OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Clausole campione

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. 1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. 2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del presente regolamento. 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. 4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo, secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 3 del presente regolamento. 5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del presente regolamento.
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. 1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza e termina nell’ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. 3. La cessazione nel corso dell’anno da diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata. 4. In caso di mancata o ritardata denuncia, l’obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive: - quando l’utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata; - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell’utente subentrato o per azione di recupero d’ufficio.
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. 1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. 2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento. 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo, si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri, con idonei elementi di prova, la data di effettiva cessazione. 4. In caso di omessa denuncia di cessazione entro i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’evento, se l'utente dimostri, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o delle aree. Oltre tale termine, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione. 5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio. Qualora la denuncia di variazione sia presentata oltre i termini previsti dall’art. 28, l’abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione. 6. La compensazione e il recupero di cui ai commi precedenti, ove possibile, vengono conteggiati in diminuzione o in aumento dell’importo del tributo dovuto per l’anno successivo.
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. 1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo del mese successivo in cui inizia l’occupazione, la detenzione o, nell’ipotesi di cui all’art. 18, comma 2, il possesso. 2. L’obbligazione tributaria cessa l’ultimo giorno del mese in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 49. 3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 50.
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. 1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. 2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. 4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo.
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. Art. 28 Obbligo di dichiarazione Art. 29 Riscossione e versamenti

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  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.