Esenzioni. 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
Esenzioni. 1. Sono esenti dal canone:
Esenzioni. 1. Sono esenti dall’imposta:
Esenzioni. Questa casella va compilata se il contratto è esente dall’imposta di bollo (codice 1), dall’imposta di registro e di bollo (codice 2) o solo dall’imposta di registro (codice 3). La casella non va barrata se le imposte di bollo e registro sono sostituite dalla cedolare secca. A titolo esemplificativo sono esenti in modo assoluto da imposta di xxxxx i contratti e le copie, anche se dichiarate conformi, poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 17 Dlgs 460/1997). La presente casella deve essere barrata in presenza di contratti di locazione a tempo indeterminato previsti da specifiche normative per i quali l’imposta è applicata in base alla durata dichiarata in sede di registrazione (ad esempio: contratti ATER - ex IACP).
Esenzioni. 1. Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti tutti gli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio, a prescindere dall’utilizzo a fini istituzionali.
Esenzioni. Questa casella va compilata se il contratto è esente da bollo, o anche da imposta di registro. In par- ticolare, nel primo caso inserire il codice 1, altrimenti il codice 2. La casella non va barrata se le imposte di bollo e registro sono sostituite dalla Cedolare secca. A titolo esemplificativo sono esenti in modo assoluto da imposta di xxxxx i contratti e le copie, anche se dichiarate conformi, poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 17 Dlgs 460/1997). Questa casella va barrata se il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
Esenzioni. Le occupazioni di suolo e/o esposizioni pubblicitarie oggetto di esenzione, o per le quali il canone non è dovuto, sono comunque soggette al rilascio della concessione e/o autorizzazione , fatti salvo i casi particolari indicati nella parte prima del presente regolamento in cui non necessita la concessione/ autorizzazione.
Esenzioni. 1. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
Esenzioni a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
Esenzioni a. la pubblicità, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;