PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI UDINE E IL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI UDINE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Il Comune di Udine, rappresentato dal Sindaco, Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx,
e
il Comando Provinciale Guardia di finanza di Udine, rappresentato dal Col. Xxxxxx Xxxxx, di seguito indicati come le “Parti”,
VISTO l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;
VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente “Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza” che, all’articolo 1, comma 2, punto 3, demanda allo stesso i compiti di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il “Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:
- all’articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea;
- all’articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione “agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta”;
VISTO l’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;
VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all’articolo 2-ter (“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”) ed al di questo novellato comma 1-bis, in base al quale “il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, [...] è anche consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri [...]”;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, con particolare riferimento all’articolo 47 (“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, in base al quale “La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall’articolo 4, quando è necessaria per l’adempimento di uno specifico compito istituzionale dell’organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”;
VISTO l’art. 1, comma 1043, del decreto legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il quale prevede che “le Amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interesse, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali”;
VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza con l’obiettivo di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l’art. 22 “Tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, il quale prevede:
- al paragrafo 1, che “nell’attuare il dispositivo, gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto”;
- al paragrafo 2, che “gli accordi di cui all’art. 15, paragrafo 2, e all’art. 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del Piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all’art. 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza”;
VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, concernente l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia con nota del 14 luglio 2021;
VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, dove è richiamato il ruolo della Guardia di finanza nell’attuazione del PNRR “per la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d’interesse”;
VISTO il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2021, n. 233;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
CONSIDERATO che costituisce preminente interesse del Ministero dell’economia e delle finanze determinare il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate
al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione o irregolarità, da conseguire attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto a tali fenomeni;
RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra il Comune di Udine e il locale Comando Provinciale Guardia di finanza, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, assieme al corretto impiego dei fondi derivanti dal PNRR, la legalità economica e finanziaria nell’ambito del territorio comunale di riferimento;
CONCORDANO di regolare e di sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini riportati nel presente protocollo d’intesa, secondo i seguenti articoli.
Articolo 1
1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e agli incentivi, per i quali è già stato perfezionato l’iter di concessione di competenza del Comune di Udine, con riferimento ai flussi di spesa conseguenti all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2. Per il Comando Provinciale Guardia di finanza, la collaborazione di cui al comma 1 è sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell’economia e delle finanze mediante la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione, nei limiti delle risorse disponibili.
Articolo 2
(Referenti)
1. Nel quadro di quanto definito nell’articolo 1, i referenti per l’attuazione del presente accordo sono:
a. per il Comune di Udine:
(1) sul piano programmatico, il Sindaco;
(2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Segretario Generale;
b. per il Comando Provinciale Guardia di finanza di Udine, che ai fini esecutivi si avvale dei dipendenti Reparti operativi e territoriali:
(1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale;
(2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Udine.
2. Allo scopo di assicurare il monitoraggio dell’attuazione del presente accordo, sono convocate, con cadenza semestrale, apposite riunioni di coordinamento.
Articolo 3
(Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)
1. Per garantire l’attività di collaborazione, il Comune di Udine:
a. mette a disposizione della Guardia di finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, fermi restando gli adempimenti al medesimo direttamente affidati, quale stazione appaltante, in tema di verifiche antimafia, compiutamente disciplinati nel Libro II “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
b. preliminarmente all’avvio della fase dell’esecuzione contrattuale, comunica al Comando Provinciale di Udine i dati relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture rientranti nelle progettualità finanziate con fondi del PNRR, specificandone:
(1) la tipologia dell’opera, lavoro, servizio o fornitura;
(2) la missione e la componente di afferenza al PNRR;
(3) la procedura di scelta del contraente adottata;
(4) il criterio di aggiudicazione adottato, con indicazione, in caso di opzione per quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del:
(a) peso percentuale attribuito all’offerta tecnica;
(b) dettaglio delle migliorie offerte dal contraente;
(5) l’importo a base di gara e quello di aggiudicazione;
(6) l’eventuale quota di cofinanziamento regionale o comunale;
(7) i riferimenti identificativi (codice fiscale e partita IVA) del soggetto aggiudicatario;
(8) l’importo e la tipologia della cauzione prestata;
c. comunica, non appena avutane notizia dall’appaltatore, l’eventuale ingresso in subappalto di altre imprese, indicandone i riferimenti identificativi (codice fiscale e partita IVA), la percentuale della commessa affidata, e, ove note, le persone di riferimento (compagine sociale, rappresentante legale, direttore tecnico);
d. fornisce, anche nel corso della procedura di selezione e scelta del contraente, input informativi qualificati di cui sia venuto a conoscenza, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;
e. può, in modo motivato, segnalare le misure o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili.
2. Le categorie di dati personali che si prevede di mettere a disposizione sono quelle riferite a: dati economico-finanziari relativi alle singole commesse (importo, garanzie richieste, tempistica attuativa); dati identificativi dei contraenti (codice fiscale e partita IVA); dati anagrafici e recapiti delle persone di riferimento delle società aggiudicatarie.
3. Ferma restando l’autonomia della Guardia di finanza nell’analisi e sviluppo degli elementi di cui abbia ottenuto la disponibilità, nei modi indicati al comma 1, il Comando Provinciale di Udine, anche per il tramite dei dipendenti Reparti operativi e territoriali:
a. utilizza, nell’ambito dei propri compiti d’istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economico-finanziari in danno del bilancio comunale, statale e dell’Unione europea;
b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d’ufficio, segnala al Comune di Udine, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all’esito dei propri interventi; il Comune di Udine, a sua volta, comunica al Comando Provinciale le eventuali iniziative assunte o i conseguenti provvedimenti adottati.
4. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15.
5. A tal fine le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell’ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell’ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra soggetti pubblici.
6. La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti viene effettuata, di norma, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con invio ai seguenti recapiti:
a. Comune di Udine: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx.xx;
b. Comando Provinciale di Udine: xx0000000x@xxx.xxx.xx.
Articolo 4
(Ulteriori aspetti della collaborazione)
1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale. L’attività formativa è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dal Comune di Udine e dalla Guardia di finanza.
2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d’intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.
3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Il presente accordo:
Articolo 5
(Durata dell’accordo)
a. decorre dalla data di sottoscrizione fino al completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;
b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di integrazioni o modifiche, previamente concordate e comunicate tra le Parti.
2. Le comunicazioni relative alla lettera b. del precedente comma sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti recapiti:
a. Comune di Udine: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx.xx;
b. Comando Provinciale di Udine: xx0000000x@xxx.xxx.xx.
per il Comune di Udine firmato digitalmente
(Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx)
per il
Comando Provinciale di Udine
firmato digitalmente
(Col. t.SFP Xxxxxx Xxxxx)
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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NOME: XXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: *********** DATA FIRMA: 04/03/2022 14:35:45
NOME: XXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: *********** DATA FIRMA: 11/03/2022 11:27:39
NOME: XXXXXX XXXXXXX
CODICE FISCALE: *********** DATA FIRMA: 11/03/2022 11:46:52
Atto n. 75 del 08/03/2022