TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.3.1
ALLEGATO – ACCORDO DI COOPERAZIONE
PSL TERRE DI QUALITA’
MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER
SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP
TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.3.1
“Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale”
(art. 35 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
Sommario
Articolo 1 – Premesse ed allegati 3
Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo 4
Articolo 3 – Durata dell’Accordo 4
Articolo 4 – Cooperazione progettuale 4
Articolo 5 – Piano finanziario del Progetto del Gruppo di cooperazione 4
Articolo 6 – Impegni delle Parti 4
Articolo 7 – Ruolo e compiti del Capofila 5
Articolo 8 – Ruolo e Compiti dei Partner 6
Articolo 9 – Circuito finanziario 7
Articolo 10 – Confidenzialità 7
Articolo 11 – Inadempimento ed esclusione 7
Articolo 12 – Possibilità di Recesso di un Partner 8
Articolo 13 – Modifica parternariato 8
Articolo 14 – sanzioni, riduzioni 8
Articolo 15 – Modifiche e integrazioni dell’Accordo 9
Articolo 16 – Composizione del partenariato del Gruppo di cooperazione e ruoli specifici 9
Articolo 17 - Modalità interattiva tra i partner del Gruppo di cooperazione 10
Articolo 18 - Verifica dei risultati 10
Articolo 19 - Conflitti di interesse 11
Articolo 20 – Norme applicabili e Foro competente 11
Articolo 21 – Disposizioni finali 11
“Titolo e Acronimo del progetto”
L’anno il giorno del mese di tra i seguenti:
(Denominazione Partner) , codice fiscale/Partita IVA/CUAA con sede in
, nella persona del proprio rappresentante legale/titolare/richiedente incaricato (con atto n. ) , nato a , il (C.F. ) di seguito denominato Capofila
E
(Denominazione Partner) , codice fiscale/Partita IVA/CUAA con sede in
, nella persona del proprio rappresentante legale/titolare/richiedente incaricato (con atto n. )
, nato a , il (C.F. )
(Denominazione Partner) , codice fiscale/Partita IVA/CUAA con sede in
, nella persona del proprio rappresentante legale/titolare/richiedente incaricato (con atto n. )
, nato a , il , (C.F. )
(Altri partner)
Premesso che
1. le parti (Capofila e Partner) che sottoscrivono il presente accordo intendono costituire un Gruppo di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un progetto in e Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale di cui all’Operazione 16.3.1 “ ” (di seguito il “Progetto”), il cui acronimo è “ ”;
2. i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente Accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner del Gruppo di Cooperazione finalizzato alla realizzazione del Progetto , individuando i reciproci compiti e responsabilità, come dettagliato nel Progetto definitivo allegato al presente accordo.
ARTICOLO 3 – DURATA DELL’ACCORDO
Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per l’Autorità di Gestione.
Il presente Accordo decadrà nel caso in cui il Progetto non sia oggetto di alcuna decisione di concessione del contributo.
ARTICOLO 4 – COOPERAZIONE PROGETTUALE
Le attività di Progetto saranno realizzate attraverso l’interazione e il confronto sistematico fra tutti i partner lungo l’intero percorso di attuazione del progetto.
Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e al coordinamento del progetto verranno definite in maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i partner. Ciascun partner, per le proprie funzioni specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi di Progetto.
Le modalità di coordinamento del Capofila, di cooperazione e interazione tra partner sono definite nel Regolamento interno.
ARTICOLO 5 – PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE
Il Progetto del Gruppo di cooperazione ha un piano finanziario previsionale (contenuto nel Progetto) ripartito per Partner e per voci di spesa; tale Progetto è allegato al presente accordo per farne parte integrante.
Il piano finanziario previsionale diventerà definitivo a seguito della decisione di concessione dell’aiuto. Successivamente, potrà essere modificato ad invarianza del contributo concesso soltanto con l'accordo di tutti i Partner e per motivate ragioni di migliore riuscita del progetto.
Ciascun componente del gruppo di cooperazione (Aggregazione) si fa carico delle spese sostenute autonomamente per l'esecuzione delle attività.
ARTICOLO 6 – IMPEGNI DELLE PARTI
Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare le azioni previste dal Progetto, tale Progetto è allegato al
presente accordo per farne parte integrante; nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, del Bando GAL Operazione 16.3., della regolamentazione europea e nazionale, incluse le norme in materia di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato e della concorrenza di mercato.
Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e la gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e agli impegni finanziari spettanti a ciascun Partner, secondo quanto riportato nel Progetto stesso.
