Condizioni generali della Binderholz Kösching GmbH per aziende
Condizioni generali della Binderholz Kösching GmbH per aziende
§ 1. Parte generale
(1) Queste Condizioni Generali (GB) valgono per tutte le stipule contrattu- ali della Binderholz Kösching GmbH (di seguito “venditore”), fatti
salvi accordi diversi.
(2) Tutti gli accordi che vengono stipulati tra il venditore e l’acquirente ai fini dell’attuazione del contratto da stipulare sono riportati per iscritto in questo contratto.
3) CG dell’acquirente non valgono anche se il venditore non le ha espressamente respinte. Adempimenti del venditore non costituiscono un consenso alle CG dell’acquirente.
(4) Queste CG contengono pertanto disposizioni contrattuali generali per contratti per la produzione e la consegna (vendita) di prodotti del venditore.
§ 2. Offerta e stipula del contratto
(1) Tutte le offerte del venditore sono vincolanti e valgono solo se l’ordine non è stato conferito. Il venditore non è obbligato ad accettare gli ordini dell’acquirente.
(2) Gli ordini vengono conferiti per iscritto via telefax, mail o a voce per telefono all’indirizzo, numero di telefono e fax resi noti per ultimi dal venditore. I contratti vengono in essere tramite la successiva conferma d’ordine scritta del venditore o tramite corrispettiva consegna. Le conferme d’ordine vengono trasmesse all’indirizzo reso noto dall’acquirente nel suo ordine ovvero, nel caso di rapporto commerciale in corso, all’indirizzo reso noto per ultimo. Oggetto del contratto sono solo le prestazioni che il venditore menziona nella conferma dell’ordine. Ulteriori prestazioni vengono calcolate a parte.
Con riserva di differenze irrisorie dovute al materiale di immagini o descrizioni alla base dell’ordine in cataloghi, campioni e pezzi da esposizione, in particolare differenze cromatiche o di venatura. Siffatte differenze non costituiscono un vizio.
(3) L’acquirente è legato al suo ordine per la durata di due settimane.
§ 3. Prezzi
(1) Tutti i prezzi elencati sono in euro. I prezzi sono da intendersi al netto di imposte e tributi. L’accettazione dell’ordine da parte del venditore avviene sulla base dei prezzi validi e attuali al momento dell’ordine.
(2) I prezzi non comprendono imballaggio, trasporto, dazio, importazione, assicurazione e imposte accessorie.
§ 4. Fornitura e trapasso del rischio
(1) Il contratto tra venditore e acquirente è soggetto a Incoterms 2010, salvo siano stati espressamente concordati accordi diversi oppure queste condizioni generali prevedano diversamente. Il luogo di consegna e il luogo di trapasso del rischio si basano pertanto sulla clausola stipolata tra venditore e acquirente di Incoterms 2010. In mancanza di un accordo esplicito su luogo di consegna e trapasso del rischio, la consegna avviene EXW (ex stabilimento) del venditore.
(2) I termini e le date di consegna del venditore risultano dalla conferma dell’ordine o da una comunicazione a parte del venditore. I termini di consegna valgono sempre dalla conferma dell’ordine del venditore; le date di consegna sono da intendersi – a seconda dell’accordo – sempre EXW (ex stabilimento).
(3) Il venditore è autorizzato a prorogare e rimandare termini e date di consegna per i motivi di cui agli artt. 4 (5) e (6) nonché in presenza di altri ostacoli che non siano causati quanto meno da colpa grave del venditore stesso. Il venditore comunica all’acquirente un siffatto
ritardo della consegna almeno 24 ore prima della data originaria della consegna. L’acquirente non può accampare nessuna pretesa derivante da siffatte dilazioni.
(4) Il venditore è autorizzato ad effettuare consegne parziali e anticipate e a presentare per queste consegne una fattura a parte.
