ELABORAZIONE BOZZA INDICATIVA FAC-SIMILE DI CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
ELABORAZIONE BOZZA INDICATIVA FAC-SIMILE DI CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
1) CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITÀ
I contratti di viaggio relativi al presente programma si intendono sottoposti, nonostante qualsiasi clausola contraria alla Legge
27.12.77 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, alla Direttiva 90/314/CEE e al Decreto Legislativo 17.3.95 n. 111 di attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.
Per i pacchetti turistici “tutto compreso” il contratto di vendita è redatto in forma scritta e al consumatore deve esserne rilasciata una copia sottoscritta o timbrata dall’organizzatore o dal venditore.
2) TERMINI PER LE ISCRIZIONI
l’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’organizzatore del viaggio alla disponibilità di posti e s’intende perfezionata al momento della conferma da parte dell’organizzatore stesso.
3) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione verrà versato un importo pari al (tale importo non può essere superiore al 25%) del prezzo. Il saldo dovrà essere versato giorni prima della partenza, per i viaggi che prevedono servizi speciali del vettore (charters o noleggi), per i viaggi intercontinentali, le crociere ed i soggiorni in appartamenti giorni prima della partenza, per tutti gli altri viaggi. Per le iscrizioni effettuate nei giorni precedente la data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.
4) VALIDITÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base ai cambi ed alle tariffe dei vettori vigenti alla data del .
Le quote stabilite dal contratto potranno essere variate con possibilità di revisione sia al rialzo che al ribasso solo in conseguenza di variazioni nel xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx compreso il costo del carburante e diritti e tasse su certi servizi quali: tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti. Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10% il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto con il diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso.
Il prezzo stabilito nel contratto non può in ogni caso essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza.
5) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta, al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di variazione; ove non accetti la proposta di modifica, il consumatore può recedere, senza pagamento di penale, dal contratto.
Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio non comportanti oneri a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate.
6) DIRITTI DEL CONSUMATORE IN CASO DI RECESSO O ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Quando il consumatore esercita il diritto di recesso dal contratto nei casi di cui ai due precedenti paragrafi o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di qualità inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
In questi casi il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, tranne quando l’annullamento del viaggio dipenda:
- dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato, ed il viaggiatore ne abbia ricevuto comunicazione scritta almeno 20 giorni prime della data di partenza.
- oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
7) CONDIZIONI DI RIMBORSO
In caso di recesso o rinuncia per motivi diversi da quelli di cui sopra il consumatore avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle penalità qui di seguito elencate:
a) % sino a gg. prima della partenza;
b) % sino a gg. prima della partenza;
c) idem c.s.
Nessun rimborso dopo tali termini.
8) CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore può farsi sostituire da un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove lo comunichi per iscritto entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza indicando le complete generalità della persona che lo sostituisce e non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, o problemi per diverse sistemazioni alberghiere.
Il cedente ed il concessionario sono solidamente responsabili nei confronti dell’organizzatore del contratto per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le eventuali spese supplementari risultanti da detta cessione.
L’organizzatore si riserva tuttavia senza impegni né responsabilità di rimborsare eventuali somme recuperate per i servizi non usufruiti a seguito di rinuncia.
9) RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore è responsabile dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse siano effettuate da lui personalmente, che da terzi forniti dei servizi ed è tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei confronti dei fornitori. In tale caso l’organizzatore è esonerato dalla responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio salvo il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento sia imputabile al consumatore.
10) RECLAMI
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro.
11) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento o dalla mancata esecuzione del contratto non può essere inferiore:
- per danni alla persona ai limiti previsti dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale resa esecutiva con L. 841/32, dalla Convenzione di Berna del 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con L. 806/63 e dalla Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) resa esecutiva con L. 1084/77, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore (termine di prescrizione: 3 anni dal rientro salvo il termine di 18 mesi per inadempimento prestazioni di trasporto);
- per danni diversi dal danno alla persona, a quanto previsto dall’art.13 della Convenzione di Bruxelles (CCV) (termine di prescrizione: 1 anno dal rientro);
E’ nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli delle suddette leggi.
12) VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’organizzatore di viaggi. Non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, né quindi li impegnano.
13) STRUTTURE RICETTIVE
L’organizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le strutture ricettive indicate nel presente catalogo sono tutte munite di regolare autorizzazione conformemente alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato.
14) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti ai viaggi di soggiorno dovranno essere in possesso di passaporto individuale o altro documento valido per i Paesi previsti dall’itinerario, oltre che dai visti e dalle vaccinazioni quando necessarie come previsto dalle informazioni fornite per iscritto dall’organizzatore e dal venditore prima della partenza. Essi, inoltre, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative vigenti nel Paese inerente il viaggio od il soggiorno. I partecipanti saranno chiamati a rispondere dei danni che l’Organizzatore dovesse subire, a causa della loro inadempienza a quanto sopra elencato.
15) FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di .
16) COPERTURA ASSICURATIVA
Estremi ( nome Compagnia assicurativa e n. polizza );
rischi coperti ( polizza assicurativa di responsabilità civile con massimali di risarcimento
, a copertura dei rischi
derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, come previsto dalle Leggi vigenti in materia (delibera G.R.T. n. 5283 del 30.05.94).
17) POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE
Prima della partenza è possibile, anzi consigliabile la sottoscrizione facoltativa di polizze assicurative a copertura delle spese sostenute dal Consumatore per l’annullamento del contratto o per rimpatrio in caso di incidente o malattia.
18) VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
dal
19) AVVERTENZA:
al .
" Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998 n.269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero ".
20) INFORMAZIONI AL CONSUMATORE
- Indicazioni di carattere generale in materia di passaporto e visto (se necessari) e termini per il rilascio.
- Obblighi sanitari (se richiesti) e relative formalità.
- Numero minimo di partecipanti (laddove richiesto).