AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SAN GIUSEPPE MOSCATI
AOM-0039073-2022 del 13/12/2022 15:47:14
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SAN XXXXXXXX XXXXXXX
AVELLINO
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(D.U.V.R.I.)
Art. 26 D. Lgs. 81/08
APPALTO :
Fornitura e posa in opera di n° 1 Tomografo a Risonanza Magnetica 1,5 tesla “Big Bore” per la U.O.S.D. Radiologia
del plesso ospedaliero “Xxxxxxxx Xxxxxxxx”
Direzione Generale (Datore di Lavoro) | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx |
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | Arch. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Medico Competente | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx |
Esperto Qualificato | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx |
Esperto Qualificato | Xxx. Xxxxx Xxxxxx |
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) | Sig.ra Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxx.ra Xxxxxxx Xxxxx Xxx.ra Xxxxx Xxxxxxx Di Xxxxxx Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx.ra Immacolata Xxxxxx Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Ragione Sociale | |
Legale Rappresentante | |
Datore di Lavoro Delegato | |
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | |
Medico Competente | |
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) |
Il presente documento è stato redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di rappresentante del Committente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 titolato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, che prevede : “nell’ambito dell’affidamento di un appalto, il datore di lavoro committente elabori un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare i fattori di rischio determinati dalle INTERFERENZE tra le concomitanti attività svolte nello stesso ambiente di lavoro”.
Al fine di poter procedere alla valutazione di eventuali rischi interferenti con l’attività dell’Azienda Ospedaliera è necessario che il Committente fornisca tutte le informazioni sui rischi specifici dovuti all’ambiente, alle attività ed alle misure di prevenzione ed emergenza adottate nei luoghi in cui l’Appaltatore opererà in virtù dell’affidamento.
Le informazioni sui rischi propri delle attività dell’Appaltatore sono presunte dal Committente in base all’analisi delle prestazioni oggetto dell’affidamento.
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), stabilisce, inoltre, le modalità di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nell’appalto e costituisce una specifica tecnica della gara in quanto promuove la cooperazione ed il coordinamento tra committente ed appaltatore per l’attuazione delle misure di tutela nei luoghi di lavoro interessati dall’appalto.
Le indicazioni fornite con il presente documento si intendono integrative e non sostitutive delle norme di legge vigenti e di eventuali norme tecniche e regolamenti specifici. Si fa affidamento nella massima collaborazione dell’appaltatore affinché, con un’opera preventiva di approfondimento sui rischi presenti nei luoghi in cui si svolgerà l’attività oggetto dell’affidamento, possa prevedere una accurata organizzazione tecnica antinfortunistica e idonee misure di prevenzione e protezione che, in aggiunta ad una adeguata vigilanza, contribuiscano ad evitare incidenti, infortuni e a fronteggiare eventuali condizioni di emergenza dovessero insorgere.
INDICE ARGOMENTI
Indice degli argomenti
Oggetto dell’appalto e modalità di espletamento del servizio 7
SEZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI 8
Criteri per la valutazione dei rischi adottati dal Committente 9
Aspetti quantitativi del rischio 10
I livelli di rischio e l’indice di priorità 13
Identificazione e programmazione delle misure di prevenzione o azioni correttive 15
Misure generali di prevenzione, protezione e controllo dei i rischi 16
In considerazione della molteplicità di rischi presenti in ambito sanitario, 16
si ritiene necessario fornire tutte le informazioni relative 16
alle misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di consentire 16
l’esecuzione in sicurezza delle attività oggetto dell’appalto specifico 16
RISCHIO BIOLOGICO E INFETTIVO 16
PREVENZIONE DEGLI INCENDI E PIANI DI EMERGENZA 23
Prevenzione, protezione e controllo dei rischi : 24
misure preventive specifiche 24
Organizzazione dell’A.O.R.N. “San Xxxxxxxx Xxxxxxx” 26
Disposizioni di carattere generale per l’attuazione delle azioni di cooperazione 28
Rischi specifici e relative misure di prevenzione adottate 32
Procedure da adottare in caso di incendio 38
SEZIONE DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 40
SEZIONE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 43
Coordinamento della prevenzione 44
Descrizione delle modalità di coordinamento e della periodicità delle riunioni 44
Fac-simile di verbale di coordinamento 45
Oggetto dell’appalto e modalità di espletamento del servizio
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di n° 1 Tomografo a Risonanza Magnetica (RM) da 1,5 tesla “Big Bore” da destinare alla U.O.S.D. Radiologia del presidio ospedaliero “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” di Solofra.
Una descrizione dettagliata delle attività è riportata nel capitolato speciale d’appalto
SEZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI
Criteri per la valutazione dei rischi adottati dal Committente
Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prescrive che:
“ Il datore di lavoro … valuta, … i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, …. All'esito della valutazione … il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.”
Per ottemperare agli obblighi normativi il Servizio di prevenzione e protezione intende procedere alla valutazione dei rischi all’interno dell’Azienda Ospedaliera secondo il metodo e con i criteri di seguito illustrati.
Prima di procedere alla descrizione dei criteri utilizzati si ritiene opportuno riportare integralmente alcune definizioni concernenti gli elementi più importanti intorno ai quali si basa il concetto di “valutazione del rischio”.
Secondo la norma UNI EN 292/1991 PARTE I:
Pericolo | fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di incendio, di elettrocuzione, di esplosione, di cesoiamento, etc... |
Situazione pericolosa | qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli |
Rischio | combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa |
Secondo “Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi da lavoro”:
Pericolo | proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni |
Rischio | probabilità che si sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione |
In altre parole il pericolo è un concetto deterministico; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che, per le sue proprietà o caratteristiche, ha la capacità di causare un danno alle persone.
Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza etc.) non legata a fattori esterni.
Il rischio, invece, è un concetto probabilistico; è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone.
La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e la possibilità che essa si trasformi in un danno; in altre parole occorre che sia possibile correlare il pericolo individuato con un danno per l’integrità fisica o la salute della persona, quindi, perché si possa parlare di rischio, deve sempre esistere una sorgente di pericolo e contemporaneamente una difesa che non consenta al pericolo di trasformarsi automaticamente in danno.
Dall’insieme di queste considerazioni scaturisce il concetto di valutazione dei rischi definita come:
valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza”
(UNI EN 292/1992).
Aspetti quantitativi del rischio
Dalla definizione appena citata si evince che rischio è concepito come una funzione della probabilità di accadimento di un evento che consenta al pericolo di trasformarsi in danno e della magnitudo (intensità) del danno attribuibile a tale esposizione.
Secondo l’interpretazione più ricorrente in letteratura l’espressione che definisce il rischio R è:
R = D x P
Dove:
D indica l’entità del danno prodotto (o magnitudo intesa come ampiezza/gravità del danno) e
P indica la probabilità (o attesa frequenza) d’accadimento dell’evento considerato
La formulazione non è priva di aspetti critici direttamente legati alla scelta e valutazione/elaborazione dei fattori che la compongono; in particolare:
la quantificazione del danno D (decessi, danni fisici, danni ambientali, etc.) associabile ad una singola situazione non è sempre possibile rispetto ad un’unica e stessa scala di misura. Volendo tenere conto delle varie tipologie delle conseguenze occorrerebbe introdurre nuove variabili. Questa operazione, oltre a complicare elaborazione dei dati, introduce anch’essa elementi di soggettività, relativi alla scelta di assegnare un peso ai singoli elementi del danno qualora si debbano comparare rischi associati a scelte diverse.
l’incertezza con cui è possibile misurare il parametro probabilità P (e quindi conseguenza) è trascurata nella formulazione di R. Infatti, il termine probabilità può prestarsi a diverse definizioni:
• la probabilità esprime un grado di fiducia del soggetto nel verificarsi dell’evento. Pertanto il termine P è funzione delle conoscenze possedute e può variare in funzione dell’acquisizione di nuove informazioni;
• la probabilità esprime la stima di un parametro intrinseco ed allora necessita di essere integrata con elementi che caratterizzano l’incertezza quali: distribuzione di probabilità, limiti di confidenza, etc., complicando ulteriormente l’elaborazione dei dati.
Indipendentemente da ciò dall’espressione sopra riportata si possono in ogni caso dedurre alcune importanti considerazioni:
• la prima riguarda la grandezza R che, dipendendo dal prodotto di due fattori, potrà assumere valore zero solo se uno dei due fattori sarà uguale a zero, vale a dire se non esiste la probabilità di accadimento dell’evento lesivo (non esiste il pericolo) oppure, pur in presenza dell’evento indesiderato, non può verificarsi il danno (non c’è esposizione).
• la seconda considerazione (conseguente alla prima) è che gli interventi preventivi (volti cioè alla riduzione della probabilità di accadimento dell’evento lesivo) o protettivi (per la riduzione del danno) attuati possono ridurre il rischio ma non eliminarlo mantenendo, quindi, in essere un cosiddetto rischio residuo.
Non vi sono norme fisse riguardo alle modalità di realizzazione delle valutazioni dei rischi, anche se si deve in ogni caso tener conto di due principi fondamentali nella fase preparatoria, e cioè:
strutturare la valutazione nel senso di garantire che si tiene conto di tutti i rischi e i pericoli degni di nota (p. es. non trascurare i compiti che possono aver luogo nelle ore di lavoro «normali», né le attività secondarie);
una volta identificato un determinato rischio, iniziarne la valutazione dai principi fondamentali, studiando la possibilità di eliminarlo in base all’esistenza o meno di un principio di causalità.
Gli orientamenti relativi alla valutazione dei rischi sul lavoro, di cui ci si serve di norma (nella UE), si basano sui seguenti aspetti:
• osservazione dell’ambiente di lavoro (p. es. vie di accesso, condizioni dei pavimenti, sicurezza dei macchinari, fumi e polveri, temperatura, illuminazione, rumore ecc.);
• identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per definire tutti i compiti, in modo da inserirli nella valutazione dei rischi);
• esame dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (valutazione dei rischi derivanti dalle singole mansioni);
• osservazione del lavoro in corso di esecuzione (le procedure sono rispettate, oppure comportano altri rischi);
• esame dei modelli di lavoro (per valutare l’esposizione ai rischi);
• esame dei fattori esterni che possono avere effetti sul posto di lavoro (p. es. aspetti climatici per i lavoratori all’esterno);
• rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’ organizzazione e nell’ambiente di lavoro;
• esame dell’organizzazione destinata a mantenere condizioni soddisfacenti di lavoro, tra cui le misure di salvaguardia (x.xx. assicurarsi che siano in atto i sistemi opportuni di valutazione dei rischi derivanti dall’impiego di un nuovo impianto, di nuovi materiali o prodotti ecc., in modo da aggiornare le informazioni sui rischi).
Le osservazioni effettuate devono essere necessariamente e in seguito confrontate con i criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:
• norme legislative
• norme e orientamenti diffusi, es. norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti ecc.
• principi gerarchici della prevenzione dei rischi
• applicazione provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali (p. es. controllare l’esposizione ai fumi mediante un impianto di ventilazione dei locali, piuttosto che attraverso l’impiego di respiratori personali)
• adeguamento al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione
• cercare di garantire il miglioramento del livello di protezione.
Questi criteri sono riassunti nella tabella 1.
Tabella 1: Criteri da applicare alla valutazione dei rischi |
Norme legislative |
Norme e orientamenti pubblicati, es. norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti ecc. |
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi |
Evitare i rischi |
Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno |
Combattere i rischi alla fonte |
Applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali (p. es. controllare l’esposizione ai fumi mediante un impianto di ventilazione dei locali, piuttosto che attraverso l’impiego di respiratori personali) |
Adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione |
Cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione |
Esaminando attentamente la tabella si nota che, non a caso, il primo criterio da osservare consiste nel confronto e relativo esame, delle attività e dell’ambiente di lavoro, con le norme legislative; questa è una fase non eliminabile, doverosa e fortemente propedeutica a quello che può essere individuato come il “core” della valutazione dei rischi. In altre parole la rispondenza a precetti legislativi è condizione essenziale e ineliminabile per la gestione di un’attività di lavoro e del suo ambiente di svolgimento.
In tutti gli altri casi invece, i criteri (e di conseguenza il processo di valutazione) possono essere individuati e costruiti autonomamente riferendosi alla letteratura scientifica ed all’esperienza disponibili.
Alcuni dei criteri (o metodi) più diffusi, come le “Check-list”, si basano essenzialmente sugli insegnamenti acquisiti in passato e sull’aderenza delle situazioni agli standard di buona tecnica; queste presentano in ogni caso, delle forti limitazioni come la totale inapplicabilità a tecnologie nuove o a situazioni non espressamente previste.
Altre metodologie, di recente concezione, si basano invece, su schemi analitici complessi ed altamente strutturati, permettendo una valutazione preventiva dei rischi. La grande limitazione posta da questi metodi consiste sia nelle ampie risorse che richiedono (in termini economici e umani) che nella difficile applicabilità a luoghi di lavoro ed attività che non contemplino la gestione di impianti di processo.
Pertanto, per determinare la magnitudo (livello, entità, peso ecc.) del rischio, riteniamo utile prospettare l’adozione di due distinte modalità di valutazione/calcolo, una per l’osservazione dell’ambiente di lavoro e l’altra per l’identificazione e l’esame dei compiti eseguiti, fra loro però compatibili. Questa esigenza nasce dalla necessità pratica di esaminare correttamente e quindi descrivere in modo comprensibile (e congruente) quelli che possono essere definiti i due principali elementi soggetti al processo di valutazione dei rischi (attività e ambiente e relativa compatibilità). Sono quindi individuate due scale di valutazione di cui:
una per riferire i livelli di rischio cui i singoli lavoratori sono costantemente esposti.
l’altra per indicare una serie d’interventi tecnici, organizzativi e/o comportamentali, (tesi alla riduzione dei livelli di rischio, da attuare sulla base di una scansione temporale organizzata per priorità (gravità) del rischio) detta indice di priorità.
I livelli di rischio e l’indice di priorità
Per quanto attiene alla valutazione del rischio per la parte concernente le attività si è ritenuto opportuno suddividere la magnitudo in quattro categorie così definite:
• bassa - ci si trova in presenza di un pericolo ma l’eventuale danno è poco probabile e, in generale, le condizioni lavorative sono da considerarsi sotto controllo cioè accettabili;
• medio - bassa - l’esposizione al pericolo è più evidente e la probabilità di danno maggiore; diventa quindi necessario, laddove possibile, la ricerca di strumenti (tecnici, organizzativi e/o comportamentali) per la sua riduzione;
• medio - alta - le misure di riduzione del rischio devono essere rigorosamente applicate e monitorate
• alta - è possibile prevedere, se del caso, anche una sospensione dell’attività così come è stata rilevata.
Naturalmente si pone il problema di determinare la soglia sotto alla quale non è possibile attribuire una magnitudo al rischio, vale a dire quei casi in cui il rischio è così basso da poterlo considerare nullo; riteniamo che i rischi (di qualunque natura) legati ad eventi accidentali non prevedibili possano rientrare in questa categoria. L’operazione è necessaria per non introdurre elementi di incertezza nella scala di distribuzione del rischio che conserva, in ogni caso, una spiccata caratteristica di relatività.
Nella valutazione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature in generale si ritiene di poter mantenere il metodo già utilizzato in passato (ed ampiamente sperimentato) che prevede l’impiego di due tabelle (probabilità e gravità del danno) e della relazione
R = P x D = Ip (dove Ip sta per indice di priorità) per determinare l’indice di priorità e di conseguenza la priorità di intervento.
Per la determinazione di tale indice si è deciso di utilizzare una metodologia di tipo deduttivo riconducibile ad una versione semplificata del metodo della Safety Review.
La Safety Review (in origine messa a punto per l’analisi di impianti complessi) consiste essenzialmente in una completa ispezione della struttura e nel controllo degli aspetti tecnici e/o operativi di un ambiente, impianto o attrezzatura sotto l’aspetto della sicurezza; è eseguita da un gruppo di esperti in chiave di brainstorming e comprende generalmente una serie di interviste rivolte al personale utilizzatore o presente all’interno dei locali come lavoratori, coordinatori ed altri a seconda del tipo di organizzazione. Ha il vantaggio di essere molto efficace nell’impiego dell’esperienza, in quanto, basandosi sul contributo di più persone nell’ambito della stessa situazione, dà la possibilità di ottenere un controllo particolareggiato sotto vari punti di vista; purtroppo non è sempre garante né di completezza né di sistematicità in quanto fortemente legato, per l’applicazione, all’esperienza e conoscenza di procedure, di norme tecniche e legislative e di modelli di sicurezza del team di lavoro. Il metodo, il più delle volte, per superare le difficoltà introdotte dall’assenza di completezza o esperienza/conoscenza di particolari ambiti è applicato utilizzando specifiche check- list.
Fermo restando l’applicazione del principio fondamentale (presenza di esperti e contemporanea applicazione del brainstorming) su cui si basa la Safety Review, sono stati introdotti indicatori (riportati in seguito) finalizzati, più che a fornire indicazioni quali - quantitative del danno o della probabilità di evento (che resterebbe per molti versi opinabile), ad individuare, in modo per quanto possibile oggettivo un indice di priorità (valutazione) delle soluzioni correttive necessarie.
Scala della gravità del danno (D)
valore | livello | criterio |
4 | Gravissimo | infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità totale esposizione ad agenti cancerogeni |
3 | Grave | infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale esposizione cronica a sostanze tossiche |
2 | Medio | infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile esposizione cronica a sostanze nocive |
1 | Lieve | infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile esposizione cronica a sostanze irritanti |
Scala delle probabilità (P)
valore | livello | criterio |
4 | Molto probabile | esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata, nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore esposizione a livelli superiori al TLV |
3 | Probabile | la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa esposizione a livelli compresi fra 0.3 e 1 volta il TLV |
2 | Poco probabile | la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi sono noti rarissimi episodi già verificatisi il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una grande sorpresa esposizione a livelli compresi fra 0,1 e 0,3 volte il TLV |
1 | Improbabile | la mancanza rilevata può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi indipendenti e poco probabili non sono noti episodi già verificatisi il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità esposizione a livelli inferiori a 0.1 volte il TLV |
Indice di Priorità (IP) = Valutazione (IP = P x D)
Comparazione indice di priorità e livello di rischio
Valutazione | Priorità |
IP > 9 | alta |
4* ≤ IP ≤ 9 | medio - alta |
2 < IP ≤ 4* | medio -bassa |
1 < IP ≤ 2 | bassa |
IP = 1 | non considerabile |
* L’incertezza della valutazione sul valore 4 deriva da come è stata strutturata la tabella sulla “Scala della gravità del danno (D)”. Quando IP assume il valore 4 per un danno individuato gravissimo (4) è comunque opportuno definire la priorità come medio - alta anche in presenza di un livello di probabilità pari ad improbabile (1). E’ infatti opportuno porre una maggiore attenzione a tutte quelle situazioni che pur avendo una trascurabile possibilità di accadimento sono capaci comunque di sviluppare conseguenze irreversibili.
Identificazione e programmazione delle misure di prevenzione o azioni correttive
A seguito della valutazione dei rischi, è necessario determinare le misure di prevenzione e protezione da adottare. Pertanto è necessario adottare le ulteriori misure di prevenzione e protezione necessarie per la eliminazione (ove possibile) o la riduzione dei rischi privilegiando, nell'ordine: le misure di prevenzione, le misure di protezione collettiva e, infine, le misure di protezione individuale
L’applicazione delle misure può essere pianificata sulla base del livello di rischio rilevato. La tabella che segue fornisce indicazioni di massima (da non interpretare come uno schema rigido) circa le misure da adottare in funzione dei livelli di rischio.
Priorità | Misure |
alta | Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire o controllare l'esposizione ai rischi |
medio - alta | Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi. Predisporre misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di esposizione al rischio. |
medio - bassa | Nel caso di valutazione del rischio con 3 ≤ D Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio. Nel caso di valutazione del rischio che presenti D = 4 Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi. |
bassa | Non sono strettamente necessarie misure di prevenzione e protezione (quelle in atto si possono ritenere sufficienti) |
Misure generali di prevenzione, protezione e controllo dei i rischi
In considerazione della molteplicità di rischi presenti in ambito sanitario, si ritiene necessario fornire tutte le informazioni relative
alle misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza delle attività oggetto dell’appalto specifico
Il X.Xxx. 81/08 definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.
COMPORTAMENTI GENERALI E PRECAUZIONI (PROCEDURE, MISURE O CAUTELE)
• Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso, per gli interventi lavorativi definiti nell’appalto ed i relativi rischi evidenziati. .
• Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l’accesso.
• Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.
• Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relativamente alla prevenzione incendi, (fare riferimento alla sezione specifica nel documento).
• Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
• Non toccare i contenitori sanitari di colore giallo (infetti o potenzialmente tali).
NOTE PARTICOLARI RELATIVE A INCIDENTI COMPORTANTI CONTAMINAZIONE:
• avvisare immediatamente il proprio responsabile ed il responsabile o referente locale, quindi rilavare dettagliatamente:
🞎 luogo dove è avvenuto l’incidente e le modalità di accadimento,
🞎 in caso di puntura o taglio durante l’attività connessa alla gestione dei rifiuti evidenziare anche l’Unità Operativa, il punto di accumulo (codice locale) e la tipologia del materiale appartenente all’oggetto causa dell’infortunio.
🞎 Inoltrare i dati raccolti al proprio RSPP, al RSPP e Direzione Sanitaria del Committente
IN CASO DI PUNTURA O TAGLIO
• aumentare il sanguinamento della lesione
• detergere abbondantemente con acqua e sapone.
• disinfettare la ferita con clorossidante elettrolitico al 5% (tipo Amuchine Med) o prodotto a base di iodio (tipo Eso-Jod 100). Chiedere al personale di reparto.
IN CASO DI CONTATTO CON MUCOSA ORALE
• lavare con acqua il viso e la bocca
• procedere al risciacquo della bocca con acqua soluzioni a base di cloro al 5% (tipo Amuchine Med)
IN CASO DI CONTATTO CON LA CONGIUNTIVA
• lavare il viso con acqua
• risciacquare la congiuntiva con abbondante acqua
IN CASO DI CONTATTO CUTANEO
• lavare la zona con acqua e sapone
• disinfettare la cute con clorossidante elettrolitico al 5% (tipo Amuchine Med) o prodotto a base di iodio (tipo Eso-Jod). (Chiedere al personale di reparto).
QUINDI (IN TUTTI I CASI):
• informare il Dirigente o Preposto del reparto/servizio in cui si opera;
• recarsi al Pronto Soccorso;
• se il materiale biologico appartiene ad un Paziente HIV positivo o a rischio di HIV recarsi al Pronto Soccorso Generale entro 1 ora dall’infortunio per l'eventuale terapia;
• accertare con il proprio Medico Competente la necessità di accertamenti sierologici;
• a seconda della tipologia di accordo (eventuale convenzione/contratto) con la Committente recarsi alla Direzione Sanitaria di Presidio per notificare l'incidente e per l'indagine sul paziente fonte di infortunio;
• presentare il certificato INAIL e il referto del Pronto Soccorso all'ufficio personale della Ditta di appartenenza.
Tra le varie fonti di esposizione alle radiazioni ionizzanti (fondo naturale, radiazioni cosmiche, sorgenti terrestri, sorgenti corporee) vi sono le cosiddette fonti artificiali di radiazioni, impiegate a scopo industriale, di ricerca e medico. In ambiente sanitario queste sono costituite dagli apparecchi generatori di raggi X, dalle macchine acceleratrici di ioni e dai così detti “isotopi radioattivi”, utilizzati a scopi diagnostici e terapeutici.
Il maggior numero dei radioesposti deriva senza dubbio dall’uso delle macchine a raggi X per radiodiagnostica anche se in tale settore le dosi assorbite dagli operatori sono poi molto basse.
In Radiologia e in Radioterapia con fasci esterni, i rischi di esposizione sono essenzialmente dovuti ad irraggiamento esterno, mentre in Medicina Nucleare ed in radioterapia metabolica o in quei settori nei quali si manipolano sostanze radioattive non sigillate, il pericolo maggiore sta nella possibilità di contaminazione ed assimilazione per via orale, respiratoria o cutanea delle sostanze radioattive impiegate. E', tuttavia, sempre possibile ottenere un'efficace protezione dalle radiazioni, purché vengano opportunamente valutati i fattori che nella protezione assumono un'importanza determinante e che siano rigorosamente osservate le norme di sicurezza che tendono a realizzare condizioni di lavoro in cui non vengono superate le esposizioni raccomandate dalle vigenti leggi.
Nel caso dell'irradiazione esterna, in cui un organismo è irradiato da una sorgente esterna più o meno vicino ad esso, la protezione può essere realizzata sia aumentando la distanza dalla sorgente, sia interponendo opportune schermature, sia diminuendo il tempo di esposizione.
In pratica le condizioni ottimali di lavoro si raggiungono mediante un'opportuna combinazione di questi tre fattori:
a) tempo
b) distanza
c) schermature
I locali all’interno dei quali possono essere presenti fonti artificiali di radiazioni sono contrassegnati con il seguente segnale:
Preme sottolineare che in radiologia diagnostica i rischi di esposizione sono esclusivamente legati al funzionamento delle apparecchiature, quindi quando non si stanno eseguendo indagini di tipo radiologico l’apparecchi non eroga radiazioni: è come una lampadina spenta!
Anche nei locali all’interno dei quali sono eseguite manipolazioni con sostanze radioattive il personale che non fa parte della struttura accede quando tutte le sorgenti sono state riposte negli appositi contenitori ed i banchi di lavoro sono stati puliti dai tecnici addetti alle manipolazioni.
Comunque, in quest’ultimo caso, le modalità di esposizione più frequenti sono:
• contatto (pelle, occhi),
• inalazione.
Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti radioattivi e quelli utilizzati per lo smaltimento, tutti contrassegnati dal simbolo precedente.
COMPORTAMENTI GENERALI E PRECAUZIONI (PROCEDURE, MISURE O CAUTELE)
• Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.
• Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
• Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
• Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. E’ buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le
mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
• Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull’etichetta dei prodotti) e comunque senza l’autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.
• Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze radioattive e comunque all’interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.)
ALCUNE NOTE PARTICOLARI
• Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze radioattive, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale
SE VI È SPANDIMENTO DI SOSTANZE RADIOATTIVE
1. segnalare la situazione anomala al preposto di zona, valutare congiuntamente la pericolosità dell’operazione e le misure di protezione da mettere in atto nonché i necessari dispositivi di protezione individuale;
2. coprire il materiale con inerte (sabbia o adsorbenti sintetici) mai con carta o stracci;
3. è vietato eseguire tali operazioni senza utilizzare guanti di protezione;
4. avvisare immediatamente la Direzione Medica di Presidio e l’U.O. di Medicina Preventiva, Igiene Ambientale e Radioprotezione, per attivare le procedure di bonifica eventualmente necessarie;
ATTENZIONE
Se dovesse verificarsi un’esposizione accidentale a sostanze radioattive (inalazione di vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) adottare ed attivare le procedure
di Protezione e Sicurezza dalle Radiazioni Ionizzanti.
Avvertire sempre, in caso di incidente, la Direzione Medica di Presidio e l’U.O. di Medicina Preventiva, Igiene Ambientale e Radioprotezione
Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori.
Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.
Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.
Le modalità di esposizione più frequenti sono:
• contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
• inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le
lavorazioni o lo smaltimento.
COMPORTAMENTI GENERALI E PRECAUZIONI (PROCEDURE, MISURE O CAUTELE)
• Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.
• Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
• Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
• Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attività o persone al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relativamente alla prevenzione incendi (fare riferimento alla sezione specifica nel documento).
• Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. E’ buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
• Non toccare bottiglie e contenitori presenti nei reparti e nei laboratori. Per eventuali spostamenti fare riferimento al personale presente.
• Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all’interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.)
ALCUNE NOTE PARTICOLARI
• Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale;
• Se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose si devono indossare i dispositivi individuali di protezione che sono stati previsti dal proprio Servizio di Prevenzione e Protezione.
• E’ vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche presenti presso reparti/servizi/divisioni dell’Azienda.
SE VI È SPANDIMENTO DI SOSTANZE/PREPARATI O RIFIUTI PERICOLOSI CHIMICI
1. segnalare la situazione anomala al personale eventualmente presente nel
reparto/servizio/divisione, qualora non sia presente nessuno nei locali in cui è avvenuto lo spandimento segnalare alla Direzione Medica di Presidio al fine di attivare le procedure previste per la bonifica.
2. se presente nel locale coprire il materiale con inerte (sabbia o adsorbenti sintetici) mai con carta o stracci;
3. è vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;
4. aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo presente
ATTENZIONE
Se dovesse verificarsi un’esposizione accidentale a sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici (inalazione di vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) consultare il preposto di zona e/o il personale presente e seguire le indicazioni sotto riportate.
IN CASO DI INALAZIONE DI VAPORI
• allontanare immediatamente l’operatore dalla zona inquinata
• favorire la respirazione di aria pulita
• se necessario consultare un medico (pronto soccorso)
IN CASO DI CONTATTO CON PARTI DEL CORPO
• lavare con abbondante acqua la parte esposta
• togliere gli indumenti inquinati
• in caso di lesioni alla cute, consultare un medico (pronto soccorso)
•
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI
• lavare gli occhi con abbondante acqua corrente
• consultare un medico (pronto soccorso)
Nota Bene
Quando è stata ripristinata la condizione di normalità, (sia ambientale che relativa agli operatori eventualmente contaminati) sarà opportuno relazionare sull’accaduto alla Direzione
Medica di Presidio e al Servizio di Prevenzione e Protezione.
RISCHIO ELETTRICO
Per l’utilizzo della energia elettrica di rete, ai fini della esecuzione di lavori valgono le clausole di appalto e comunque è bene fare specifica richiesta alla U.O.C. Area Tecnica indicando le necessità tecniche e quanto predisposto per la prevenzione di incidenti e danneggiamenti.
I rischi principali connessi all’utilizzo dell’elettricità sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici consistenti nella probabilità di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.
Contatto diretto: si intende un contatto con un elemento normalmente in tensione che può determinarsi per:
• rimozione della protezione o involucro
• rimozione dell’isolamento
• lavori o interventi su parti ritenute non in tensione
• riattivazione intempestiva delle parti in tensione precedentemente scollegate
Contatto indiretto: si intende un contatto con un elemento (massa) normalmente non in tensione, ma che per un guasto o difetto di isolamento può andare in tensione per:
• assenza o interruzione del conduttore di protezione o di terra (es.: inserimento forzato di spina “tipo tedesca” nelle prese tradizionali).
• assenza di coordinamento fra impianto di terra e interruttore differenziale e/o magnetotermico.
• assenza di “equipotenzialità” fra le masse metalliche.
Fanno parte dell’impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione.
NORME PRECAUZIONALI
Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.
Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.
Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc.) non rispondenti alle norme.
Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l’uso improprio del componente può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all’atto della sua costruzione.
Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).
Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito: perché, oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.
Al fine di evitare rischi connessi all’utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i
problemi riscontrati. L’uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sarà indispensabile non utilizzare:
• cavi o attrezzature non isolati
• linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti sezionate.
Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:
• essere protette contro i contatti diretti
• essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo
• essere smontabili solo con l’uso di un utensile (es.: cacciavite)
• gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina
le prese non devono
• permettere l’inserzione unipolare della spina.
La probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti elettrici da corto circuito è trattata nella parte relativa al rischio d’incendio.
PREVENZIONE DEGLI INCENDI E PIANI DI EMERGENZA
Il sistema organizzativo, di cui si è dotata l’Azienda, prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati che agiscono in accordo con procedure specifiche per la prevenzione degli incendi e per la gestione dell’evento (piani per emergenza incendio); esistono pertanto nelle U.O./servizi, lavoratori che si occupano del controllo/segnalazione.
Gli operatori addetti alla gestione dell’emergenza incendio hanno il compito specifico della gestione dell’emergenza incendio nonché della gestione delle operazioni di segnalazione dell’evento, di primo intervento per il soccorso agli infortunati o coinvolti e del tentativo di spegnimento dei focolari, di allontanamento/evacuazione delle persone presenti, di prima messa in sicurezza di materiali, attrezzature ed impianti.
Come successivamente messo in evidenza attraverso apposite procedure, gli addetti alla gestione delle emergenze sono i soggetti di riferimento che impartiscono istruzioni o ordini per la gestione dell’emergenza incendio fino al momento in cui sopraggiungono i soccorritori (Vigili del Fuoco).
Le imprese esterne sono pertanto tenute ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come
• rispetto dell'ordine e della pulizia;
• controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
• informazione e formazione dei lavoratori. I piani di emergenza incendio citati sono:
disponibili e predisposti per le condizioni strutturali ed organizzative esistenti; distinti per ogni U.O. dell’Azienda.