(5) Il venditore non risponde per il ritardo o l’impossibilità della consegna per motivi di forza maggiore (per esempio sciopero, incendio, guerra, problemi nel trasporto, furto, problemi tecnici nell’impianto di produzi- one, carenza di materie prime ecc.) – anche se questi insorgono presso i nostri fornitori a monte o subfornitori – o per motivi che non rientrano nella sfera del venditore, per esempio a causa di conclusione non tempestiva di lavori preliminari ad opera dell’acquirente.
(6) Se, a causa della forza maggiore o per motivi che non rientrano nella sfera del venditore, la prestazione dovesse risultare ridotta, il venditore è autorizzato ad annullare gli impegni di consegna ancora in sospeso. Ciò vale anche se l’impedimento alla consegna è dovuto a ritardo o mancata prestazione di un fornitore a monte.
(7) Per ritardo o impossibilità della consegna o di una consegna parziale per motivi diversi da quelli menzionati nell’articolo 4 (5) e (6), il venditore risponde secondo le disposizioni sulla responsabilità conformemente all’art. 8.
(8) L’impossibilità della prestazione, in particolare per motivi dell’art. 4 (5) e (6), autorizza l’acquirente a recedere dal contratto. In caso di
recessione del venditore, l’acquirente è altresì legittimato a recedere dal contratto con un preavviso supplementare minimo di quattro settimane. Se si tratta di una prestazione divisibile, l’acquirente è tuttavia sempre legittimato solo a un corrispettivo recesso parziale.
(9) Dal momento della consegna nel luogo di consegna, l’acquirente sopporta il rischio del deperimento ovvero peggioramento dell’oggetto della vendita. Se all’acquirente – al momento della consegna EXW (ex stabilimento) – erano state segnalate merci pronte al ritiro, trascorsi
tre giorni lavorativi le merci rimangono stoccate a spese e a rischio dell’acquirente.
§ 5. Pagamento
(1) Salvo condizioni di pagamento differenti concordate per iscritto, il pagamento deve avvenire entro 14 giorni dalla data della fattura.
Lo steso vale per fatture parziali. Si accettano assegni solamente a titolo di pagamento e solo dietro accordo esplicito.
(2) In caso di ritardo nel pagamento, per il periodo dalla scadenza fino al ricevimento del pagamento vengono calcolati gli interessi di mora di legge conformemente all’art. 288 BGB – Codice civile tedesco. In caso di ritardato pagamento vengono calcolate per ogni ingiunzione spese di ingiunzione pari all’1% dell’importo della fattura, massimo però fino a EURO 30. Dopo la seconda ingiunzione senza esito, un’agenzia per
gli incassi viene incaricata a spese del cliente di incassare il credito. Il venditore ha diritto ad un adeguato rimborso di tutte le spese di riscossione causate dal ritardato pagamento dell’acquirente, salvo che all’acquirente la responsabilità per il ritardato pagamento non possa essere imputata. Il ritardo del pagamento comporta la perdita di tutti i vantaggi eventualmente concessi, come sconti, provvigioni sul giro d’affari o sul trasporto o similari.
Inoltre diventano esigibili tutti gli altri crediti fino a quel momento non ancora in scadenza.
(3) Tutti i pagamenti dell’acquirente vengono calcolati innanzitutto sulla base di interessi e spese ancora in sospeso e poi sulla merce consegnata con patto di riservato dominio. Inoltre il venditore è legittimato a computare i pagamenti dell’acquirente a sue pendenze precedenti.
(4) Il ricorso per vizi non esenta l’acquirente dal suo obbligo di pagamento per il rispetto delle condizioni di pagamento. Il dibattimento sul ricorso in garanzia non comporta per il venditore il riconoscimento dell’obbligo alla rimozione del vizio.
All’acquirente spettano diritti di compensazione solamente se le sue contropretese sono accertate con sentenza passata in giudicato, incontestate o riconosciute dal venditore. Inoltre egli è autorizzato ad esercitare un diritto di trattenuta solo nella misura in cui la sua controp- retesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
(6) Se l’acquirente subisce un peggioramento della sua situazione patrimoniale ovvero il venditore viene a conoscenza solo dopo la stipula del contratto che, già al momento della stipula del contratto stesso, l’acquirente si trovava in una situazione patrimoniale tale da mettere a rischio l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, il venditore può rifiutare la sua prestazione fino all’attuazione o messa in sicurezza della controprestazione.
La prova di una siffatta situazione patrimoniale presso il cliente è considerata addotta con l’informazione di una rinomata agenzia di informazioni o una banca.
(7) In caso di inadempimento di obblighi di pagamento, il venditore può recedere dal contratto fissando o concedendo un preavviso supplementare. In caso di insolvibilità dell’acquirente, il venditore può recedere dal contratto senza un preavviso supplementare. In questo caso il venditore può ritirare i prodotti già consegnati ma non ancora pagati.
(8) Il venditore si riserva di mettere in conto all’acquirente eventuali richieste di indennizzo a seguito dell’inosservanza delle condizioni di pagamento.
§ 6. Patto di riservato dominio
(1) Tutti gli oggetti della vendita rimangono di proprietà del venditore fino al saldo completo del prezzo d’acquisto e delle imposte accessorie.
(2) L’acquirente è tenuto a trattare l’oggetto della compravendita con cura; in particolare è tenuto ad assicurare l’oggetto a sufficienza al valore nuovo a proprie spese contro danni da incendio, acqua e furto.
(3) In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, l’acquirente deve informare immediatamente per iscritto il venditore affinché egli possa esperire un’azione conformemente all’art. 771 Codice civile tedesco. Nella misura in cui detti terzi non siano in grado di risarcire al venditore le spese giudiziali e stragiudiziali di un’azione conformemente all’art.
771 del Codice civile tedesco, l’acquirente risponde per la perdita subita dal venditore.
(4) L’acquirente è legittimato a cedere a terzi l’oggetto della compravendita nel corso di operazioni commerciali ordinarie; egli cede sin d’ora al venditore tutti i diritti equivalenti all’ammontare del totale della fattura (inclusa IVA) del credito che l’acquirente acquisisce di fronte ai suoi compratori o a terzi in seguito alla cessione, e ciò a prescindere dal fatto che l’oggetto dell’acquisto sia stato ceduto senza o dopo la lavorazione successiva. L’acquirente rimane autorizzato alla riscossi- one di questo credito anche dopo la cessione. La facoltà del
venditore di riscuotere direttamente il credito non viene da ciò pregiudicata, Il venditore si impegna tuttavia a non riscuotere il credito finché l’acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento derivanti dal ricavato incassato, non è in mora e soprattutto non è stata presentata una domanda di apertura di un procedimento di insolvenza o concor- dato o non sussiste una cessazione dei pagamenti. Se si verifica uno dei casi sopra elencati, il venditore può esigere che l’acquirente gli comunichi i crediti ceduti e i rispettivi debitori, fornisca tutti i dati necessari per la riscossione, consegni i corrispettivi documenti e comunichi ai debitori (terzi) la cessione.
(5) La lavorazione o trasformazione dell’oggetto della compravendita da parte dell’acquirente viene sempre effettuata per il venditore. Se l’oggetto della compravendita viene sottoposto a lavorazione con
altre merci che non sono di proprietà del venditore, al venditore spetta la comproprietà del nuovo oggetto in rapporto al valore dell’oggetto della compravendita (importo finale della fattura IVA incl.) rispetto alle altre merci lavorate al momento della lavorazione. Per l’oggetto che viene prodotto dalla lavorazione vale altrimenti lo stesso come per l’oggetto della compravendita consegnata con riserva.
Se l’oggetto della compravendita viene mescolato in modalità non separabili con altre merci che non sono di proprietà del venditore, al venditore spetta la comproprietà del nuovo oggetto in rapporto al valore dell’oggetto della compravendita (importo finale della fattura IVA incl.) rispetto alle altre merci mescolate al momento della lavorazione.
