Contratto di noleggio mostra
Contratto di noleggio mostra
tra
Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica dell'ex campo di Fossoli, con sede in Xxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxxx x. 00, C.F. 90014220363, P. IVA 02374890362 (d’ora in avanti in tale contratto denominata “Fondazione”), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
e
, con sede legale a ( ), Via n. _ , C.F.
P. XXX , (d’ora in avanti in tale contratto denominata “Noleggiante”), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
Convengono e stipulano quanto segue Art. 1
Oggetto e accordo
Il presente contratto disciplina il noleggio della mostra di proprietà della Fondazione a favore del noleggiante.
La Fondazione, con la sottoscrizione del presente contratto, concede a favore del noleggiante, che accetta, il noleggio dell’apparato di mostra di sua proprietà denominata “ ʺ, alle condizioni di seguito previste, per il periodo di esposizione compreso tra i giorni e
da svolgersi presso (indicazione luogo ed indirizzo dell’esposizione).
Al fine di consentire le operazioni di allestimento e disallestimento della mostra, le Parti concordano che la consegna della mostra al noleggiante avverrà il giorno (“consegna”) e la riconsegna della stessa dovrà essere effettuata entro il giorno (“restituzione”).
Le Parti danno atto che al momento della consegna a favore del noleggiate, l’apparato di mostra è integro ed in ottimo stato di conservazione.
Dalla consegna sino alla restituzione della mostra, il noleggiante è istituito custode della stessa, con tutti gli obblighi, oneri e responsabilità che il presente contratto e la legge pongono a carico del custode.
È facoltà del noleggiante chiedere alla Fondazione la proroga del termine della mostra di cui all’art. 1, secondo xxxxx e la Fondazione, salvo esigenze istituzionali o vincoli contrattuali, ragionevolmente accorderà la proroga. È condizione di accordo per la proroga la disponibilità al prolungamento delle garanzie di cui al successivo art. 3. In caso di proroga, le parti concorderanno la nuova data di restituzione.
Art. 2 Corrispettivi
Il corrispettivo per il noleggio della mostra di cui al punto precedente è fissato nell’importo complessivo di Euro oltre IVA di legge.
In caso di proroga, il noleggiante corrisponderà alla Fondazione una somma aggiuntiva da concordarsi tra le Parti.
Art. 3 Assicurazione
Le parti concordano espressamente che il noleggiante sarà tenuto a rifondere integralmente la Fondazione per l’eventuale danneggiamento, smarrimento e/o furto che dovessero occorrere all’apparato di mostra per il tempo nel quale la stessa è affidata alla sua custodia. Il valore della mostra da considerare per la determinazione dell’eventuale risarcimento è quello riportato nella scheda tecnica allegata al presente contratto.
Il noleggiante si impegna a stipulare idoneo contratto di assicurazione “da chiodo a chiodo” che copra le operazioni di trasporto, montaggio e smontaggio e l’intero periodo di esposizione della mostra ed a fornire copia del contratto assicurativo alla Fondazione Fossoli, prima dell’inizio del periodo di noleggio.
In assenza della suddetta garanzia, la mostra non potrà essere noleggiata.
Nel caso di proroga della mostra, la garanzia rilasciata dovrà essere prolungata fino alla nuova data di restituzione della mostra.
Art. 4
Obblighi e responsabilità del noleggiante
Il noleggiante si obbliga:
1. ad esporre la mostra in ambienti e mediante attrezzature che siano idonei e conformi alle caratteristiche della stessa;
2. a provvedere direttamente alle operazioni di trasporto, montaggio e smontaggio della mostra medesima mediante l’utilizzo di personale esperto ed adeguatamente preparato, provvedendo altresì ad imballare con i medesimi materiali e le medesime modalità gli elementi che, all’atto della consegna, risultino imballati;
3. a provvedere direttamente all’eventuale pubblicizzazione dell’esposizione menzionando sempre la Fondazione Fossoli. E’ obbligo del noleggiante di sottoporre preventivamente alla Fondazione Fossoli tutti i materiali pubblicitari o, comunque, divulgativi – da diffondersi con ogni tipo di mezzo – ove compare il riferimento alla Fondazione stessa per l’ottenimento della relativa autorizzazione. Resta ferma la possibilità per la Fondazione Fossoli di provvedere ad attuare ulteriore pubblicità in relazione all’esposizione della mostra.
4. a provvedere direttamente all’eventuale servizio di visita guidata alla mostra previa preventiva adeguata formazione rispetto alla quale la Fondazione Fossoli si dichiara disponibile a collaborare. Resta inoltre ferma la possibilità per la Fondazione Fossoli di organizzare eventuali visite guidate alla mostra durante il periodo espositivo mediante proprio personale incaricato.
Il noleggiante è esclusivo responsabile della sicurezza dei materiali esposti e dei visitatori. Il noleggiante si impegna a custodire gli apparati di mostra con la necessaria diligenza, mantenendo nelle sedi espositive, negli orari di apertura, personale incaricato della vigilanza.
Il noleggiante non potrà utilizzare gli apparati di mostra per scopi e/o attività diverse ed estranee rispetto a quanto pattuito. In particolare, il noleggiante non potrà (i) esporre la mostra in luoghi diversi da quello indicato nel presente contratto, (ii) esporre la mostra in modo parziale o (iii) esporre gli apparati di mostra in modo da alterarne il significato storico/artistico/culturale alla medesima conferito dalla Fondazione.
