo delle rate, meno gli interessi e oneri fiscali. Il rimborso del finanziamento connesso a ciascuna rata di TFS/TFR avviene in un’unica soluzione mediante il pagamento della rata di TFS/TFR da parte dell’Ente pensionistico a Figenpa, secondo le tempistiche previste nel Prospetto di liquidazione rilasciato dall'Ente medesimo come per legge (c.d. date di decorrenza di pagamento). Tra i principali rischi collegati al Prestito, il Consumatore deve tener presente che si tratta di un finanziamento a tasso fisso e quindi, in caso di riduzione dei tassi di mercato, non potrà beneficiare delle proporzionali riduzioni sugli interessi. |
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO. LIMITE MASSIMO O SOMMA TOTALE DEGLI IMPORTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE | Pari ad € L’importo massimo del Prestito erogato (in un'unica soluzione) viene determinato in funzione del TFS/TFR netto cedibile maturato dal Consumatore, certificato nel Prospetto di liquidazione rilasciato dall’Ente Pensionistico. Il Consumatore può chiedere esclusivamente l’anticipazione dell’intero importo del TFS/TFR maturato e cedibile. La somma messa a disposizione del Consumatore sarà pari al valore attualizzato dell’importo del TFS/TFR di cui ha chiesto l’anticipazione. |
Detto Importo si intende: | |
- Al netto di qualsiasi costo e spese a carico del Cliente. | |
- Al lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti finanziamenti o debiti del Cliente. | |
- Al netto di eventuali importi quali interessi di post-ammortamento | |
CONDIZIONI DI PRELIEVO MODALITÀ E TEMPI CON I QUALI IL CONSUMATORE PUÒ UTILIZZARE IL CREDITO | L’importo di TFS/TFR complessivamente anticipato è erogato in un’unica soluzione al momento del perfezionamento del contratto mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Consumatore. L'importo può essere utilizzato non appena messo a disposizione al Consumatore. |
DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO | La durata del contratto, decorrente dalla data di erogazione del prestito, varia in funzione della scadenza del pagamento dell’ultima rata di TFS/TFR di cui il Consumatore ha richiesto l’anticipazione. La data di erogazione il risulta presunta in quanto fissata al trentesimo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto da parte del Consumatore. Qualora, per qualsivoglia ragione, la data di erogazione dovesse essere posticipata, Il momento dell’erogazione del finanziamento verranno riconosciuti al cliente gli interessi di postammortamento dovuti . |
RATE ED, EVENTUALMENTE, LORO ORDINE DI IMPUTAZIONE | Qualsiasi versamento effettuato dall’Ente Pensionistico o dal cliente verrà imputato innanzitutto al pagamento degli interessi e, poi, al rimborso del capitale. |
TFS | |
La “Data Scadenza Rata finanziamento” viene postergata di 90 (novanta) giorni rispetto alla data di “Decorrenza pagamento” stabilita nel prospetto di liquidazione e di 30 (trenta) giorni per le rate successive alla prima. Resta inteso che qualora l’Ente effettui il pagamento della singola rata prima della scadenza della rata del finanziamento cui la stessa si riferisce, Figenpa restituirà al cliente gli interessi originariamente dedotti in sede di anticipazione della TFS/TFR e non maturati. | |
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE IMPORTO DEL CAPITALE PRESO IN PRESTITO PIÙ GLI INTERESSI E I COSTI CONNESSI AL CREDITO | € L’importo totale dovuto dal Consumatore corrisponde alla somma delle rate di TFS/TFR maturate di cui ha richiesto l’anticipazione come risultanti dal Prospetto di liquidazione. Per il dettaglio egli interessi, costi e spese ed altri oneri si veda la sezione “Costi del credito” |
GARANZIE RICHIESTE GARANZIE CHE IL CONSUMATORE DEVE PRESTARE PER OTTENERE IL CREDITO | Cessione pro solvendo del credito che il Consumatore vanta nei confronti dell’Ente a titolo di TFS/TFR maturato cedibile, relativamente alle rate TFS/TFR oggetto dell’anticipazione. Qualora l’importo da anticipare sia inferiore all’importo della rata TFS/TFR, la cessione sarà comunque pari all’intera rata di TFS/TFR. Figenpa metterà a disposizione del “Consumatore” le somme, riscosse in dipendenza della richiamata cessione, eventualmente eccedenti rispetto al credito vantato. |
3. Costi del credito | |
XXXXX DI INTERESSE | Xxxxx Xxxxx Nominale (TAN): TAN fisso per tutta la durata del finanziamento pari a % |
