Responsabilità Clausole campione

Responsabilità. Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Responsabilità. Il Cliente è responsabile - nei limiti di legge e di quanto pattuito relativamente ai singoli servizi/prodotti - per l’utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del Servizio a distanza illimity e per tutte le operazioni eseguite. Il Cliente è l’esclusivo responsabile della custodia e del corretto utilizzo del Sistema di Autenticazione, nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione del Sistema di Autenticazione stesso (ivi inclusi i dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni da parte della Banca). Per tale ragione il Cliente si impegna a conservare correttamente il Sistema di Autenticazione (incluso il dispositivo utilizzato per ricevere le comunicazioni da parte della Banca) e a custodirlo con la massima cura e riservatezza adottando tutte le cautele, a non cederlo a terzi e a non consentirne l’utilizzo da parte di terzi, assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito di esso, nonché dal suo smarrimento e/o sottrazione. A tal fine il Cliente deve operare con la diligenza e la prudenza che generalmente devono essere osservate da tutti nella cura del patrimonio personale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Cliente: i) non deve comunicare in ogni modo il Sistema di Autenticazione a terza persona, ii) deve adottare ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza del Sistema di Autenticazione, iii) deve verificare con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute attraverso il Servizio a distanza illimity, iv) deve fruire del Servizio a distanza illimity con modalità, apparecchiature e supporti che si avvalgono di elevati standard di sicurezza, v) deve provvedere senza indugio a chiedere il blocco del Sistema di Autenticazione e/o del Servizio a distanza illimity anche qualora abbia solo il sospetto di utilizzi non autorizzati e/o a fronte di eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte della Banca (es. attraverso mail o mediante avvisi inviati nell’ambito dei programmi di sicurezza), vi) deve adottare soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus), vii) deve attivare i sistemi e i servizi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca (es. alert), viii) deve comunicare alla Banca i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni o codici relativi agli utilizzi del Servizio a distanza illimity, ix) deve verificare cost...
Responsabilità. 19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema. 19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all’attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell’energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. 19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. 19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
Responsabilità. L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione e a seguito di: - disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto; - ogni circostanza fortuita od imprevedibile; - cause di forza maggiore.
Responsabilità. 1. Il Xxxxxxxxx non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per nessun motivo, salvo in caso di dolo o colpa grave. 2. In qualsiasi caso, il Xxxxxxxxx non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi perdita di dati, profitto o fatturato, contratti o per qualsiasi altra perdita consequenziale o danno diretto o indiretto, a prescindere dalla causa di ciascuno di essi e dall’eventualità che essi siano stati provocati da atto illecito (inclusa la negligenza), inadempimento o altro. 3. La responsabilità (totale) del Venditore sarà limitata all’ammontare pagato dal suo assicuratore nel caso in esame. Nell’improbabile ipotesi in cui non vi sia alcun pagamento o copertura assicurativa in base alla polizza, qualsiasi responsabilità del Venditore nei confronti dell’Acquirente sarà limitata all’importo pagato dall’Acquirente al Venditore per i prodotti nel caso in cui quei prodotti siano ritenuti la causa del danno e in tutti gli altri casi fino a un massimo di € 10.000,00. Se uno o più dei prodotti dell’Acquirente sono difettosi, il Venditore sarà obbligato unicamente a riparare, sostituire o rimborsare il prezzo di acquisto dei prodotti difettosi in base allo schema di garanzia summenzionato, a meno che il Venditore non sia obbligato a fornire una garanzia maggiore in virtù di norme imperative previste dalla legge. 4. L’Acquirente dovrà tenere indenne il Venditore da e contro tutti i danni (inclusi i reclami di terze Parti) e/o i costi di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da o con riferimento a informazioni/rappresentazione inesatta, atti errati e/o errori dell’Acquirente. 5. Se il Venditore fornisce all’Acquirente consulenza o assistenza relativa a qualsiasi Prodotto, per tale prestazione il Venditore non sarà soggetto ad alcuna responsabilità e l’Acquirente dovrà tenere indenne il Venditore a questo riguardo. 6. Il Venditore non è responsabile per alcun danno derivante da ordini d’acquisto che sono stati fraintesi, deformati ritardati o che non sono stati trasmessi correttamente come conseguenza dell’utilizzo di internet o di altri mezzi di comunicazione tra l’Acquirente e il Venditore oppure tra il Venditore e terze Parti. 7. In caso di conflitto, il presente articolo avrà priorità su qualsiasi altro articolo dei presenti TCGC. 8. Tutti i possibili reclami per danni dell’Acquirente decadranno se l’Acquirente non invierà al Venditore una comunicazione scritta dell’evento che ha causato la perdita prima possibile e a...
