COMUNE DI CAPONAGO
COMUNE DI CAPONAGO
Provincia di Milano
Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)
I N D I C E
Art. 1 – Oggetto del regolamento Art. 2 – Zone di applicazione Art. 3 – Presupposto della tassa
Art. 4 – Locali ed aree non assoggettabili alla tassa Art. 5 – Soggetti passivi
Art. 6 – Parti comuni
Art. 7 – Locali in multiproprietà Art. 8 – Locali tassabili
Art. 9 – Aree tassabili
Art. 10 – Locali ed aree non utilizzate
Art. 11 – Deduzioni per particolari condizioni di uso Art. 12 – Obbligazione tributaria
Art. 13 - Esenzioni Art. 14 – Tariffe ridotte
Art. 15 – Riduzioni individuali
Art. 16 – Copertura delle esenzioni e riduzioni
Art. 17 – Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio
Art. 18 – Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio Art. 19 – Gettito del tributo
Art. 20 – Tariffazione per il 1995
Art. 21 – Tariffazione dal 1° gennaio 1996
Art. 22 – Contenuto dell’atto di determinazione delle tariffe Art. 23 – Unità immobiliari ad uso promiscuo
Art. 24 – Tassa giornaliera di smaltimento Art. 25 - Denunce
Art. 26 – Denuncia di variazione Art. 27 - Accertamento
Art. 28 – Ricorsi in materia di accertamento della tassa Art. 29 – Modalità dei rimborsi
Art. 30 – Il funzionario responsabile Art. 31 – Sanzioni ed interessi
Art. 32 – Norme abrogate
Art. 33 – Pubblicità del regolamento e degli atti Art. 34 – Entrata in vigore del regolamento
Art. 35 – Variazioni del regolamento
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Caponago della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, di seguito indicato “decreto 507” e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 2
ZONE DI APPLICAZIONE
1. L’applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al “Regolamento per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili” adottato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all’art. 59 del D.Lgs. 507/93.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta ai sensi dell’art 59, comma 2, del decreto 507 nella misura ridotta del 40% della tariffa intera.
ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA
1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa ai sensi dell’art. 2.
2. Per l’abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nelle zone in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’area di pertinenza dell’abitazione o del fabbricato.
ART. 4
LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA
1. Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell’anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l’uso al quale sono stabilmente adibiti non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza di persone;
b. Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 m. nel quale non sia possibile la permanenza;
c. La parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti si trovino in aree scoperte che in locali;
d. Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
e. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
a. I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
b. I locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti tossici o nocivi, residui di lavorazione, allo smaltimento o recupero dei quali sono tenuti a provvedere a proprie cura e spese i produttori stessi in base alle vigenti leggi.
5. A norma di quanto previsto dagli articoli 5bis e 5ter del D.L. 5/9/1995 fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all’art. 39, comma 1, della legge 22.2.1994 n. 146, provenienti da attività svolta su superficie operativa complessiva superiore a 200 metri quadri non sono ritenuti rifiuti da conferire al servizio pubblico e pertanto i loro produttori non sono tenuti alla corresponsione della relativa tassa.
L’esenzione viene applicata a condizione che gli interessati presentino annualmente al Comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15;
6. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui al precedente comma 4, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per
lo svolgimento dell’attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:
Attività Riduzione
- Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, | |
autofficine per riparazione veicoli, autolavaggi, autorimesse | 30 % |
- Falegnamerie e lavorazioni del legno | 30 % |
- Lavanderie a secco, tintorie non industriali | 30 % |
- Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, labo- | |
ratori di analisi | 20 % |
- Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie | 20 % |
- Altre attività diverse dalle precedenti | 20 % |
(n.b.: il sistema di detassazione parziale ha natura convenzionale | e non è basato su dati |
effettivi). |
7. La detassazione di cui al precedente comma viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi o sul recupero dei residui di lavorazione.
ART. 5 SOGGETTI PASSIVI
1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art.3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente comune.
ART. 6 PARTI COMUNI
1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 62. Resta ferma l’obbligazione di coloro che detengono parti comuni in via esclusiva.
ART. 7
LOCALI IN MULTIPROPRIETA’
1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, dal 1° gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto, a presentare all’ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dell’edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.
3. La tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore con le modalità di cui all’art. 63, comma 3, del decreto n. 507/93.