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) COSTO TOTALE DEL CREDITO ESPRESSO IN PERCENTUALE, CALCOLATA SU BASE ANNUA, DELL’IMPORTO TOTALE DEL CREDITO. IL TAEG CONSENTE AL CONSUMATORE DI CONFRONTARE LE VARIE OFFERTE. | TAEG pari al % Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall’articolo 121 del D.Lgs 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d’Italia considerando [in aggiunta alla durata del contratto e all’importo totale del credito sopra riportati, i seguenti dati:: - INTERESSI NOMINALI pari ad € calcolati al TAN del % - ONERI E IMPOSTE, inerenti gli oneri erariali per € 16,00* Se nel rapporto con la potenziale clientela intervengono Intermediari finanziari o Intermediari del credito convenzionati con Figenpa, nessun compenso sarà dovuto dal Cliente a tali soggetti. Il costo per l’intermediazione sarà infatti sostenuto da Figenpa la quale retrocede agli stessi una percentuale del TAN applicato alla clientela. Oltre a quelli sopra indicati (TAN e imposta di bollo), non sono quindi presenti ulteriori costi da includere ai fini del calcolo del TAEG. |
PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI OFFERTE È OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE: • UN'ASSICURAZIONE CHE GARANTISCA IL CREDITO E/O • UN ALTRO CONTRATTO PER UN SERVIZIO ACCESSORIO SE IL FINANZIATORE NON CONOSCE I COSTI DEI SERVIZI ACCESSORI, QUESTI NON SONO INCLUSI NEL TAEG. | No |
3.1 Costi connessi | |
COSTI IN CASO DI RITARDO NEL | In caso di ritardi nei versamenti delle rate da parte dell'Ente previdenziale (versamenti effettuati dopo la “Data scadenza |
PAGAMENTO | finanziamento” della singola rata) saranno addebitati al Consumatore interessi di mora calcolati al tasso di interesse del |
TARDARE CON I PAGAMENTI POTREBBE | finanziamento senza maggiorazione di ulteriori punti percentuali. |
AVERE GRAVI CONSEGUENZE PER IL | Il recupero degli interessi di mora avverrà anche mediante compensazione con eventuali importi aggiuntivi che Figenpa riceverà |
CONSUMATORE (AD ESEMPIO LA VENDITA | dall'Ente pensionistico in sede di ricezione delle rimesse secondo il Piano di rimborso del TFS/TFR. |
FORZATA DEI BENI) E RENDERE PIÙ | |
DIFFICILE OTTENERE ALTRI CREDITI IN | |
FUTURO. |
4. Altri importanti aspetti legali | |
DIRITTO DI RECESSO | Il diritto di recesso, esercitabile entro 14 giorni di calendario, considerato che il Consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni |
IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI | previste dalla normativa applicabile prima della sottoscrizione della presente proposta decorre dalla data di sottoscrizione del |
RECEDERE DAL CONTRATTO DI CREDITO | contratto e si esercita con l’invio di una comunicazione scritta alla sede legale di Figenpa mediante lettera raccomandata con avviso di |
ENTRO QUATTORDICI GIORNI DI | ricevimento oppure mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure via Fax al numero 010 |
CALENDARIO DALLA CONCLUSIONE DEL | 5745537. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente è tenuto al xxxxxxxx - xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’invio della |
CONTRATTO. | comunicazione sopra indicata - di qualsiasi importo eventualmente erogato al cliente o in nome e per conto dello stesso nonché di |
qualsiasi costo irripetibile corrisposto a terzi a qualunque titolo. |
RIMBORSO ANTICIPATO IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI RIMBORSARE IL CREDITO ANCHE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO, IN QUALSIASI MOMENTO, IN TUTTO O IN PARTE. IL FINANZIATORE HA IL DIRITTO A UN INDENNIZZO IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO. | Il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento. In tale caso il Cliente ha il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, con la sola esclusione di “Oneri ed imposte” come indicato alla sezione 3 “Costi del credito”. In caso di rimborso anticipato totale o parziale, Figenpa provvederà a decurtare, dall’ammontare da rimborsare, gli interessi e gli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto ai sensi dell’art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993. In tal caso, la decurtazione applicata sarà effettuata in considerazione della durata residua del finanziamento, eseguendo un calcolo - secondo il metodo di riduzione progressiva - in funzione dell’incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. curva degli interessi) Il Consumatore, in tal caso, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi relativi alle rate non ancora scadute e dei costi, soggetti a maturazione nel tempo, dovuti per la vita residua del contratto. Il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo nella misura prevista dall’art. 125 sexies del D.Lgs. 385/93, pari all’1 % del capitale residuo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 0,5 % se la vita residua del contratto è uguale o inferiore ad un anno. L’indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito: se ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto o se l’importo rimborsato corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00. |
CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI SE IL FINANZIATORE RIFIUTA LA DOMANDA DI CREDITO DOPO AVER CONSULTATO UNA BANCA DATI, IL CONSUMATORE HA IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATO IMMEDIATAMENTE E GRATUITAMENTE DEL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE. IL CONSUMATORE NON HA QUESTO DIRITTO SE COMUNICARE TALE INFORMAZIONE È VIETATO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA O È CONTRARIO ALL’ORDINE PUBBLICO O ALLA PUBBLICA SICUREZZA. | Nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento Figenpa, ricorre a sistemi antifrode messi a disposizioni da enti privati di sistemi informativi in tema di crediti al consumo accessibili da banche e intermediari. Le informative inerenti tali interrogazioni sono contenute nel modello INFORMATIVA di cui al GDPR 679/2016 all’art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”. |
DIRITTO A RICEVERE COPIA DEL CONTRATTO | Figenpa richiede la ricevuta della consegna della documentazione contrattuale. Per ulteriori informazioni si rinvia alla "Guida IL CREDITO AI CONSUMATORI IN PAROLE SEMPLICI" disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx, oppure nelle Filiali di Figenpa e negli uffici commerciali degli intermediari del Credito eventualmente intervenuti. |
5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari | |
A) FINANZIATORE | |
FINANZIATORE | FIGENPA S.p.a., Viale Brigate Partigiane 6 |
ISCRIZIONE | Figenpa S.p.a. è iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB con numero di iscrizione 159. |
AUTORITÀ DI CONTROLLO | Banca D’Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma. |
B) CONTRATTO DI CREDITO | |
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO | Il diritto di recesso, esercitabile entro 14 giorni di calendario, considerato che il Consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste dalla normativa applicabile prima della sottoscrizione della presente proposta decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e si esercita con l’invio di una comunicazione scritta alla sede legale di Figenpa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure via Fax al numero 000 0000000. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente è tenuto al xxxxxxxx - xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’invio della comunicazione sopra indicata - di qualsiasi importo eventualmente erogato al cliente o in nome e per conto dello stesso nonché di qualsiasi costo irripetibile corrisposto a terzi a qualunque titolo. |
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO DI CREDITO E FORO COMPETENTE | Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversa che dovesse insorgere tra Figenpa e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello di residenza o domicilio eletto dal Cliente. |
LINGUA | Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. |
C) RECLAMI E RICORSI | |
STRUMENTI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE E MODALITÀ PER ACCEDERVI | Il Cedente può presentare un reclamo a Figenpa S.p.A. secondo le seguenti modalità tra di loro alternative: - con lettera raccomandata A/R a Figenpa S.p.A. - Ufficio Reclami, Viale Brigate Partigiane 6/3 – 00000 Xxxxxx (XX); - mediante telefax al n. 010.5745537 all’attenzione dell’Ufficio Reclami; - per posta elettronica all'indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxx.xx. - per porta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - mediante compilazione del form presente sul sito xxx.xxxxxxx.xx, sezione RECLAMI. Se il Cedente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Figenpa S.p.a. o consultare i siti xxx.Xxxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In caso di invio di reclamo mediante sistema che non certifichi la data, la comprovazione dell’invio e dell’avvenuta ricezione da parte di Figenpa S.p.a. resta ovviamente a carico del Cedente. Il Cedente e Figenpa S.p.A., per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere: - al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto a Figenpa S.p.A.; - oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. |
LE CONDIZIONI ECONOMICHE INDICATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO STATE FORMULATE ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DELLE ESIGENZE FINANZIARIE ESPRESSE IN FASE PRECONTRATTUALE DAL CLIENTE. IL DOCUMENTO NON PRODUCE EFFETTI OBBLIGATORI PER LE PARTI. LE CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICATAMENTE APPLICABILI AL CLIENTE SARANNO DEFINITE DAL FINANZIATORE SULLA BASE DI UN’EFFETTIVA RICHIESTA DI CREDITO E SOLO ALL’ESITO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA. TALI CONDIZIONI, DEBITAMENTE DETTAGLIATE SARANNO RIPORTATE ALL'INTERNO DELLA PROPOSTA DI FINANZIAMENTO, NELL’APPOSITO DOCUMENTO "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" CHE NE COSTITUIRÀ IL FRONTESPIZIO. IN PARTICOLARE SI SPECIFICA CHE IL TAEG DEFINITIVO POTREBBE ESSERE DIVERSO DA QUELLO INDICATO NEL DOCUMENTO PRESENTE (COMUNQUE ENTRO I LIMITI MASSIMI INDICATI DALLA NORMATIVA DI SETTORE) LADDOVE EMERGANO SITUAZIONI DIFFORMI O ULTERIORI RISPETTO A QUELLE COMUNICATE DAL CLIENTE IN FASE PRECONTRATTUALE.