ARTICOLO 7 – RUOLO E COMPITI DEL CAPOFILA
Il Capofila realizza le attività previste in collaborazione con gli altri partner secondo le modalità e le tempistiche previste dal Progetto allegato.
Il Capofila è responsabile del Gruppo di Cooperazione e si occupa del coordinamento amministrativo e finanziario del Progetto. Inoltre, adempie a tutti gli obblighi derivanti dall’atto di concessione dell’aiuto e si impegna a svolgere direttamente, nonché a coordinare e gestire, le attività elencate di seguito necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto.
Il capofila si impegna a:
• presentare la domanda di sostegno, per l’importo dell’intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partecipanti; in caso di partenariato non ancora formalmente costituito al momento della presentazione della domanda, la stessa dovrà essere presentata dal soggetto capofila in possesso di fascicolo aziendale;
• si impegna a formalizzare la costituzione del partenariato entro 30 giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell’emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL;
• in caso di positiva selezione rappresenta il beneficiario dell’intervento e l’unico referente presso il GAL;
• assume la responsabilità del progetto e rappresenta l’unico referente presso il GAL;
• promuove gli interventi;
• sensibilizza le imprese partecipanti;
• sottoscrive l’atto di concessione;
• coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto;
• divulga gli esiti del progetto;
• presenta le domande di pagamento in cui inserisce tutte le spese sostenute dal medesimo Capofila a nome e per conto del partenariato nell’attuazione del progetto di cooperazione;
• riceve, in qualità di beneficiario, il contributo dall’organismo pagatore;
• trasferisce quota parte di tale contributo agli altri partecipanti, con le modalità indicate nel mandato collettivo speciale di rappresentanza, in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.
ARTICOLO 8 – RUOLO E COMPITI DEI PARTNER
Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nel progetto definitivo. Si impegna, inoltre, a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto, lavorando in sinergia con il Capofila e gli altri Partner, secondo le modalità e le tempistiche previste dal progetto definitivo.
Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e amministrativo richiesti dal Capofila in qualità di responsabile del Gruppo di cooperazione per le attività di Progetto, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate all’accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di pagamento e alla riscossione dei pagamenti.
In particolare, ciascun partner ha i compiti elencati di seguito:
• a dare mandato, speciale e irrevocabile, al Capofila per mezzo di scrittura privata autenticata, prima della presentazione del progetto definitivo
• a sottoscrivere il formale accordo di cooperazione in caso di finanziamento;
• rispettare gli impegni assunti nell’accordo di cooperazione
• a realizzare in caso di finanziamento gli interventi proposti nell’ambito del progetto di cooperazione. Ciò al fine di garantire la realizzazione del Progetto di Cooperazione cui partecipa e a non precludere i finanziamenti agli altri soggetti partecipanti.
• qualora non in grado di rispettare gli impegni assunti, a comunicarlo tempestivamente al soggetto proponente, fornendo la descrizione degli interventi e delle azioni che non verranno più realizzate dandone una dettagliata e valida motivazione giustificativa.
• a non presentare domande per l’adesione a bandi per soggetti individuali per accedere alle stesse misure attivate nell’ambito del progetto di cooperazione fino alla completa realizzazione del progetto stesso;
• a rispettare le limitazioni e gli obblighi della tipologia di intervento-operazione del PSL del GAL a cui ha aderito nell’ambito del Progetto di cooperazione;
• al rispetto delle norme relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio, consapevole che qualora il comportamento dei singoli beneficiari comporti la decadenza dei benefici previsti dal suddetto PSR Lazio 2014-2020 per tutti gli altri beneficiari, questi saranno chiamati al pagamento dei danni;
• a rispettare la tempistica prevista nell’ambito del Progetto di cooperazione in riferimento all’attuazione degli interventi proposti;
• a fornire al soggetto capofila la documentazione utile alla verifica dei SAL e/o alla presentazione delle rendicontazioni finali al GAL;
• ove di applicazione, ad effettuare i seguenti investimenti a valere su altre tipologie di intervento della del PSL Terre di Qualità e/o del PSR Lazio 2014-2020 coerenti e funzionali al progetto di cooperazione.
ARTICOLO 9 – CIRCUITO FINANZIARIO
Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dal Bando, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario.
A seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa, l’Organismo pagatore effettuerà i pagamenti. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato al Progetto. Il Capofila trasferisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro giorni lavorativi dal loro accredito e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner.
ARTICOLO 10 – CONFIDENZIALITÀ
Il Capofila e i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all’esecuzione del Progetto, debitamente qualificato da riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti.
La riservatezza è applicata fatte salve le regole di pubblicazione a livello di pubblicità europea.
