DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1940
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 novembre 2021, n. 1940
Art. 1, comma 547 e ss., L. n. 145/2018. Approvazione schema di Accordo tra Regione Puglia e Università per la regolazione delle modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria.
L’Assessore alla Salute ed al Benessere animale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
S.S.R. e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Considerato che, al fine di poter dar seguito all’assunzione dei medici specializzandi utilmente inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico delle Aziende ed Enti della regione è necessario completare il quadro giuridico di riferimento delineato dalla L. 145/2018 con l’adozione di apposito accordo tra Regione e le Università degli Studi.
Vista la DGR n. 1574 del 30.9.2021 avente ad oggetto “Art. 1, comma 547 e ss., L. n. 145/2018. Approvazione schema di Accordo tra Regione Puglia, Università di Bari e Università di Foggia per la regolazione delle modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria”.
tempo determinato di medici specializzandi, iscritti presso Scuole di Specializzazione di diverse Università del territorio nazionale, inseriti nelle proprie graduatorie concorsuali di cui all’art. 1 comma 547 e ss., legge n. 145/2018.
Considerato pertanto che si rende necessario approvare uno schema tipo di Accordo ex art.. 1, comma 547 e ss., L. n. 145/2018 tra Regione Puglia e Università per la regolazione delle modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria presso le diverse Università del territorio nazionale, da sottoscriversi da parte del Presidente della Giunta regionale (o suo delegato) al manifestarsi della esigenza di reclutamento da parte delle Aziende SSR.
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 “
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base di quanto innanzi rappresentato, ai sensi della L.R. n.7/97 art. 4 lett. e) propone alla Giunta:
1. di approvare – in Allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante – lo schema tipo di “Accordo per la regolazione delle modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria ai sensi della Legge 145/2018”;
2. di stabilire che l’“Accordo per la regolazione delle modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria ai sensi della Legge 145/2018”, venga sottoscritto nelle forme di rito, in conformità allo schema approvato con il presente provvedimento, da parte del Presidente della Giunta regionale (o da suo delegato) e dai rappresentanti legali delle Università degli Studi cui risultino iscritti gli specializzandi inseriti nelle graduatorie concorsuali delle Aziende ed Enti del SSR Puglia, di cui all’art. 1 comma 547 e ss., legge n. 145/2018, al manifestarsi dell’esigenza di reclutamento di cui alla richiamata normativa;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Il Dirigente del Servizio (Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx)
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
Il Direttore del Dipartimento alla Salute e Benessere Animale (Xxxx Xxxxxxxxx)
L’Assessore alla Salute e Benessere Animale (Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx)
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Salute;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare – in Allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante – lo schema tipo di “Accordo per la regolazione delle modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria ai sensi della Legge 145/2018”;
2. di stabilire che l’“Accordo per la regolazione delle modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria ai sensi della Legge 145/2018”, venga sottoscritto nelle forme di rito, in conformità allo schema approvato con il presente provvedimento, da parte del Presidente della Giunta regionale (o da suo delegato) e dai rappresentanti legali delle Università degli Studi cui risultino iscritti gli specializzandi inseriti nelle graduatorie concorsuali delle Aziende ed Enti del SSR Puglia, di cui all’art. 1 comma 547 e ss., legge n. 145/2018, al manifestarsi dell’esigenza di reclutamento di cui alla richiamata normativa;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
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ACCORDO TRA REGIONE PUGLIA E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
per la regolazione delle modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria ai sensi della Legge 145/2018.
1. Il D.Lgs. n. 517/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università”;
2. Il D.P.C.M. del 24/05/2001 “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517”.
3. La Legge 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
4. La Legge 189/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
5. La Legge della Regione Puglia 28 dicembre 1994, n. 36 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502”;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e ss. "Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" dispone che:
− a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
− l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
− le Aziende e gli Enti del SSN possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
− i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato
Codice CIFRA : SGO/DEL/2021/00085
OGGETTO:
Art. 1, comma 547 e ss., L. n. 145/2018. Approvazione schema di Accordo tra Regione Puglia e Università per la regolazione delle modalità di
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all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
− gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
− con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
Considerato
1) che la Legge 24 aprile 2020 n. 27, all’articolo 2bis, lettera b) dispone che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza possano procedere alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con
le modalità ivi previste compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell’accordo quadro ivi previsto;
2) che la formazione pratica si svolge nell'Azienda sanitaria o Ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai
D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina d'interesse, fatta salva la possibilità di concertare tra Università e Aziende soluzioni diverse.
