COMUNE DELL’AQUILA
COMUNE DELL’AQUILA
SETTORE AMBIENTE
Disciplinare tecnico
per l’adozione di spazi verdi urbani
da parte di soggetti diversi
dall’amministrazione comunale
Il presente disciplinare, recependo il disposto della L. n. 10 del 14 gennaio 2013, detta le norme di attuazione della forma di affidamento degli spazi verdi urbani, nella forma di “Convenzione di adozione” disciplinandone i criteri e le modalità.
A cura del
Settore Ambiente
del Comune dell’Aquila
INDICE | ||
ART. 1 – Finalità | pag. | 3 |
ART. 2 – Oggetto | “ | 3 |
ART. 3 – Soggetti | “ | 4 |
ART. 4 – Aree Ammesse | “ | 4 |
ART. 5 – Interventi Ammessi | “ | 4 |
ART. 6 – Richiesta di Adozione | “ | 5 |
ART. 7 – Convenzione di Adozione | “ | 5 |
ART. 8 – Contenuti minimi di Manutenzione di Aree già sistemate a Verde | “ | 7 |
ART. 9 – Progettazione ex novo delle Aree Xxxxx e loro Manutenzione | “ | 8 |
ART. 10 – Sponsorizzazione Adozione Aree Verdi | “ | 9 |
ART. 11 – Attività di Vigilanza delle Aree Verdi | “ | 9 |
ART. 12 – Concorso dell’Amministrazione Comunale | “ | 9 |
ART. 13 – Responsabilità | “ | 10 |
Art. 14 – Verifiche e Controlli | “ | 10 |
ART. 15 – Scadenze, Rinnovi, Revoca, Sospensione e Decadenza dalla Convenzione | “ | 11 |
ART. 16 – Lavori da eseguire nelle Aree Affidate | “ | 12 |
ART. 17 – Contenzioso | “ | 12 |
ART. 18 – Convenzioni già stipulate in scadenza | “ | 12 |
ART. 19 – Entrata in vigore | “ | 12 |
Allegato - Proposta di adozione di area verde comunale | “ | 13 |
ART. 1 – FINALITA’
Con la “Convenzione di adozione” disciplinata dal presente documento, la civica Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
a) dare attuazione al dettato costituzionale sancito dall’art. 118 comma 4), nonché a quanto previsto dall’art. 3 punto 5) del D. Lgs 267/2000, attraverso la valorizzazione di tutte le forme di autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale;
b) dare attuazione alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10
c) favorire il concorso di soggetti privati e pubblici alla gestione attiva dei beni comuni;
d) sensibilizzare i cittadini singoli e associati, nonché le imprese, i circoli, le associazioni, le scuole e chiunque portatore di interesse, alla tutela e salvaguardia del patrimonio verde comunale in ambito urbano;
e) recuperare spazi verdi pubblici, con finalità igienico-sanitaria, sociale, estetico- paesaggistica, ambientale e turistica;
f) incentivare le forme di collaborazione dei cittadini per la realizzazione, manutenzione, gestione e cura di spazi verdi pubblici, nei modi previsti dagli articoli seguenti;
g) ottenere il ripristino e la conservazione delle aree verdi, senza oneri gestionali a carico del Comune.
