Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Ogni modifica del Regolamento o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a) del TUB è proposta espressa- mente dall’Emittente, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. La comunicazione dell’Emittente – contenente la formula “Propo- sta di modifica del contratto” - è effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole concordato con il Titolare. La modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Titolare ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto im- mediato e senza preavviso, anche se sono sfavorevoli per il Titolare, se la modifica è la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Regolamento. L’Emittente informa tempestivamente il Titolare della modifica dei tassi di interesse con comunicazione scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole con- cordato con il Titolare. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di Pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra Titolari, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento applicabile. Se il Titolare è un consumatore, il Regolamento o le condizioni e informazioni a esso rela- tive fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a), TUB possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo. ■ DB_CO_0001_Dic.20
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 41.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione “Servizi di Pagamento” e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto nonché le relative informazioni, con preavviso minimo di 60 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese ed altri oneri. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi al domicilio o all’indirizzo di posta elettronica indicati dal Cliente nel presente contratto. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, nei predetti termini, da parte del Titolare le modifiche si riterranno accettate. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca. Per quanto riguarda invece i Servizi Assicurativi, troverà applicazione la relativa normativa di settore.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. Nei contratti a tempo indeterminato puo' essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facolta' di modifica unilaterale puo' essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 6.1 La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche concordate con il Cliente nel contratto di affidamento o successivamente modificate. Tuttavia se l’affidamento è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Art. 40, comma 6 (Rifiuto di accesso al Conto alla Terza Parte); Art. 40, comma 8 (Obblighi verso la Terza Parte);
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. Ogni modifica unilaterale della presente Sezione II, è proposta dalla Banca con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista qualora sussista un giustificato motivo. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole con apposito messaggio di posta elettronica. secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica del con- tratto”.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. La Cessionaria si riserva il diritto, in caso di giustificato motivo e comunque a fronte dell’approvazione del Cedente, di modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste. La modifica non può riguardare, in nessun caso, i tassi di interesse. La Cessionaria comunicherà al Cedente per iscritto, la proposta di modifica unilaterale del contratto con preavviso di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cedente non recederà dal contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica. Il Cedente, In caso di recesso, avrà diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Nell’osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, Compass potrà comunicare al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica. In caso di recesso, il Cliente ha diritto, senza spese, all’applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate. 4.