All’interno dei piani sono riportate le istruzioni che gli operatori delle ditte appaltatrici devono seguire o attenersi a quelle impartite dagli addetti alla gestione dell’emergenza presenti sul luogo dell’evento
Prevenzione, protezione e controllo dei rischi :
Al fine di condurre in sicurezza le attività affidate in appalto, e per evitare di interferire con le attività espletate all’interno del plesso ospedaliero, è fatto obbligo, all’appaltatore di attenersi scrupolosamente all misure preventive di seguito esplicitate:
• L’accesso con automezzi all’interno delle aree ospedaliere deve avvenire:
- facendo attenzione alle zone dedicate al transito di persone e mezzi al fine di evitare l’investimento
- procedendo a velocità non superiore ai 30 Km/h rispettando le regole del codice stradale;
• Le operazioni di carico e scarico devono avvenire in appositi spazi; in caso di necessità, è possibile effettuare tali operazioni in spazi diversi, previa autorizzazione da parte del Direttore della U.O.C. Area Tecnica;
• Movimentare materiale, attrezzature ecc. con personale sufficiente e con l’utilizzo di appropriati ausili in modo da evitare spandimenti, cadute o quant’altro possa essere di pregiudizio per la salute di lavoratori, pazienti e utenti utilizzando i percorsi individuati e/o assegnati;
• Per il trasporto di materiale è fatto OBBLIGO di utilizzare i montacarichi. L’utilizzo di altri sistemi di trasporto quali ascensori deve essere espressamente autorizzato dal Direttore della
U.O.C. Area Tecnica;
• Attenersi alla cartellonistica in generale e alla segnaletica di sicurezza presente all’interno del plesso ospedaliero (Emergenza, RX, rischio biologico ecc.)
• Accedere esclusivamente all’area di intervento interessata;
• Attenersi alle indicazioni operative e/o di sicurezza impartite dal Direttore della UOC Area Tecnica e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
• Non effettuare operazioni non disciplinate ed in caso di necessità richiedere preliminarmente l’autorizzazione al Direttore della UOC Area Tecnica;
• In relazione alla tipologia dell’intervento da svolgere ricavarsi un apposito spazio (ambiente, area ) di dimensioni idonee a consentire lo svolgimento dell’attività in sicurezza e senza generare rischi per gli addetti ed eventuali operatori dell’Azienda;
• Evitare che personale estraneo all’esecuzione dei lavori possa accedere all’area di intervento, facendo ricorso ad appositi accorgimenti quali chiusura del locale, segregazione, delimitazione, segnalazione, persona preposta ecc.
• In caso di infortunio e di contaminazione biologica e/o chimica:
- segnalare immediatamente l’accaduto al Direttore della U.O.C. Area Tecnica ed al Responsabile Servizio di Prevenzione e protezione Aziendale;
- avvisare il proprio responsabile;
- recarsi al Pronto Soccorso Ospedaliero;
• Utilizzare sempre i DPI specifici;
• L’utilizzo di cavi, prolunghe nei luoghi di lavoro, transito ecc. NON DEVE essere fonte d’inciampo (via aerea, copertura, segnalazione ecc.);
• E’ consentito l’uso delle sole apparecchiature marchiate CE da utilizzare secondo quanto indicato dal costruttore;
• Non fumare, non usare fiamme libere o provocare scintille;
• Gli utensili e le attrezzature utilizzate non devono essere fonte/causa d’innesco né generare situazioni di pericolo;
• L’utilizzo di apparecchiature che possano essere causa d’innesco o l’utilizzo di fiamme libere è assoggettato ad apposita autorizzazione scritta da parte del Direttore della U.O.C. Area Tecnica, garantendo la costante presenza di propri estintori;
• Non effettuare interventi che possano comportare la liberazione di fibre, fumi, vapori, o utilizzare apposite apparecchiature che ne contengano e ne riducano la diffusione;
• L’utilizzo di eventuali sostanze e preparati pericolosi deve avvenire attenendosi alle misure di sicurezza evidenziate dalle etichette e dalle schede di sicurezza;
• Al fine di prevenire concentrazioni ambientali pericolose, eventuali interventi richiesti dalla specifica tipologia di appalto devono essere eseguiti avendo cura che sia garantita la necessaria areazione dell’ambiente;
• Non abbandonare o lasciare incustoditi:
- attrezzi, utensili, contenitori o quant’altro possa essere indebitamente utilizzato da personale estraneo all’esecuzione delle lavorazioni;
• A fine lavoro ripristinare le condizioni di funzionalità e igieniche dell’area di intervento;
• È espressamente vietato l’utilizzo di attrezzature di proprietà dell’Azienda Ospedaliera, salvo diverse indicazioni;
• In caso di pericolo grave ed immediato RILEVATO e/o PROVOCATO darne immediata COMUNICAZIONE al Direttore U.O.C. Area Tecnica ed al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.
Organizzazione dell’A.O.R.N. “San Xxxxxxxx Xxxxxxx”
Accesso alle aree | L’accesso all’area di intervento deve essere concordata preventivamente con la UOC Area Tecnica. Non vi sono piattaforme per il carico e lo scarico, pertanto è a carico della ditta l’utilizzo di apparecchi di sollevamento o riduttivi della movimentazione manuale. La sorveglianza sanitaria, in presenza di rischio di sollevamento manuale di carichi è obbligatoria per tutti gli addetti; la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente |
Attività SVOLTE NEI LUOGHI | Nel plesso è svolta attività sanitaria di assistenza diretta all’utente, attività di diagnostica e di laboratorio, attività tecnica, logistica, amministrativa di supporto, con differenti autorizzazioni di accesso. |
Comunicazioni DI ACCESSO E CONTROLLO | Le operazioni in loco devono essere anticipate e concordate con il personale residente, anche al fine di tutela dai rischi specifici sotto elencati. Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in appalto. Ogni intervento in locali dove si volge regolare attività sanitaria, qualora ve ne fosse la necessità, deve essere anticipato e concordato col personale sanitario, preferibilmente durante la sospensione dell’attività medica e di visita. Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita insieme ai coordinatori di manutenzione della U.O.C Area Tecnica Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto. |
Servizi IGIENICI | I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono quelli accessibili al pubblico e disponibili in diverse aree del plesso ospedaliero. |
Allarme INCENDIO | Gli operatori sono tenuti a prendere visione e a leggere le istruzioni riportate sulle planimetrie d’emergenza esposte in ogni zona, prima di iniziare ad operare. In caso di allarme da dispositivo acustico-visivo o per evidenza diretta, seguire le istruzioni del personale di servizio, e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri. Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e materiali che non devono formare intralcio o impedimento lungo le vie di esodo. |
Emergenza e vie di fuga | Ogni U.O. ha il proprio piano di emergenza e le principali procedure da rispettare sono esplicitate nell’apposita cartellonistica esposta in più punti del plesso ospedaliero. L’impresa/lavoratore autonomo/ operante deve attenersi alle linee guida e alle indicazioni dei Responsabili dell’Azienda Ospedaliera. Informare la propria organizzazione per la gestione delle eventuali emergenze. I corridoi e le vie di fuga in generale sono mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza. Le vie di fuga devono essere sgombre da materiale, anche se temporanei. |
Depositi | Tutti i contenitori, casse, cesti, roller e pallet, una volta scaricati devono tempestivamente essere allontanati a cura e spese della ditta Appaltatrice. Non sono permessi stoccaggi presso i luoghi interessati alle attività dell’Appaltatore né di prodotti né di attrezzature. |
Rifiuti | Non si possono abbandonare i rifiuti nelle aree dei luoghi interessati alle attività dell’Appaltatore e non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio di tali luoghi. I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dall’Appaltatore devono essere allontanati immediatamente a cura e spese dello stesso. |
Viabilità e sosta | I mezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dovranno essere dotati del contrassegno di verifica degli scarichi. Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano dotati di indicatori acustici di retromarcia e che siano definiti preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci. Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi alla segnaletica stradale. |
Ambienti CONFINANTI | Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai quali si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo. L’accesso è soggetto ad autorizzazione, con rigide condizioni di sicurezza, che deve essere rilasciata dal Personale Tecnico dell’Azienda Ospedaliera. |
Disposizioni di carattere generale per l’attuazione delle azioni di cooperazione
Il Committente, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell’Appaltatore, dispone, quanto segue, al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’Appaltatore s’impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l’accesso ai diversi ambiti e settori di attività della Committenza.