ART. 2 – OGGETTO
1. Oggetto del presente disciplinare tecnico è la concessione in gestione di aree riservate al verde pubblico urbano, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, per quanto concerne la loro manutenzione, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara;
2. La civica Amministrazione, al fine di favorire il miglioramento della gestione del verde pubblico e dell’azione amministrativa ad esso connessa, ha facoltà di affidare il servizio di manutenzione delle aree di verde pubblico che hanno un carico lavorativo fino a un massimo di 1 uomo/giorno/settimana mediante la forma dell’ “adozione”;
3. L’adozione di aree verdi, prevede l’assegnazione da parte della civica Amministrazione ai soggetti individuati dal successivo art. 3, di spazi e aree verdi di proprietà comunale di cui all’art. 4, non suscettibili di gestione economicamente vantaggiosa per l’affidatario, nel rispetto di quanto stabilito dal presente disciplinare e della normativa vigente in materia;
4. Il servizio di gestione, consiste nella manutenzione ordinaria o nella riqualificazione di aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune di L’Aquila e/o nella progettazione e realizzazione ex novo della superficie assegnata;
5. L’adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta dalle parti denominata “Convenzione di adozione” disciplinata dal successivo art. 7 con la quale, i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, si impegnano a quanto previsto dal presente disciplinare;
6. La civica Amministrazione assume iniziative idonee ad assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente disciplinare al fine di favorire le adozioni di aree verdi;
7. Si precisa che l’area resta di proprietà e nella disponibilità della civica Amministrazione autorizzandosi l’adottante a prendersene cura. Pertanto la responsabilità dell’adottante è limitata a quanto dallo stesso strettamente eseguito ed eventualmente gestito: in particolare l’adottante esonera da ogni responsabilità la civica Amministrazione per danni subiti dallo stesso adottante o suoi esponenti o dipendenti nell’attività di cura dell’area verde o da questi causati a terzi nello svolgimento dell’attività, come pure in caso di utilizzo di materiali non idonei o viziati (es. giochi per bambini, panchine) da cui possano derivare danni a terzi.
ART. 3 – SOGGETTI
1. Ai fini del presente documento e a garanzia della massima partecipazione all’iniziativa, la possibilità di adozione delle aree di verde pubblico urbano è indirizzata a:
- Associazioni di categoria;
- Organizzazioni di volontariato;
- Cittadini che dichiarano di volersi associare per gestire gli interventi di manutenzione;
- Comitati;
- Condomini;
- Associazioni e/o circoli anche non riconosciuti formalmente;
- Istituti scolastici di ogni ordine e grado o singole classi;
- Parrocchie e/o Enti Religiosi;
- Singoli cittadini;
- Associazioni culturali e sportive;
- Esercizi commerciali, imprese, ditte, società, operatori economici, istituti bancari e assicurativi;
- Chiunque ne abbia interesse.
ART. 4 – AREE AMMESSE
1. Ai fini dell’adozione, per aree di verde pubblico urbano, si intendono le aree verdi ricadenti all’interno del territorio urbanizzato dei centri abitati (Delibere di C.C. n. 50/1998 e 142/2011). Di queste sono ammesse per l’adozione tutte quelle che non richiedono un carico lavorativo di manutenzione superiore a 1 giorno/uomo/settimana. A titolo esemplificativo esse sono riconducibili a:
a) Rotatorie e spartitraffico stradali;
b) Aiuole, percorsi e porzioni di giardini e parchi pubblici che non siano di interesse pubblico e comunque a discrezione della civica Amministrazione
ART. 5 – INTERVENTI AMMESSI
1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:
A) Manutenzione ordinaria di aree già sistemate a verde dalla civica Amministrazione;
B) Riqualificazione di aree già sistemate a verde dalla civica Amministrazione, previa presentazione di un progetto esecutivo da rimettere gratuitamente e da approvare nell’ambito dell’adozione;
ART. 6 – RICHIESTA DI ADOZIONE
1. I soggetti di cui al precedente art. 3, per richiedere l’adozione di un’area verde comunale, devono presentare apposita istanza al Sindaco del Comune di L’Aquila pro tempore, esclusivamente secondo il modello predisposto dalla civica Amministrazione di cui all’allegato pag. 13 del presente disciplinare;
2. Se il proponente è soggetto pubblico, associazione, ditta, società, istituto bancario, condominio ecc, il modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante;
3. La civica Amministrazione valuterà le istanze pervenute, secondo l’ordine cronologico di arrivo comprovato dal protocollo dell’Ente;
4. Nell’ipotesi in cui più soggetti richiedano l’adozione della medesima area, la civica Amministrazione si riserva, previa consultazione delle parti proponenti, di pervenire a un accordo congiunto;
5. Nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo di cui al comma precedente, la civica Amministrazione provvederà ad evadere le istanze considerando in via preferenziale, quelle che comportino il maggiore vantaggio per l’Ente;
6. Nel caso in cui non fosse possibile affidare l’area sulla base dei predetti criteri, si procederà ad attribuzione tramite sorteggio;
7. Qualora le aree richieste per l’adozione siano indisponibili, la civica Amministrazione potrà valutare con il proponente la possibilità di affidamenti alternativi, prioritariamente nella stessa zona;
8. Il Settore Ambiente del comune dell’Aquila, per le finalità di cui al presente articolo, provvederà a contattare gli istanti per un colloquio informativo e per l’illustrazione dei contenuti e dei termini del “Disciplinare Tecnico” e della relativa “Convenzione di Adozione”;
9. L’affidamento in adozione avverrà a seguito di istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento individuato nel Dirigente del Settore Ambiente.
ART. 7 – CONVENZIONE DI ADOZIONE
1. L’adozione, che si sostanzia nella manutenzione dell’area con operazioni di pulizia e cura del verde o comunque nei termini pattuiti con l’adottante, si perfeziona attraverso la stipula di un’apposita convenzione fra la civica Amministrazione e il soggetto richiedente l’area verde, secondo lo schema “Convenzione di Adozione” di cui all’allegato sub 2), del presente disciplinare;
2. L’adozione decorre dalla data del verbale di consegna dell’area al soggetto adottante;
3. I soggetti adottanti, prenderanno in consegna l’area/spazio pubblico impegnandosi a titolo gratuito alla realizzazione degli interventi stabiliti, con continuità e secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, che verrà allegato alla convenzione controfirmato dall’adottante, in ogni sua pagina, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. L’area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e di manutenzione, secondo la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile;
5. E’ possibile concedere lo stesso spazio verde a più soggetti interessati, stipulando un’unica convenzione;
6. La civica Amministrazione può riconoscere all’adottante, la sponsorizzazione dell’area affidata tramite l’installazione di un cartello secondo le modalità e i termini di cui all’art. 10 del presente disciplinare;
7. L’area data in adozione dovrà, nel corso della convenzione, rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione con il contesto in cui è inserita, con il programma e/o con le prescrizioni comunali nonché a quelli di compatibilità con l’interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;
8. Per la finalità di cui al precedente comma 7), l’adottante dovrà verificare che rami, arbusti o erba non impediscano la visibilità della segnaletica stradale all’interno della rotatoria o delle aiuole, ad eseguire tutte le lavorazioni su strada secondo quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada segnalando adeguatamente il cantiere;
9. Tutti gli adottanti sono tenuti al rispetto di un programma di manutenzione minimo secondo quanto previsto dall’art 8 del presente disciplinare. Tale programma, a seconda delle necessità delle aree, potrà essere differenziato, integrato e arricchito dall’adottante previo accordo con la civica Amministrazione;
10. Al momento della consegna dell'area dovrà essere redatto, dal Settore Ambiente del Comune dell’Aquila, apposito verbale di consegna dell'area di cui al precedente comma 2), completo di documentazione fotografica, con descrizione specifica dello stato dei luoghi;
11. E’vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area in conformità a quanto previsto dai regolamenti urbanistici vigenti;
12. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare e alla relativa convenzione, dovranno essere tempestivamente comunicati alla civica Amministrazione;
13. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti e a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento dell’area da parte della civica Amministrazione nei termini e modalità previsti dall’art. 16 del presente disciplinare;
14. Se gli interventi sull’area prevedono la sola manutenzione ordinaria, l’adottante dovrà attenersi scrupolosamente al programma minimo di manutenzione delineato dal successivo art. 8 comma 1);
15. Se gli interventi sull’area prevedono la progettazione ex novo, l’adottante dovrà presentare un adeguato progetto nelle forme e modalità previste dal successivo art. 9 comma 1);
16. Non sono in ogni caso ammessi interventi di qualsiasi tipo che possano costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica;
17. Qualunque intervento di tipo strutturale non ricompreso nella Convenzione di Adozione, inoltre, seppur realizzato tramite strutture provvisorie o amovibili, deve essere preventivamente autorizzato dalla civica Amministrazione, secondo gli ordinari iter amministrativi in base alla normativa vigente;
18. Gli interventi non autorizzati, comporteranno l’emissione di ordinanza per l’immediata rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese dell’affidatario senza possibilità di rivalsa alcuna, con conseguente risoluzione della convenzione di adozione;
19. E’ fatto divieto assoluto di sub concedere la convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo la convenzione stipulata in modo esclusivo con l’adottante.