ADEGUATA VERIFICA
Ai sensi del D.Lgs 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, il CESSIONARIO conferma che il Riconoscimento del Cliente è avvenuta mediante compilazione e sottoscrizione dell'allegato modulo di Adeguata Verifica della Clientela.
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE PRO SOLVENDO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO/RAPPORTO:
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI
Art. 1 – Oggetto e tipo di finanziamento
La presente proposta ha ad oggetto un prestito personale attraverso il quale Figenpa anticipa al Consumatore, l’importo delle singole rate, maturate e non ancora esigibili, di cui si compone il Trattamento di Fine Servizio/Rapporto che il Consumatore ha diritto di percepire dall’Ente Previdenziale competente, mediante cessione pro solvendo del Trattamento di Fine Servizio/Rapporto medesimo, nei limiti della/e rata/e di cui hachiesto l’anticipazione.
Figenpa anticipa al Consumatore il pagamento di ciascuna rata, previa deduzione dell’imposta di Bollo e degli interessi calcolati in relazione alla durata del finanziamento relativo
all’anticipazione della rata stessa.
Il prestito è garantito dalla cessione pro solvendo delle rate di TFS/TFR maturate e cedibili di cui il cliente richiede l’anticipazione.
Non è previsto, nel presente accordo, la possibilità di cedere in tutto o in parte l’importo delle singole rate di cui si compone il Trattamento di Fine Servizio / Rapporto, ma solo l’importo relativo all0intero Trattamento di Fine Servizio / Rapporto
L’importo complessivo delle rate di TFS/TFR di cui il Consumatore richiede l’anticipazione, previa deduzione degli interessi e dell’imposta di bollo, viene erogato in un’unica soluzione decorsi 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente contratto –salvo quanto previsto dal successivo art. 3.
Art . 2 Conclusione del contratto ed efficacia della cessione
Il Consumatore prende atto che il contratto si intenderà concluso nel momento in cui Figenpa accetterà la presente proposta. Più in particolare, la proposta si intende accettata, e quindi il contratto si intende concluso al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
(i) il Consumatore riceve la comunicazione di formale accettazione da parte di Figenpa,
(ii) Figenpa eroga il prestito, se precedente alla ricezione della comunicazione di cui al punto (i) che precede.
Il Consumatore prende atto che Figenpa è libera di accettare o meno la presente proposta, dopo aver svolto le proprie valutazioni interne, anche concernenti il merito di credito del Consumatore e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, e dopo aver ricevuto la “Dichiarazione di Presa d’Atto” dall’Ente Previdenziale. Il Consumatore prende atto che l’efficacia del contratto medesimo ed in particolare l’erogazione del prestito saranno sospensivamente condizionate alla ricezione da parte di Figenpa della “Dichiarazione di Presa d’Atto” dell’Ente Previdenziale.
Art. 3 Data di Erogazione del prestito diversa da quella presunta e Piano di rimborso
Le condizioni economiche di cui all’art. 4 ed al frontespizio del presente contratto, trovano applicazione per i casi in cui l’importo complessivo del prestito come quantificato alla voce “Importo totale del credito” del documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” posto a frontespizio del Contratto, venga erogato dalla Figenpa il trentesimo giorno successivo dalla sottoscrizione del contratto stesso.
Qualora per effetto del ritardo dell’Ente, la “Dichiarazione di Presa d’atto” non pervenga alla Figenpa entro la data di inizio del piano di rimborso previsto dal presente contratto, o qualora per qualsivoglia ragione la data di erogazione dovesse essere posticipata rispetto al trentesimo giorno successivo alla sottoscrizione della presente proposta da parte del consumatore, in fase di liquidazione verranno riconosciuti al Cliente gli interessi di c.d. post ammortamenti calcolati allo stesso TAN contrattuale previsto.
Art. 4 Obblighi del Consumatore – condizioni economiche
Il Consumatore prende atto e accetta la circostanza che la data di erogazione dell’importo complessivo del prestito è fissata al trentesimo giorno successivo alla sottoscrizione da parte del Consumatore del presente contratto.