Disposizioni obbligatorie per il personale dell’Appaltatore |
Il personale dell’Appaltatore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell’Azienda Committente: • deve indossare indumenti di lavoro; • deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro della tessera di riconoscimento; • deve concordare le tempistiche (es: giorni ed orari di accesso ai locali del Committente) con i riferimenti Aziendali onde evitare eventuali interferenze con l’attività dell’Azienda Committente e Ditte terze; • deve visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza apposte in prossimità dei luoghi in cui verranno svolti i lavori e deve prendere fisicamente visione delle vie di esodo prima dell’inizio della propria attività; • deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dall’Azienda Committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze; • prima dell’inizio dei lavori devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (opere provvisionali, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia per i rischi propri, sia per quelli specificatamente individuati dal Committente ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenti; • deve scaricare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato all’atto dell’aggiudicazione; • non deve ingombrare con mezzi, materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza; • non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza; • non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza; • la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l’ausilio di appositi carrelli o ausili dell’Appaltatore; • non deve usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della Committenza; • attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) sia all’esterno che all’interno delle strutture della Committenza; • in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, il personale dell’Appaltatore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio presso l’Azienda Committente. |
• E’ vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della committenza
• È vietato a qualsiasi lavoratore assumere alcool in qualsiasi quantità durante l’orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.
Inoltre si comunica che:
• i servizi igienici utilizzabili dal personale dell’Appaltatore sono quelli riservati agli utenti, opportunamente segnalati e facilmente identificabili.
• per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell’Azienda Committente. Ai fini della gestione in sicurezza è indispensabile che il datore di lavoro della impresa appaltatrice abbia attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione,
formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi.
La realizzazione degli istituti relazionali è possibile attraverso l’espletamento di corsi in materia di igiene e sicurezza del lavoro da parte dei lavoratori oppure attraverso la consegna agli stessi di materiale didattico.
L’avvenuto adempimento agli istituti relazionali dovrà essere dimostrato da attestazioni rilasciate da Enti Formatori abilitati.
A titolo esemplificativo, non esaustivo, si evidenzia che gli argomenti trattati nell’espletamento degli istituti relazionali devono essere relativi ai diritti e ai doveri dei lavoratori, l’abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza, i servizi igienico assistenziali, il pronto soccorso, i rischi specifici per ogni singola fase, i comportamenti da tenere ai fini della sicurezza, il rischio chimico, il rischio biologico, la prevenzione incendi ed il relativo piano di emergenza, etc.
Per tutti i lavoratori dell’impresa appaltatrice chiamati ad operare nelle strutture dell’Azienda Ospedaliera, dovrà essere accertata l’idoneità fisica mediante una visita medica e gli accertamenti diagnostici necessari, eseguiti da un medico competente. A titolo indicativo, si riportano di seguito alcune indicazioni relative ad alcuni rischi e alla necessità di espletare gli accertamenti sanitari obbligatori.
La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente. Il POS dell’impresa dovrà riportare il nominativo del medico competente. Qualora l’attività non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, si certificherà in modo puntuale nel POS la ”non necessità di tale verifica”.
A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale i necessari Dispositivi di Protezione Individuali.
Fermo restando l’opportunità di prevedere dei sistemi di protezione collettiva in modo preferenziale rispetto a quelli individuali, nel POS dell’impresa appaltatrice dovrà essere riportato l’elenco dettagliato di tutti i DPI consegnati nominativamente ai lavoratori. Tutti i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati e informati circa il corretto uso dei DPI loro consegnati. Si ricorda, infine, che per i DPI di categoria 3 è obbligatorio l’addestramento (oto-protettori, cinture di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respiratorie).
Per quanto attiene la scelta dei DPI con specifico riferimento a guanti, calzature, maschere antipolvere ed apparecchi filtranti e isolanti, occhiali di sicurezza e visiere, cinture di sicurezza, indumenti protettivi particolari, devono essere fornite alcune indicazioni circa:
- i pericoli e le situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il DPI
- la scelta del DPI in funzione dell’attività
- le istruzioni per gli addetti
Xxxx dispositivi di sicurezza dovranno essere rigorosamente conformi alle prescrizioni del D.Lgs 475/92 e s.m.i. e marchiati CE.
Obbligo di contenimento dell’inquinamento acustico/vibrazioni |
Stante l’inserimento dell’area di lavoro all’interno di struttura sanitaria, l’Appaltatore ha l’obbligo di contenere l’emissione di rumori nei limiti compatibili con l’attività sanitaria; pertanto dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori. Nel caso di lavorazioni rumorose circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, chiusure di porte, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore. Le attività eventuali di lavori edili dovranno essere condotte con le modalità che prevedono il minore impatto in termini di vibrazioni; qualora sia inevitabile l’utilizzo di mezzi o attrezzature che determinano importanti vibrazioni, è necessario concordare preventivamente con il SPP, la U.O.C. Area Tecnica e la Direzione Medica di Presidio, strategie di trasferimento e/o riduzione dell’attività sanitaria circostante per la durata dei lavori |
Obbligo di contenimento dell’inquinamento ambientale |
L’Appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo, ovvero; • obbligo di contenimento polveri; • forniture usate ed attrezzature devono essere contenute in contenitori chiusi quando sono trasportati per prevenire contaminazioni non necessarie in altre aree. |
Obbligo di contenimento dispersione sostanze pericolose: |
Se per effettuare la lavorazione, l’Appaltatore introduce e/o utilizza sostanze chimiche, è obbligatorio: • fornire alla Committenza le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati; • leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti, indossare i dispositivi di protezione individuale ivi specificati, seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede, ed in particolare evitare la dispersione nell’ambiente (atmosfera, terra o acqua) di sostanze pericolose per l’uomo e/o per l’ambiente, come riportato nel punto (12 delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati riguardante le informazioni ecologiche ai sensi del D.Lgs. 52/97; • non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza non aprire e maneggiarne il contenuto; • non mescolare sostanze tra loro incompatibili; • rimuovere i rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è di esclusiva competenza della ditta la gestione dei rifiuti speciali (detriti, imballaggi, parti di macchinario, ecc.), derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e smaltimento finale. |
Obbligo per l’utilizzo di macchine e attrezzature |
Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere di cui all’intervento da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dall’Appaltatore. Si precisa, all’uopo che: • è fatto assoluto divieto al personale dell’Appaltatore di usare attrezzature del Committente, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali all’appaltatore o ai suoi dipendenti; • In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni lavorative concordate preventivamente dal |
DUVRI | REV. 2022 | Elaborato da : Arch. Xxxxxx Xxxxxxxx RSPP – AORN S.G. Moscati | Approvato da: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Direttore Generale AORN S.G. Moscati | Appalto: Fornitura e posa in opera di n° 1 Tomografo a Risonanza Magnetica 1,5 tesla “Big Bore” per la U.O.S.D. Radiologia del P.O. “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” | Pagina 30 di 47 |
Committente, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta; in questo caso, all’atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature e/o altro eventualmente ceduto, i lavoratori dell’Appaltatore devono attenersi ai disposti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all’uso.