Al fine di poter dar seguito all’assunzione dei medici specializzandi utilmente inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico è necessario completare il quadro giuridico di riferimento delineato dalla L. 145/2018 con l’adozione di apposito accordo tra Regione e le Università degli Studi
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente Accordo
Art.1 - Oggetto
1. Il presente Accordo ha per oggetto la definizione di linee guida relativamente ai rapporti tra le Università del territorio nazionale e le Aziende del Sistema Sanitario regionale Pugliese circa le modalità di reclutamento e inquadramento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di medici in formazione specialistica a partire dal terzo anno di corso.
In base alle previsioni normative vigenti, a partire dal terzo anno del corso di formazione
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OGGETTO:
Art. 1, comma 547 e ss., L. n. 145/2018. Approvazione schema di Accordo tra Regione Puglia e Università per la regolazione delle modalità di
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specialistica, i medici regolarmente iscritti agli stessi corsi sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
2. Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale accreditate nella rete formativa delle singole Scuole di Specializzazione delle Università, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, d’intesa con le Università, fino al 31 dicembre 2022 – ovvero sino all’eventuale termine successivo previsto dalla legge - all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di coloro che sono utilmente collocati in tale graduatoria e che si trovano nelle condizioni di cui sopra.
L’assunzione con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, degli specializzandi delle Università firmatarie del presente accordo può essere effettuata esclusivamente dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione di una delle due Università, ai sensi dell’articolo 43 del
decreto legislativo n. 368/1999.
Nelle more dell’ampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, l’assunzione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie le cui strutture operative non sono ancora accreditate ma che tuttavia posseggono i requisiti minimi generali e specifici nonché quelli formativi previsti dall’allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e verificati secondo le modalità e procedure previste dal citato D.I. 13 giugno 2017, n. 402 previo parere positivo del Consiglio della Scuola di appartenenza sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione del medico specializzando assunto.
Art. 2 – Finalità condivise
Le parti firmatarie condividono la finalità di rendere operativi nell’ambito del SSR i medici rientranti nelle condizioni soggettive di cui all’art 1, comma 1, del presente Accordo attraverso un quadro regolatore che definisca le modalità operative e le responsabilità delle diverse figure interessati, salvaguardando il capitale umano formato nelle scuole di specializzazione.
Art. 3 – Impegni reciproci tra Enti del SSR e Università
1. Le Università riconoscono le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell’Azienda sanitaria presso la quale è assunto, nel rispetto di quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa loro certificazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola stessa, quale parte integrante e sostanziale dell’intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.L. 4 febbraio 2015 n. 68 recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”, fatta eccezione per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative.
2. L’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale è effettuato dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nelle reti formative delle scuole di specializzazione, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 368/1999.
3. Le reti delle Scuole di Specializzazione di ogni Ateneo sono ordinariamente costituite includendo strutture delle Aziende operanti nell’ambito territoriale proprio di ciascuna università che rispettino i criteri di accreditamento previsti dal DM 402/2017, anche allo scopo di accrescere la conoscenza
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delle diverse strutture del SSR da parte degli iscritti alle scuole di specializzazione, fatta salva la possibilità di concertare tra Università e Aziende soluzioni diverse.
4. Il periodo dei contratti è comunque ricompreso nei 18 mesi di cui all’allegato 1 al D.L. 402/2017, che nel merito prevede <<…al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi>> eventualmente aumentati del periodo già previsto dal Piano Formativo della Scuola per la frequenza nella struttura in questione. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della Scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Azienda interessata, un progetto formativo individuale e specifico che consenta il completamento della formazione individuale dello specializzando, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.
