Parti comuni Clausole campione

Parti comuni. Le parti del fabbricato indicate all’art. 1117 C.C.
Parti comuni. Resta inteso che le parti dello stabile comuni presso la Casa Residenza San Xxxxxx - situata in Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxxxx, in cessione d’uso a CADIAI e Fondazione, sono cogestite da entrambi i soggetti, secondo modalità concordate tra le parti.
Parti comuni. Qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 Dicembre 2021 in deroga agli articoli 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni in legge del 11 settembre 2020, n. 120 La permanenza dei soggetti iscritti negli elenchi ripristinati, dovrà essere subordinata, ai requisiti contenuti del presente Regolamento. In difetto, sia gli Operatori Economici e sia i Professionisti dovranno procedere con una iscrizione ex novo, secondo le modalità previste nello stesso Regolamento. L’inserimento nel nuovo Elenco avverrà sulla base delle domande presentate dagli operatori economici interessati, unicamente a seguito della verifica della completezza e della regolarità della documentazione inviata dai candidati. Gli elenchi così formati ed approvati con atto deliberativo, sarà valido a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale internet Aziendale. Considerato che tale elenco si configura come un elenco aperto, l’iscrizione degli operatori economici, successiva alla formazione dell’elenco è consentita in qualsiasi momento senza limitazioni temporali. L’ Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx addolorata sarà tenuta alla pubblicazione degli elenchi ripristinati ed aggiornati sul proprio sito web. L’aggiornamento degli elenchi avrà cadenza trimestrale, pertanto, nel corso dei tre mesi successivi alla pubblicazione si procederà ad apportare eventuali revisioni e/o aggiornamenti necessari e ad acquisire le nuove domande di iscrizione. Gli elenchi hanno lo scopo di preselezionare operatori economici e Professionisti dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale; L’avviso relativo all’attivazione della procedura di iscrizione verrà pubblicato sul sito web del Committente nella sezione “Bandi di Gara” successivamente all’approvazione del presente Regolamento. Potrà essere richiesto ai soggetti iscritti all’Albo Fornitori di iscriversi a piattaforme di e- procurement che la Stazione Appaltante utilizzerà per l’espletamento delle proprie procedure. Il presente Regolamento e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, hanno lo scopo di definire i criteri per la selezione degli operatori economici e dei Professionisti che richiedono di essere iscritti nonché le modalità di iscri...
Parti comuni. Il contratto non conferisce diritto alcuno di occupazione e utilizzo esclusivo degli spazi comuni (atri, corridoi, ingressi, servizi, sgabuzzini, sottoscala, disimpegni, ecc.) salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di SPES. SPES opera all’interno di un compendio di proprietà dell’Università degli Studi di Genova (di seguito UNIGE). UNIGE gestisce i servizi di guardiania, gestione calore, erogazione energia elettrica e pulizie aree esterne. Tali servizi vengono erogati nel rispetto della normativa vigente e possono modificarsi negli anni con l’aggiunta di ulteriori servizi o la rimodulazione di quelli esistenti.
Parti comuni. Sono di proprietà ed uso comune a tutti i condomini i locali, le cose, gli impianti dell’edificio che, in base ai contratti di acquisto, non risultino di proprietà individuale. In particolare sono comuni: il suolo su cui sorge l’edificio, il sottosuolo, le fondamenta, i muri maestri, i giardini, le scale, i locali per il riscaldamento centralizzato, gli androni, ….………………...
Parti comuni. 1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 62. Resta ferma l’obbligazione di coloro che detengono parti comuni in via esclusiva.
Parti comuni. E’ dovere degli assegnatari prendersi cura collettivamente delle parti comuni e accordarsi con il Comitato di rappresentanza sulle modalità e sui tempi di gestione. In caso di controversie il Comitato potrà rivolgersi all'Ufficio competente. Ogni intervento straordinario alle aree comuni dovrà essere approvato dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio competente
Parti comuni. In caso di licenziamento del lavoratore comminato dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia. L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti Nel caso in cui l'infortunio o la malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà della Struttura di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando la Struttura nella titolarità delle corrispondenti azioni legali, nei limiti del danno subito.

Related to Parti comuni

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Norme comuni Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • COMUNICAZIONE DEI DATI I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto com- piti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.