Legge applicabile - Foro competente Clausole campione

Legge applicabile - Foro competente. 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.
Legge applicabile - Foro competente. I rapporti negoziali pattuiti con il Cliente sono disciplinati dalla legge italiana, qualunque sia il luogo in cui debbano essere eseguite le prestazioni o le forniture pattuite e qualunque sia la nazionalità del Cliente. Ogni controversia relativa all’esecuzione, validità, interpretazione e opponibilità dei rapporti negoziali pattuiti con il Cliente è devoluta alla cognizione esclusiva del foro di Firenze, che non sarà derogabile neppure per ragioni di connessione.
Legge applicabile - Foro competente. 25.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. 25.2 Per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto sussisterà la giurisdizione italiana e sarà competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del Foro di Potenza, con esclusione di ogni altro Foro.
Legge applicabile - Foro competente. La presente Convenzione è governata dalla legge italiana e dovrà interpretarsi in conformità alla medesima. Qualsiasi controversia, anche di natura extracontrattuale, che dovesse insorgere e/o derivare e/o essere in qualsiasi modo connessa alla presente Convenzione sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Legge applicabile - Foro competente. 19.1 Al presente Patto si applica la legge italiana. 19.2 Per qualsivoglia controversia derivante dal presente Xxxxx, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.
Legge applicabile - Foro competente. Il Contratto e le operazioni in esecuzione dello stesso sono disciplinati dalla legge Italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto o che, comunque, in esso abbia titolo, il foro competente è in via esclusiva e con concorde ed espressa esclusione di ogni altro foro alternativo, quello di Parma o quello nella cui circoscrizione si trova la Filiale della Banca presso la quale si è concluso il Contratto. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, foro competente sarà quello di residenza del Cliente o del domicilio eletto dello stesso ai fini del Contratto. Il Cliente Consumatore potrà, comunque, convenire la Banca avanti qualsiasi altro foro competente.
Legge applicabile - Foro competente. 1. Il presente Contratto ed ogni rapporto con la Parte Mutuataria disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana. 2. Tranne ove diversamente disposto da disposizioni normative applicabili e inderogabili, per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano, ossia il foro del luogo ove la Banca ha la propria sede legale.
Legge applicabile - Foro competente. 15.1 Le presenti Condizioni generali ed i contratti di vendita dei Prodotti a cui Eurotec sia parte s’intendono regolati dalla legge italiana ed, in particolare, ove si tratti di contratti di vendita internazionale di beni mobili come definiti da detta Convenzione, dalla Convenzione di Vienna del 1980, ove non derogata dalle presenti Condizioni generali ovvero altrimenti ed esclusivamente per iscritto dalle Parti. 15.2 Foro competente in via esclusiva, per tutte le controversie derivanti da e/o relative a le presenti Condizioni generali ed ai contratti di vendita di Prodotti di cui Eurotec sia parte, sarà il Tribunale competente del luogo ove Eurotec ha la propria sede legale. Fermo restando quanto precede, Eurotec si riserva la facoltà di rinunciare, a propria discrezione, al detto foro esclusivo e di convenire l’Acquirente dinanzi ad ogni Tribunale avente giurisdizione nei confronti dell’Acquirente stesso, in particolare ed in via non limitativa, per il recupero dei crediti. Data: ………………………. Firma: ……………………… L’Acquirente ………………………….. L’Acquirente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, di approvare specificamente le seguenti previsioni: 1. Applicabilità delle Condizioni generali; 2. Formazione del Contratto – Accettazione degli ordini; 3. Prezzi dei Prodotti; 4. Pagamenti; Ritardato o mancato pagamento;5. Consegna – Rischio di perdita dei Prodotti; 6. Tempi di consegna - Accettazione della consegna; 7. Riserva di proprietà;
Legge applicabile - Foro competente. Ciascun Contratto di Compravendita stipulato fra l’Acquirente ed il Venditore, per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, sarà normato dalla legge Italiana. Qualora si sia in presenza di una vendita internazionale per quanto non regolamentato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto si applicherà la Convenzione di Vienna del 1980, salvo sua rinuncia espressa e/o tacita in favore della legge italiana, e per quanto comunque dalla stessa non regolamentato dalle norme del Codice Civile italiano e dalla normativa vigente in materia. Qualsiasi controversia insorta tra le Parti circa l’interpretazione, la validità o l’esecuzione di ciascun Contratto di Compravendita regolamentato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, non di competenza del collegio arbitrale di cui al precedente articolo 14, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Xxxxxx, salva la competenza del Tribunale delle Imprese di Bologna per le materie ad esso riservate. È tuttavia concesso, unicamente a favore del Venditore, il diritto di agire, in qualità di attore, sotto la giurisdizione dell’Acquirente innanzi al Giudice territorialmente competente.
Legge applicabile - Foro competente. 24.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. 24.2 Per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni altro Foro.