È fatto divieto al noleggiante di cedere il presente contratto. L’eventuale cessione del contratto da parte del noleggiante costituisce causa di risoluzione dello stesso che la Fondazione potrà esercitare.
Art. 5 Recesso
È diritto del noleggiante esercitare il recesso dal presente contratto, che dovrà essere comunicato alla Fondazione via pec o tramite raccomandata AR con un preavviso di 30 giorni prima della data prevista per l’inizio del noleggio.
In caso di comunicazione di recesso oltre tale termine, il noleggiante è comunque tenuto alla corresponsione a favore della Fondazione Fossoli del 50% del corrispettivo pattuito.
Il recesso esercitato durante il periodo di mostra, ossia esercitato dal giorno di inizio mostra di cui all’art. 1 secondo comma, comporta per il noleggiante l’obbligo di pagare interamente il corrispettivo pattuito.
Art. 6
Modalità di consegna, pagamento e penali
Le modalità di ritiro e riconsegna della mostra devono essere concordate con la Fondazione Fossoli. Il ritiro può avvenire solo a fronte della presentazione di copia del contratto di assicurazione di cui all’art. 3.
È espressamente pattuito che il noleggiante è tenuto a corrispondere alla Fondazione un importo a titolo di penale di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nella restituzione della mostra rispetto alla data concordata di restituzione di cui all’art. 1, terzo comma.
Il pagamento del corrispettivo deve avvenire, entro dieci (10) giorni dall’emissione della relativa fattura da parte della Fondazione Fossoli, mediante bonifico bancario intestato a Fondazione ex Campo Fossoli, IBAN: IT 14 V 02008 23307 000028474237, causale “Noleggio mostra + “indicazione del titolo della mostra”, Unicredit banca - Ag. Xxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx.
Art. 7
Modifiche al presente contratto
Eventuali modifiche al presente contratto saranno da considerarsi valide solo se risultanti da atto scritto sottoscritto tra le Parti.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
La Fondazione e il Noleggiante tratteranno i dati personali acquisiti nella fase di gestione del presente contratto per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente contratto.
I. Titolari del trattamento
- Fondazione, Titolare del trattamento, rappresentata dal Presidente, è contattabile all’indirizzo mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Carpi alla xxx Xxxxxx Xxxxxxx 00;
- [***], Titolare del trattamento, rappresentata da [***], è contattabile all’indirizzo mail [***], con sede legale in [***]. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [***]
II. Tipologie di dati personali
I dati personali, acquisiti direttamente dall’interessato, oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: comuni (dati anagrafici, dati di contatto), giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
III. Finalità del Trattamento
I dati degli interessati verranno trattati per le finalità amministrative o contabili; natura del conferimento obbligatoria; base giuridica: esecuzione di quanto previsto nel presente contratto. Il conferimento dei dati
necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un eventuale rifiuto dell’interessato al trattamento potrebbe comportare di dare esecuzione al presente contratto.
IV. Soggetti destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alle parti, per esigenze proprie connesse con l’esecuzione del contratto stesso, quali: consulenti e professionisti esterni; Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti. Potranno inoltre essere comunicati, su richiesta, a: Autorità giudiziarie; Autorità di pubblica sicurezza; Altri soggetti pubblici.
I dati verranno trattati, nell’ambito delle organizzazioni delle Parti, soltanto da soggetti espressamente autorizzati o da soggetti esterni che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto delle Parti stesse, e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi.
V. Diffusione dei dati
I dati personali degli interessati non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.
VI. Conservazione dei dati
I dati personali degli interessati saranno conservati per le finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria per 10 anni dalla cessazione degli effetti del contratto, salvo ulteriori esigenze di giustizia.
VII. Diritti degli interessati
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei loro dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi momento, gli interessati potranno chiedere di esercitare i propri diritti, ciascuno per la parte di propria competenza, alle Parti del contratto.
Per l’attività di mostra Fondazione e il noleggiante non si scambiano dati personali, pertanto ciascuna delle Parti rimane titolare autonomo dei dati raccolti nell’ambito delle attività di propria competenza e per le finalità dallo stesso perseguite.
Ove, l’attività oggetto del presente contratto dovesse comportare uno scambio di dati personali le Parti provvederanno a sottoscrivere apposito accordo in merito.
Art. 9
Diritto applicabile e foro competente
Al presente contratto si applica il diritto italiano cui si fa rinvio per quanto con disciplinato dal presente contratto.
Tutte le eventuali controversie che dovessero scaturire in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto saranno devolute in via esclusiva, esclusa la competenza arbitrale, al foro di Modena.
Art. 10 Allegati
Il presente contratto è costituito da n. 3 fogli numerati – ciascuno dei quali redatto in duplice copia – ed integrato dal seguente allegato:
- scheda tecnica della mostra
Carpi, li
Per la Fondazione Il Presidente
Per il noleggiante,
Per specifica approvazione, ai sensi dell’art. 1341 cod. cov., della clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9:
Carpi, li
Per la Fondazione Il Presidente
Per il noleggiante,