Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
2. Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal conto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al contratto.
2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta inviate dalla Banca.
4. Se il Cliente è non consumatore - il comma 2 non si applica; - la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto; - il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 32.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione “Servizi di pagamento” e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
32.2 La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
32.3 Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto nonché le relative informazioni, con preavviso minimo di 60 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese ed altri oneri. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi al domicilio o all’indirizzo di posta elettronica indicati dal Cliente nel presente contratto. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, nei predetti termini, da parte del Titolare le modifiche si riterranno accettate. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca. Per quanto riguarda invece i Servizi Assicurativi, troverà applicazione la relativa normativa di settore.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. Nei contratti a tempo indeterminato puo' essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facolta' di modifica unilaterale puo' essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e' effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1) Qualora per effetto delle delibere emanate dall’ARERA e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente e/o a seguito di straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici o altro giustificato motivo (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d’approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali il FORNITORE si è impegnato a stipulare il CONTRATTO, il FORNITORE provvederà ad inviare una comunicazione scritta indicante le nuove condizioni con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE stesso della suddetta comunicazione. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del FORNITORE.
2) Le informazioni di cui sopra non potranno essere trasmesse all’interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in CONTRATTO.
3) È fatto salvo il diritto del CLIENTE di recedere dal CONTRATTO nei termini e nei modi previsti dalla Del. 783/2017/R/com.
4) Le condizioni economiche applicate alla fornitura ed il relativo periodo di validità sono indicati nelle CE applicabili al CLIENTE. Al ricorrere di un giustificato motivo (e quindi al ricorrere, fra l’altro, di uno dei casi elencati a titolo esemplificativo al comma 1 che precede) nel periodo di validità del CONTRATTO e/o allo scadere del periodo di validità previsto dalle CE il FORNITORE si riserva di variare unilateralmente le condizioni di fornitura e/o singole clausole contrattuali e comunicare in qualsiasi momento al CLIENTE in forma scritta e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale, le nuove condizioni contrattuali e/o i nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili e il relativo periodo di validità (qualora ciò risulti consentito dalle disposizioni vigenti, la comunicazione delle nuove condizioni potrà essere eseguit...
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 6.1 La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche concordate con il Cliente nel contratto di affidamento o successivamente modificate. Tuttavia se l’affidamento è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse.
6.2 La facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art.118 del D.Lgs. n.385/1993 (Testo Unico Bancario).
6.3 Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di affidamento o dal singolo affidamento senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. Ogni modifica unilaterale della presente Sezione II, è proposta dalla Banca con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista qualora sussista un giustificato motivo. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole con apposito messaggio di posta elettronica. secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica del con- tratto”.
2. Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione. Il Cliente può recedere immediatamente e senza spese prima della data per l’applicazione della modifica stessa.
3. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di pagamento disciplinati dalla presente Sezione, fermo restando l’applicazione dell’art. 118 del d.lgs. 1°settembre 1993, n. 385 per le condizioni del Conto Xxxxxxx non riferibili ai predetti Ser- vizi di pagamento.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Ogni modifica del Regolamento o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a) del TUB è proposta espressa- mente dall’Emittente, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. La comunicazione dell’Emittente – contenente la formula “Propo- sta di modifica del contratto” - è effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole concordato con il Titolare. La modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Titolare ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto im- mediato e senza preavviso, anche se sono sfavorevoli per il Titolare, se la modifica è la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Regolamento. L’Emittente informa tempestivamente il Titolare della modifica dei tassi di interesse con comunicazione scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole con- cordato con il Titolare. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di Pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra Titolari, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento applicabile. Se il Titolare è un consumatore, il Regolamento o le condizioni e informazioni a esso rela- tive fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a), TUB possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo. ■ DB_CO_0001_Dic.20
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Art. 40, comma 6 (Rifiuto di accesso al Conto alla Terza Parte); Art. 40, comma 8 (Obblighi verso la Terza Parte);