Rischi specifici e relative misure di prevenzione adottate
Di seguito sono riportati i rischi ed i protocolli di sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro dell’azienda committente:
AMBIENTE E/O FONTE DI RISCHIO | ||||
Esistente | Livello rischio | Misure di prevenzione e protezione che l’Appaltatore deve attuare per eliminare/ridurre le interferenze | Misure di prevenzione e protezione che il Committente deve attuare per eliminare/ridurre le interferenze | |
LIVELLO DI RISCHIO: B: BASSO – MB: MEDIO BASSO – MA: MEDIO ALTO – A :ALTO |
X | A | AMBIENTI DI LAVORO-IMPEDIMENTI A VIE DI CIRCOLAZIONE E PERICOLI SU PAVIMENTI E PASSAGGI | |
Non ingombrare le vie di circolazione, pavimenti e passaggi. Parcheggiare i mezzi di servizio in modo da ridurre al minimo l’ingombro della via di transito; in ogni caso è vietato ingombrare mai la via di accesso e transito del Pronto Soccorso. Impegnare le aree di carico e scarico di materiali/prodotti solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti. | Mantenere pulite e sgombere le vie di esodo, di circolazione, i pavimenti e i passaggi. | ||
X | A | EVENTUALI ZONE DI PERICOLO CHE PUÒ CREARE L’APPALTATORE | |
Durante il trasporto di eventuali materiali necessari all’impresa per l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, il percorso e le modalità di accesso e trasporto devono essere preventivamente concordate con il Direttore dell’esecuzione dell’appalto e la Direzione Sanitaria Segnalare in modo chiaramente visibile le eventuali zone di pericolo introdotte dalla impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, eventualmente provvedendo ad interdire l’area di intervento al transito di persone e altri mezzi. | Comunicare agli operatori di non accedere alle zone di pericolo a cui gli addetti dell’impresa appaltatrice stanno lavorando, indicando eventuali percorsi alternativi. | ||
Segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento. | Comunicare agli operatori di non accedere alle zone segnalate. |
X | M A | ZONE DI PERICOLO DEL COMMITTENTE | |
Non accedere alle zone di pericolo a cui gli addetti dell’impresa appaltatrice non sono autorizzati. E’ vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle specifiche lavorazioni | Segnalare in modo chiaramente visibile le eventuali zone di pericolo. | ||
X | M A | SEGNALETICA | |
Rispettare la segnaletica dei percorsi pedonali e dei mezzi di trasporto/movimentazione, ove presente e le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.). E’ fatto obbligo per l’appaltatore di prendere visione del contenuto delle planimetrie di emergenza esposte negli ambienti di lavoro del Committente e delle istruzioni di emergenza. | Affiggere e mantenere la segnaletica dei percorsi pedonali e dei mezzi di trasporto/movimentazione, la cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) e le planimetrie con indicazione delle vie di esodo. | ||
X | M A | STRADE INTERNE AL PLESSO OSPEDALIERO | |
Velocità di 30 km/ora (salvo urgenze) xxxx xxxxxxx x 00 xx/xxx (xxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx. | Attenersi ai limiti di velocità indicati. | ||
X | M B | LOCALI TECNICI | |
In caso vi sia necessità di accedere a tali locali è necessario avvertire il personale dell’Area Tecnica dell’A.O. S.G. MOSCATI per avere eventuali disposizioni specifiche per l’accesso. | Fornire, quando richiesto, indicazioni sulle modalità di accesso a locali e zone tecniche. | ||
X | M A | ATTREZZATURE/MEZZI DI TRASPORTO | |
Qualora si utilizzino attrezzature/mezzi di trasporto, dovranno essere utilizzate rispettando la distanza di sicurezza. Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico | Rispettare la segnaletica. |
X | A | RISCHI PER I LAVORI EDILI O IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO | |
In caso di contemporanei lavori edili o di adeguamenti strutturali e/o impiantistici vari dovranno essere preventivamente redatti i piani di sicurezza e i PSC come previsto dalla normativa e nominati i vari soggetti della sicurezza. Le zone dei lavori, per quanto possibile, dovranno essere separate dal resto delle attività per garantire l’indipendenza delle lavorazioni ed evitare rischi interferenti. In caso non sia possibile, dovranno essere adottate adeguate soluzioni organizzative e procedurali in accordo con la direzione dell’esecuzione dell’appalto (o suo delegato). Tali procedure devono essere capillarmente diffuse tra gli operatori e adeguatamente segnalate con cartellonistica monitoria. | Su segnalazione da parte dell’appaltatore, prima dell’intervento, attraverso la direzione dell’esecuzione del contratto dell’A.O. S.G. XXXXXXX, deve essere promosso il coordinamento e la cooperazione per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. | ||
AGENTI FISICI | |||
X | M A | RUMORE | |
E’ necessario che la ditta aggiudicataria adotti misure per il contenimento dell’emissione di rumori nei limiti compatibili con l’attività sanitaria, stante l’inserimento dell’area di lavoro all’interno di un contesto ospedaliero; pertanto dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori, che implicano una minore esposizione al rumore per i non addetti. | Rispettare le segnalazioni e adottare le eventuali protezioni, e non creare condizioni di rischio per le altre lavorazioni. | ||
CAMPI ELETTROMAGNETICI | |||
Organizzare l’attività lavorativa in modo da non esporre al rischio di campi elettromagnetici (effetti nocivi a breve termine) il proprio personale | Rispettare le segnalazioni e adottare le eventuali protezioni | ||
RISONANZA MAGNETICA | |||
Organizzare l’attività lavorativa in modo da garantire negli ambienti circostanti le zone di operazione le condizioni di sicurezza previste dal regolamento di sicurezza della risonanza. | Interdire l’esposizione al rischio ai non addetti all’attività sanitaria. |
RADIAZIONI IONIZZANTI | |||
Sono numerosi gli ambienti dell’A.O. S.G. MOSCATI all’interno dei quali vengono impiegate radiazioni ionizzanti. Tali ambienti sono tutti contrassegnati. Quelli che comportano il maggior rischio sono gli ambienti classificati come zona controllata e il loro accesso, oltre ad essere contrassegnato, è anche regolamentato secondo criteri opportuni a seconda del tipo di radiazioni presenti. Le sorgenti radiogene sono anch’esse contrassegnate e, per le sorgenti radioattive, anche i loro contenitori. | Prima dell’attivazione del Servizio, l’Esperto Qualificato fornirà le indicazioni relative alle norme di radioprotezione | ||
1-I rischi da interferenza sono normati nel D.Lgs. 230/95 con gli articoli dal 62 al 67. | |||
2-Un caso importante è costituito da quei lavoratori che si trovino ad operare in ambienti con radiazioni ionizzanti, ma con funzioni che niente hanno a che fare con le sorgenti radiogene presenti (art. 67). È questo il caso, ad esempio, degli addetti alle pulizie. Nei confronti di questi lavoratori è fatto obbligo da parte del Responsabile dell’attività e dei preposti dell’A.O. S.G. MOSCATI che vi sovraintendono di rendere edotti tali lavoratori dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi ove sono chiamati a prestare la loro opera in relazione alle mansioni cui saranno addetti ed a fornire ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione ed assicurarsi dell’impiego di tali mezzi. | |||
PRESENZA DI RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RADIOFREQUENZA, MICROONDE, RADIAZIONE OTTICA, RADIAZIONE UV/B E UV/C, LUCE LASER) | |||
Organizzare l’attività lavorativa in modo da non esporre al rischio di Radiazioni non ionizzanti le persone non addette. Il personale addetto agli interventi negli ambienti specificati in queste aree di attività dovrà presentarsi al Responsabile della relativa struttura per ricevere informazioni circa eventuali specifiche attenzioni o precauzioni da adottare durante lo svolgimento del lavoro. | Interdire l’esposizione al rischio ai non addetti all’attività sanitaria. | ||
Il personale non deve invadere le zone delimitate da apposita segnaletica senza autorizzazione. |
AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI, MUTAGENI | |||||||||
SOSTANZE PERICOLOSE | |||||||||
Utilizzare correttamente le sostanze pericolose in modo da evitare situazioni di rischio per i non addetti. I prodotti devono essere in contenitori con l’etichettatura riportante le informazioni di sicurezza, resistenti all’usura. Le schede di sicurezza devono essere presenti in loco. I prodotti chimici e i loro contenitori non dovranno essere lasciati incustoditi; i contenitori dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. L’introduzione di eventuali prodotti diversi da quelli utilizzati, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla A.O. S.G. MOSCATI. Tutte le attrezzature e le eventuali sostanze utilizzate devono essere sempre custodite dal personale della ditta appaltatrice e possono essere stoccate all’interno di appositi locali dell’Azienda Ospedaliera, soltanto a seguito di specifica autorizzazione. | Informare il proprio personale sugli interventi da effettuare e adottare le eventuali protezioni, conservare i prodotti pericolosi separati e mantenerli in maniera corretta. | ||||||||
AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI | |||||||||
Non mutageni. | utilizzare | agenti | cancerogeni | e | Inibire al personale esterno l’accesso alle zone di utilizzo di cancerogeni e mutageni. | ||||
Rispettare le Procedure di emergenza in caso di sversamento accidentale di sostanze cancerogene nei luoghi di lavoro. | Rispettare le procedure di emergenza definite dal datore di lavoro committente e, qualora l’attività dell’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo ne preveda delle proprie, queste vanno concordate e condivise con il datore di lavoro committente. | ||||||||
RISCHI ANTIBLASTICI | |||||||||
Organizzare l’attività lavorativa in modo da non essere esposto al rischio antiblastici. | Interdire l’esposizione al rischio ai non addetti all’attività sanitaria. | ||||||||
RISCHI GAS ANESTETICI | |||||||||
Organizzare l’attività lavorativa per non essere esposto al rischio gas anestetici. | Interdire l’esposizione al rischio ai non addetti all’attività sanitaria. | ||||||||
AGENTI BIOLOGICI | |||||||||
Organizzare l’attività lavorativa in modo da non esporre al rischio di agenti biologici le persone non addette. | Rispettare le segnalazioni eventuali protezioni. | e | adottare | le | |||||
