Modifiche delle condizioni contrattuali Clausole campione

Modifiche delle condizioni contrattuali. Eventuali modifiche delle condizioni contrattuali ti saranno comunicate tramite fattura, o e-mail o MyFASTPage. Le modifiche saranno efficaci solo dopo 30 giorni dalla data della loro comunicazione. Nello stesso termine hai la facoltà di recedere dal Contratto e/o dai Servizi Aggiuntivi oggetto delle modifiche senza addebito di penali e/o costi di disattivazione.
Modifiche delle condizioni contrattuali. L’Organizzatore si riserva la facoltà di apportare unilateralmente modifiche di scarsa importanza alle condizioni di contratto diverse dal prezzo, dandone notizia al Viaggiatore su Supporto durevole. Se, prima della partenza, l'Organizzatore ha necessità di modificare in modo significativo uno o più caratteristiche principali del servizio turistico, o intende proporre un aumento di prezzo superiore all'8% sussistendone i presupposti, o non è in grado di soddisfare richieste del Viaggiatore già accettate, ne dà avviso al Viaggiatore su Supporto durevole ed il Viaggiatore, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione inoltrata dall’Organizzatore, può accettare la modifica oppure recedere dal contratto senza corrispondere le spese di recesso, con diritto a vedersi restituire da parte dell’Organizzatore, entro quattordici giorni dall’efficacia del recesso, le somme pagate, a meno che non accetti di usufruire di un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore che l’Organizzatore gli abbia eventualmente messo a disposizione. In difetto di comunicazione entro il termine sopra indicato la variazione formalizzata dall'Organizzatore si intende accettata. Qualora le modifiche del Pacchetto originario o le condizioni di quello sostitutivo comportino servizi di qualità o costi inferiori, il Viaggiatore ha diritto ad un'adeguata riduzione del prezzo.
Modifiche delle condizioni contrattuali. 64 Articolo abrogato dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 65 Articolo abrogato dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90. 2. Xxx non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 92. 3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2. 4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. 5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. ]67
Modifiche delle condizioni contrattuali. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta, al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio non comportanti oneri a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
Modifiche delle condizioni contrattuali. (abrogato)
Modifiche delle condizioni contrattuali. 6.1. Ai sensi dell’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 259/03, al Cliente sarà altresì consentito il recesso senza penali all’atto della notifica di proposte di xxxx- ficazione delle condizioni contrattuali di cui al precedente art. 1, comma 1.
Modifiche delle condizioni contrattuali. Nell'ipotesi in cui portale Sardegna, prima della partenza, avesse necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta al Cliente, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti detta proposta di modifica, il Cliente può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Il Cliente si impegna a comunicare la propria scelta a Portale Sardegna entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di cui sopra. Il Cliente prende atto che detta possibilità di usufruire di altro pacchetto turistico ovvero di rimborso, non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il Cliente sia stato informato in forma scritta da Portale Sardegna almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni (overbooking). Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, Portale Sardegna predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il Cliente non l'accetta per un giustificato motivo, Xxxxxxx Sardegna gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato
Modifiche delle condizioni contrattuali. (Varianti ) in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 Input: 1)iniziativa d’ufficio o di parte Attività: 1)Approfondita Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ricorrere alla modifiche delle condizioni contrattuali così come previste dall’art 106 del d.lgs. 50/2016 Output: 1)Comunicazione all’Anac secondo i tempi previsti dall’art. 106 Tutti i Resp di Servizio. Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni 1)Xxxxx restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa dell’art 106 del d.lgs. 50/2016, rendicontazione da inviarsi al RPC da parte del RUP, che espliciti l’istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della modifica – variante contrattuale 2)Puntuale comunicazione all’Anac nei tempi richiesti ove previsto Responsabile di Servizio Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 A I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Modifiche delle condizioni contrattuali. Nel periodo di validità del contratto, il Comune si riserva la facoltà di affidare direttamente al soggetto gestore ulteriori prestazioni entro i limiti consentiti dall'ordinamento. In ogni caso, qualora nel corso di esecuzione del contratto risulti necessario un aumento o una diminuzione del servizio per una quota non superiore ad un quinto dell’importo del contratto, il soggetto gestore è obbligato a corrispondervi alle stesse condizioni. Le parti potranno concordare eventuali prestazioni specifiche e/o interventi per singoli enti, ulteriori rispetto agli standard previsti dal presente contratto, che vengono posti a carico degli enti stessi - fermo restando l’equilibrio complessivo risultante dall’aggiudicazione.
Modifiche delle condizioni contrattuali. In caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l’articolo 118 del T.U. Se la modifica – in conformità di questo articolo – ha a oggetto il tasso di interesse, la comunicazione al consumatore indica altresì le eventuali conseguenze della modifica sull’importo e sulla periodicità delle rate. Per le modifiche del tasso di interesse connesse a variazioni di tassi di riferimento, il contratto può prevedere che - se il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati ed è disponibile presso le dipendenze del finanziatore - le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse siano fornite periodicamente in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato.