FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO
FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO
Contratto relativo all’affidamento del servizio di “Gestione di un Centro Diurno Alzheimer e altre demenze di gravità lieve-media”, per il periodo dal 01.02.2021 (o dalla data di affidamento) al 31.12.2022, CIG n. 852770117D, Gara n. 7957396, lotto unico, oneri per la sicurezza pari a zero.
L'anno addì del mese di preso la Direzione Socio-educativa del Municipio Roma III Montesacro, sita in Xxx Xxxxxxxx x. 00, Xxxx, 1° piano,
TRA
ROMA CAPITALE – MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO- DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA con
sede in Roma – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 (C.F. 02438750586) nella persona del Direttore nato a
…………(RM) il , (di seguito denominato “Municipio”)
E
L’operatore economico con sede in C.F.
e
P.l. legalmente rappresentato da nato a
il e residente in (di seguito denominato Affidatario”);
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. CD/2225 del 11.12.2020, la Direzione Socio Educativa ha indetto una procedura di selezione ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) e c. 6 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio di “Gestione di un Centro Diurno Alzheimer e altre demenze di gravità lieve-media” , destinato agli utenti residenti nel Municipio Roma III Montesacro ed interessati dalla patologia di Alzheimer e da altre demenze di entità da lieve a media, per il periodo dal 01.02.2021 (o dalla data di affidamento) al 31.12.2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. CD/XXX del sono stati approvati gli atti di gara ed avviata la procedura sulla piattaforma telematica MePA, attraverso richiesta di offerta (RdO) n. xxxxxx, rivolta agli operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti ed affidamenti sancito dall’art. 36, c.1 del Codice dei contratti pubblici;
- con Determinazione Dirigenziale n. CD/XXX del , espletate le verifiche di rito, sono stati approvati i lavori della Commissione Giudicatrice e aggiudicato definitivamente il servizio in favore dell’operatore economico XXXXXXXX;
- è stata effettuata la verifica della regolarità contributiva riferita all’Affidatario. Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Oggetto del servizio
L’affidamento ha per oggetto la “Gestione di un Centro diurno Alzheimer e demenze di gravità lieve- media”, a carattere semiresidenziale, da realizzare presso una struttura individuata e messa a disposizione dall’Organismo affidatario.
Il Centro ha lo scopo di garantire agli ospiti, un valido supporto di tipo assistenziale, sanitario, educativo e riabilitativo ed, al contempo, offrire un sostegno alle famiglie ed ai “caregiver”, nella gestione della persona stessa e della malattia nelle varie fasi in cui si sviluppa, attraverso attività laboratoriali ed interventi mirati.
Oltre alle attività del Centro, si svolgeranno attività di assistenza domiciliare e/o sportello di ascolto, da espletare in fase di inserimento e/o di dimissioni degli utenti, nella misura determinata dall’equipe
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integrata, per ciascun ospite e fino ad un massimo di ore stabilite annualmente in:
- n. 894 ore nel 2021,
- n. 708 ore nel 2022.
Il presente contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’Affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto, per tutto quanto non esplicitato, è regolato inoltre da:
- il d. lgs. n. 50/2016 (d’ora innanzi: Codice) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del d. lgs. n. 50/20016;
- il d. lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il d. lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE n. 2016/679;
- il “Patto d’integrità” di Roma Capitale degli Enti che fanno parte di Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 13 del 31.01.2019 di Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019 - 2020 – 2021 ;
- il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016 ;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate con delibera ANAC n.32 del 20.01.2016;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale configurato per la presente gara.
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario.
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio L’Affidatario deve dare inizio alle attività presumibilmente dal 01.02.2021 (o dalla data di affidamento) al 31.12.2022, come indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nel Disciplinare di Gara MePA, pena la risoluzione del contratto stesso.
L’Affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui fossero ancora in essere restrizioni alle attività dei Centri diurni, in ragione della pandemia, sarà possibile differire l’apertura del Centro o, se in corso di esecuzione, sospendere/interrompere tali attività, rimodulando il servizio ed incrementando il monte ore dedicato all’assistenza domiciliare, nei limiti dei fondi impegnati e per il tempo necessario. La rimodulazione del servizio sarà concordata con il Referente municipale, in base alle esigenze del momento e sarà soggetta comunque ad autorizzazione dell’Amministrazione.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’Affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa (senza oneri per l’amministrazione), al netto del ribasso proposto e per il periodo dal 01.02.2021 (o dalla data di affidamento al 31.12.2022, ammonta a € ……al netto dell’I.V.A. per un totale di € ……...comprensivo di IVA al…… % (regime fiscale come da offerta economica presentata).
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Il corrispettivo per le prestazioni effettuate sarà riconosciuto in base alla frequenza degli ospiti, calcolando la quota pro-die e pro-capite omnicomprensiva per ciascun utente; il pro-die pro-capite sarà determinato, per il servizio presso il Centro diurno, al netto del rimborso forfettario attribuito all’Affidatario per l’allestimento dei locale e l’eventuale adeguamento dei locali, nella misura massima di
€ 15.000,00, in rapporto al numero dei giorni complessivi di servizio da svolgere nelle due annualità ed al numero massimo di utenti giornalieri che sono ammessi a frequentare il Centro medesimo. Per gli interventi di assistenza domiciliare, il costo sarà determinato sulla base del costo orario di n. 2 (due) OSS, considerando il numero di ore stabilite per ogni utente dall’equipe integrata, nei limiti del monte ore massimo stanziato per ogni anno, pari a n. 894 ore nel 2021 e n. 708 ore nel 2022.
Come previsto nel bando di gara, il Municipio riconoscerà una quota di costi fissi, pari al 30% dell’importo complessivo pro-die e pro-capite offerto, per le giornate di frequenza del Centro in cui il numero di utenti frequentanti non sia superiore a n. 4 (quattro). Se il numero di utneti sarà superiore e fino ad un massimo giornaliero di n. 12 (dodici) ospiti, il costo giornaliero sarà fatturato in base alle effettive presenze.
Ai sensi dell’art. 307, comma 1 del Regolamento, la contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii., i pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento, da parte del DEC, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente “Schema di contratto” e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Roma Capitale provvederà a liquidare il prezzo dovuto all’esecutore, dopo l’effettiva erogazione del servizio , a seguito di presentazione mensile di regolare fattura corredata da schede di rendicontazione, report, relazione sul servizio svolto e prospetti presenze. Le fatture dovranno essere intestate al MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO – DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA. Dovrà essere utilizzato il codice IPA H0CKWO quale identificativo del Municipio Roma III Montesacro.
E’ inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni:
- nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificato l’oggetto dell’affidamento ed il relativo periodo di fatturazione;
- nel campo fattura denominato DATI DEL CONTRATTO dovrà essere specificata la seguente dicitura:
D.D. n. (affidamento) Codice Identificativo Gara (CIG) n. 852770117D.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. split payment). A tal proposito, la fattura dovrà riportare la dicitura: “fattura emessa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72 scissione dei pagamenti”.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal d. lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal d. lgs. n. 192/2012.Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Xxx non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
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assegnato, l’Amministrazione paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del contratto.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della l. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del
D.P.R. n. 207/2010 in caso di ottenimento, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 4 – Modalità di fatturazione in caso di Raggruppamenti temporanei d’Imprese
Con il principio di diritto n. 17/2018, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’art. 48, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, ha precisato che, nel caso di un R.T.I. costituito ai fini di un appalto pubblico, ciascun soggetto conserva la propria autonomia relativamente agli adempimenti fiscali. Di conseguenza ciascun componente del R.T.I. dovrà fatturare alla stazione appaltante la propria quota di lavori svolti o servizi erogati.
La fattura dovrà essere emessa indicando “fattura emessa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72 scissione dei pagamenti”. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nello specifico, la Stazione Appaltante procederà alla liquidazione del solo imponibile, provvedendo a norma di legge al pagamento direttamente all'Erario dell'imposta I.V.A. esposta in ogni singola fattura.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Il ricevimento di documenti non conformi alla vigente normativa saranno sospesi in attesa di regolarizzazione.
Art. 5 - Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nei termini indicati nel progetto in sede di gara successivamente approvato dal Municipio.
Art. 6 - Obblighi dell’Affidatario L’Affidatario, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, in base alle prescrizioni di cui al presente contratto e al Capitolato.
La stipulazione del presente contratto equivale a dichiarazione, da parte dell’Affidatario, di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici ed in relazione al presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
L’ Organismo Affidatario dovrà provvedere:
✓ a fornire la disponibilità di una sede adeguata ad ospitare l’utenza, che sia priva di barriere architettoniche, con spazi tali da facilitare l’orientamento e l’accesso ai servizi igienici (che devono essere in numero sufficiente, come previsto per legge), da consentire l’attività fisica sia all’interno che negli spazi esterni, se adeguati allo scopo, consentendo una confortevole accoglienza;
✓ a fornire l’autorizzazione al funzionamento della sede, rilasciata dal competente ufficio municipale ovvero, in mancanza, a fornire entro 15 (quindici) giorni dall’inizio delle attività la copia dell’istanza protocollata presentata al suddetto ufficio, come da dichiarazione di impegno esibita in sede di gara;
✓ a garantire il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, igiene del lavoro e dei decreti legge, dei DPCM emanati dal Governo e delle disposizioni emanate a livello decentrato, volte a tutelare la salute pubblica ed a consentire il contenimento della pandemia, presentando il documento di valutazione dei rischi (DVR) specifico, aggiornato rispetto
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alle azioni preventive e di protezione assunte per il contagio da Covid-19, come da impegno assunto in fase di gara;
✓ alla completa gestione del progetto presentato, inclusi tutti i costi necessari per la sua realizzazione, sia in termini di risorse strumentali che di personale, includendo la fornitura dei pasti ed il trasporto degli utenti;
✓ al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
✓ al rispetto, nelle attività di comunicazione degli eventi, di quanto prescritto nel Regolamento Capitolino recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30/7/2014.
In particolare, l’Affidatario rispetterà le modalità di esecuzione del servizio, come risultanti dalla proposta, prevedendo le seguenti attività ……..
Art. 7 – Oneri a carico dell’Affidatario Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste. In particolare, per quanto attiene alla sede prescelta, sono compresi nei costi per il servizio affidato:
- eventuali lavori di edilizia ed adeguamento locali necessari per lo svolgimento del servizio;
- la predisposizione di arredi adeguati alla tipologia di utenza e di attività previste, non istituzionali e che possano rendere l’ambiente di tipo familiare, prevedendo l’assenza di spigoli o la presenza di paraspigoli laddove necessari; - opportune misure di sicurezza per garantire l’incolumità degli utenti e degli operatori; - corsi di formazione e aggiornamento per il personale impiegato, finalizzati alla gestione delle emergenze, oltre tutte le misure previste dalle normative vigenti in tema di sicurezza;
- l’erogazione dei pasti giornalieri, comprensivi di colazione, pranzo e merenda, prevedendo menù specifici e differenziati a seconda delle esigenze dei singoli utenti e sulla base dei piani alimentari vistati dalla ASL competente;
- il servizio di trasporto, da effettuare con idoneo mezzo di trasporto (pulmino) fornito di pedana per agevolare la salita e la discesa degli utenti e con la presenza di almeno un operatore per ogni spostamento, oltre l’autista.
L’Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente medesimo.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato.
L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Infine, si impegna ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali proposte in sede di offerta migliorativa, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, come individuate nell’offerta tecnica, consistenti in…...
L’Affidatario è tenuto a fornire costantemente le informazioni richieste dal Municipio, nella persona del
D.E.C. , al fine di svolgere attività di monitoraggio e valutazione sulla realizzazione del servizio, nonché partecipare tramite il coordinatore ad incontri mensili di coordinamento, concordati con il D.E.C. medesimo, per la migliore organizzazione del servizio. Il D.E.C. ed il coordinatore del Centro fanno
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parte dell’equipe integrata, con il geriatra messo a disposizione dalla ASL competente territorialmente e svolgono in sinergia le attività previste dall’Accordo di collaborazione di durata triennale (2019-2021), approvato e sottoscritto tra Municipio Roma III Montesacro e ASL Roma 1 – Distretto 3, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. CD/1725/2019. L’Affidatario, da ultimo, si impegna ad attivare una linea telefonica del Centro Diurno ed a garantire la reperibilità, ai recapiti telefonici forniti, per tutta la durata del servizio, avendo cura di dare idonea comunicazione di eventuali modifiche degli stessi. Allo stesso modo, sarà necessario garantire la reperibilità dell’autista del pulmino, negli orari dedicati al trasporto.
Art. 8 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 9 – Assicurazioni a carico dell’Affidatario
L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa aggiudicataria, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'Affidatario è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione dell’ultima attestazione di conformità del servizio resa dal XXX.Xx polizza n assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la responsabilità
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno 5 giorni prima dell’inizio del servizio ed è consapevole che, ai sensi del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 (c.d. “decreto Semplificazioni”), qualora se ne presenti la necessità, dovrà adeguare l’importo assicurativo alla tipologia di appalto, come da dichiarazione di impegno del fidejussore, presentata in sede di gara.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Affidatario non comporta l’inefficacia della garanzia.
Art.10 – Subappalto
Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli compreso nell’allegato IX del d.lgs. n. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi, ai sensi degli artt. 142,143 e 144 del medesimo decreto.
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Affidatario del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla
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loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010
n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 12 – Protocollo d’Integrità di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019, ALLEGATO 6 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPTCP) 2019-2020-2021
Come accettato e sottoscritto dall’operatore economico, questi si obbliga a rispettare integralmente i contenuti del “Patto di integrità di Roma capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati” di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 31.01.2019 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019 - 2020 - 2021.
Ai sensi dell’art. 4, punto 2, lettera b1 “Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..” ; pertanto, il titolare dell’impresa o legale rappresentante o chi abbia poteri di firma, dovrà dichiarare espressamente la sussistenza o meno di misure cautelari o rinvii a giudizio, di cui al precedente art. 4, attraverso l’apposita dichiarazione in calce al presente contratto.
Art. 13 - Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016
L’Affidatario, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016, si obbliga ad applicare il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale.
Art. 14 – Sospensione del contratto
La sospensione del servizio è disciplinata con riferimento all’art.107 del Codice che prevede che:
-qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio, nonché lo stato di avanzamento dello stesso, il servizio o la parte di servizio la cui esecuzione rimane interrotta e le eventuali cautele adottate affinché alla ripresa il servizio o parte del servizio possa essere continuato e ultimato senza eccessivi oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento al momento della sospensione. Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore;
- la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi;
- la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale;
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- ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'A.N.A.C.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al R.U.P. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 15 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l’art. 108 del Codice e ss.mm.ii.
Roma Capitale può risolvere il presente contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) per grave inadempimento:
ai sensi dell’art.108 c. 3 del Codice, quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, con una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indica la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore e formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento dichiara risolto il contratto;
2) per i motivi di cui all’art. 108 c. 1 e c. 2:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 c.4 del Codice e ss.mm.ii cioè quando la modifica sostanziale altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
-se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli in cui all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) del Codice (servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale) e 106, comma 1, lett. c) del Codice(varianti in corso d'opera) è stata superata la soglia pari al 50 per cento del valore del contratto iniziale;
FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e ss.mm.ii e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Il contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del Codice, sarà comunque risolto durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
3) per grave ritardo
ai sensi dell’art.108 c. 4, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto il Responsabile Unico del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la Determinazione Dirigenziale di risoluzione del contratto con preavviso di venti giorni cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite. Il
R.U.P. con funzioni di D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara. Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice e ss.mm.ii..
4) ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo di Integrità” di cui al precedente art. 12, le ipotesi di cui all’art. 108 e ss.mm.ii del Codice, si potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, in caso di mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999 e di inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
5) nei casi di cui all’ art.1456 del codice civile
Infine si procederà alla risoluzione del contratto, in applicazione del già richiamato art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
a) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. entro 10 giorni dalla avvenuta consegna dei locali;
b) per mancata produzione alla stazione appaltante della/e polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 9 del presente contratto al momento dalla consegna dell’appalto;
c) per apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell’Affidatario;
d) per messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell’Affidatario;
e) interruzione non motivata delle attività;
FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO
f) difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi rispetto a quanto indicato in fsae di offerta e stipulato con il presente contratto;
e) frode.