ART. 8 – CONTENUTI MINIMI DI MANUTENZIONE DI AREE GIA’ SISTEMATE A VERDE
1. Nel caso in cui, oggetto della Convenzione di adozione, fosse esclusivamente la manutenzione ordinaria delle aree di cui al precedente art. 4, l’adottante dovrà attenersi al programma minimo di manutenzione come descritto dal successivo comma 2) del presente articolo. Tale programma, potrà includere anche prestazioni integrative, che dovranno essere comunicate per iscritto al Settore Ambiente e dallo stesso approvate;
2. Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell’area verde affidata, l’adottante dovrà provvedere all’esecuzione delle opere di manutenzione di seguito elencate:
a) conservazione dei tappeti erbosi mediante interventi di:
i. pulizia e rifinitura delle aiuole;
ii. sfalcio periodico dell’erba e suo allontanamento;
iii. irrigazione di soccorso durante il periodo primaverile-estivo;
iv. concimazione di copertura;
b) conservazione degli arbusti comprendente la potatura di tutte le essenze secondo le buone regole di giardinaggio, l’eliminazione dell’eventuale vegetazione infestante e la concimazione;
c) raccolta delle foglie con periodicità tale da assicurare il decoro dell’area;
d) irrigazione dell’area, ove presenti idonei impianti;
e) piccole riparazioni con sostituzione di parti mancanti di giochi, panchine, tavoli, gazebo, fontanelle, cestini e in genere tutti gli elementi di arredo presenti nell’area che abbiano subito usura, azioni di degrado e compromissione;
f) potatura di siepi e arbusti, spollonature e taglio di rami secchi o malati realizzabili da terra o in elevazione fino a 1 metro;
3. Tutto il materiale di scarto derivante dalle operazioni sopra elencate (sfalci, eliminazione di infestanti, potature ecc.) dovrà essere smaltito in proprio dall’adottante;
4. Le attività di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguite con cadenza temporale necessaria a garantire il mantenimento dell’area verde in perfette condizioni di igiene, di pulizia e di decoro urbano;
5. I suddetti interventi, inoltre, saranno effettuati dall’adottante a totale propria cura e spese e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza osservando tutte le norme tecniche precauzionali del caso anche richiedendo la supervisione dei tecnici del Settore Ambiente del comune dell’Aquila;
6. Gli interventi di potatura di alberi di alto fusto, la rimozione di rami secchi pericolanti e l’abbattimento di alberi morti dovranno essere segnalati alla civica Amministrazione che provvederà per quanto di competenza;
7. La superficie, le piante, gli alberi, i giochi, gli elementi di arredo e qualsiasi altra installazione regolare e/o pertinente con gli usi e le funzioni dell’area verde verranno riportati nel Verbale di Consegna di cui all’art. 7 comma 10) del presente disciplinare;
8. Qualsiasi variazione allo stato originario dei luoghi proposta durante la Convenzione in itinere, dovrà essere autorizzata secondo i casi, separatamente o congiuntamente dagli uffici comunali competenti o dal Comitato Tecnico di cui al comma 2) del successivo art. Analogamente, la realizzazione di manufatti temporanei, dovrà essere preventivamente approvato dagli uffici competenti;
9. La manutenzione, se non diversamente pattuito, attiene alla cura della vegetazione e alla pulizia dell’area e non alle opere in essa preesistenti (es. scalini, panchine);
10. La Convenzione di Adozione verrà stipulata a seguito di provvedimento autorizzatorio (determinazione dirigenziale) da parte del Settore Ambiente, Manutenzione del territorio e Partecipate.