E’ altresì compito del Consiglio della Scuola attestare il livello delle competenze acquisite dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.
Art. 4 – Svolgimento attività medica da parte degli specializzandi
1. I medici specializzandi assunti dalle Aziende sanitarie svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto, correlato all'ordinamento didattico del corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
2. In particolare, l’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della Scuola.
Il livello delle competenze acquisite e le abilità acquisite da ciascun singolo medico in formazione specialistica andranno comunicati, a cura del Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata, alle Direzioni Sanitarie delle Aziende entro 30 giorni dalla richiesta formulata da queste ultime.
3. Le Aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura, nelle forme indicate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata d’intesa con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.
Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e dei livelli di competenze certificati dalla Scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere, ferma restando la necessità per il tutor di intervenire tempestivamente in caso di necessità. Resta inteso che lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell’assunzione di competenze di natura specialistica. E’ garantita allo specialista in formazione la copertura assicurativa posta a carico della struttura come previsto dalla Legge 24/2017, Art. 10, comma 1.
4. Lo specializzando medico svolge, nell’Azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. L’attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
5. L’attività formativa teorica è definita dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata d’intesa con l’Azienda del SSR in modo da non precludere la continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, e garantire una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
6. Il contratto a tempo determinato stipulato con l’Azienda del SSR non può avere durata superiore
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alla durata residua del corso di formazione specialistica. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro.
Art. 5 – Trattamento economico
1. I medici specializzandi assunti ai sensi del presente Accordo sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.
2. I medici specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall’art. 22 della Direttiva 2005/36/Ce.
3. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL area sanità: - stipendio tabellare; - indennità di specificità medica; - indennità di esclusività; - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; - retribuzione di risultato, ove spettante; - retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.
4. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo e fatte salve diverse disposizioni normative, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n.368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico dall’Azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura almeno pari a quest’ultimo.
5. Il medico specializzando assunto con contratto a tempo determinato è destinatario di compensi accessori nei limiti e nelle forme previste dal CCNL di riferimento, dai relativi integrativi aziendali e da eventuali disposizioni integrative regionali.
6. Il medico specializzando titolare del solo contratto di formazione specialistica può essere destinatario, nei casi in cui venga previsto da appositi provvedimenti regionali, di premialità straordinarie legate all’attività svolta, da certificarsi d’intesa tra le aziende presso cui operano e le rispettive scuole di specializzazione, tenendo conto delle rilevazioni delle presenze. Gli importi spettanti, determinati a partire dalle indicazioni fornite dalla regione o dall’Azienda, sono oggetto di trasferimento alle rispettive Università per la successiva erogazione ai medici specializzandi interessati.
Art. 6 – Trattamento dati personali
1. In relazione alle comunicazioni tra Aziende e Università derivanti dall’attuazione del presente Accordo, con particolare riguardo all’avvenuto reclutamento degli specializzandi nei casi in cui è prevista la sospensione del trattamento economico/compenso correlato al contratto di formazione specialistica, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 3, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati".
A tal fine le parti si impegnano a che:
- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
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OGGETTO:
Art. 1, comma 547 e ss., L. n. 145/2018. Approvazione schema di Accordo tra Regione Puglia e Università per la regolazione delle modalità di
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arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 3;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità del presente Accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 7 - Durata
1. Il presente Accordo ha validità per la durata di vigenza delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 547 e ss. della L. 145/2018.
Art. 8 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Le parti danno atto che il presente Accordo è esente dall’imposta di bollo ai sensi del punto 16 della Tabella B allegata al DPR 642/1972 e sarà registrato solo in caso d’uso, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, parte seconda, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto, Per la Regione Puglia
Per l’Università degli Studi di ---------------
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OGGETTO:
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xxxxx Xx xxxxx
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certi ficato rispetta le raccomandazioni previ ste dalla Determinazione Agid N. 121/201 9
Data:19/11/2021 19:36:08
Art. 1, comma 547 e ss., L. n. 145/2018. Approvazione schema di Accordo tra Regione Puglia e Università per la regolazione delle modalità di