ART. 8 LOCALI TASSABILI
1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, ad eccezione di quelle parti ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerare tassabili le superfici utili di:
a. tutti i vani all’interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all’abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse stalle fienili e le serre a terra;
b. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all’esercizio di arti e professioni;
c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco e da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi
comprese superfici all’aperto utilizzate direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell’attività;
e. tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
f. tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all’aperto finalizzate alla sosta del pubblico, senza alcuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché delle stazioni di qualsiasi genere;
g. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all’aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o al deposito di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
h. tutti i vani principali accessori e pertinenze nonché superfici all’aperto destinate alla sosta del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluso le superfici destinate all’esercizio effettivo dello sport.
ART. 9 AREE TASSABILI
1. Si considerano aree tassabili:
x. Xxxxx le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite diverse da quelle di cui alla seguente lettera b);
b. Le superfici scoperte o parzialmente coperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali e delle aree assoggettabili a tassa. Sono peraltro escluse dalla tassazione, sino al 31 dicembre 1996, le aree scoperte pertinenziali e accessorie di civili abitazioni, ivi comprese le aree verdi;
c. Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
d. Tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l’area scoperta visibilmente destinata a
servizio degli impianti, comprese quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
e. Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l’esercizio effettivo dello sport;
f. Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni o assimilabili.
ART. 10
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all’uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all’utilizzo se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all’uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
ART. 11
DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO
1. Le aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione, sono computate in ragione del 25%.
2. Le superfici relative alle aree scoperte di cui all’art.62 del decreto 507, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione sono computate in ragione del 50%.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano dall’1.1.1997.
4. Le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, comprese in fabbricati vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089, che abbiano, secondo le risultanze anagrafiche, una utilizzazione inferiore ad 1 abitante ogni 60 metri/quadri e che abbiano superficie imponibile, ai fini della tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, superiore a 300 metri/quadri, per tale tributo sono soggette a tassazione limitatamente a detta superficie di 300 metri/quadri.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, di cui al precedente comma, che siano adibite ad uso stagionale e/o ad altro uso limitato e/o discontinuo, la tassazione prevista per tali
fattispecie sarà applicata in riferimento alla superficie massima di 300 metri/quadri, anche nel caso in cui le singole unità immobiliari abbiano superficie imponibile maggiore.
6. Le deduzioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano dall’1.1.1999.
ART. 12 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza e termina nell’ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell’anno da diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia, l’obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
- quando l’utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell’utente subentrato o per azione di recupero d’ufficio.
ART. 13 ESENZIONI
1. Sono esenti da tributo i locali e le aree di seguito indicati:
a. gli edifici comunali adibiti a servizi;
b. gli edifici adibiti al culto pubblico, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto;
c. i locali adibiti a caserme;
d. le aree di servizio ed i locali delle ferrovie dello Stato o della Regione.
ART. 14 XXXXXXX XXXXXXX
1. A partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano nella misura ridotta al 70% per le:
x. Xxxxxxxxxx con unico occupante;
b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo da contribuenti che risiedono in altra abitazione ovvero all’estero per più di sei mesi all’anno;
c. Abitazioni di agricoltori, se trattasi di abitazioni rurale;
d. Locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenze od autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
2. A partire dal 1° gennaio 2003 è prevista una riduzione del 20% a favore di chi avvia direttamente ad attività di recupero i rifiuti espressamente assimilati con apposita deliberazione comunale.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1), in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.
ART. 15 RIDUZIONI INDIVIDUALI
1. La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:
a. utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli lo smaltimento degli stessi: riduzione fino al 50%;
b. utente che consegni in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate all’Ente gestore derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti stessi: riduzione fino al 50%.
2. La percentuale delle riduzioni di cui al comma precedente è stabilita caso per caso con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di criteri generali stabiliti annualmente con apposita deliberazione del medesimo organo.
ART. 16
COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI
1. A partire dal bilancio preventivo relativo all’esercizio 1996 è individuato, nella parte “spesa”, un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all’importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli 14 e 15.
ART. 17
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO
1. Qualora si verifichi all’interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel “Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilabili” nella zona ove è collocato l’immobile di residenza o di esercizio dell’attività dell’utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all’Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell’Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio raccolta dei rifiuti che rilascia ricevuta sull’originale.
3. Il responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti comunica all’Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l’intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l’hanno impedita.
ART. 18
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO
1. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio di raccolta si protragga a tal punto che l’autorità sanitaria competente dichiari l’esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone ed all’ambiente, l’utente può provvedere a sue spese sino a quando l’autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L’utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.
