PROTOCOLLO DI INTESA TRA
PROTOCOLLO DI INTESA TRA
− AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), di seguito, per brevità, anche “AGEA”, codice fiscale 97181460581, P.I. 06234661004, che interviene nel presente Atto in persona del Direttore, xxxx. Xxxxxxxx XXXX XXXXXXXXXXX nato il 21/12/1962 a Campi Salentina (LE), domiciliato presso l’AGEA con sede in xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx”
E
La Regione Abruzzo, con sede legale in Via Xxxxxxxx xx Xxxxx L’Aquila, Codice Fiscale 80003170661, rappresentata nel presente atto dal Direttore dott. Xxxxxxx Xx Xxxxx nato il 28/04/1954 a Pescara, domiciliato per la carica presso la Regione Abruzzo Dipartimento Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca, nella sede situata in Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx,
PREMESSO CHE
a) con legge 4 giugno 1984, n. 194 è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN - ai fini dell’esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole, con conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
b) l’articolo 15, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede che gli Enti e le Agenzie vigilati dal Ministero, le Regioni e gli Enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche, operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca hanno l’obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN anche per quanto concerne le informazioni derivanti
dall’esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali, agroalimentari e della pesca;
c) l’articolo 15, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede in particolare, in attuazione della normativa comunitaria, che il SIAN assicuri i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e nazionale connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi, nonché alle connesse attività di controllo integrato così come previsto in particolare dal Reg. UE n. 1306/2013;
d) il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, ha disposto la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
e) l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito “AGEA”, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero è responsabile nei confronti della U.E. degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dai fondi comunitari FEAGA - Fondo europeo agricolo di garanzia, destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale;
f) l’AGEA promuove l'applicazione uniforme delle norme dell’Unione europea comunitaria e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli Organismi Pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e dei connessi regolamenti
applicativi, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni (art. 3, comma 2, D.lgs. n. 74/2018);
g) l’art. 15, commi 5 e 6, del citato Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, prevedono in particolare che, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza, l’AGEA, gli altri Organismi Pagatori e le Regioni si avvalgano dei servizi del SIAN;
h) la Regione Abruzzo ha urgenza di procedere alla realizzazione dei servizi di sincronizzazione con il SIAN che rivestono priorità assoluta al fine di dare attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti nell’ambito della propria potestà regolamentare;
i) il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 ottobre 2005 ha stabilito le modalità di assunzione, da parte dell’AGEA, delle funzioni di coordinamento e gestione del SIAN, prima assegnate al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nonché gli obblighi dell’AGEA ai fini della garanzia dell’integrazione all’interno del SIAN dei dati e dei servizi informativi derivanti dalle attività - eseguite dagli enti ed agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - che comportino la gestione di dati e di archivi informatizzati;
j) il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura” ha attribuito ad AGEA la funzione, prima assegnata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di coordinamento e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
k) in applicazione della suddetta norma, AGEA ha disposto la costituzione di una società di capitali per la gestione e lo sviluppo del SIAN, costituita in data 29 novembre 2005 con la denominazione SIN S.r.l (oggi SIN S.p.a.), affidataria ex lege del complesso
dei servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, per espressa previsione statutaria, competente alla gestione dei servizi erogati tramite il SIAN a favore degli altri Enti;
l) in data 30 gennaio 2006 è stato stipulato fra AGEA e SIN il Contratto di Servizio Quadro con il quale AGEA ha affidato a SIN la gestione e lo sviluppo del SIAN, ai sensi dell’art 4 del Decreto Legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2005, n. 231, e disciplinato le forme e le modalità di erogazione dei servizi stessi agli altri Enti interessati fra i quali le Regioni e gli OP riconosciuti ai sensi dei Regg. CE 1306/2013 e 907/2014, avente scadenza al 20 settembre 2016 ed oggetto di proroga legale ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 7 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale dispone che l’AGEA provveda alla gestione ed allo sviluppo del sistema informativo attraverso la SIN sino all’espletamento da parte di CONSIP della procedura di evidenza pubblica ;
m) il suddetto Contratto di Servizio Quadro prevede che la SIN espleti attività di natura strumentale a favore, oltre che di AGEA, anche delle Regioni e degli Organismi Pagatori;
n) l’Agenda per la semplificazione del Governo, ed in particolare il piano di semplificazione “Agricoltura 2.0” presentato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 18 novembre 2014, prevede innovative misure in grado di facilitare le attività delle imprese agricole italiane e renderle più competitive anche attraverso la piena integrazione delle banche dati delle diverse Amministrazioni;