Responsabilità. 10.1 La responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell’altra parte non è né esclusa né limitata nei casi di false dichiarazioni dolose, e nei casi di morte o di lesioni personali causati da colpa grave. 10.2 Le parti non saranno responsabili di eventuali Danni Consequenziali causati da o connessi con il presente Contratto, né in caso di illecito civile (inclusi i casi di colpa grave o di violazione di norme di legge), né di false dichiarazioni (non dolose), neppure nel caso in cui la parte sia stata preavvisata della possibilità di tali danni. 10.3 Le parti non saranno responsabili di mancati profitti (diretti o indiretti) causati da o connessi con il presente Contratto, sia che derivino dal contratto, da casi di illecito civile (inclusi i casi di colpa grave o di violazione di norme di legge), da false dichiarazioni (non dolose) o da altre cause, neppure nel caso in cui la parte sia stata informata della possibilità di tali danni. 10.4 Fermo restando quanto previsto agli articoli dal 9.1 al 9.3 inclusi, la responsabilità massima di ciascuna parte nei confronti dell’altra (originata da contratto, da illecito civile, o da altra causa), nel caso di richiesta di risarcimento connessa al presente Contratto o da esso derivante, compreso ogni risarcimento o altra obbligazione sarà limitata a: (i) Il Canone di Abbonamento (al netto delle imposte e/o tasse) pagato dal Cliente al Fornitore durante il Periodo di Abbonamento in cui la richiesta di risarcimento è sorta; e (ii) il 200% del Canone di Abbonamento (al netto delle imposte e/o tasse) pagato negli ultimi 12 mesi per l’insieme di tutte le richieste di risarcimento presentate nel corso del Periodo di Abbonamento. 10.5 A copertura dei propri rischi professionali Sarce ha stipulato con una primaria società assicurativa una assicurazione che prevede adeguati massimali: (i) per errore o omissione in relazione alla fornitura di prodotti e servizi; (ii) per danni alle proprietà intellettuali/privacy. 10.6 Sarce non sarà in nessun caso responsabile per distruzione di masse di dati, o programmi dovuti a comportamenti negligenti ed impropri del Cliente o del suo personale, o derivati da danni materiali all’elaboratore o ai suoi accessori. Il compito di gestire correttamente le funzioni di salvataggio di archivi e programmi e delle copie di sicurezza spetta unicamente al Cliente che se ne assume l'esclusiva responsabilità.
Responsabilità. Il Contraente si obbliga ad eseguire l’oggetto dei Contratti, di cui all’art. 3, a perfetta regola d’arte. Il mancato rispetto dei livelli anche minimi di servizio comporterà l’obbligo del Contraente di provvedere a sua completa cura e spese e nel più breve tempo possibile, al rifacimento a perfetta regola d’arte ed in conformità alle specifiche concordate di quanto non correttamente realizzato. Il Contraente si impegna altresì, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare gli standard previsti dal Committente, nonché ad adottare e/o implementare misure di sicurezza affini, per l’intera durata del/i Contratto/i, un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e comportamenti conformi e coerenti con gli standard internazionali ISO/IEC 27001:2013 e sue successive modificazioni e integrazioni. Il presente impegno è parte essenziale dei Contratti e il Committente potrà rendere noto il contenuto di tale impegno anche a terze parti, al fine di dimostrare la propria conformità alla normativa. Eventuali comportamenti non conformi costituiranno grave inadempimento dei Contratti. Conseguentemente, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, anche in corso di esecuzione, mediante invio di raccomandata a.r. ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. Il Contraente si obbliga a difendere, manlevare e tenere indenne il Committente, oltre che i partner, i membri, i dirigenti, i funzionari, gli impiegati, gli agenti, da e contro qualsiasi reclamo procedimento, azione legale, sentenza, responsabilità, danno, costo, tassa, ammenda, contributo e spesa, in cui dovessero incorrere o di cui dovessero farsi carico a causa di inadempimenti o violazioni da parte del Contraente. Il Contraente garantisce la possibilità al Committente di richiedere verifiche di audit, mediante un preavviso da inviare tramite PEC entro 5 giorni dalla data di esecuzione della verifica.
Responsabilità. CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO (R.C.T.) Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a DANNI CORPORALI e MATERIALI dei quali l’ASSICURATO si sia reso involontariamente responsabile e che si siano verificati nell’ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell’attività professionale (ad esclusione di luoghi diversi dalla sede principale o da eventuali altre sedi secondarie) inclusi quelli derivanti da fatti dolosi di persone delle quali l'ASSICURATO debba rispondere, salvi i diritti di surrogazione. La garanzia opera a parziale deroga dell’esclusione DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI che segue ed è prestata con un SOTTOLIMITE di INDENNIZZO di € 2.500.000 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo e senza l’applicazione di alcuna FRANCHIGIA. Ferme restando le esclusioni previste nella POLIZZA, la garanzia non i. danni a cose che l’ASSICURATO detenga a qualsiasi titolo, nonché in ogni caso danni cagionati da furto o incendio di beni dell’ASSICURATO o che questi detenga, fatta salva l’estensione PERDITA DOCUMENTI E VALORI; ii. danni cagionati ad opere in costruzione, ad opere sulle quali o nelle quali si eseguono lavori; iii. danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; iv. danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne; v. danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno determinati da qualsiasi causa; vi. danni da detenzione o impiego di esplosivi; vii. danni da proprietà di fabbricati e loro strutture fisse; viii. danni da circolazione di qualunque veicolo.
Responsabilità. Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.