La presente clausola è da considerarsi come parte integrante del presente contratto e comporterà la risoluzione automatica del medesimo.
In tutte queste ipotesi, infatti, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Municipio Roma III Montesacro, in forma di lettera raccomandata a.r. o comunicazione a mezzo pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Da ultimo, ove ricorra la fattispecia, qualora dovesse sopraggiungere da parte del Prefetto un’informazione antimafia interdittia nei confronti dell’Affidatario, si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
Art. 16 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art.110 e ss.mm.ii del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 e ss.mm.ii del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4- ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 17 - Recesso dal contratto e revoca
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, in qualunque momento, previo congruo avviso tramite comunicazione a mezzo PEC/raccomandata a.r. all’Affidatario e fatte salve le indennità al medesimo spettanti, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 del d. lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto.
Art. 18 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Reg. UE n. 679/2016, il Municipio – in quanto “titolare” – con la sottoscrizione congiunta del presente contratto designa l’Affidatario quale “responsabile” del trattamento dei dati personali degli utenti partecipanti alla progettazione di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016:
- i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità del servizio di cui trattasi ed, in coerenza con il principio di “minimizzazione dei dati”, dovranno essere richiesti, agli
FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO
interessati, limitatamente a quanto necessario per l’espletamento di una corretta e puntuale prestazione;
- la conservazione dei dati ugualmente deve avvenire per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”;
- nel trattamento dei dati è necessario garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o danno accidentali, nel rispetto del principio di “integrità e riservatezza”.
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che, devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
Il Responsabile del trattamento:
- tratta i dati personali soltanto su istruzione del titolare del trattamento e li raccoglie in un apposito “registro dei trattamenti” svolti, in formato elettronico;
- garantisce che le persone impiegate per il trattamento dei dati personali si impegnino alla totale riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- si impegna ad adottare le misure richieste dall’art. 32 ossia a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico e tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- non può ricorrere ad un altro responsabile del trattamento dei dati, senza previa autorizzazione scritta del titolare; in caso di ricorso ad altro responsabile, a quest’ultimo sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento;
- adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare l’obbligo del titolare di dare seguito alle richieste degli interessati in materia di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento UE;
- assiste il titolare nel garantire il rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE in tema di sicurezza dei dati personali e di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva, di cui agli artt. 32-36 del Regolamento stesso, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su scelta del titolare del trattamento, deve cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- deve mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie da questo richieste, a dimostrazione del rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati e deve consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato; a tal proposito il titolare del trattamento, qualora ravvisi una violazione del Regolamento UE n.679/2016 o altre disposizioni in materia, ne dà immediatamente comunicazione al Responsabile del trattamento.
Ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., l’Organismo deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali che, per quanto espressamente previsto nel presente articolo e attenendosi rigorosamente alle istruzioni impartite dal Municipio, oltre all’obbligo di procedere al trattamento in modo lecito e secondo correttezze, dovrà:
FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO
- conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati trattati;
- custodire e controllare tutti i dati necessari allo svolgimento delle attività mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi ovvero di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta;
- impegnarsi a garantire il Municipio, in ogni tempo, da qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, del trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dalle vigenti normative, assumendone la totale responsabilità civile e penale.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 19 - Verifiche e Controlli sullo svolgimento del servizio
Il Municipio Roma III Montesacro si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio a cura del Direttore di Esecuzione del Contratto.
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Competono al D.E.C. le seguenti attività:
- svolge, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi, della sicurezza ambientale;
- si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108, commi 3 e 4 del
Codice;
- dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;
- a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Il D.E.C. controlla l’esecuzione del contratto e rilascia il certificato di regolare esecuzione.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata ai sensi dell’art. 102, comma 8 del Codice mediante produzione del suddetto certificato di regolare esecuzione da parte del D.E.C.