o) l’art. 1, comma 210 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in
vigore dal 1 gennaio 2015, ha modificato l’articolo 60, comma 3-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, con ciò, stabilendo che l’Anagrafe delle Aziende Agricole costituisce una delle banche dati di pubblico interesse ai sensi del CAD;
p) il Decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della PAC 2014-2020, approvato dall’intesa Stato – Regioni, costituisce la base normativa a sostegno del piano “Agricoltura 2.0” di cui alla precedente lettera n), richiedendo l’evoluzione del modello attuale di relazione tra le Pubbliche Amministrazioni attraverso il superamento dell’attuale frammentazione delle procedure amministrative e dei numerosi carichi burocratici in capo agli agricoltori, al fine di conseguire economie di spesa e recupero di efficienza a livello nazionale attraverso l’integrazione dei processi e delle inter-relazioni tecnico-organizzative tra i vari attori del comparto agricolo;
q) in data 3 marzo 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico, all’Agenzia per l’Italia Digitale e all’Agenzia per la Coesione, ha presentato il piano nazionale «Strategia per la Crescita Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale, nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, approvato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea;
r) il piano nazionale «Strategia per la Crescita Digitale» prevede una apposita sezione “Agricoltura Digitale”, comprendente gli interventi per il comparto agricolo finalizzati all’efficientamento della Pubblica Amministrazione agricola e ad una concreta semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole;
CONSIDERATO CHE
s) ferma restando la piena autonomia amministrativa, organizzativa e contabile delle Regioni, risulta imprescindibile l’esigenza - in linea con i provvedimenti finalizzati all’esame delle spese sostenute dallo Stato per il funzionamento dei suoi uffici e per la fornitura di servizi ai cittadini, allo scopo di ridurre gli sprechi e di apportare miglioramenti al bilancio (cd. spending review) - di ricercare la massima economia complessiva nel governo degli adempimenti relativi al comparto agricolo;
t) al fine di garantire l’armonizzazione delle medesime componenti applicative dei sistemi informativi dell’AGEA e delle diverse Regioni appare indispensabile garantirne la progettazione unitaria e condivisa da parte dei sunnominati soggetti;
u) gli interventi nel settore dell’agricoltura previsti dal piano nazionale «Strategia per la Crescita Digitale» di cui alla precedente lettera r) rendono non più procrastinabile l’assunzione di tutte le iniziative necessarie a garantire l’integrazione dei processi e delle interrelazioni tecnico-organizzative tra i vari attori del comparto, iniziative rese oggi possibili dall’evoluzione tecnologica in atto;
v) il conseguimento di un pieno utilizzo delle potenzialità offerte dal complesso di dati, tecnologie e infrastrutture di cui l’AGEA dispone nell’ambito del SIAN non può prescindere dalla ricerca di nuove forme di cooperazione tecnico-amministrativa e di processo fra la stessa AGEA e le Regioni;
w) l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
l’art. 5, comma 6 del de Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del” Codice dei contratti pubblici “quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
Tutto ciò premesso e considerato
SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA
Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Art. 2 (Obiettivo del Protocollo)
1. Il presente Protocollo ha come obiettivo la definizione delle modalità di collaborazione nell’ambito degli interventi pubblici di competenza delle Parti.
2. Le Parti si impegnano a porre in essere un rapporto collaborativo volto a realizzare una maggiore armonizzazione nell’applicazione della normativa comunitaria sull’intero territorio nazionale, nonché per garantire una maggiore integrazione dei processi e dei sistemi gestionali tra i vari soggetti istituzionali coinvolti.
3. I soggetti sottoscriventi il presente Protocollo assumono, ciascuno per quanto di propria responsabilità, l’impegno di adottare gli atti e compiere tutte le attività necessarie per l’attuazione del presente Protocollo.
Art. 3
(Aree di intervento)
1. Nell’ambito degli obiettivi di cui all’art. 2, sono individuati quali progetti di interesse delle Parti quelli di cui all’Allegato al presente Protocollo d’intesa.
2. Le Parti individueranno progetti di sincronizzazione di particolare interesse della Regione Abruzzo e di AGEA e per i quali le Parti convengono di dover individuare i relativi ambiti mediante specifici accordi operativi.
Art. 4 (Durata)
1. Il presente Protocollo ha validità 5 anni a decorrere dalla data di stipula e si rinnova automaticamente, per una sola volta. Alla seconda scadenza lo stesso potrà essere rinnovato di comune intesa fra le Parti.
Art. 5
(Impegni dei soggetti sottoscrittori)
1. XXXX metterà a disposizione della Regione Abruzzo i dati presenti nel SIAN per la realizzazione dei servizi connessi ai propri adempimenti ed esigenze informative. XXXX si impegna altresì a mettere a disposizione della Regione Abruzzo a titolo gratuito, sulla base di un piano di attività concordato fra le Parti, una risorsa professionale atta a fornire il supporto e l’assistenza tecnica necessarie alla verifica della messa in esercizio, nell’ambito del sistema informativo della Regione, delle componenti software necessarie per la sincronizzazione dei sistemi.