A fronte dell’anticipazione delle rate del proprio TFS/TFR maturato, il Consumatore, nella qualità di pensionato dell’Ente previdenziale di competenza, avvalendosi della facoltà di cedere il Trattamento di Fine Servizio/Rapporto maturato indicato nel successivo Art 5 (Cessione del credito), si obbliga a restituire l’importo finanziato secondo le scadenze indicate nel “Prospetto di Economico”. Resta inteso che qualora l’Ente effettui il pagamento della singola rata prima della scadenza del finanziamento cui la stessa si riferisce, Figenpa restituirà al Consumatore gli interessi originariamente dedotti in sede di anticipazione della TFS/TFR e non maturati.
Qualsiasi versamento effettuato dall’Ente Previdenziale o dal Consumatore verrà imputato al pagamento degli interessi (conto interessi) e, poi, al rimborso del capitale (conto capitale). Il T.A.E.G. è calcolato sulla base della Normativa sul Credito al Consumo (D.M. 3 febbraio 2011 n. 50571) come da disposizioni della Banca di Italia.
il prospetto del contratto di credito per anticipo rate TFS /TFR con data erogazione è presente nella prima pagina del presente documento.
Il Prestito si intende concesso con interesse annuo nominale (T.A.N.) a scalare il cui importo totale e è indicata alla voce INTERESSI del Prospetto Economico. Sul valore attualizzato, pari al Capitale Netto Mutuato del Prestito è detratto l'importo relativo alle imposte e tasse gravanti sul contratto come indicate alla voce (oneri erariali), di cui al Prospetto Economico. Detti importi sono versati dal Cliente al Finanziatore in una unica soluzione all’atto dell’erogazione del Prestito.
Il “Consumatore", a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e per qualunque importo di cui Figenpa risulterà creditrice per capitale, interessi, spese ed accessori in dipendenza del presente finanziamento (anche in dipendenza di rinnovi, proroghe, aumenti o diminuzioni), cede, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DPR 05.01.1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 1260 e seguenti cod. civ., pro solvendo a Figenpa, che accetta, il credito che esso vanta nei confronti dell'Ente Previdenziale, relativo alle Rate del Trattamento di Fine Servizio/Rapporto maturato, e che l’Ente ha quantificato in euro
“TFS/TFR”), come risulta dalla comunicazione in data , (di seguito, più brevemente. “Prospetto di liquidazione”) che, ai sensi dell’articolo 1262 c.c.
che su allega al presente atto.
Qualora il Consumatore rientri tra il personale in quiescenza della Regione Siciliana o degli enti per i quali operi il regime della equiparazione giuridica ed economica al personale della Regione Siciliana, il contratto è disciplinato anche dall’art.1 Legge Regionale (Regione Siciliana) n. 12 del 10 luglio 2015.
In virtù della presente cessione dovranno essere direttamente versate a Figenpa , da parte del debitore ceduto, sul conto di servizio IBAN XX00X0000000000000000000000, le somme cedute che si renderanno esigibili a favore del "Consumatore" stesso in forza del “Prospetto di liquidazione”.
Le somme incassate da Figenpa in virtù della presente cessione verranno portate dalla stessa direttamente ad estinzione o decurtazione delle esposizioni in essere, per capitale, interessi, accessori e spese, sui finanziamenti concessi con il presente contratto, fermo restando in ogni caso l'obbligo del "Consumatore" di integrare tali somme fino alla concorrenza di quanto dovuto a Figenpa.
Il “Consumatore", in qualità di Cedente, garantisce:
(i) l’esistenza del credito;
(ii) la piena titolarità del credito, l'esigibilità a scadenza e la libera disponibilità dei crediti ceduti;
(iii) l'inesistenza di sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta che gravino sui crediti ceduti;
(iv) l'inesistenza di debiti che possano essere oggetto di compensazione con i crediti ceduti;
(v) l'inesistenza di altri titoli e documenti rappresentativi o probatori dei crediti ceduti o modificativi degli stessi salvo quello consegnato a Figenpa
Il Consumatore si impegna a comunicare per iscritto a Figenpa l’eventuale insorgere dei citati vincoli, nonché di qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione al credito ceduto o al rapporto che vi ha dato origine, ivi compresa l’eventuale riduzione dell’importo del “TFS/TFR” da parte dell’Ente.
Resta fermo che, qualora una eventuale revoca, decadenza, riduzione dell’importo del TFS/TFR comportasse l'obbligo della restituzione di tutte o parte delle somme già incassate da Figenpa in virtù della presente cessione, l'onere del rimborso graverà esclusivamente sul Cedente, il quale si impegna sin d'ora a provvedervi direttamente con pieno esonero da ogni responsabilità per Figenpa.
La presente cessione non pregiudica le ragioni di credito derivanti dai finanziamenti concessi con il presente contratto che non siano coperte, eventualmente, dall'incasso delle somme di cui alla presente cessione. Resta, pertanto, fermo il diritto di Figenpa di chiedere al Consumatore l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, nei termini e condizioni ivi previste in caso di mancato incasso dei crediti ceduti o, comunque, di loro non sufficienza per il completo soddisfacimento delle predette obbligazioni.