Se la miscelazione avviene in modo tale che l’oggetto dell’acquirente è da considerarsi oggetto principale, l’acquirente passa al venditore la comproprietà in proporzione. L’acquirente custodisce la proprietà esclusiva così sorta oppure la comproprietà per il venditore.
(7) L’acquirente cede al venditore anche i crediti per la garanzia dei suoi crediti nei confronti del venditore, crediti che derivano dal collegamento dell’oggetto della compravendita ad un terreno.
(8) Il venditore si impegna a svincolare le sicurezze che gli spettano su richiesta dell’acquirente nella misura in cui il valore realizzabile delle sue sicurezze supera di oltre il 10% i crediti da assicurare; la scelta delle garanzie da svincolare spetta al venditore.
§ 7. Diritti derivanti da vizi
(1) Il legno è un materiale naturale. Quando lo si acquista e utilizza si devono pertanto considerare le sue caratteristiche naturali, biologiche, chimiche e fisiche.
(2) Vale l’obbligo di ispezione e denuncia immediata dei vizi conformemen- te all’art. 377 del Codice commerciale tedesco.
Se l’acquirente non adempie questo obbligo di ispezione e denuncia immediata del vizio tassativamente entro 5 giorni lavorativi dalla consegna, in caso di vizio che sarebbe stato riconoscibile all’ispezione, la merce è da considerarsi autorizzata e la rivendicazione di diritti di garanzia è esclusa.
(4) Se per le merci con imballaggio speciale l’ispezione della merce non è possibile, si deve controllare l’imballaggio e in presenza di un danno esterno che rimanda a un danno della merce imballata, deve esserne fatta segnalazione al venditore immediatamente, entro e non oltre 5
giorni lavorativi dalla consegna – pena l’esclusione dai diritti a garanzia.
(5) Se al momento della presa in consegna della merce secondo la pro- cedura commerciale regolare non è possibile ispezionare subito la merce, questa circostanza deve essere segnalata immediatamente al venditore e un eventuale vizio accertabile all’ispezione successiva deve essere segnalato per iscritto entro 14 giorni lavorativi dalla consegna. Questo vale anche per consegne errate. Se i vizi diventano riconos cibili solo in seguito, devono essere altresì denunciati immediatamente, entro e non oltre 5 giorni dalla loro riconoscibilità, diversamente la merce è considerata approvata anche in considerazione di questi vizi.
I dibattimenti sui ricorsi in garanzia non comportano la rinuncia da parte del venditore all’obiezione che il ricorso in garanzia è stato presentato troppo tardi oppure non è stato sufficientemente specificato.
(6) Le restituzioni delle merci necessitano dell’espresso consenso scritto del venditore e sono a carico, spese e rischio dell’acquirente.
(7) In caso di ricorsi in garanzia illegittimi che richiedono ampi accertamenti, le spese dell’accertamento possono essere messe in conto all’acquirente.
(8) Il trattamento o la lavorazione della merce portano all’esclusione della garanzia.
(9) La rivendicazione dei diritti in garanzia non esenta l’acquirente dal suo obbligo di pagamento.
§ 8. Responsabilità civile
(1) Il venditore risponde secondo le disposizioni di legge nella misura in cui l’acquirente avanza diritti di risarcimento, compreso il dolo o la colpa grave di rappresentanti o personale ausiliario del venditore. Se al venditore non viene imputata una violazione intenzionale del contratto, la responsabilità per il risarcimento è limitata al danno prevedibile che subentra solitamente.
(2) Il venditore risponde secondo le disposizioni di legge nella misura
in cui viola colposamente un obbligo contrattuale essenziale; anche in questo caso il risarcimento del danno è limitato però al danno prevedibile che insorge solitamente. Un obbligo contrattuale essenziale sussiste se la violazione si riferisce a un obbligo per il cui adempimento l’acquirente si è fidato ed era altresì legittimo che si fidasse.