2. La Regione Abruzzo si impegna a costituire un’infrastruttura tecnologica finalizzata al:
a) popolamento iniziale della banca dati Regionale dell’anagrafe utilizzando i dati certificati del Fascicolo Aziendale SIAN (fasamento iniziale);
b) sincronizzazione per l’allineamento continuo dei dati regionali dell’Anagrafe delle Aziende Agricole al variare delle informazioni nel Fascicolo Aziendale SIAN;
c) analoghe attività per SINCRONIZZAZIONE TRA S.I. della Regione Abruzzo, OPR E SIAN (Registro nazionale debiti – RND).
3. La realizzazione delle attività di cui ai precedenti commi del presente articolo verrà assicurata da AGEA per il tramite del proprio ente strumentale SIN S.p.A. per come qualificato nelle premesse del presente Protocollo, che la stessa AGEA ha a tal fine impegnato con comunicazione.
4. Successivamente alla data di scadenza del Contratto di Servizio Quadro AGEA/SIN di cui alla lettera m) delle premesse per come prorogata dall’ art. 23, comma 7, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in l. 7 agosto 2016, n. 16, AGEA si impegna a garantire la realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo d’Intesa da parte del soggetto che verrà all’uopo individuato dalla stessa AGEA.
5. L’attuazione di progetti ulteriori rispetto a quelli indicati nel precedente art. 3, che le Parti, di comune accordo, intendessero realizzare, verrà disciplinata tramite stipula di specifici Atti Esecutivi secondo le modalità previste dal successivo art. 6.
Art. 6 (Stipula Atti Esecutivi)
1. La realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 5, verrà disciplinata tramite stipula, tra la Regione Abruzzo e la SIN S.p.A., ovvero tra la Regione Abruzzo, a seguito dell’aggiudicazione della gara SIAN, e l’AGEA, di appositi Atti Esecutivi del presente Protocollo d’Intesa.
2. I corrispettivi previsti dai predetti Atti Esecutivi saranno determinati sulla base delle tariffe professionali già oggetto di apposito parere di congruità rilasciato da AGID ad AGEA per servizi analoghi a quelli oggetto del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 7 (Gestione del Protocollo)
1. Le Parti hanno provveduto a nominare un responsabile sull’esecuzione del presente Protocollo nella persona del Direttore Area Coordinamento dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx per l’AGEA, dal Direttore del Dipartimento Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca dott. Xxxxxxx Xx Xxxxx per la Regione Abruzzo
2. I responsabili di cui al precedente comma hanno il compito di vigilare sull’esecuzione del Protocollo di Intesa, curando e coordinando le comunicazioni fra le Parti.
Art. 8 (Risoluzione del Protocollo)
1. Il presente Protocollo può essere risolto d’intesa fra le Parti per sopravvenute prioritarie ragioni di interesse pubblico ovvero per il verificarsi di eventi di forza maggiore che pregiudichino la prestazione del servizio.
2. Il presente Protocollo può inoltre essere risolto in caso di gravi inadempienze di una delle Parti.
Art. 9
(Effetti giuridici del Protocollo)
1. Il presente Protocollo può essere modificato con il consenso unanime delle Parti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.
Art. 10 (Riservatezza)
1. Ciascuna Parte, inoltre, si impegna a:
- fornire all'altra tutte le informazioni relative ai singoli progetti che saranno concordemente ritenute utili per una migliore collaborazione;
- considerare come strettamente confidenziali tutte le informazioni ed i materiali che saranno messi a sua disposizione dall'altra Parte;
- operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato con le modifiche introdotte dal X.Xxx. 10 agosto 2018, n.101;
- salvo quanto specificato all'art. 3, non impiegare senza il preventivo consenso dell'altra Parte, dette informazioni ed i materiali e a non comunicarli a terzi, fatta eccezione per i propri collaboratori e consulenti, i quali dovranno essere impegnati dall'assegnatario al medesimo vincolo di riservatezza.
2. Le Parti si conformano, agli effetti del presente Protocollo alle suddette disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati. Inoltre, ai sensi degli artt. 5 e 6 del GDPR, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nell’art. 32 del GDPR.
3. Nell’ambito dell’attuazione del presente Protocollo d’Intesa e dei conseguenti e correlati atti esecutivi, AGEA e la Regione Abruzzo assumono la funzione di Titolari autonomi del trattamento.
AGEA REGIONE ABRUZZO