Rispettare le procedure di emergenza per contaminazioni accidentali definite dal datore di lavoro committente e, qualora l’attività | La direzione dell’esecuzione dell’appalto fornirà eventuali particolari misure di emergenza. |
dell’impresa appaltatrice ne preveda delle proprie, queste vanno concordate e condivise con il datore di lavoro committente. | ||||||||||||
X | A | PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELL’EMERGENZA | ||||||||||
VIE E USCITE DI EMERGENZA | ||||||||||||
Tenere emergenza. | sgombre | le | vie | e | le | uscite | di | Tenere sgombre le vie emergenza. | e | le uscite | di | |
SEGNALETICA DI SICUREZZA | ||||||||||||
Non rimuovere o coprire la segnaletica di sicurezza. | Affiggere e mantenere sicurezza. | la | segnaletica | di | ||||||||
PRESIDI ANTINCENDIO | ||||||||||||
Non rimuovere o manomettere i presidi antincendio. | Effettuare la regolare manutenzione. | |||||||||||
PROCEDURE DI EMERGENZA | ||||||||||||
Rispettare le procedure di emergenza definite dal datore di lavoro committente. Se l’impresa appaltatrice prevede un proprio piano di emergenza ed evacuazione in ambienti di lavoro di utilizzo comune, deve coordinarlo con quello del datore di lavoro committente. | La direzione dell’esecuzione dell’appalto fornirà eventuali particolari misure di emergenza. | |||||||||||
X | A | RIFIUTI | ||||||||||
La raccolta, il deposito e lo smaltimento finale dei rifiuti è di esclusiva competenza dell’impresa appaltatrice | La direzione dell’esecuzione dell’appalto deve fornire indicazioni sulle procedure e modalità di smaltimento interne all’A.O. S.G. MOSCATI. | |||||||||||
X | M A | COMPRESENZA DI ALTRE DITTE | ||||||||||
Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi, concordare misure organizzative e procedurali in modo da evitare le interferenze e coordinarlo con le attività del datore di lavoro committente. | La direzione dell’esecuzione del contratto dell’A.O. S.G. MOSCATI, qualora siano presenti altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi, concorda un cronoprogramma dei lavori in modo da evitare le interferenze e informa, in caso di limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, i dipendenti dell’A.O. S.G. MOSCATI circa le modalità di svolgimento, anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi di mobilità. I dipendenti dell’A.O. S.G. XXXXXXX dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono i servizi appaltati ed attenersi alle indicazioni fornite, senza rimuovere le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere. |
Procedure da adottare in caso di incendio
Chi scopre l’incendio
(procedura da attuare in caso di scoperta visiva di incendio)
Chiunque scopra un incendio deve
(se operatore addetto alla gestione delle emergenze) • fare uso immediatamente dell’estintore 🡺 • quindi individuare un collega per far 🡺 | (se operatore non addetto alla gestione delle emergenze) • telefonare: - al numero interno di emergenza (7523) comunicando: • l’ubicazione dell’evento e se possibile • l’eventuale presenza di persone in pericolo • le dimensioni dell’evento • i dati identificativi di chi trasmette |
• avvisare la portineria e comunicare l’eventuale presenza di persone in pericolo
• allertare le persone presenti in zona
• seguire le indicazioni generali per il personale in caso di incendio
oppure
• se espressamente richiesto, collaborare con l’operatore interno addetto all’emergenza
Operatori addetti alle imprese esterne
(procedura da attuare in caso di segnalazione o di allarme incendio)
Allarme:
In caso di segnalazione o avviso di allarme il personale appartenente alle imprese esterne, deve:
• mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: disattivare apparecchiature elettriche, spegnere fiamme libere, ecc.)
• rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi di soccorso (es.: carrelli, lavapavimenti, scale, macchine, ecc.) e alla movimentazione in generale;
• recarsi all’esterno attraverso l’uscita più vicina senza attraversare (se possibile) la zona dell’evento;
• il più alto in grado, del personale delle imprese, verifica che non vi siano propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei propri colleghi.
Cessato allarme
• a nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro fino a quando il dirigente/preposto di zona dell’emergenza non ha dato il benestare.
• il personale attenderà dal più alto in grado la comunicazione di “cessato pericolo” per l’accesso ai locali.
Sulla base delle risultanze della preventiva valutazione dei rischi da interferenza, tenuto conto che i lavori saranno eseguiti durante il periodo di sospensione delle attività sanitarie, si è accertato che il rispetto delle disposizioni di carattere generale già previste per lo svolgimento delle attività in sicurezza proprie della ditta esecutrice e del committente sono sufficienti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza.
Per quanto esposto, gli oneri per la sicurezza relativi alla eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a ZERO
SEZIONE DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Art.26 D.Lgs 81/08 – Obblighi connessi ai contratto di appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità operativa della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo lavorativo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta,
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
SEZIONE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Coordinamento della prevenzione
Il coordinamento esercitato dal datore di lavoro committente (art 26 D.Lgs. 81/08) sarà svolto dalla Direzione referente del contratto d’appalto o d’opera oppure dal Datore di lavoro delegato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Descrizione delle modalità di coordinamento e della periodicità delle riunioni
Il coordinamento svolto dai soggetti citati, avviene tramite la predisposizione di regole e indicazioni nel momento di stesura e formulazione dell’appalto, nella valutazione tecnica e di sicurezza delle opere/interventi da eseguire e con la trasmissione del presente documento per la illustrazione generale dei rischi propri e delle modalità organizzative interne.
Sono previsti incontri specifici (vedi voci seguenti) per la messa a punto di particolari interventi organizzativi; questi possono essere identificati come:
• riunioni periodiche sulla qualità del servizio
• sopralluoghi periodici e/o straordinari per la verifica dei problemi inerenti la sicurezza nelle attività interferenti
• riunioni periodiche con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. per la verifica di eventuali problemi inerenti la sicurezza nelle attività interferenti
• riunioni convocate in caso di insorgenza di problemi (es. modifiche o cambiamenti in corso d’opera, infortuni, danneggiamenti di varia origine e gestione delle emergenze relative ).
• comunicazioni inerenti modifiche organizzative e gestionali dei luoghi di lavoro o delle emergenze (piano di chiamata o piano di emergenza).
Il coordinamento della prevenzione effettuato con imprese edili, per lavori non rientranti nel campo di applicazione del titolo IV D.Lgs. 81/08, sarà svolto, di norma, dopo sopralluogo presso i cantieri e conseguente compilazione della “Lista di controllo per la sicurezza nei cantieri edili”
Fac-simile di verbale di coordinamento
VERBALE DI RIUNIONE - VERBALE DI SOPRALLUOGO
AZIONE DI COORDINAMENTO (art. 26 comma 2 punto b) X.Xxx. 81/08)
Tale documento deve essere redatto in occasione dei sopralluoghi, delle riunioni di coordinamento e dell’aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi
Appalto | ||
Data ………………………… | 🞎 riunione | 🞎 sopralluogo |
Oggetto: 🞎 reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attività di cui all’appalto e su quelli derivanti dalle attività lavorative del committente nonché sulle reciproche interferenze tra le due attività 🞎 aggiornamento documento unico di valutazione dei rischi | ||
Reparti/aree/zone oggetto del sopralluogo e/o riunione |
Per il committente | |
Per l’appaltatore | |
Per il secondo appaltatore o il subappaltatore |
Quanto sopra premesso sono stati evidenziati:
• Xxxxxx connessi con l’ambiente di lavoro e le lavorazioni:
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..........................................................................................................................................................
• Rischi connessi all’uso delle attrezzature, macchine ed impianti
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..........................................................................................................................................................
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• Xxxxxx connessi agli agenti biologici:
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• Rischi connessi all’uso di particolari sostanze, radiazioni, vibrazioni, agenti chimici e fisici e relativi range rilevati
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• Zone per le quali devono essere adottate sistemi e misure di protezione e prevenzione particolari:
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• Altri rischi:
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In relazione a quanto sopra si concorda di adottare le seguenti misure di protezione/prevenzione:
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Per la/e Impresa/e Appaltatrice/i Per l’Azienda Committente
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NOTA: Sede o locale del committente per le riunioni di coordinamento in merito agli interventi di prevenzione e protezione:
Servizio di Prevenzione e Protezione – Città Ospedaliera – C.da Amoretta
Conclusioni
Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell’appalto, la ditta appaltatrice si impegna, con l’accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio lavoro e ad effettuare la valutazione dei rischi per la propria impresa, nonché ad esprimere l’eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e / o subappaltatori, ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni. L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al presente documento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.
Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.
Per accettazione
La/e Impresa/e Appaltatrice/i
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