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione, attraverso sopralluoghi periodici e controlli sui reports e i prospetti presentati dall’Affidatario mensilmente, a corredo delle fatture emesse. Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il D.E.C.. e deve essere redatto apposito verbale da trasmettere tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento. I verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
Art. 20 – Penali per ritardi/vizi e difformità nell’esecuzione del servizio
In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, ai sensi dell’art.113-bis, c.4 del Codice, saranno applicate le penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono, comunque, superare complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale.
Le conseguenze legate al ritardo saranno valutate tenendo conto della loro incidenza in termini di danno prodotto all’utenza e del protrarsi, in termini di giorni, in base ai seguenti parametri:
- in caso di scarsa rilevanza del danno prodotto, si applicherà una penale pari allo 0,3 ‰
dell’importo contrattuale netto;
- in caso di media rilevanza del danno prodotto, si applicherà una penale pari allo 0,5 ‰
dell’importo contrattuale netto;
- in casi di notevole rilevanza del danno prodotto, si applicherà una penale pari all’ 1 ‰
dell’importo contrattuale netto.
Per i vizi e le difformità nell’esecuzione del servizio, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 del codice civile, si applicherà una penale variabile tra l’1% ed il 5% dell’ammontare netto contrattuale, stabilita in modo proporzionale alla tipologia di vizio/difformità riscontrata in fase di sopralluogo e verifiche ed alle conseguenze, in termini di danno prodotto all’utenza, come segue:
- in caso di vizio/difformità di entità lieve con danno lieve per l’utenza, nella misura dell’1%;
- in caso di vizio/difformità di entità media con danno lieve per l’utenza, nella misura del 2 %;
- in caso di vizio/difformità di entità media con danno medio per l’utenza, nella misura del 3 %;
- in caso di vizio/difformità di entità rilevante con danno medio per l’utenza, nella misura del 4%;
- in caso di vizio/difformità di entità rilevante con danno rilevante per l’utenza, nella misura del 5%. L’incameramento delle penali sarà effettuato a partire dal primo provvedimento di liquidazione successivo alla contestazione (rilevata per iscritto da parte dell’Amministrazione) ed eventualmente nell’ambito delle successive liquidazioni fino a concorrenza dell’importo dovuto.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Si evidenzia, altresì, che:
✓ nei casi contemplati dall’art. 107 del Codice si procederà alla sospensione dell’esecuzione del contratto;
✓ nei casi previsti dall’art. 108 del Codice, si procederà alla risoluzione del contratto;
✓ nelle ipotesi previste dall’art. 109 del Codice, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’Affidatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine
FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO
massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al medesimo. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 21- Definizione delle controversie
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, c.2 del codice, il presente contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione di arbitri.
Art. 22. - Norme Finali
Il presente contratto viene redatto in numero di tre copie di cui una per ciascuna delle parti Contraenti e una che rimarrà depositata presso l'Ufficio del Registro.
Il presente contratto si compone di n. …… pagine.
Letto approvato, sottoscritto
Per l'Organismo Affidatario Il legale rappresentante
………………………………..
Alla
Per il Municipio Roma III Montesacro IL DIRETTORE
dott. /dott.ssa
……………………………………….
(Stazione Appaltante)
Il sottoscritto nato a il , codice fiscale
nella qualità di imprenditore/socio/dirigente con funzioni specifiche relative all’affidamento ed alla stipula del contratto avente ad oggetto
di cui (denominazione aggiudicatario) risulta aggiudicatario;
vista la clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. dello schema di contratto allegato alla documentazione di gara/di affidamento;
ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
DICHIARA
□ di non essere destinatario e/o a conoscenza di misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320
c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p. disposte/i nei suoi confronti.
□ di essere destinatario e/o a conoscenza delle seguenti misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p. disposte/i nei suoi confronti (specificarne gli estremi):
mente a (denominazione aggiudicatario)
variazione incidente sulla presente dichiarazione.
ed alla stazione appaltante ogni
FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO
Data
Firma
Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti.
Per l’Affidatario
…………………………………………………