ART. 9 – PROGETTAZIONE EX NOVO DELLE AREE VERDI E LORO MANUTENZIONE
1. Qualora il soggetto adottante intendesse, sin dall’inizio o successivamente, riqualificare o progettare ex novo l’area verde, dovrà presentare un progetto, redatto da un tecnico qualificato, da sottoporre alla civica Amministrazione;
2. La fattibilità del progetto suddetto verrà esaminata, entro 30 giorni dalla data di presentazione dello stesso, risultante dal protocollo dell’Ente, da un responsabile individuato dal Dirigente del Settore Ambiente del Comune dell’Aquila.
3. Emesso il parere favorevole, il Settore Ambiente, provvederà al rilascio dell’autorizzazione (provvedimento del R.U.P.), nonché alla successiva stipula della Convenzione di Adozione come da allegato sub 2) al presente disciplinare;
4. In caso di parere negativo, il progetto potrà essere riproposto con le modifiche e le prescrizioni previste nel parere espresso dal R.U.P.;
5. Nel caso in cui, il suddetto parere non venga rilasciato entro i termini perentori previsti dai precedenti commi 2) e 3), il progetto si intenderà approvato con silenzio/assenzo;
6. Il progetto esecutivo di sistemazione dell'area verde dovrà essere conforme all’art. 33
D.P.R. n. 207/2010;
7. Tutte le soluzione tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale;
8. Tutti gli interventi proposti devono tener conto della pianificazione generale dell’arredo urbano comunale sotto l’aspetto tipologico ed estetico e delle prescrizioni che la civica Amministrazione si riserva di determinare;
9. L’adottante, fino all’approvazione avvenuta del progetto, non potrà in alcun modo modificare l’arredo dell’area verde assegnata.
ART. 10 – SPONSORIZZAZIONE ADOZIONE AREE VERDI
1. Il Comune può consentire l’installazione, da parte degli adottanti, di un cartello che pubblicizza l’adozione dell’area verde, secondo le specifiche tecniche di cui al Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 71 del 29.05.2006;
2. Sul suddetto cartello, potrà essere indicato esclusivamente il servizio oggetto di convenzione, il logo dello sponsor e lo stemma comunale;
3. Il logo dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico e solo una volta per ogni spazio verde adottato;
4. Il cartello non può superare la superficie complessiva di 1.000 cm2 e lo sponsor in esso contenuto la superficie di 300 cm2;
5. Le spese di installazione e manutenzione del cartello sono a completo carico dell’adottante;
6. L’ installazione deve risultare dalla Convenzione di cui al precedente art. 7, sotto il diretto controllo del Settore Ambiente, Manutenzione del territorio e Partecipate;
7. I cartelli non possono contenere messaggi pubblicitari;
8. La pubblicità effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta al pagamento del Canone CIMP (ex art. 7, comma 2 del D. Lgs 507/1993).
ART. 11 – ATTIVITA’ DI VIGILANZA DELLE AREE VERDI
1. L’adottante dovrà garantire, sull’area affidata, un’attività minima di vigilanza volta a verificare:
- la presenza di parassiti e fitopatie in genere;
- lo stato vegetativo dell’area;
- la presenza di punti luce spenti o mal funzionanti;
- eventuali problemi inerenti il servizio di distribuzione idrica;
- lo stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell’area;
- eventuali atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo;
- l’abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali;
2. All’esito della suddetta attività di vigilanza, l’adottante dovrà segnalare tempestivamente alla civica Amministrazione eventuali anomalie rinvenute in modo da consentire l’opportuno intervento di competenza.
ART. 12 – CONCORSO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. Il concorso della civica Amministrazione è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche di cui al precedente art. 4, secondo quanto stabilito dal presente disciplinare;
2. E’ esclusa l’erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative e/o professionali, rese dal soggetto adottante;
3. Sono a carico della civica Amministrazione le spese relative alla fornitura di energia elettrica nell’area e gli oneri relativi ai consumi idrici;
4. La civica Amministrazione consentirà all’adottante l’approvvigionamento gratuito dell’acqua per l’annaffiamento sia dalla rete di distribuzione comunale in esercizio, sia da altre fonti comunali disponibili. Resta comunque, a carico e rischio dell’adottante, la responsabilità per mancata fornitura di acqua.