La cessione pro solvendo ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata, o venisse prestata, da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore di Figenpa.
Il Cedente prende atto che Figenpa si riserva la facoltà di mettere a disposizione dello stesso i finanziamenti concessi con il presente contratto solo successivamente al perfezionamento della presente cessione, al ricevimento da parte dell’Ente, della presa d’atto della presente cessione quando quindi avrà avuto conferma che il credito ceduto è nella sua piena titolarità e non è interessato da eventi o circostanze che possano pregiudicare la piena e sostanziale efficacia della presente cessione a scopo di garanzia.
Figenpa metterà a disposizione del “Consumatore” le somme, riscosse in dipendenza della presente cessione, eventualmente eccedenti rispetto al credito vantato, senza pregiudizio della validità della cessione suddetta.
Il Consumatore autorizza fin da ora Figenpa ad effettuare eventuali azioni di messa in mora nei confronti dell’Ente previdenziale, in caso di ritardi di pagamento delle rate di TFS/TFR rispetto a quanto previsto dal prospetto di liquidazione certificato dallo stesso ente.
La presente cessione non potrà essere modificata e/o revocata senza il consenso di Figenpa. L’eventuale atto di modifica o di revoca della presente cessione dovrà essere notificato all’Ente che pertanto provvederà a corrispondere a Figenpa l’importo relativo al credito ceduto nei termini previsti dalla presente cessione a partire dalla data di avvenuta ricezione della relativa notifica e fintanto che non gli sia notificato un eventuale atto di modifica dei termini ovvero di revoca della cessione.
Art. 7 Interessi di Mora – Decadenza del beneficio del termine e clausola risolutiva espressa.
In caso di ritardi nei versamenti delle rate da parte dell'Ente previdenziale – versamenti effettuati oltre la data di scadenza dei finanziamenti relativi all’anticipazione delle singole rate di TFS/TFR (pagamento dopo la “data di scadenza rate finanziamento”) -, saranno addebitati al consumatore interessi di mora calcolati al tasso di interesse del finanziamento senza alcuna applicazione di interessi ulteriori.
Il Consumatore accetta che tra le ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. (decadenza dal termine nei casi di insolvenza e diminuzione o mancata concessione di garanzie promesse) rientrano anche i casi di eventuale sospensione o riduzione delle rate di Trattamento di Fine Servizio riconosciute dall'Ente previdenziale.
Pertanto, al verificarsi delle cause di cui al comma precedente, anche con riferimento ad una sola rata, il Consumatore potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e Figenpa potrà considerare risolto con effetto immediato il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. In conseguenza della risoluzione del contratto, il Consumatore dovrà rimborsare immediatamente a semplice richiesta tutto quanto dovuto per l’estinzione del finanziamento, ed eventuali spese.
Qualora Figenpa intenda avvalersi della facoltà di risoluzione anticipata, ne darà comunicazione al Consumatore a mezzo raccomandata AR senza peraltro essere tenuta ad eventuale diffida o messa in mora.
Art. 8 Spese e Oneri erariali.
Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro che fosse dovuto per qualsiasi atto dipendente dal finanziamento ivi compresi tutti gli importi richiesti dagli uffici fiscali, le spese postali e di notifica sono a carico del Consumatore il quale autorizza – ora per allora – Figenpa a trattenere dalle rate di TFS/TFR ricevute dall'Ente Previdenziale, la somma che – a tale titolo
– venisse richiesta.
Il contratto cui si riferisce la presente proposta è assoggettato all’imposta di bollo che verrà trattenuta al momento dell’erogazione del finanziamento.
Art. 9 Surrogazione e cedibilità dei Crediti
Ove applicabile, il Cedente, ai sensi dell'art. 1202 del c.c., ha la facoltà di trasferire il rapporto esistente ad altro intermediario. Tale facoltà potrà essere esercitata in ogni momento dal Cedente tramite richiesta scritta, senza penalità od altri oneri.
Art. 10 Cessione dei diritti derivanti dal Contratto
Figenpa, in qualità di Cessionaria potrà cedere i diritti derivanti dal presente contratto, con le relative garanzie, ivi compresi i relativi contratti assicurativi. Di tale cessione potrà essere data eventualmente comunicazione, anche successivamente al perfezionamento della stessa.
Il Cedente può sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre alla Cessionaria.
Fatto salvo quanto espressamente previsto al precedente art. 9, è fatto divieto al Cedente cedere qualsiasi credito o diritto derivante dal Contratto a soggetti terzi.
Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, l’importo dovuto a Figenpa.
In caso di richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, il Consumatore dovrà versare il residuo importo totale dovuto al netto degli interessi non maturati fino a quel momento. In caso di richiesta di estinzione anticipata, il Consumatore prende atto che l’imposta di bollo non sarà rimborsabile.
Figenpa riconoscerà altresì al Consumatore un rimborso degli interessi non maturati al tasso di interesse pattuito per il finanziamento (T.A.N.) in relazione alla durata residua del finanziamento. Inoltre, il Consumatore dovrà corrispondere a Figenpa un equo indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tranne che nei seguenti casi:
(i) se il rimborso anticipato avviene su iniziativa dell’Ente previdenziale;
(ii) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00.
L’equo indennizzo dovuto dal Consumatore a Figenpa è calcolato secondo le seguenti modalità: 1,00% del capitale residuo alla data di estinzione.
Comunque l’equo indennizzo non può superare l’1,00 % dell’importo rimborsato in anticipo, qualora la vita residua del contratto sia superiore ad un anno, ovvero non può superare lo 0,50
% dello stesso importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.
In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
Le comunicazioni di qualsiasi genere dal Cedente alla Cessionaria dovranno essere indirizzate alla sede legale di Figenpa S.p.a.- Viale Brigate Partigiane 6/3, 16129 Genova (GE) o al numero fax 000.0000000 o via e-mail xxxx@xxxxxxx.xx o all'indirizzo diversamente comunicato dalla Cessionaria al Cedente.
Il Consumatore è tenuto, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, ad informare tempestivamente la Cessionaria di ogni variazione della propria residenza effettiva, delle proprie coordinate bancarie e di ogni altro dato idoneo alla sua identificazione. In mancanza, ogni comunicazione o notifica si intende validamente ed efficacemente effettuata presso l'ultima residenza dichiarata o presso l'ultimo indirizzo di recapito della corrispondenza comunicato dal Cedente.
La Cessionaria provvederà ad inviare al Cedente le comunicazioni periodiche di trasparenza con cadenza annuale a decorrere dall'accettazione della richiesta di finanziamento da parte della Cessionaria. Tali comunicazioni contengono un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto.
Inoltre, il Cedente ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento e senza spese, la tabella di ammortamento relativa al contratto. La tabella riporta gli importi dovuti e le relative scadenze, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi. La Cessionaria provvederà all’invio di quanto richiesto entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della richiesta.
Il Cedente ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento, copia di tutta la documentazione contrattuale sottoscritta. E’ facoltà della Cessionaria richiedere in quel caso il rimborso dei costi sostenuti e documentati, per la produzione e l’invio delle copie. In caso di richiesta spese, la stessa sarà anticipata al cliente e solo previa accettazione delle stesse potrà avvenire la consegna delle copie. La Cessionaria provvederà all’invio di quanto richiesto entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della richiesta
Il Cedente ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso entro 14 giorni a decorrere dalla data di perfezionamento del presente contratto come riportato al precedente art. 2. La comunicazione di recesso deve essere spedita, entro il termine di 14 giorni sopra indicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Figenpa
S.p.a. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxx (XX), avendo cura di specificare il numero del contratto e le proprie generalità. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e - mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o via fax al n. 000 0000000.
Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cedente, entro trenta (30) giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente, è tenuto a restituire alla Cessionaria tutte le somme eventualmente ricevute a qualsiasi titolo ivi comprese quelle utilizzate per l’estinzione di precedenti finanziamenti o debiti come previsto al precedente art 4. Il Cedente è tenuto altresì a rimborsare alla Cessionaria le somme non ripetibili dalla medesima corrisposte a titolo di imposta di bollo alla Pubblica Amministrazione.
Il recesso si estenderà automaticamente ai contratti assicurativi connessi al prestito laddove sottoscritti dalla Cessionaria.
In caso di mancata restituzione nel termine dei 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cedente è tenuto a rimborsare, oltre agli importi sopra indicati, tutte le spese, anche legali, purché debitamente documentate, sostenute dalla Cessionaria per il recupero del proprio credito oltre agli interessi di mora al tasso indicato nel modulo SECCI, calcolati a partire dal trentunesimo giorno.
Se il Cedente non esercita il diritto di recesso nei termini sopra indicati ai punti I e II, sarà tenuto a rimborsare il prestito mediante il pagamento delle rate mensili secondo il piano di ammortamento concordato.
Art. 14 Modifica Unilaterale delle condizioni contrattuali.
