Patto di riservato dominio. È un Contratto di vendita con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 cod. civ.)
Patto di riservato dominio. I Prodotti forniti sono di proprietà del Venditore fino al completo adempimento, da parte del Acquirente, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati. Pertanto:
Patto di riservato dominio. Nel caso di vendita a rate, fino a quando l’acquirente non avrà provveduto all’integrale pagamento del prezzo, le merci oggetto della fornitura rimarranno di proprietà della venditrice e potranno essere dalla stessa rivendicate dovunque si trovino, anche se unite od incorporate a beni di proprietà dell’acquirente o di terzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1523 e seguenti del codice civile. Durante il periodo suddetto l’acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità di custode delle cose fornite e non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere, lasciare sequestrare o pignorare tali prodotti senza dichiarare la proprietà della venditrice e senza darne immediato avviso alla stessa a mezzo di raccomandata con a.r..
Patto di riservato dominio. I Prodotti oggetto di ogni singolo Contratto di Compravendita rimarranno di proprietà del Venditore fino a quando l’Acquirente non avrà provveduto all’integrale pagamento del prezzo. Fino all’integrale pagamento l’Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità del custode, e non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare i Prodotti senza dichiarare la proprietà in capo al Venditore. Di tali attività/provvedimenti l’Acquirente dovrà dare immediato avviso al Venditore a mezzo raccomandata A.R.
Patto di riservato dominio. Aspetto da non trascurare nell’attività commerciale in Germania é conoscere come il proprio credito potrà essere garantito o in quale modo il partner tedesco cercherà di garantire il proprio credito. Nella prassi commerciale non esiste la fornitura di merce, nella quale il prezzo di compravendita non sia assicurato da un patto di riservato dominio. Tale accordo risulta valido anche se non registrato oppure se la “data certa” dell’accordo non risulta da alcun documento; può essere stabilito persino verbalmente, ma solitamente risulta dalle condizioni generali di contratto del venditore. La forma più semplice prevede che l’acquirente ottenga la proprietà della merce solo al momento del pagamento del prezzo; può essere anche previsto che la proprietà venga trasferita solo con il pagamento di tutte le fatture aperte dell’acquirente. Anche nel caso di rivendita, la proprietà rimane al venditore iniziale. È vero che la buona fede del terzo acquirente viene protetta anche in Germania e che quest’ultimo, in linea di principio, potrebbe acquistare la proprietà se ritenesse in buona fede che il suo venditore sia il proprietario. Va però sottolineato che il patto di riservato dominio è talmente diffuso in Germania che, nell’ambito di un rapporto di rivendita commerciale, nessun acquirente può presumere che il venditore sia effettivamente il proprietario della merce. Tale principio viene pure confermato dalla giurisprudenza tedesca, almeno per quanto riguarda la merce della quale l’acquirente dovrebbe presumere l’acquisto da parte del rivenditore da un altro rivenditore e che essa sia venduta generalmente solo con il patto di riservato dominio. Oltre a questa riserva di proprietà “pura” sono ammissibili anche degli accordi su un tipo di riserva di proprietà “allargata”. Il venditore può farsi cedere anticipatamente dall’acquirente i crediti risultanti dalla rivendita a terzi. Tale cessione anticipata permette che il venditore iniziale diventi creditore dell’acquirente finale, non appena sia sorto il credito. Una comunicazione al terzo debitore è consigliabile per evitare che quest’ultimo paghi al proprio partner contrattuale con effetto liberatorio, ma, diversamente dall’Italia, non è necessaria ai fini dell’efficacia della cessione. Oltre a ciò, per assicurarsi contro la perdita della proprietà, nel caso in cui la merce venduta sia oggetto del patto di riservato dominio e venga inserita integralmente in un altro oggetto, in modo che diventi parte indivisibile – in ta...
Patto di riservato dominio. 9.1. Se indicato nelle fatture emesse da Vini Valli di Verona Srl o altrimenti comunicato per iscritto dalla stessa Vini Valli di Verona Srl, i prodotti rimangono di piena proprietà della Venditrice fino al completo pagamento del prezzo. Il Cliente è tenuto a sua cura e spese a provvedere a tutti gli adempimenti e attività affinché la riserva di proprietà sia efficacemente e validamente opponibile, conformemente alle norme giuridiche del luogo di consegna dei prodotti forniti dalla Venditrice a qualunque avente causa del Cliente. È fatto comunque salvo il diritto della Venditrice al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, conseguenti o comunque connessi con il recupero dei prodotti sui quali viene costituito il patto di riservato dominio qui richiamato. 9.2. Il patto di riservato dominio sarà opponibile ai terzi creditori o aventi causa del Cliente alle condizioni previste dalla legge e comunque ai sensi anche dall’art. 11 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, rinunciando comunque i terzi succitati ad ogni eccezione relativa alla fatturazione e alla tenuta delle scritture contabili della Venditrice nonché ad ogni eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta ai sensi dell’art. 1462 c.c.
Patto di riservato dominio. 6.1 I prodotti e le merci consegnate rimangono proprietà di Komplet S.p.A. fino a quando l’Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale del prezzo, ovvero fino ad avvenuta e completa composizione di qualsiasi reclamo di Consequently, Komplet S.p.A. accepts orders without any commitment of the actual delivery of the products and without any liability for it. 5.
Patto di riservato dominio. (1) Tutti gli oggetti della vendita rimangono di proprietà del venditore fino al saldo completo del prezzo d’acquisto e delle imposte accessorie.
Patto di riservato dominio. 8.1. Le merci fornite rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento (patto di riservato dominio). Ciò vale anche per gli oggetti che incorporiamo o trasferiamo nell’ambito delle prestazioni d’opera. Il patto di riservato dominio rimane tale anche se i nostri crediti sono compensati in conto corrente.
Patto di riservato dominio. Salvo il caso in cui i prodotti siano già stati trasformati e/o incorporati in altri beni di proprietà del Cliente o di terzi, nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino all'integrale pagamento del prezzo.