SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta per cento al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 46, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario/richiesta informazioni di cui all’art. 32, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
SANZIONI ED INTERESSI. 1. Per violazioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all’art. 76 del decreto 507.
2. L’entità di ogni sanzione, nei casi previsti dall’art. 76, comma 3, e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinato in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell’eventuale recidiva dell’autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
4. Si applicano altresì le altre norme previste dall’art. 76 del succitato decreto per quanto attiene la misura degli interessi, dell’accertamento delle sanzioni e delle eventuali riduzioni.
SANZIONI ED INTERESSI. 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
SANZIONI ED INTERESSI. ART. 24 (
SANZIONI ED INTERESSI. 0.Xx materia sanzionatoria si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni , degli art. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni e art. 13 comma 1 del D.Lgs 471/1997 riportate all’art. 10 del Regolamento della disciplina dell’imposta unica comunale – capitolo 1 – Disciplina Generale. 2.Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento, e sulla somma liquidata a titolo di rimborso, vengono calcolati, ai sensi dell’art.1, comma 165 della L. 296/2006, interessi nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, come già stabilito con deliberazione G.C. N. 4 del 11/02/2008 per l’imposta comunale sugli immobili;
SANZIONI ED INTERESSI. Pag.24-25 Art. 35 Importi minimi Pag.25
SANZIONI ED INTERESSI. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IMU risultanti dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% dell’imposta non versata.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento dell’imposta non
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 , 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardo del pagamento si applicano gli interessi moratori o di dilazione nella misura annua di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
SANZIONI ED INTERESSI. 1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d’interesse legale.
SANZIONI ED INTERESSI. […omissis…]