Responsabilità Clausole campione

Responsabilità. Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Responsabilità. 8.1 Il fornitore risponde per dolo e negligenza grave, per lesioni fisiche, mortali e pregiudizievoli della salute colpose, per vizi sottaciuti in mala fede dallo stesso o per i quali ha rilasciato una garanzia di qualità. Il fornitore risponde illimitatamente nell'ambio della responsabilità per danno da prodotti nonché in virtù di altre norme giuridiche imperative. In presenza di una violazione colposa degli obblighi contrattuali fondamentali, il fornitore risponde anche per negligenza lieve, tuttavia limitatamente al 10 % del valore dell'ordine. Qualora tale limite non fosse consentito per ragioni giuridiche, la responsabilità per negligenza lieve sarà circoscritta al danno tipico in ambito contrattuale e ragionevolmente prevedibile alla stipula del contratto. In tal senso, gli obblighi contrattuali fondamentali indicano gli obblighi principali concretamente descritti, la cui violazione pregiudica il raggiungimento dello scopo contrattuale o, in termini astratti, gli obblighi il cui adempimento innanzitutto consente la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento il committente può regolarmente contare. 8.2 Si notifica al committente che dovrà provvedere al backup dei dati prima dell'installazione e costantemente durante l'uso di un software. In caso di perdita di dati, il fornitore risponderà soltanto delle spese e dello sforzo richiesti per il ripristino degli stessi in presenza di una conservazione corretta da parte del committente. 8.3 Si esclude qualsiasi altra responsabilità risarcitoria, in particolare per i danni patrimoniali. Si esclude altresì la responsabilità per tutti i danni consequenziali, in particolare per il mancato guadagno. 8.4 I limiti di responsabilità di cui sopra si applicano sia in relazione alla motivazione che all'ammontare anche alle eventuali richieste di risarcimento dei danni avanzate dal committente nei confronti dei rappresentanti legali del fornitore, dei rispettivi dipendenti ovvero ausiliari.
Responsabilità. 19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema. 19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all’attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell’energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. 19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. 19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
Responsabilità. 11.1 Per l'attività professionale prestata, oltre che per l'operatività specifica esposta nell'Offerta Economica, il Cliente prende atto e riconosce che l'obbligazione assunta dal Fornitore è un’obbligazione di mezzi e non di risultato e pertanto manleva da ogni responsabilità il Fornitore, tranne in caso di dolo o colpa grave. 11.2 In relazione ai Servizi concordati nell’Offerta Economica, il Cliente conferisce espresso potere discrezionale e valutativo al Fornitore, rinunciando sin da ora a sollevare eccezioni e contestazioni in merito alle scelte operate dal Fornitore, nella misura in cui siano eseguite in conformità alla diligenza professionale del settore. 11.3 Fin dalla stipulazione dell'Offerta Economica, il Cliente manleva da ogni responsabilità il Fornitore per le prestazioni eseguite dallo stesso in conformità ed in ottemperanza a quanto sopra previsto ovvero per qualsiasi attività eseguita su indicazione, e seguendo le istruzioni, del Cliente. 11.4 Il Fornitore non è responsabile per ritardi, disservizi o sospensioni che dipendano da Xxxxx. Per le prestazioni già realizzate dal Fornitore prima dell’avvenuto ritardo, disservizio o sospensione dovuto da Xxxxx, il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo. 11.5 Il Fornitore non risponde dei danni diretti od indiretti comunque subiti dal Cliente o da Terzi in dipendenza dall’uso o dal mancato uso dei Servizi oggetto del presente contratto. 11.6 l Cliente garantisce l’originalità di qualsiasi materiale consegnato al Fornitore per l’erogazione dei propri servizi, assicura inoltre che il già menzionato materiale è nella sua legittima disponibilità. 11.7 Il Cliente si obbliga a servirsi dei servizi esclusivamente per scopi leciti e conformi alla legge, ai regolamenti, agli usi ed alle consuetudini ed a non servirsene ad esempio per: (a) inviare a terzi messaggi non richiesti ed indesiderati; (b) effettuare scambio o pubblicare informazioni o file o documenti contro la morale e l'ordine pubblico o con lo scopo di offendere, o danneggiare, direttamente o indirettamente i destinatari delle informazioni o terzi, ovvero con modalità e/o contenuti offensivi, ingiuriosi, diffamatori, o comunque tali da contravvenire in modo diretto o indiretto alle leggi dello Stato italiano o di qualsiasi altro Stato; (c) trattare illecitamente dati personali di terzi. 11.8 Sono assolutamente vietate e possono causare l'interruzione immediata del Servizio e/o la cancellazione del Sito Web e/o di contenuti pubblicati le ...