La Cessionaria si riserva il diritto, in caso di giustificato motivo e comunque a fronte dell’approvazione del Cedente, di modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste. La modifica non può riguardare, in nessun caso, i tassi di interesse.
La Cessionaria comunicherà al Cedente per iscritto, la proposta di modifica unilaterale del contratto con preavviso di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cedente non recederà dal contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica. Il Cedente, In caso di recesso, avrà diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente
applicate.
Art. 15 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Il Cedente può presentare un reclamo a Figenpa S.p.A. secondo le seguenti modalità tra di loro alternative:
- con lettera raccomandata A/R a Figenpa S.p.A. - Ufficio Reclami, Viale Brigate Partigiane 6/3 – 00000 Xxxxxx (XX);
- mediante telefax al n. 010.5745537 all’attenzione dell’Ufficio Reclami;
- per posta elettronica all'indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
- per porta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
- mediante compilazione del form presente sul sito xxx.xxxxxxx.xx, sezione RECLAMI.
Figenpa provvederà a fornire opportuno riscontro entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il Cedente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Figenpa S.p.a. o consultare i siti xxx.Xxxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In caso di invio di reclamo mediante sistema che
non certifichi la data, la comprovazione dell’invio e dell’avvenuta ricezione da parte di Figenpa S.p.a. resta ovviamente a carico del Cedente.
Il Cedente e Figenpa S.p.A., per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto a Figenpa S.p.A.;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Art. 16 Legge applicabile - Foro Competente.
I rapporti con la Cessionaria sono regolati dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto del Cedente.
Il consumatore dichiara che ai fini dell’eventuale notifica di atti giudiziari nonché per tutta la corrispondenza inerente il presente finanziamento, elegge domicilio presso l’indirizzo riportato all’inizio della presente proposta, impegnandosi a comunicare tempestivamente a Figenpa – per iscritto – eventuale, successiva variazione del medesimo.
LEGENDA | |
Cessione pro solvendo | La cessione del credito è un negozio dispositivo con cui si trasmette un diritto ad un altro soggetto che subentra nel rapporto obbligatorio; in forza di esso avviene una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo. La cessione si definisce “pro solvendo” quando il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del debitore. |
Cedente | Nel negozio della cessione del credito è colui che trasmette un diritto ad altro soggetto che subentra nel rapporto obbligatorio |
Cessionaria | Figenpa, che, nel negozio della cessione del credito è colei che riceve il diritto dal Cedente subentrando così nel rapporto obbligatorio |
Consumatore | Persona fisica che opera per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. |
Data decorrenza pagamento Rata TFS/TFR | Data di decorrenza per il pagamento della rata di TFS/TFR da parte dell’Ente, risultante dal Prospetto di Liquidazione del TFS/TFR. |
Data scadenza Rata del finanziamento | Data di scadenza della rata del finanziamento avente ad oggetto l’anticipazione della rata di TFS. Per l’anticipazione della prima rata di TFS, la Data scadenza Rata del finanziamento è fissata a 90 giorni dalla “Data decorrenza pagamento”. Nel caso di rate TFS successive alla prima, la data di scadenza della rata di finanziamento è fissata a 30 giorni rispetto alla rispettiva Data decorrenza pagamento. |
Durata del Finanziamento | Intervallo temporale entro cui il Consumatore dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati ed ogni eventuale onere contrattualmente previsto dalle condizioni economiche del finanziamento. La durata è definita come numero di giorni dalla data di erogazione del finanziamento alla scadenza della rata di rimborso. |
Finanziamento a tasso fisso | Il tasso d’interesse non varia in relazione all’andamento di un parametro ma rimane fisso per l'intera durata del finanziamento indicato nel contratto. |
Intermediario del credito | L’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal Finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti |
Finanziatore | Figenpa, quale soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito. |
Imposta di bollo | Onere relativo alla normativa fiscale di riferimento. |
Prospetto di liquidazione | Documento emesso dall’Ente Pensionistico che certifica la quantificazione e le tempistiche di liquidazione del TFS/TFR maturato e cedibile |
Tasso di interesse annuo nominale (TAN) | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
Tasso di mora | Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
Tasso soglia anti usura | Limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari, rilevato trimestralmente ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108. |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale | È il costo totale del credito a carico del mutuatario espresso in percentuale annua del credito concesso, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Le modalità di calcolo del TAEG sono stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio in base alle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di credito ai consumatori. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dal Finanziatore non sia superiore. |
Trattamento di fine servizio / rapporto (TFS/TFR) | Il Trattamento di Fine Servizio / Rapporto (TFS/TFR) è una indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro, ai dipendenti pubblici statali. |
MOD: Prop_Secci_TFS_2021_01 8