ART. 13 – RESPONSABILITA’
A chiarimento di quanto disposto dall’art. 2 punto 7:
1. Il soggetto adottante si assume la responsabilità per danni a persone o cose direttamente imputabili agli interventi di gestione, manutenzione e realizzazione delle aree verdi affidate;
2. Il soggetto adottante, per quanto stabilito nei precedenti commi, con la stipula della predetta convenzione, solleva la civica Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito ad incidenti e/o danni arrecati a sé stesso, a terzi o a cose derivanti dalle attività di manutenzione e ripristino delle aree verdi affidate e nei limiti dell’impegno assunto, senza vantare alcuna pretesa nei confronti della stessa a titolo di indennizzo e/o risarcimento.
Art. 14 – VERIFICHE E CONTROLLI
1. Il Settore Ambiente, Manutenzione del territorio e Partecipate del Comune di L’Aquila, provvederà, per il tramite del proprio personale o di altri incaricati, ad effettuare sopralluoghi sulle aree adottate al fine di verificarne lo stato di manutenzione e che venga assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare e nella convenzione all’uopo sottoscritta da parte dei soggetti affidatari;
2. Il suddetto Settore, inoltre, in caso di esito negativo del controllo, potrà agire ai sensi dell'art. 15 comma 3) e comma 4) del presente disciplinare;
3. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o di sistemazione vengano arrecati danni alle alberature e/o strutture preesistenti, l'affidatario dovrà darne immediata comunicazione alla civica Amministrazione e provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari identici a quelli compromessi e comunque secondo le indicazioni del Settore Ambiente;
4. Qualora venga rilevata l’abusiva alterazione dei luoghi, il Comune assegnerà, ove l’abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza la Convenzione di Adozione verrà risolta ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico dell’adottante;
5. In caso di mancato inizio dei lavori, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione di Adozione, la civica Amministrazione provvederà a diffidare la parte invitandola all’esecuzione degli interventi entro un tempo assegnato. In caso di inottemperanza della diffida, la convenzione si intenderà risolta;
6. Oltre alle norme previste dal presente regolamento, sono fatte salve tutte quelle in materia previste dal vigente Codice della Strada.
ART. 15 – XXXXXXXX, RINNOVI, REVOCA, SOSPENSIONE, E DECADENZA DALLA CONVENZIONE
1. Gli affidamenti in adozione delle aree verdi, effettuati ai sensi del presente disciplinare, hanno validità biennale a far data dalla firma del verbale di consegna dell’area;
2. La convenzione è rinnovabile con lo stesso soggetto affidatario sulla base della bontà dei risultati raggiunti e del rispetto del presente disciplinare, per la stessa durata di quella originaria, previa sottoscrizione di una nuova convenzione;
3. La civica Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la convenzione di adozione, che sarà comunicata con lettera raccomandata, in ogni momento del periodo di durata della convenzione, nei seguenti casi:
- per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute e indilazionabili necessità d'interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate;
- previa diffida, per alterazione o danneggiamento della stato dei luoghi. In tal caso, a fronte dell'inottemperanza al ripristino dì cui all'art. 14 comma 7) del presente disciplinare, la civica Amministrazione provvederà ad eseguire le opere
necessarie al ripristino addebitandole in danno dell'adottante;
- previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell' area a verde o al programma di manutenzione come autorizzato, o per qualsiasi disposizione contenuta nel presente disciplinare;
- quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’uso dell’area a verde da parte del pubblico;
- per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area data in adozione;
4. ll Settore Ambiente, Manutenzione del territorio e Partecipate, che ha rilasciato il provvedimento di affidamento, potrà disporre la risoluzione del medesimo, senza indennizzo e previa diffida, quando l’affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, e alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento;
5. L'adottante può unilateralmente recedere dall’affidamento, prima della scadenza del termine, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno 60 giorni;
6. Al termine della Convenzione di Adozione sarà predisposto un sopralluogo congiunto tra la civica Amministrazione e affidatario per la verifica dello stato dei luoghi;
7. Alla scadenza della convenzione, inoltre, in caso di mancato rinnovo della stessa, alberi, piante, elementi di arredo e quant’altro allocato sull’area verde concessa in adozione, nonché opere e strutture apportate verranno acquisite al patrimonio del Comune dell’ L’Aquila a titolo gratuito;
8. Alla scadenza o in caso di risoluzione della convenzione, per non incorrere in eccessive spese di gestione la civica Amministrazione si riserva di decidere il ripristino dello stato dei luoghi a carico e spese dell’adottante da effettuarsi, entro due mesi dalla data di scadenza o dalla risoluzione della convenzione;
9. L’affidamento può essere temporaneamente sospeso dalla civica Amministrazione, senza indennizzo e senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, per motivi contingibili o per temporanee e sopravvenute necessità d’interesse pubblico, adeguatamente motivate. Venute meno tali necessità, il Comune dell’Aquila provvederà a riaffidare l’area
all’adottante nelle medesime condizioni riscontrate all’atto del provvedimento di sospensione.