ARTICOLO 11 – INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE
In caso di inadempimento degli obblighi e dei compiti di cooperazione progettuali dettagliati negli articoli da
6 a 8, il Capofila richiede, tempestivamente e per iscritto, al partner responsabile di porre fine all’inadempimento con immediatezza e ne dà comunicazione agli altri Partner. Se l’inadempimento perdura oltre il termine concordato, il Capofila può decidere, di concerto con gli altri Partner all’unanimità, di escludere il Partner in questione.
Qualora l’inadempimento del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il finanziamento dell’intero Progetto, il Capofila, di concerto con gli altri Partner all’unanimità, può pretendere un indennizzo.
Nel caso in cui l’inadempimento possa arrecare pregiudizio alla realizzazione del Progetto, il Capofila, di concerto con gli altri Partner all’unanimità, potrà decidere per l’esclusione del Partner dal presente accordo e dal prosieguo delle attività progettuali.
Tutte le variazioni nella composizione del gruppo di cooperazione devono essere oggetto di domanda di variante ed essere approvate GAL CRMP, secondo le modalità previste dal Bando.
ARTICOLO 12 – POSSIBILITÀ DI RECESSO DI UN PARTNER
I Partner per gravi e giustificati motivi potranno recedere dal partenariato del Gruppo di cooperazione e dall’Accordo, formalizzando per iscritto tale decisione al Capofila, che ne dà immediata comunicazione agli altri Partner. l Capofila comunica tempestivamente il recesso unilaterale al GAL CRMP settore competente Valorizzazione e tutela del sistema agroalimentare, secondo le modalità previste dal Bando, e si impegna a garantire la regolare prosecuzione del progetto nel rispetto degli obiettivi e dei parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile.
Il recesso unilaterale ha effetto per l’attività futura del progetto e non incide sulle attività progettuali già eseguite. Qualora l’inadempimento del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il finanziamento dell’intero Progetto, il Partner rinunciatario dovrà corrispondere un indennizzo al Capofila e agli altri partner.
Tutte le variazioni nella composizione del gruppo di cooperazione devono essere oggetto di domanda di variante ed essere approvate GAL CRPM, secondo le modalità previste dal Bando.
ARTICOLO 13 – MODIFICA PARTERNARIATO
E’ consentito il recesso di uno o più partner partecipanti al Progetto a condizione che i restanti partner mantengano i requisiti di partecipazione, gli elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria e le condizioni di ammissibilità: E’ consentito anche l’inserimento di nuovi partner purché essi rispettino i requisiti di partecipazione previsti dal bando e la cui richiesta sia stata accolta dal gruppo di cooperazione secondo le modalità previste all’art 15 del presente accordo. La variazione del partenariato è altresì consentita purché non incrementi ne riduca l’importo totale del progetto approvato.
ARTICOLO 14 – SANZIONI, RIDUZIONI
Le sanzioni amministrative e le riduzioni vengono accertate e applicate sulla base della regolamentazione europea, nazionale e regionale applicabile e il Gruppo di Cooperazione, Capofila e Partner, sono responsabili in solido per il loro pagamento.
A questo proposito, il Capofila dà immediata comunicazione ai Partner dell’accertamento delle sanzioni amministrative e delle riduzioni, provvedendo a determinare le somme dovute da ciascun Partner.
In caso di accertamento di sanzioni amministrative o di riduzioni:
tali sanzioni o riduzioni saranno applicate al Progetto complessivo e pertanto a ciascun Partner verrà applicata una riduzione del sostegno/pagamento proporzionale alla quota degli investimenti del Piano
Finanziario del Progetto che si è impegnato a realizzare.
Allo stesso modo saranno determinate le somme di competenza dei Partner relative all’applicazione degli interessi.
I flussi finanziari relativi alla restituzione delle somme indebite e al pagamento delle sanzioni vengono gestiti conformemente all’articolo 9 di questo Accordo.
ARTICOLO 15 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL’ACCORDO
Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dal Gruppo di Cooperazione all’unanimità dei suoi Partner. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.
Tutte le variazioni devono comunque essere oggetto di domanda di variante ed essere approvate GAL CRMP, secondo le modalità da esso previsto.
ARTICOLO 16 – COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE E RUOLI SPECIFICI
Il partenariato del Gruppo di cooperazione è costituito dai soggetti di seguito indicati:
a) (denominazione), con il compito di capofila/capoprogetto,
b) (denominazione):
produttori attivamente aderenti :……………………………………………
c) (denominazione):
produttori attivamente aderenti :……………………………………………
d) (denominazione)
………………...