(3) Se all’acquirente spetta, tra l’altro, un risarcimento danni a causa di una violazione colposa di un obbligo in luogo della prestazione, la responsabilità del venditore è limitata al risarcimento del danno prevedibile che insorge solitamente.
(4) La responsabilità per lesione colposa alla vita, al corpo o alla salute rimane impregiudicata; ciò vale anche per la responsabilità legale obbligatoria secondo la legge sulla responsabilità civile per il prodotto.
(5) Il venditore declina qualsivoglia responsabilità per danni conseguenti a manipolazione impropria e utilizzo non conforme alla destinazione d’uso della merce consegnata. Il venditore non risponde nemmeno per lavori di terzi che vengono eseguiti in un secondo tempo sulla merce consegnata.
(6) Per la violazione di un obbligo di segnalazione da parte del venditore o di una sua forza ausiliaria il venditore risponde solo se gli può essere imputata almeno colpa grave.
(7) Salvo sia stato stabilito diversamente, la responsabilità è esclusa.
(8) Il termine di prescrizione per i diritti in garanzia è di 12 mesi calcolati dal passaggio del rischio. Ciò non vale se l’oggetto della compravendita viene utilizzato solitamente per un’opera edile e ha causato il danno.
(9) Il termine di prescrizione nel caso di un’azione di regresso nei confronti del fornitore conformemente agli artt. 478, 479 del Codice civile tedesco rimane impregiudicato; esso è di cinque anni dalla consegna dell’oggetto difettoso.
§ 9. Diritto applicabile, luogo d’adempimento e foro competente
(1) Su questo rapporto contrattuale si applica il diritto tedeco. L’accordo delle Nazioni Unite per i contratti concernenti la vendita internazionale di merci (diritto d’acquisto unitario UN) non viene applicato.
(2) Luogo d’adempimento per il pagamento del prezzo d’acquisto e per altre prestazioni dell’acquirente è sempre il luogo della sede societaria del venditore. Per tutte le controversie derivanti da questo contratto si concorda quale foro competente il tribunale competente in materia per la sede del venditore.
(3) Le CG sono presenti in lingua italiana e tedesca. Resta stabilito che in caso di contraddizioni, interpretazioni e terminologia differenti il testo tedesco ha valore prioritario rispetto al testo tradotto.
§ 10. Ulteriori accordi
(1) Se singole disposizioni di queste CG dovessero essere inefficaci per intero o in parte o diventarlo, ciò non pregiudica l’efficacia o l’attuabilità delle disposizioni restanti. Le parti contraenti si impegnano a
sostituire disposizioni inefficaci o inattuabili con effetto retroattivo con accordi equivalenti e legalmente ammessi che assicurino il succes-
so economico previsto e si approssimino quanto più possibile al fine del contratto. Queste disposizioni valgono conformemente anche se dovessero risultare lacune del rapporto contrattuale in un secondo tempo.
(2) Il venditore è legittimato a correggere in qualsiasi momento errori palesi, come errori di ortografia e calcolo in offerte, preventivi, conferme d’ordine, bolle di consegna e fatture.
(3) Dichiarazioni scritte (anche via telefax o mail) sono considerate pervenute se vengono trasmesse all’indirizzo reso noto per ultimo dall’acquirente.
(4) Queste CG integrano i contratti stipulati tra venditore e acquirente. In caso di opposizioni alle disposizioni nel contratto o se il contratto contiene disposizioni di più ampia portata, la validità del contratto è prioritaria alle condizioni generali di vendita.
L’acquirente prende atto che i collaboratori o terzi impiegati dal venditore non sono autorizzati a prendere impegni in deroga agli obblighi delle prestazioni principali (x.xx. accordi di pagamento, garanzie di qualità, condizioni di consegna) stabiliti per contratto.
Aggiornamento: dicembre 2020