ART. 19 GETTITO DEL TRIBUTO
1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall’art.61, commi 2 e 4, e 67, comma 3, del decreto 507.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i Comuni in condizioni di squilibrio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.L. 30 dicembre 1992, n.504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai 10 anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all’art. 61, commi 1 e 2, del decreto n.507/93 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 5% a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti di cui all’art.2, terzo comma, n.3 del DPR 10 settembre 1982, n.915. L’eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l’anno successivo.
ART. 20 TARIFFAZIONE per il 1995
1. Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di misurazione.
2. Le riduzioni previste dagli artt. 14 e 15 sono applicabili dall’1.1.1996.
ART. 21
TARIFFAZIONE DAL 1° GENNAIO 1996
1. La tassa è commisurata a partire dal 1° gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali e nelle aree a seconda del tipo d’uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995, determina con efficacia dal 1° gennaio 1996:
a. Le modificazione alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nell’art.68, comma 2, del decreto 507 ed all’esigenza di disporre di categorie ed eventualmente di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
b. le modalità di applicazione dei parametri di cui al precedente comma 2;
c. le nuove tariffe derivanti dall’utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.
4. Le categorie di utenza sono quelle indicate nella tabella A) allegata al presente Regolamento.
ART. 22
CONTENUTO DELL’ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente art.21, comma 3, deve recare l’indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
ART. 23
UNITA’ IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO
Allorché nell’unità immobiliare adibita ad abitazione sia svolta permanentemente un’attività economica o professionale, la tassa è dovuta, per la superficie utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l’attività specifica.
ART. 24
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
1. E’ istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni di anno solare, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
In assenza del titolo costitutivo della servitù, l’occupazione o la detenzione di un’area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, quando si sia verificata l’acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all’ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente di maggiorazione del 20%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed a quella che sarà determinata ai sensi del precedente art.21, è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l’ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art.25, comma 6.
ART. 25 DENUNCE
1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, e redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune e deve essere presentata dal contribuente, direttamente o a mezzo raccomandata postale, all’Ufficio Tributi del comune entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di inizio dell’occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate a mezzo raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con DPR 30 maggio 1989, n.223, fermo restando l’obbligo dell’Ufficio Anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
4. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all’Ufficio Tributi del comune concernenti la cessazione dell’obbligo di pagamento di tutti i tributi.
5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all’applicazione della tassa giornaliera, ai sensi del precedente art.24, l’obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.
ART. 26 DENUNCIA DI VARIAZIONE
1. La denuncia di cui all’art.25, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità.
In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all’art. 25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti artt. 13, 14 e 15.
ART. 27 ACCERTAMENTO
1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il Servizio Tributi Comunale, provvede ad emettere, relativamente all’anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per i casi di multiproprietà, avviso di accertamento e di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l’ufficio emette avviso di accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell’eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l’indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sopratassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi devono contenere altresì l’indicazione dell’organo presso cui può essere prodotto ricorso e il relativo termine di decadenza.
ART. 28
RICORSI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA
1. Avverso l’atto di accertamento della tassa da parte del Comune, ed entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica dello stesso, il contribuente può:
a. fornire le prove dell’erroneità dell’accertamento, direttamente all’ufficio che ha emesso l’atto;
b. ricorrere agli organi contenziosi competenti in base alle vigenti norme in materia.
ART. 29 MODALITA’ DEI RIMBORSI
1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti agli artt. 17 e 18 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell’importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell’organizzazione e gestione del tributo.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l’intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l’importo dovuto è rimborsato entro i termini di legge, con le procedure previste dal DPR 28 gennaio 1988, n.43.
ART. 30
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L’Amministrazione Comunale comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.
ART. 31 SANZIONI ED INTERESSI
1. Per violazioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all’art. 76 del decreto 507.
2. L’entità di ogni sanzione, nei casi previsti dall’art. 76, comma 3, e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinato in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell’eventuale recidiva dell’autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
4. Si applicano altresì le altre norme previste dall’art. 76 del succitato decreto per quanto attiene la misura degli interessi, dell’accertamento delle sanzioni e delle eventuali riduzioni.
ART. 32 NORME ABROGATE
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
ART. 33
PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
ART. 34
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento comunale entrerà in vigore dopo l’espletamento delle procedure previste a norma di legge e di statuto ad eccezione di quelle parti disciplinate da norme di legge sospensive e/o modificate degli effetti di cui al D.Lgs. n.507 del 15.11.1933.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento del Comune di Caponago.
ART. 35
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, secondo iter previsto dalla normativa vigente.