Il Capofila del Gruppo di cooperazione è il referente del progetto per la Regione Lazio, il referente dei partner componenti il Gruppo di cooperazione per le relazioni con la Regione Lazio, il coordinatore delle attività previste dal progetto.
Il capofila potrà essere supportato da:
1. un referente di progetto/direttore tecnico cui competono le attività di raccordo tecnico-scientifico con i partner e di monitoraggio e controllo delle attività progettuali ;
2. (se previsti:)
3. una segreteria, con il compito di supporto gestionale e di mantenimento del flusso informativo, nonché quello di fornire indicazioni operative ed organizzare il flusso documentale relativo alla rendicontazione delle spese del progetto ;
4. un soggetto che svolge il ruolo di animatore e gestore delle relazioni all’interno del partenariato facendo in modo che le scelte, le azioni conseguenti e i risultati siano condivisi fra i partner e sia garantito il feed back da parte dei soggetti beneficiari ;
5. (qualora si ritenesse di affidare ad alcuni partner specifici compiti e se ne volesse dettagliare la natura specificare in questa sede).
ARTICOLO 17 - MODALITÀ INTERATTIVA TRA I PARTNER DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE
Ai fini di una utile ed opportuna conoscenza sull’andamento delle attività del Gruppo di cooperazione i partecipanti assicurano la circolazione delle informazioni tra tutti i partner del gruppo e il loro costante coinvolgimento nella produzione di pareri e verifiche dell’attività, nonché la condivisione periodica dello stato di avanzamento.
L’interazione sarà garantita dal confronto sistematico e paritario tra tutti i partner in particolare quando si realizzano eventi sul territorio di riferimento del Progetto.
E’compito del capofila verificare periodicamente che tutti i partner condividano le scelte operative tecniche e organizzative adottate e promuovere specifici confronti in caso di non completa condivisione di risultati e processi adottati, mediante tutti gli strumenti multimediali disponibili (mail, comunicazioni scritte, spazio web riservato, ecc.). Delle criticità e dialettiche che sorgono nello svolgersi del progetto è fondamentale lasciare traccia tangibile.
Il capofila diffonde periodicamente tra i partner - e comunque prima delle due riunioni annuali del Comitato di progetto - check di progetto (nel formato di mail, resoconti scritti, sms), parziali e finali, che riportano l’avanzamento fisico e una sintesi finanziaria.
L’interazione interna e l’informazione continua dei partner può essere garantita attraverso diverse forme di comunicazione e con l’utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei e appropriati alle esigenze comunicative: riunioni, anche in teleconferenza e skype, sito internet dedicato al Gruppo di cooperazione, social network, mail dedicata al Gruppo di cooperazione, documenti informativi interni, check di progetto, sms, ecc.., purché si assicuri il raggiungimento e la partecipazione attiva di tutti i partner lungo l’intero percorso di realizzazione del progetto e ne venga lasciata traccia tangibile.
ARTICOLO 18 - VERIFICA DEI RISULTATI
Durante lo svolgimento del progetto, man mano che si realizzano e concludono le diverse azioni di cui è composto e a chiusura dello stesso, il capofila, con la collaborazione e partecipazione di tutti i partner, organizza incontri di condivisione dei risultati.
I prodotti risultanti dalle diverse azioni del progetto sono da considerarsi chiusi se vengono approvati dall’intero Gruppo di cooperazione.
ARTICOLO 19 - CONFLITTI DI INTERESSE
All’interno del Gruppo di cooperazione il Capofila prende i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di interesse di carattere patrimoniale, giuridico o altro tra i partner del Gruppo di cooperazione e tra i soggetti esterni con cui si instaurano rapporti per lo svolgimento delle attività, attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i componenti di una lettera liberatoria valida per tutta la durata del Progetto.
In caso di sopraggiunta conflittualità, è impegno del Partner portarla a conoscenza del Gruppo di cooperazione ed è compito del Capofila prendere provvedimenti necessari. Il conflitto di interesse deve essere evitato anche in caso di Partner non beneficiari del contributo.
ARTICOLO 20 – NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE
Le Parti convengono che il presente Accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana. Il Foro di sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente Accordo.
ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Il presente atto è composto da pagine singole e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.
Il presente accordo è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto
“ ”.
ARTICOLO 22 – ALLEGATI
Sono allegati al presente accordo e ne sono parte integrante i seguenti documenti [indicare il tipo di allegati e il n. di pagg.]:
Allegato 1: Progetto – n. pagg.
Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l’art. 16 – Norme applicabili e Foro competente.