ART. 16 – LAVORI DA ESEGUIRE NELLE AREE AFFIDATE
1. La civica Amministrazione si riserva, in ogni caso e a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nell’area convenzionata dandone semplice comunicazione scritta all’adottante;
2. I suddetti interventi pubblici o quelli eventuali di enti erogatori di servizi pubblici (energia elettrica, acqua, gas) relativi alla sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi, non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata;
3. Il soggetto adottante, pertanto, dovrà consentire l'effettuazione di detti interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune, di società comunali o di altri enti interessati a lavori di interesse pubblico;
4. Aziende o Enti che devono eseguire detti lavori e/o opere nell’area affidata (ad esempio scavi per sottoservizi) sono obbligate a richiedere preventiva autorizzazione agli uffici competenti in materia e a darne comunicazione al Settore Ambiente;
5. A conclusione degli interventi, il ripristino dell’area è a cura del Comune dell’Aquila.
ART. 17 – CONTENZIOSO
1. Ogni controversia che non comporti la risoluzione della Convenzione di adozione, così come previsto dall’art. 15 del presente documento, viene definita in via conciliativa dalle parti;
2. In caso di mancata conciliazione, ciascuna delle parti può recedere unilateralmente dalla convenzione previa comunicazione scritta.
ART. 18 – CONVENZIONI GIA’ STIPULATE IN SCADENZA
1. Tutte le concessioni/occupazioni di aree pubbliche già rilasciate, allo scadere del periodo indicato, potranno essere rinnovate, su richiesta del soggetto adottante, con la sottoscrizione di una nuova convenzione i cui contenuti devono essere conformi al presente disciplinare.
ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente disciplinare entra in vigore con l’esecutività delle delibera di Giunta Comunale, di approvazione dello stesso.
Allegato
Al Sindaco Pro tempore del Comune dell’Aquila
SEDE
OGGETTO: Proposta di adozione di area verde comunale.
Il sottoscritto
nato a
Il
e residente a in via
tel.
e.mail
a nome proprio o in qualità di Rappresentante Legale della
denominata con sede in Via
PROPONE
L’adozione dell’area verde di proprietà comunale ubicata in :
Via/Viale/Piazza Al fine di sottoporla al programma di manutenzione/sistemazione secondo le modalità che
verranno stabilite da Codesta Amministrazione Comunale con apposita Convenzione di Adozione e nel rispetto delle vigenti leggi in materia.
Dichiara:
• Di essere/non essere interessato alla pubblicazione dell’inziativa tramite l’installazione di un cartello riportante il logo della propria attività secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento CIMP, Pubbliche Affissioni e Cosap n° 71 del 29.05.2006;
• Di essere consapevole che la semplice presentazione della proposta di adozione non obbliga il soggetto proponente alla stipula della convenzione e che l’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, nel caso ricorrano i presupposti, la facoltà di sospendere o revocare qualsiasi procedura di adozione;
• Di acconsentire al trattamento dei dati personali esclusivamente per le esigenze del procedimento amministrativo e in conformità al D.Lgs. 196/03 s.m.i.
L’Aquila, …………
FIRMA