Responsabilità. L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione e a seguito di: - disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto; - ogni circostanza fortuita od imprevedibile; - cause di forza maggiore.
Responsabilità. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani) resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a: - danni diretti o indiretti che potessero provenire all’immobile o ai terzi frequentatori, da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, nel corso della locazione; - eventuali furti all’interno dei locali assegnati; - danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull’accesso delle persone e sulla verifica dello stato di affollamento dei locali. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani) rimane estraneo all’attività e ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dal conduttore, il quale solleva la Comunità Montana medesima da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo, che derivino in qualsiasi momento e modo dall’esercizio della conduzione. Il conduttore è obbligato a rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, doloso e anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare alla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani) o a terzi, nonché a tenere estranea l’Amministrazione concedente per tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e per qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell’attività svolta all’interno dei locali.
Responsabilità. Il Conduttore è costituito custode dell’immobile dato in locazione ed esonera espressamente il Comune di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando la Città da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.. Il Conduttore terrà l’Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare alla Città da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. Il Conduttore dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla locazione dell’immobile stesso nei confronti di persone o cose. Il Conduttore assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica. È, inoltre, a carico del Conduttore ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e tutte le misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi all’assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di locazione si risolve per impossibilità sopravvenuta in caso di inagibilità del bene locato, dichiarata dalle competenti Autorità, indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine. In ogni caso, è escluso ogni diritto del Conduttore a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per altri locali di proprietà municipale.
Responsabilità. Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Responsabilità. L’accettazione dei gas da parte dell’Amministrazione contraente non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti del gas consegnato, non potuti rilevare all’atto della consegna. Analogamente, l’Appaltatore non sarà sollevato dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzione, erogazione e gestione dei servizi e dei lavori. Ciascuna delle parti deve aderire alla richiesta dell’altra di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico, che si sia verificato durante l’esecuzione del servizio. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di mancata richiesta, o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione. In ogni caso, le contestazioni non potranno più essere effettuate decorsi 3 (tre) mesi dal termine del contratto. Qualora, a seguito della contestazione da parte dell’Amministrazione contraente, effettuata secondo le modalità previste, dovesse risultare che il personale tecnico dell’Appaltatore, o da questo incaricato, non effettua gli interventi di manutenzione conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, l’Appaltatore è tenuto ad eliminare a proprie spese le difformità constatate. Qualora, per fatti imputabili all’Amministrazione contraente, il servizio di manutenzione fosse parzialmente sospeso od interrotto (es.: dismissione temporanea di presidio o singolo reparto), l’Appaltatore avrà l’obbligo di ispezionare i beni prima di ripristinare la regolare effettuazione del servizio. Se, a seguito di tale ispezione, dovesse emergere la necessità di eseguire interventi di manutenzione differenti da quelli previsti dal Piano di Manutenzione approvato, l’Appaltatore è tenuto ad informarne per iscritto l’Amministrazione contraente ed a concordare le condizioni economiche in relazione agli eventuali specifici interventi da effettuare. L’Appaltatore non sarà invece responsabile in tutti i casi in cui il difetto riscontrato sia dovuto ad un uso scorretto o anomalo del bene da parte di personale dell’Amministrazione contraente. Si intende per uso scorretto o anomalo del bene: a) qualsiasi utilizzo non conforme alla destinazione d’uso del bene e/o a ...